Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.5 cultura |
Data: | 03/05/2006 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e principi) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Sviluppo e qualificazione dell’esercizio dell’attività cinematografica) |
Art. 4. (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni) |
Art. 5. (Nucleo tecnico regionale) |
Art. 6. (Rilascio delle autorizzazioni) |
Art. 7. (Monitoraggio del sistema dell’offerta cinematografica) |
Art. 8. (Istituzione della Film Commission regionale) |
Art. 9. (Mediateca regionale) |
Art. 10. (Interventi specifici a favore dello spettacolo cinematografico) |
Art. 11. (Contributi per iniziative di particolare rilievo nell’ambito della cultura |
Art. 11 bis. (Fruizione delle sale cinematografiche a scopo didattico-educativo) |
Art. 12. (Norma finanziaria) |
Art. 13. (Norma transitoria) |
Art. 14. (Abrogazioni) |
§ 2.5.35 - L.R. 3 maggio 2006, n. 10.
Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale
(B.U. 24 maggio 2006, n. 7)
Art. 1. (Finalità e principi)
1. La presente legge, in attuazione del
2. La Regione favorisce la più adeguata presenza del pubblico, promuovendo la migliore distribuzione, qualificazione e sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio attraverso:
a) lo sviluppo e l’innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell’imprenditoria e dell’occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
b) lo sviluppo del pluralismo e la tutela dell’equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
c) la valorizzazione della funzione dell’esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.
TITOLO I
DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO IN LIGURIA
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema - teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l’insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale adeguato, allestito su un’area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
e) per cinecircolo e cinestudio, uno spazio, destinato a proiezioni per una utenza a carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza.
Art. 3. (Sviluppo e qualificazione dell’esercizio dell’attività cinematografica)
1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell’esercizio dell’attività cinematografica sulla base dei seguenti principi:
a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all’integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell’offerta nelle zone montane, nei Comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all’attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o ampliamento degli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge o autorizzati successivamente.
Art. 4. (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni)
1. La Giunta regionale stabilisce i criteri di cui all’articolo 3, comma 2, tenendo conto:
a) del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio sovracomunale, provinciale e interprovinciale;
b) della differenziazione fra le varie tipologie di sale ed arene cinematografiche;
c) dell’ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
d) dell’esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e di arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b);
e) della dimensione, qualità e completezza dell’offerta nel bacino d’utenza;
f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.
2. La Giunta regionale disciplina inoltre:
a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
b) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale inferiori a n. 100 posti e per i cinecircoli e cinestudi;
c) le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 6, la documentazione necessaria e le modalità di effettuazione dell’istruttoria.
3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è approvata previo parere del nucleo tecnico regionale di cui all’articolo 5 e costituisce riferimento per le scelte delle Province e dei Comuni in materia di pianificazione territoriale.
Art. 5. (Nucleo tecnico regionale)
1. La Regione istituisce un Nucleo tecnico con funzioni consultive per la predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4 e per il rilascio dei pareri ai Comuni per le autorizzazioni di cui all’articolo 6.
2. Il Nucleo tecnico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per tre anni, ed è composto da:
a) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di spettacolo, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio;
d) un rappresentante dell’Unione Regionale Province Liguri (U.R.P.L.);
e) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
f) un rappresentante della Delegazione Regionale Ligure dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.);
g) un rappresentante dell’Unione delle Camere di Commercio della Liguria.
Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi un comune inserito nel territorio di una comunità montana, il Nucleo è integrato da un rappresentante della Delegazione Regionale Ligure dell’Unione Nazionale Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.).
Svolge le funzioni di segretario del Nucleo un funzionario della Regione.
3. Ai componenti del Nucleo si applica la
4. Il Nucleo tecnico regionale adotta proprie norme di funzionamento.
Art. 6. (Rilascio delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività o autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rilasciate dal Comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo tecnico regionale di cui all’articolo 5.
Art. 7. (Monitoraggio del sistema dell’offerta cinematografica)
1. La Regione al fine di analizzare compiutamente il sistema dell’offerta cinematografica, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio, nonchè della collaborazione dell’A.G.I.S..
2. La Struttura regionale competente in materia di spettacolo predispone un rapporto annuale sull’andamento e sulle tendenze dei consumi cinematografici, da presentare alla competente commissione consiliare di norma entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.
TITOLO II
FILM COMMISSION REGIONALE E MEDIATECA REGIONALE
Art. 8. (Istituzione della Film Commission regionale)
1. E’ istituita la Film Commission regionale. La Film Commission regionale è una associazione tra enti promossa e sostenuta direttamente dalla Regione Liguria, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che possono essere soci fondatori.
Possono, altresì, aderire, in qualità di soci fondatori, le Film Commission esistenti sul territorio al momento dell’approvazione della presente legge, nonché altri soggetti pubblici e privati.
2. La Film Commission regionale, anche di concerto con istituzioni nazionali, provvede a:
a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attrarre in Liguria le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane e estere;
b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l’immagine e la conoscenza della Liguria;
c) coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo in Liguria, tra cui festival, promozione del territorio all’estero, studio e ricerca;
d) valorizzare il patrimonio storico-culturale della mediateca regionale.
3. La Giunta regionale elabora lo schema di statuto che regolamenta la Film Commission regionale.
Art. 9. (Mediateca regionale)
1. Al fine di favorire la conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente la Liguria, è istituita la mediateca regionale.
2. La mediateca:
a) cura l’acquisizione e la conservazione del materiale di cui al comma 1;
b) promuove rapporti di scambio con cineteche ed istituti nazionali e stranieri;
c) promuove ed agevola la collaborazione fra le videoteche e gli archivi visivi esistenti sul territorio.
3. La mediateca opera in collaborazione con la Cineteca nazionale, l’Istituto Luce e con la RAI e con le cineteche pubbliche e private aventi sede in Liguria.
4. La Giunta regionale determina le modalità di gestione e valorizzazione della mediateca.
5. La sede della mediateca regionale è collocata presso il Centro Culturale Giovanile Dialma Ruggiero del Comune della Spezia. Con apposita convezione, la Regione e il Comune della Spezia determinano le modalità di utilizzazione degli spazi.
TITOLO III
INTERVENTI REGIONALI PER INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO
Art. 10. (Interventi specifici a favore dello spettacolo cinematografico)
1. La Regione sostiene l’attività del circuito dei Cinema d’essai quale strumento fondamentale di promozione della cultura cinematografica in Liguria e la realizzazione di Festival cinematografici di alto livello.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce i criteri per l’assegnazione dei contributi per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di presentazione delle istanze.
3. La Regione può stipulare con la delegazione regionale ligure dell’Associazione Generale Italiana per lo Spettacolo convenzioni dirette alla realizzazione di iniziative di promozione culturale ed educativa per la valorizzazione della cultura cinematografica, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Art. 11. (Contributi per iniziative di particolare rilievo nell’ambito della cultura [1])
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di particolare rilievo nell’ambito dell’attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura, attraverso l’erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione degli eventi nel territorio regionale e a soggetti pubblici per l’allestimento dei medesimi [2].
2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono presentare caratteristiche tali da recare lustro all’immagine della Regione o rivestire un particolare interesse per le tematiche affrontate o per il livello di partecipazione previsto.
3. I soggetti richiedenti devono dimostrare la copertura di almeno il 50 per cento della spesa complessiva ammissibile per la realizzazione dell’iniziativa.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo.
5. La Giunta regionale, nella determinazione del contributo, tiene conto della rilevanza dell’iniziativa, della partecipazione finanziaria di altri enti pubblici o privati, della spesa complessiva occorrente e di ogni altro elemento ritenuto utile.
Art. 11 bis. (Fruizione delle sale cinematografiche a scopo didattico-educativo) [3]
1. La Regione Liguria sostiene finanziariamente la realizzazione di programmi culturali diretti all’approfondimento di conoscenze cinematografiche, musicali, teatrali, storiche, scientifiche degli studenti di ogni ordine e grado, attraverso la proiezione di supporti sia digitali, sia analogici nelle sale cinematografiche liguri.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la modalità di accesso ai finanziamenti, di cui al comma 1, anche prevedendo la stipula di apposita convenzione tra la Regione Liguria, l’AGIS – Delegazione regionale ligure e l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E ABROGATIVE
Art. 12. (Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 13. (Norma transitoria)
1. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Nucleo tecnico regionale di cui all’articolo 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale approva i criteri di cui all’articolo 4 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il rapporto di cui all’articolo 7, comma 2, è presentato entro l’anno successivo all’attivazione del sistema informativo di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di gestione e valorizzazione della mediateca.
Art. 14. (Abrogazioni)
1. L’articolo 21 (Cineteca regionale) della
[1] Rubrica così modificata dall'art. 6 della
[2] Comma così modificato dall'art. 6 della
[3] Articolo inserito dall'art. 1 della