§ 4.3.16 - L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.
Riordino delle aree protette.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:22/02/1995
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Carta della natura).
Art. 3.  (Classificazione delle aree protette regionali e altre forme di tutela del territorio).
Art. 4.  (Aree protette di interesse provinciale o locale).
Art. 4 bis.  (Aree contigue)
Art. 5.  (Istituzione e gestione delle aree protette).
Art. 6.  (Monumenti naturali).
Art. 7.  (Funzione degli Enti di gestione delle aree protette).
Art. 8.  (Organi degli Enti di gestione).
Art. 9.  (Presidente).
Art. 10.  (Consiglio).
Art. 11.  (Comunità del Parco).
Art. 12.  (Revisore unico dei conti)
Art. 13.  (Statuto).
Art. 14.  (Riordino delle Aree protette esistenti).
Art. 15.  (Istituzione).
Art. 16.  (Strumenti di attuazione).
Art. 17.  (Piano dell'Area protetta).
Art. 18.  (Procedure di approvazione del Piano).
Art. 19.  (Strumenti urbanistici attuativi).
Art. 20.  (Suddivisione dell'area protetta in differenziate fasce di protezione).
Art. 21.  (Disposizioni in materia di concessioni e autorizzazioni).
Art. 22.  (Piano pluriennale socio-economico).
Art. 23.  (Acquisizione della disponibilità di beni).
Art. 24.  (Interventi sostitutivi).
Art. 25.  (Regolamenti delle Aree protette).
Art. 26.  (Misure di incentivazione).
Art. 27.  (Attività produttive e di servizi).
Art. 28.  (Promozione turistica).
Art. 29.  (Relazioni annuali).
Art. 30.  (Controllo sugli atti).
Art. 31.  (Commissariamento).
Art. 32.  (Vigilanza).
Art. 33.  (Sanzioni).
Art. 34.  (Entrate).
Art. 35.  (Patrimonio).
Art. 36.  (Norma finanziaria).
Art. 37.  (Norme specifiche).
Art. 38.  (Personale dell'Ente Parco di Portofino).
Art. 39.  (Funzioni consultive per la protezione dell'ambiente naturale).
Art. 40.  (Conferenza tecnica delle aree protette).
Art. 41.  (Tabellazione, segnaletica e grafica dei parchi).
Art. 42.  (Norme di salvaguardia ambientale).
Art. 43.  (Interventi di riequilibrio faunistico).
Art. 44.  (Modifica di norme).
Art. 45.  (Abrogazione di norme).
Art. 46.  (Parchi naturali regionali delle Alpi liguri e del Finalese).
Art. 47.  (Norme transitorie).
Art. 48.  (Norma transitoria per la Comunità del Parco).
Art. 49.  (Personale).
Art. 50.  (Direttore).
Art. 51.  (Personale di vigilanza).


§ 4.3.16 - L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

Riordino delle aree protette.

(B.U. 15 marzo 1995, n. 5 - suppl. ord.).

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, istituisce e disciplina le aree protette al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della Liguria e di favorire un coerente sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate.

     2. La Regione promuove e partecipa all'istituzione di aree protette interregionali.

 

     Art. 2. (Carta della natura).

     1. Al fine di contribuire alla redazione della carta della natura di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Regione predispone un quadro aggiornato delle analisi sullo stato dell'ambiente e del territorio regionale, evidenziando i valori e le aree di interesse naturalistico ambientale e individuando le situazioni che presentino rischi di vulnerabilità.

 

     Art. 3. (Classificazione delle aree protette regionali e altre forme di tutela del territorio). [1]

     1. Le aree protette regionali, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni e in conformità alle norme quadro della legge 6 dicembre 1991 n. 394, sono classificate in:

     a) parco naturale regionale per la tutela e valorizzazione di territori caratterizzati da una pluralità di valori naturalistico- ambientali e storico-culturali delle popolazioni locali;

     b) riserva naturale, per la conservazione integrale, parziale o orientata di specifici valori naturalistico-ambientali dell'area anche in aderenza ai programmi comunitari di protezione di biotopi e di specie animali e vegetali rare, endemiche o a rischio di estinzione. La legge regionale istitutiva stabilisce le finalità della tutela e gli interventi ammissibili;

     c) monumento naturale o giardino botanico, per la conservazione e la valorizzazione di fenomeni naturali, formazioni geologiche, associazioni vegetali, esemplari di piante, particolarmente significativi sotto il profilo naturalistico e paesaggistico [2].

     1 bis. In adesione alle “Linee guida per le categorie di gestione delle aree protette” elaborate dall’IUCN-The World Conservation Union e al fine di tutelare e valorizzare più estese parti di territorio regionale, è altresì individuato il “paesaggio protetto”. In tali ambiti, il cui elevato pregio ambientale è testimonianza di civiltà quale equilibrata interazione tra natura e attività umane tradizionali, le azioni di conservazione attiva si integrano con lo sviluppo delle attività compatibili e dei servizi per la fruizione, in un quadro di pianificazione e gestione unitario e sinergico con il parco naturale regionale [3].

 

     Art. 4. (Aree protette di interesse provinciale o locale).

     1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 la Regione identifica l'interesse provinciale o locale in materia di parchi e riserve naturali e provvede alla classificazione e istituzione di aree protette di interesse provinciale o locale.

     2. Le aree protette di interesse provinciale o locale sono volte alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa al fine della più capillare diffusione sul territorio regionale dei principi e dell'azione di salvaguardia ambientale.

     3. Le aree protette di interesse provinciale o locale come classificate dall'articolo 3, sono istituite dalla Regione su conforme proposta della Provincia o degli Enti locali interessati.

     4. La proposta di cui al comma 3 comprende la definizione della relativa regolamentazione secondo criteri di salvaguardia e valorizzazione dei territori interessati.

     5. Il complesso delle aree protette regionali, provinciali o locali istituite dalla Regione costituisce il sistema regionale delle aree protette.

 

     Art. 4 bis. (Aree contigue) [4]

     1. Alle aree contigue alle aree naturali protette si applicano le disposizioni dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi atti sono adottati dalla Giunta regionale, previa intesa con gli enti ivi previsti.

     2. All'interno delle aree contigue l’attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

 

CAPO II

AREE PROTETTE REGIONALI

 

     Art. 5. (Istituzione e gestione delle aree protette).

     1. La gestione delle aree protette regionali è attribuita ad enti dotati di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico.

     2. Le aree protette, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 in merito al riordino delle aree protette esistenti, sono istituite con legge regionale che stabilisce per ciascuna di esse:

     a) la classificazione dell'area protetta;

     b) l'ente deputato alla gestione dell'area protetta;

     c) le finalità e gli scopi per cui l'area protetta è istituita;

     d) la perimetrazione provvisoria;

     e) le modalità di finanziamento e di gestione;

     f) le norme di tutela e di uso del suolo, le forme di vigilanza e le sanzioni;

     g) i principi e i tempi per l'elaborazione del Piano dell'area protetta e del Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

     h) le norme di salvaguardia.

     3. Per la definizione della legge istitutiva dell'area protetta, il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta di una Provincia, indice una Conferenza con tutti gli enti locali interessati all'istituzione dell'area secondo i principi stabiliti dall'articolo 22 comma 1 lettera a) della legge n. 394/1991 e tenuto conto degli articoli 3, 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     4. La Conferenza conclude i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla sua prima convocazione approvando un documento di indirizzi relativo al territorio che si intende tutelare, alla sua perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituenda area protetta. Fa parte integrante del documento anche una bozza di primo Statuto dell'Ente di gestione dell'area protetta indicante i criteri per la composizione del consiglio direttivo, per la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del collegio dei revisori dei conti e di eventuali altri organi, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità dell'area protetta [5].

     5. (Omissis) [6].

     6. Si prescinde dal documento di indirizzi di cui al comma 4 se esso non è stato approvato entro il termine previsto.

 

     Art. 6. (Monumenti naturali).

     1. Le riserve naturali, i monumenti naturali o i giardini botanici vengono affidati in gestione ad un ente parco o, con apposita convenzione, ad una pubblica amministrazione o ad una istituzione scientifica o ad associazione di protezione ambientale riconosciuta.

     2. In caso di necessità ed urgenza il Presidente della Giunta regionale individua i monumenti naturali o aree da proteggere e adotta le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6 della legge 394/1991 con proprio decreto.

 

     Art. 7. (Funzione degli Enti di gestione delle aree protette).

     1. Nel quadro degli indirizzi della normativa regionale dei parchi gli Enti istituiti con la presente legge:

     a) provvedono alla gestione delle singole aree protette;

     b) approvano lo Statuto dell'Ente e le sue variazioni;

     c) elaborano ed adottano il Piano per il parco di cui all'articolo 17 da sottoporre all'approvazione della Regione;

     d) predispongono il piano pluriennale socio-economico di cui all'articolo 22 e ne attuano le previsioni;

     e) operano per la diffusione della conoscenza delle risorse ambientali promuovendone ed organizzandone la fruizione a fini didattici e scientifici e perseguono la loro valorizzazione a fini ricreativi, turistici e produttivi;

     f) organizzano coordinate attività informative a favore delle popolazioni residenti per la realizzazione delle politiche regionali di settore e per l'utilizzo di contributi previsti da norme della Unione Europa, dello Stato o della Regione nelle materie di competenza;

     g) gestiscono le aree protette regionali istituite con legge regionale e le aree protette marine istituite dallo Stato;

     h) possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa anche nei modi e nelle forme previste dall'articolo 29 comma 3 della legge n. 394/1991;

     i) esercitano la sorveglianza sulle aree protette di competenza e comminano le sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 32;

     l) assolvono ogni altro compito previsto dalle leggi.

     2. Gli Enti dotano ogni area protetta di competenza di un emblema elaborato secondo i criteri unitari definiti dalla Regione.

 

     Art. 8. (Organi degli Enti di gestione).

     1. Sono organi degli Enti di gestione:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio;

     c) la Comunità del parco.

     2. Lo Statuto di cui all'articolo 13 definisce composizione, compiti e norme di funzionamento degli organi.

     3. Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni e svolgono le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.

 

     Art. 9. (Presidente).

     1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio, all’atto della relativa nomina, sentita la Comunità del Parco [7].

     2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio ed esercita le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo Statuto.

 

     Art. 10. (Consiglio). [8]

     1. I Consigli degli Enti di gestione sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale; la relativa composizione è definita dallo Statuto che prevede un’equilibrata rappresentanza delle comunità locali e degli interessi generali. Il numero dei componenti è fissato in un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

     2. Le designazioni dei componenti del Consiglio, come definiti dai singoli Statuti ai sensi del comma 1, sono trasmesse entro sessanta giorni dalla richiesta al Presidente della Giunta regionale che, decorso tale termine, provvede comunque alla nomina del Consiglio qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

 

     Art. 11. (Comunità del Parco).

     1. Qualora l'area del parco ricada sul territorio di più comuni è costituita la Comunità del parco che è organo dell'Ente parco.

     2. La composizione della Comunità del parco e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dallo Statuto dell'Ente.

     3. Lo Statuto dell'Ente deve comunque garantire nella composizione della Comunità la presenza, in qualità di membri, dei Presidenti delle Amministrazioni Provinciali interessate, dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Comunità Montane o consiglieri ed assessori da loro delegati e di una adeguata rappresentanza delle categorie economiche che operano nell’ambito territoriale del Parco [9].

     4. Nel caso in cui un Ente di gestione amministri anche una o più riserve naturali, la Comunità del parco viene integrata da rappresentanti dei Comuni interessati.

     5. La Comunità concorre alla elaborazione del piano pluriennale socio- economico nei modi previsti all'articolo 22.

     6. La Comunità ha inoltre funzione consultiva dell'Ente di gestione dell'area protetta. In particolare esprime parere obbligatorio o vincolante, secondo le previsioni dello Statuto [10]:

     a) sulle variazioni dello Statuto dell'Ente;

     b) sul piano dell'area protetta;

     c) sul regolamento dell'area protetta;

     d) sul bilancio e sul conto consuntivo;

     d bis) su altre questioni previste dallo Statuto [11];

     e) su altre questioni, a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

     Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore dell'Ente di gestione dell'area protetta.

 

          Art. 12. (Revisore unico dei conti) [12]

     1. Per gli enti di cui all'articolo 15 è previsto un revisore unico dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori legali iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE, e che abroga la  direttiva 84/253/CEE).

     2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1 fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell’incarico di revisore unico dei conti, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.

     4. Il revisore unico dei conti resta in carica quattro anni, esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.

     5. In particolare il revisore unico dei conti:

     a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Ente;

     b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;

     c) redige la relazione al conto consuntivo;

     d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

     6. Il revisore unico comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dal comma 5, lettere a) e d), al Presidente dell'Ente.

     7. Il revisore unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo collegiale, della cui convocazione deve essergli data notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo.

     8. Il revisore unico dei conti, per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi 4 e 5 può procedere ad attività di ispezione ed ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'Ente.

     9. Al revisore unico dei conti spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di ogni onere e spesa, fatti salvi l’IVA ed i contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti,  pari a euro 5.200,00.

 

     Art. 12. (Collegio dei revisori). [13]

     1. Per gli enti di cui all'articolo 15 è istituito un unico collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Ferma restando la designazione da parte del Ministro del Tesoro di uno dei tre membri effettivi e di uno supplente, ai sensi dell'articolo 24 comma 2 della legge n. 394/1991, i componenti sono nominati dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 che abbiano presentato domanda.

     2. Al fine di consentire l'avviamento della procedura di nomina, la Giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del collegio dei revisori emana un avviso pubblico.

     3. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni, esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità [14].

     4. In particolare il collegio:

     a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente;

     b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;

     c) redige la relazione al conto consuntivo;

     d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

     5. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dalle lettere a) e d) del comma 4 al Presidente dell'Ente.

     6. I membri del collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo collegiale, della cui convocazione deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo.

     7. I revisori dei conti per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti possono procedere anche individualmente ad attività di ispezione e hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'Ente.

     8. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti all'atto della nomina del Collegio.

     9. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

 

     Art. 13. (Statuto).

     1. Lo Statuto dell’Ente di gestione dell’area protetta, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali ed in conformità allo schema tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi dell’attività dell’Ente, fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione ed in particolare determina la composizione e le attribuzioni degli organi e l’ordinamento degli uffici [15].

     2. Lo statuto fissa la sede dell'Ente. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Presidente dell'ente di gestione dell'area protetta, il Consiglio direttivo approva lo statuto, sentita la Comunità del parco.

 

     Art. 14. (Riordino delle Aree protette esistenti).

     1. Il Parco fluviale della Magra istituito con la legge regionale 19 novembre 1982, n. 43 e l'area protetta "Montemarcello" come individuata dall'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, ricadenti nei Comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano e Vezzano Ligure, assumono la denominazione e la classificazione di Parco naturale regionale di Montemarcello - Magra.

     2. Le aree protette "Punta Manara - Punta Moneglia", "Monte Serro - Punta Mesco" e "Cinque Terre" e le relative aree cornice come individuate dall'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, ricadenti nei Comuni di Sestri Levante, Moneglia, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Deiva Marina, Framura, Bonassola, Carro, Carrodano, Levanto, Monterosso, Vernazza, Riomaggiore, La Spezia, Portovenere assumono la denominazione e la classificazione di Parco naturale regionale delle Cinque Terre [16].

     3. Il sistema di aree di interesse naturalistico ambientale del Monte di Portofino come individuato dalla legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32 e ricadente nei Comuni di Recco, Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli e Chiavari assume la denominazione e la classificazione di Parco naturale regionale di Portofino.

     4. Il sistema di aree di interesse naturalistico ambientale "Aveto" come individuato dalla legge regionale 19 dicembre 1989, n. 50, ricadente nei Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Nè, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto, assume la denominazione e la classificazione di Parco naturale regionale dell'Aveto.

     5. Il sistema di aree di interesse naturalistico ambientale "Monte Antola" come individuato dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 52, ricadente nei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Fascia, Gorreto, Isola del Cantone, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Savignone, Torriglia, Valbrevenna e Vobbia, assume la denominazione e la classificazione di Parco naturale regionale dell'Antola.

     6. Il sistema di aree di interesse naturalistico ambientale "Monte Beigua" come individuato dalla legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, ricadente nei Comuni di Arenzano, Campoligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Tiglieto, Sassello, Stella, Urbe e Varazze, assume la denominazione e la classificazione di Parco naturale regionale del Beigua.

     7. L'area protetta di Bric Tana come individuata dalla legge regionale 27 febbraio 1985, n. 7, ricadente in Comune di Millesimo, assume la denominazione e la classificazione di parco naturale regionale di "Bric Tana".

     8. L'area protetta di Piana Crixia come individuata dalla legge regionale 27 febbraio 1985, n. 8, ricadente in Comune di Piana Crixia, assume la denominazione e la classificazione di parco naturale regionale di "Piana Crixia".

     9. Il parco naturale dell'Isola Gallinara come individuato dalla legge regionale 26 aprile 1989, n. 11, ricadente in Comune di Albenga, assume la denominazione e la classificazione di riserva naturale regionale dell'Isola Gallinara".

     10. La riserva naturale di Rio Torsero come individuata dalla legge regionale 27 febbraio 1985, n. 9, ricadente in Comune di Ceriale, assume la denominazione e la classificazione di riserva naturale regionale di "Rio Torsero".

     11. La riserva naturale di Bergeggi come individuata dalla legge regionale 27 febbraio 1985, n. 10, ricadente in Comune di Bergeggi, assume la denominazione e la classificazione di riserva naturale regionale di "Bergeggi".

 

CAPO III

ENTI DI GESTIONE, LORO FUNZIONI E GESTIONE

DELLE AREE PROTETTE REGIONALI

 

     Art. 15. (Istituzione).

     1. Ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 394/1991 e in riferimento alle aree protette già esistenti così come riordinate dall'articolo 14, sono istituiti i seguenti Enti, dotati di autonomia amministrativa e di personalità giuridica di diritto pubblico:

     a) l'Ente Parco di Montemarcello-Magra;

     b) l'Ente Parco delle Cinque Terre [17];

     c) l'Ente Parco di Portofino;

     d) l'Ente Parco dell'Aveto;

     e) l'Ente Parco dell'Antola;

     f) l'Ente Parco del Beigua.

     2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, sino all'istituzione dell'ente di gestione del parco naturale regionale del Finalese, la gestione dei parchi naturali di Bric Tana e di Piana Crixia e riserve naturali dell'Isola Gallinara, di Rio Torsero e di Bergeggi è affidata ai Comuni territorialmente interessati.

 

     Art. 16. (Strumenti di attuazione).

     1. Strumenti di attuazione delle finalità istitutive delle aree protette regionali sono il Piano dell'Area protetta ed il Piano pluriennale socio-economico.

 

     Art. 17. (Piano dell'Area protetta).

     1. Il Piano dell'Area protetta, di seguito denominato "Piano", è strumento puntuale di disciplina e indirizzo per la gestione, la valorizzazione e la fruizione dell'area protetta nei suoi vari aspetti, secondo le peculiarità in essa presenti.

     2. Il Piano è elaborato sulla base di apposito studio

interdisciplinare e propedeutico volto, tra l'altro, all'analisi delle interrelazioni tra i diversi aspetti che caratterizzano l'area protetta nonché sulla base delle risultanze di apposite consultazioni delle realtà locali.

     3. Il Piano, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 394/1991, definisce norme d'uso e criteri di intervento, prevedendo in particolare:

     a) l'organizzazione generale del territorio e, in particolare, la definizione, all'interno dei parchi naturali, delle aree da classificare, secondo la suddivisione di cui all'articolo 20 della presente legge [18];

     b) i vincoli, le destinazioni di uso pubblico o privato, gli indirizzi e le norme di attuazione relative agli interventi sulla vegetazione, per il raggiungimento ed il mantenimento degli equilibri faunistici, sull'edificato e sulle attività economiche incidenti sull'assetto ambientale dell'area;

     c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture utilizzabili anche da disabili;

     d) un complesso organico di strutture, attrezzature e servizi, anche costieri, per l'organizzazione e la gestione della fruizione del parco a fini didattici, scientifici, culturali, ricreativi, turistici e di sviluppo economico compatibili;

     e) le norme di comportamento e i riferimenti tecnico-scientifici per l'elaborazione del regolamento di fruizione del parco;

     f) ogni altra iniziativa utile o necessaria per assicurare il corretto uso delle risorse ambientali del parco secondo le finalità istitutive.

     4. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e con le modalità ivi previste, il Piano definisce altresì le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

 

     Art. 18. (Procedure di approvazione del Piano).

     1. Il Piano viene adottato con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente gestore.

     2. Il Piano è depositato a libera visione del pubblico per trenta giorni presso le sedi dell'Ente, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni interessati. Entro i successivi trenta giorni gli Enti ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni all'Ente gestore che si pronuncia entro ulteriori trenta giorni e trasmette il piano, nonché il proprio parere e le osservazioni pervenute alla Regione. Entro novanta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette del C.T.A. di cui all'articolo 39, ed il C.T.U. predispone la proposta di piano da sottoporre al Consiglio regionale per l'approvazione.

     3. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano stesso ed è vincolante immediatamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello il piano paesistico, i piani territoriali ed urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione territoriale.

     4. Il Piano può prevedere una nuova diversa perimetrazione del parco naturale regionale e del paesaggio protetto vincolando, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa [19].

     5. I confini di cui al comma 4 sono resi definitivi con l’entrata in vigore del Piano [20].

     6. Le revisioni e gli aggiornamenti al Piano, almeno ogni 10 anni, oltre che le modifiche, sono apportati su iniziativa dell'Ente gestore con le procedure definite per la sua formazione.

     7. Il Piano costituisce vincolo per piani e programmi di settore che interessino a diversi effetti l'area del parco. La Regione e gli enti interessati nell'elaborazione e approvazione di tali atti, in particolare per il settore agricolo e per quello turistico, provvedono ad uniformare le relative previsioni con il Piano.

     8. Le previsioni del Piano, ove ne ricorrano i requisiti di legge, possono avere valore di progetto di recupero paesistico ambientale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1 lettera a) n. 2, della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20.

     9. Fino all'approvazione di modifiche di Piano si applicano le norme del Piano vigente o, in salvaguardia, le norme modificate e adottate se più restrittive.

     10. Trascorsi trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente gestore senza che questi abbia provveduto ad adottare il Piano, la Regione provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 19. (Strumenti urbanistici attuativi).

     1. Nei casi in cui il Piano lo preveda direttamente, l'attuazione delle previsioni relative a determinate aree e settori può avvenire attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi di iniziativa diretta dell'Ente di gestione, dei Comuni interessati o di privati.

     2. Detti strumenti urbanistici attuativi sono, se di iniziativa dei Comuni o di privati, elaborati ed approvati, in base alle disposizioni vigenti in materia, previa acquisizione del parere vincolante dell'Ente.

     3. Nei casi in cui tali strumenti comprendano la previsione di attrezzature per servizi ricettivi, produttivi o commerciali e per la fruizione del parco secondo le disposizioni del Piano, deve essere stipulata apposita convenzione onerosa con l'Ente di gestione volta a definire i rapporti in merito a regime di proprietà delle attrezzature realizzate, a garantire la funzionalità e a definire i modi di gestione.

 

     Art. 20. (Suddivisione dell'area protetta in differenziate fasce di protezione).

     1. Il Piano definisce l’organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in parco naturale regionale e paesaggio protetto, prevedendo forme di uso e tutela e indicando vincoli e proposizioni appropriati ai diversi pregi e caratteristiche ambientali, con riferimento, per il parco naturale regionale, ad ogni singola parte di seguito chiamata fascia di protezione [21].

     2. La suddivisione e la classificazione del territorio dell'Area protetta in fasce di protezione è attuata secondo i seguenti criteri:

     a) riserve integrali, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

     b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle stesse e alle attività dell'Ente, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura del parco. Sono altresì ammessi gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge n. 457/1978, nel rispetto dei caratteri e dei materiali tradizionali;

     c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive dell'area protetta, sono ammesse, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo- pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c) del comma 1 della citata legge n. 457/1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso, sui materiali, particolari costruttivi e qualità edilizia;

     d) aree di sviluppo, riferite soprattutto alle parti dell'area protetta più marcatamente interessate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento ed allo sviluppo delle condizioni economiche sociali e culturali delle comunità locali e del migliore godimento dell'area da parte dei visitatori.

 

     Art. 21. (Disposizioni in materia di concessioni e autorizzazioni).

     1. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni e integrazioni, per le parti di territorio normate dal Piano, restano disciplinate dalla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 salvo quanto previsto dal presente articolo.

     2. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco.

     Il nulla osta verifica la conformità tra le norme in vigore nel territorio del parco e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta.

     Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

     3. Nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione il Sindaco può formulare anche sulla base delle eventuali indicazioni dell'Ente Parco prescrizioni atte a contenere l'incidenza ambientale delle opere, fissare i termini per la realizzazione delle stesse e prevedere l'entità dell'eventuale deposito cauzionale svincolabile previo accertamento del rispetto delle prescrizioni formulate.

 

     Art. 22. (Piano pluriennale socio-economico).

     1. Nell'ambito delle finalità istitutive e delle previsioni del Piano, l'Ente di gestione pianifica le attività per ogni area protetta di competenza mediante un piano pluriennale socio-economico volto anche alla promozione delle attività compatibili al fine di favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

     2. Il piano pluriennale socio-economico indica le azioni che l'Ente intende intraprendere e i mezzi necessari per attuarle con particolare riferimento alle risorse pubbliche o private cui intende accedere nonché l'individuazione di altri soggetti attuatori, pubblici o privati convenzionati, le eventuali forme di concorso finanziario e le modalità di gestione delle opere realizzate. Il piano pluriennale socio-economico può prevedere la costituzione di aree attrezzate private e del loro utilizzo a fini coerenti con le attività dell'Ente.

     3. L'Ente può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni onerose, l'uso del proprio nome e dell'emblema del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e siano coerenti con le finalità del parco.

     4. Nel programmare gli interventi e le attività di cui al presente articolo, ogni Ente di gestione terrà conto delle opportunità previste dalle leggi di settore, con particolare riguardo a quello turistico, e delle norme vigenti in materia di incentivi e facilitazioni per attività e opere che interessino parchi e riserve naturali regionali, con riferimento alle iniziative per la promozione economica e sociale e alle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dagli articoli 14, 16 e 37 della legge n. 394/1991. Il piano pluriennale socio-economico costituisce anche riferimento per la valutazione di compatibilità degli interventi ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 51.

     5. Il piano pluriennale socio-economico potrà prevedere l'acquisizione, da parte degli Enti, di immobili che siano necessari o utili alle attività programmate, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge n. 394/1991. Tali previsioni dovranno essere corredate da indicazioni sulle modalità e sui costi di acquisizione e di gestione e dal riferimento delle risorse cui gli Enti stessi intendono accedere [22].

     6. Il piano pluriennale socio-economico è elaborato e redatto dalla Comunità del Parco, anche avvalendosi delle strutture dell'Ente parco, nel rispetto delle finalità dell'area protetta, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti dal Piano e dai regolamenti vigenti. Il Consiglio direttivo adotta il piano pluriennale socio-economico che è approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita la sezione aree naturali protette del C.T.A. di cui all'articolo 39, nei centoventi giorni successivi alla data di adozione dello stesso.

     7. Il piano pluriennale socio-economico ha durata quadriennale e viene attuato attraverso le previsioni dei bilanci annuali dell'Ente parco.

     8. L'approvazione del piano pluriennale socio economico comporta, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste, l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori nonché la possibilità di intervento da parte dell'Ente con poteri sostitutivi, con l'osservanza delle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia.

     9. Per la realizzazione delle attività gestionali, di ricerca e di iniziativa programmata, l'Ente può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati. Eventuali accordi di programma, normati ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142/1990, per la realizzazione di opere, interventi e attività ricadenti nell'arca protetta, anche se richiesti dall'Ente gestore della stessa, non possono comportare variazione al Piano dell'area protetta.

 

     Art. 23. (Acquisizione della disponibilità di beni).

     1. Oltre all'acquisizione di immobili da parte degli Enti di gestione contemplati all'articolo 22 comma 5, la Regione promuove iniziative di acquisizione o affitto di beni immobili e mobili che siano di particolare interesse per la gestione di aree protette. L'uso dei beni così acquisiti è devoluto a favore dell'Ente di gestione dell'area protetta interessata nei termini previsti con apposita convenzione.

     2. Per rilevanti motivi di salvaguardia ambientale o di necessità gestionale dell'area protetta, la Regione può acquisire beni immobili ricadenti sul territorio dell'area stessa anche mediante espropriazione secondo le norme generali vigenti.

     3. Ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 394/1991 e con le modalità ivi previste, l'Ente di gestione ha diritto di prelazione sul trasferimento della proprietà e di diritti reali su terreni inclusi nelle riserve naturali regionali e tra le aree di maggiore interesse naturalistico- ambientale a tal fine individuate dal Piano, salvo la precedenza a favore dei soggetti privati di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 (disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 24. (Interventi sostitutivi).

     1. Nei casi in cui il Piano o il piano pluriennale socio-economico prevedano la necessità di intervenire per la manutenzione o la tutela della situazione ambientale e dell'edificato o in ogni caso in cui sia necessario intervenire a tutela della pubblica incolumità, anche connessa a rischio d'incendio, e i soggetti interessati previamente diffidati risultino inerti, l'Ente può attuare forme di intervento sostitutivo con oneri a carico dei soggetti inadempienti.

     2. I Comuni proprietari di aree per le quali il Piano o il piano pluriennale socio-economico prevedano interventi di manutenzione e riqualificazione, possono provvedere alla concessione d'uso degli stessi a favore dell'Ente per l'effettuazione di tali interventi, sulla base di apposita convenzione.

 

     Art. 25. (Regolamenti delle Aree protette).

     1. Oltre alle prescrizioni specificate dalle singole leggi istitutive e dal Piano, l'Ente può integrare la normativa di comportamento in relazione alle necessità che dovessero verificarsi nella gestione delle aree protette, con appositi regolamenti, approvati dall'Ente medesimo, sentita la sezione aree naturali protette del C.T.A. di cui all'articolo 39.

     2. Detti regolamenti possono in particolare riguardare:

     a) le modalità di fruizione del parco;

     b) la tutela del parco per la conservazione di particolari ambienti;

     c) lo svolgimento di attività che possono compromettere l'equilibrio ecologico o l'assetto vegetazionale e faunistico.

     3. In particolare l'Ente parco naturale regionale Montemarcello-Magra elabora un regolamento per la disciplina della navigazione sul fiume Magra in applicazione degli articoli 97 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la difesa dell'ecosistema fluviale e la razionalizzazione della fruizione turistica.

 

CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AREE PROTETTE

 

     Art. 26. (Misure di incentivazione).

     1. Al fine di migliorare le condizioni economiche e socio culturali delle comunità insediate nelle aree protette, agli Enti locali ricadenti in dette aree è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti e contributi richiesti per la realizzazione, entro i confini territoriali dell'area protetta, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti dagli atti di programmazione dell'ente di gestione:

     a) restauro dei centri storici ed edifici di rilevante valore storico e culturale;

     b) recupero dei nuclei abitati rurali, anche diffusi sul territorio;

     c) restauro e recupero di beni immobili di particolare pregio ambientale, architettonico o storico, anche esterni all'area protetta, purché in uso all'ente gestore per la divulgazione e la promozione delle finalità della stessa, se ricadenti in un comune il cui territorio è compreso anche parzialmente nell'area protetta;

     d) opere igieniche idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

     e) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

     f) interventi concernenti le strutture turistico ricettive, anche non compresi fra quelli previsti dall'articolo 6 comma 1 della legge regionale 9 gennaio 1985, n. 1, nonché attività agrituristiche previste nel Programma agrituristico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 39;

     g) impianti ed attività sportive previsti dal programma pluriennale di promozione sportiva di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 23;

     h) interventi di bonifica montana di cui all'articolo 49 comma 1 lettera a) della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi lavori di manutenzione, inseriti nel programma stralcio di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni; è fatta salva la precedenza degli interventi aventi carattere di maggiore urgenza;

     i) attività culturali nei campi d'interesse del parco e, se promosse d'intesa con l'ente di gestione, realizzate anche al di fuori dell'area protetta;

     l) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano ed altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili e ii risparmio energetico, previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dalla normativa regionale vigente;

     m) interventi di approvvigionamento dell'energia elettrica a favore di abitazioni rurali o di opere realizzate per la conduzione del fondo o la gestione dell'azienda agricola.

     2. Qualora leggi regionali di settore prevedano la concessione di contributi a privati, singoli o associati, è riconosciuta priorità agli interventi, previsti dagli atti di programmazione dell'ente di gestione, realizzati nelle aree protette.

 

     Art. 27. (Attività produttive e di servizi).

     1. Ai privati, singoli od associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizi è riservata una quota non superiore al 25 per cento nella concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale di settore, purché in possesso di certificazione di compatibilità con le finalità istitutive dell'area protetta rilasciata dall'ente gestore.

 

     Art. 28. (Promozione turistica).

     1. Le aziende di promozione turistica (APT), in relazione alle attività connesse alla promozione delle aree protette, su richiesta degli enti di gestione, possono realizzare direttamente o contribuire all'istituzione di servizi e centri di informazione e divulgazione ubicati nelle aree protette.

 

CAPO V

VIGILANZA, CONTROLLO E COMMISSARIAMENTO DEGLI ENTI GESTORI

 

     Art. 29. (Relazioni annuali).

     1. L 'Ente redige entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulle attività dell'anno precedente che evidenzi lo stato di attuazione delle iniziative gestionali nelle aree protette nonché lo stato della spesa.

     2. La relazione, trasmessa al Presidente della Giunta regionale, è accompagnata dai dati di conto consuntivo e di bilancio preventivo per l'anno successivo, disaggregati e contabilizzati, a fronte delle attività svolte o preventivate, nei rispettivi centri di costo, secondo uno schema predisposto dalla Giunta regionale.

 

     Art. 30. (Controllo sugli atti). [23]

     1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi di cui al comma 2 degli Enti di gestione delle aree protette è esercitato dalla Giunta regionale in ordine alla verifica di conformità degli stessi alle leggi statali e regionali. E’ esclusa ogni valutazione di merito.

     2. Sono sottoposti al controllo di cui al comma 1 i seguenti atti:

     a) statuti e relative modifiche ed integrazioni;

     b) bilancio economico di previsione e bilancio di esercizio [24].

     3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione [25].

     4. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), divengono esecutivi se entro quaranta giorni dalla trasmissione la Giunta regionale non adotta un provvedimento motivato di annullamento. Tale termine è sospeso se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta [26].

     4 bis. Gli atti di cui al comma 2, lettera b), a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare tali atti entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta può comunque formulare, ove necessario, specifiche raccomandazioni [27].

     4 ter. Il termine di cui al comma 4 bis è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta [28].

 

     Art. 31. (Commissariamento).

     1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli Enti di gestione delle aree protette, previa diffida, la Giunta regionale provvede alla nomina di Commissario "ad acta" per il compimento degli atti obbligatori o per l'attuazione degli impegni validamente assunti.

     2. La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi degli Enti di gestione, sentita la Commissione consiliare competente, per gravi inadempienze attuative dei Piani e dei piani pluriennali socio-economici approvati, per gravi irregolarità nella gestione, in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento, ovvero per attività che compromettano il buon funzionamento dell'Ente o che siano in palese contrasto con gli indirizzi regionali in materia.

     3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente.

 

     Art. 32. (Vigilanza).

     1. Ogni Ente di gestione dell'area protetta esercita la vigilanza sul territorio di competenza per assicurare l'osservanza della presente legge, dei regolamenti e delle leggi dello Stato e della Regione in materia di caccia e pesca, tutela del paesaggio, dell'ambiente, della flora e della fauna e dell'uso del suolo, nonché per il controllo in genere della fruizione delle aree protette.

     2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni provvede ogni Ente di gestione per mezzo del proprio personale di vigilanza.

     3. Alle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ente, provvede il Presidente secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 45/1982.

     4. Sono fatte salve le competenze dei soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio, in forza delle leggi che disciplinano le singole materie, le cui attività di vigilanza sono coordinate con quelle dell'Ente a cura dello stesso.

 

     Art. 33. (Sanzioni).

     1. Le violazioni delle norme di natura paesistico-ambientale ed urbanistico-edilizia previste dalla presente legge e dal Piano per il parco sono sanzionate a norma delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 28 febbraio 1985, n. 47.

     2. Le violazioni delle restanti norme previste dalla presente legge, oltre a quanto stabilito dall'articolo 29 della legge n. 394/1991, sono così sanzionate:

     a) da euro 142,26 ad euro 1.422,60 per la violazione dei divieti previsti dalle norme di tutela ambientale di cui all'articolo 17 comma 3 lettera b), che non siano ricomprese tra quelle sanzionate ai sensi del comma 1, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 42 comma 1 lettere a), b), d), e), f) ferme restando le sanzioni previste dalla legge regionale 15 dicembre 1992, n. 37 sul divieto di sorvolo ed atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette per le violazioni dei divieti di cui alla lettera c) dello stesso comma 1 [29];

     b) da euro 35,57 ad euro 355,70 per la violazione delle norme di comportamento di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 17 e per la violazione dei divieti previsti dai regolamenti di fruizione di cui all'articolo 25 [30];

     c) da euro 35,57 ad euro 355,70 per la violazione dei divieti previsti dai regolamenti di fruizione delle aree protette di interesse locale [31];

     d) da euro 35,57 ad euro 1.422,60 per la violazione delle disposizioni emanate dagli Enti di gestione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 394/1991, che non siano ricomprese tra quelle sanzionate a norma delle lettere a), b). c) [32].

     3. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori relativi alle violazioni di cui al comma 1, compete ai Sindaci ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20.

     4. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori relativi alle violazioni di cui al comma 2, compete agli Enti di gestione.

     5. Per la violazione delle disposizioni della presente legge resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 30 della legge n. 394/1991, di cui all'articolo 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

 

CAPO VI

NORME FINANZIARIE E PARTICOLARI

 

     Art. 34. (Entrate).

     1. Costituiscono entrate degli Enti da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

     a) le somme stanziate dalla Regione nel proprio bilancio annuale relative a spese correnti e di investimento;

     b) i contributi della Unione europea, dello Stato e i contributi straordinari della Regione;

     c) i contributi degli enti pubblici e dei privati e le erogazioni liberali in denaro;

     d) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

     e) gli eventuali redditi patrimoniali;

     f) i proventi derivanti da contratti o convenzioni stipulati in relazione all'attività dell'Ente;

     g) i canoni delle concessioni, i proventi di eventuali diritti tariffari, di privativa e le entrate derivanti dai servizi resi;

     h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

     i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

     l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

     2. I bilanci degli Enti di cui all'articolo 15, che subentrano agli organi di gestione disciolti o che li sostituiscono, sono formati con la parte attiva e passiva e con gli stanziamenti destinati alla gestione, nonché con gli avanzi finanziari iscritti nei bilanci degli Enti sostituiti o disciolti.

 

     Art. 35. (Patrimonio).

     1. Gli Enti sono dotati di un proprio patrimonio, la cui costituzione può avvenire per:

     a) acquisto, lascito, donazione, eredità e legato;

     b) trasferimento dalla Regione, dallo Stato o dagli Enti locali;

     c) ogni altro titolo nell'ambito delle attività dell'Ente tese al conseguimento dei fini istitutivi.

     2. Gli Enti di cui all'articolo 15 della presente legge che subentrano agli organi di gestione disciolti o che sostituiscono, assumono in carico i patrimoni, i beni mobili ed immobili, i contratti e le obbligazioni attive e passive ed ogni altro onere legittimamente assunto.

 

     Art. 36. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

CAPO VII

NORME SPECIFICHE PER IL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOFINO

 

     Art. 37. (Norme specifiche).

     1. Le norme generali dettate dalla presente legge si applicano anche al Parco di Portofino ed al suo Ente di gestione, salvo quanto disposto dal presente capo.

     2. Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio direttivo l'Ente Parco di Portofino adotta il Piano sulla base delle indagini conoscitive già effettuate dalla Regione in collaborazione con l'Ente regionale Monte di Portofino e tenendo conto delle relative elaborazioni e indicazioni progettuali.

     3. Dall'approvazione del Piano cessa l'efficacia del Piano Regolatore del Monte di Portofino, redatto ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1251 e approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1976, n. 5974.

     4. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione procede in via sostitutiva.

     5. Fino all'approvazione del Piano, prima dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino l'Area cornice, deve essere acquisito il parere dell'Ente Parco di Portofino.

     6. Il parere dell'Ente è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende favorevole.

     7. Fino all'approvazione del Piano rimangono in vigore i divieti stabiliti all'articolo 23, comma 1 lettera a) legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32.

 

     Art. 38. (Personale dell'Ente Parco di Portofino).

     1. In sede di prima attuazione i posti previsti nell'organico dell'Ente, con esclusione delle qualifiche dirigenziali, sono ricoperti per trasferimento dal ruolo regionale dando priorità al personale già in posizione di distacco presso l'Ente Regionale Monte di Portofino. Il trasferimento di personale della V qualifica funzionale è subordinato al superamento delle procedure selettive di cui all'articolo 49 comma 5.

     2. Espletate le procedure di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale sono attuati i trasferimenti e sono apportate le conseguenti variazioni alla dotazione organica del personale regionale.

 

CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 39. (Funzioni consultive per la protezione dell'ambiente naturale). [33]

     1. Nell'ambito del Comitato Tecnico per l'Ambiente [34] di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 come modificata dalla legge regionale 12 marzo 1985, n. 11, è istituita la sezione competente in materia di aree naturali protette con compiti consultivi e propositivi in ordine agli atti di iniziativa della Giunta regionale in materia e nei casi previsti dalla legge.

     In particolare tale sezione esprime pareri sulla classificazione delle aree protette, sulla predisposizione della carta della natura, sulla istituzione di nuove aree protette, sui Piani e sui piani pluriennali socio-economici delle aree protette.

     2. Nell'ambito del Comitato Tecnico per l'Ambiente [35] è istituita la sezione competente in materia di assetto naturalistico del suolo, geologia ambientale, idrogeologia, speleologia e carsismo, con compiti consultivi propositivi in ordine agli atti di iniziativa della Giunta regionale in materia.

     In particolare tale sezione esprime i pareri che le leggi regionali in materia attribuiscono alla Commissione Tecnico Scientifica Regionale per l'Ambiente Naturale di cui alla legge regionale 12/1985.

     3. (Omissis) [36]

     4. (Omissis) [37]

     5. (Omissis) [38]

     6. (Omissis) [39]

     7. (Omissis) [40]

     8. Sono soppressi i pareri della Commissione Tecnico Scientifica Regionale per l'Ambiente Naturale, di cui alla legge regionale 12/1985, previsti dalla legge regionale 30/1990 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e dalla legge regionale 4/1992 (tutela della fauna minore), salvo quelli previsti dall'articolo 5, comma 7 della legge regionale 4/1992, per cui si esprime la sezione assetto naturalistico del suolo integrata da un esperto in eco-etologia della fauna minore.

     9. Fino alla nomina delle sezioni del Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui al presente articolo, continua ad operare la Commissione Tecnico Scientifica Regionale per l'Ambiente Naturale di cui alla legge regionale 12/1985, per la espressione dei pareri previsti dalle singole leggi e non soppressi dalla presente legge. Fino a tale data rimane in vigore l'integrazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 14/1990.

 

     Art. 40. (Conferenza tecnica delle aree protette).

     1. La Regione organizza, di norma annualmente, la Conferenza Tecnica delle Aree protette allo scopo di coordinarne le attività e gli interventi e di favorire l'aggiornamento degli operatori e l'interscambio delle esperienze.

     2. Alla Conferenza sono tenuti a partecipare i Direttori e il personale degli Enti volta a volta interessati dagli argomenti all'ordine del giorno. Alla Conferenza possono essere invitati esperti esterni.

 

     Art. 41. (Tabellazione, segnaletica e grafica dei parchi).

     1. Al fine di uniformare e coordinare la grafica e ogni altro aspetto della immagine delle aree protette liguri, gli Enti di gestione adottano e utilizzano elementi di arredo, tabellazione, segnaletica e grafica, unificati secondo modelli predisposti dalla Giunta regionale.

     2. I soggetti preposti alla gestione delle aree protette provvedono alla tabellazione perimetrale delle aree stesse predisponendo apposite tabelle secondo i modelli di cui al comma 1.

 

     Art. 42. (Norme di salvaguardia ambientale).

     1. Fermo restando quanto previsto fino all'approvazione del Piano dalle norme transitorie e quanto disciplinato dal Piano stesso e dai regolamenti di fruizione del parco, nelle aree protette di cui alla presente legge sono comunque vietati:

     a) l'apertura e l'esercizio di miniere, cave e discariche nonché l'asportazione di minerali;

     b) l'uso di fuochi all'aperto non autorizzati;

     c) l'atterraggio, il decollo e il sorvolo a bassa quota di velivoli non autorizzati secondo quanto disposto dall'apposito regolamento approvato ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1992, n. 37, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo;

     d) l'alterazione delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie animali o vegetali non caratteristiche dei luoghi salvo che ciò non rientri nell'esercizio di attività agricole o zootecniche;

     e) il danneggiamento o l'occlusione di cavità sotterranee naturali e l'asportazione di concrezioni.

 

     Art. 43. (Interventi di riequilibrio faunistico).

     1. Le superfici delle riserve naturali e delle aree a parco naturale concorrono alla determinazione della quota di territorio agro-silvo- pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     2. Nelle riserve naturali, nelle aree classificate parco naturale e nelle aree contigue, allo scopo di raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico nell'ambito delle previste finalità dell'area protetta, sono ammessi interventi tecnici così classificati [41]:

     a) abbattimenti selettivi:

     1) qualitativi, sanitari e finalizzati alla conservazione delle specie;

     2) quantitativi, indirizzati al contenimento numerico dei capi in armonia con le potenzialità del territorio;

     b) catture:

     1) a scopo di ripopolamento con priorità per le aree protette;

     2) per utilizzazioni a scopo scientifico ai sensi delle vigenti leggi;

     c) reintroduzioni:

     1) di specie competitrici o predatrici finalizzate al ripristino degli equilibri naturali;

     2) di specie autoctone finalizzate all'incremento e al miglioramento delle presenze faunistiche, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche e biogeografiche dell'area protetta.

     3. Gli interventi tecnici di cui al comma 2 sono definiti e regolamentati, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia, da apposito regolamento faunistico adottato dall'Ente gestore ed approvato ai sensi dell'articolo 25.

 

     Art. 44. (Modifica di norme). [42]

     (Omissis) [43]

 

     Art. 45. (Abrogazione di norme).

     1. Salvo quanto previsto dalla presente legge sono abrogate le leggi regionali 12 settembre 1977, n. 40, 19 novembre 1982, n. 43, l'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 44 sostitutivo dell'articolo 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, 18 marzo 1985, n. 12, 19 dicembre 1989, n. 50, 27 dicembre 1989, n. 52, 9 aprile 1985, n. 16, 27 febbraio 1985, n. 7, 27 febbraio 1985, n. 8, 27 febbraio 1985, n. 9, 27 febbraio 1985, n. 10, 26 aprile 1989, n. 11, 6 marzo 1990, n. 11, 4 dicembre 1986, n. 32 e loro successive integrazioni o modificazioni.

     2. Le restanti disposizioni della legge 20 giugno 1935, n. 1251 sono sostituite dalle disposizioni della presente legge.

     3. E' altresì abrogato l'articolo 1, comma 2 lettera f) della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione).

 

     Art. 46. (Parchi naturali regionali delle Alpi liguri e del Finalese).

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono convocate, con le modalità di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, le Conferenze per l'istituzione dei Parchi naturali regionali delle Alpi Liguri e del Finalese [44].

     2. Le Conferenze acquisiscono e aggiornano le proposte elaborate dai Comitati di cui alla legge regionale n. 40/1977.

 

     Art. 47. (Norme transitorie).

     1. Il Consorzio di cui alla legge regionale n. 43/1992, il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla legge regionale n. 32/1986 nonché i Comitati di Coordinamento di cui alle leggi regionali n. 12/1985, n. 50/1989, n. 52/1989, n. 16/1985, sono sciolti e continuano ad esercitare le funzioni gestionali relative alle aree protette di cui al Capo II fino alla data di insediamento dei Consigli degli enti di cui al Capo III.

     2. In sede di prima attuazione della presente legge, anche in attesa della approvazione del Piano, gli Enti formulano programmi di attività ed interventi e operano per la loro realizzazione.

     3. Per quanto non espressamente specificato dalla presente legge, fino all'entrata in vigore dei rispettivi Piani, nelle aree protette si applicano i divieti, le norme di comportamento e le sanzioni rispettivamente vigenti ai sensi delle singole leggi regionali istitutive [45].

     4. Fino all'entrata in vigore del Piano, l'Ente si pronuncia sulle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo i criteri di cui al capo I della legge stessa.

     5. Gli Enti, fino a quando non dispongano di personale e sedi proprie, si avvalgono a proprie spese di personale e locali messi a disposizione dalla Provincia territorialmente maggiormente interessata.

     6. A decorrere dall’ 1 luglio 2001 e fino all’approvazione dei relativi Piani, i Parchi naturali regionali di Montemarcello-Magra, di Portofino, dell’Aveto, dell’Antola e del Beigua sono classificati parco naturale regionale ad ogni effetto per l’intera estensione con il divieto, inoltre, di realizzare nuove costruzioni, trasformare quelle esistenti nonché di eseguire qualsiasi mutazione dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici e sulle finalità dell’area protetta [46].

     6 bis. Fino all’entrata in vigore dei relativi Piani, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo, sono transitoriamente classificate parco naturale regionale le parti del territorio dei parchi regionali di cui all’articolo 14, per le quali sia comunque vigente un regime di tutela conforme alla l. 394/1991, riconosciute nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c) della stessa legge. Sono fatti salvi comunque gli effetti urbanistici derivanti dai vigenti Piani delle aree protette Le restanti parti di territorio sono transitoriamente classificate paesaggio protetto e ad esse si applicano le norme di cui all’articolo 42 e al comma 3 del presente articolo. [47].

     7. In caso di necessità e d'urgenza la Giunta regionale, su parere conforme della sezione aree naturali protette del C.T.A. di cui all'articolo 39, può consentire deroghe nelle misure di salvaguardia di cui al comma 6 prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei alla conservazione dell'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, comma 1 lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     8. [48].

 

     Art. 48. (Norma transitoria per la Comunità del Parco).

     1. Ai fini della prima costituzione del Consiglio Direttivo degli Enti di cui all'articolo 10, la Comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle Province interessate, dai Sindaci dei Comuni, dai Presidenti delle Comunità montane o Consiglieri o Assessori da loro delegati e da un rappresentante per ogni Associazione di imprenditori agricoli operanti nel territorio regionale.

     2. La prima convocazione della Comunità del Parco viene fatta dal Presidente della Provincia maggiormente interessata per territorio.

 

CAPO IX

PERSONALE DEGLI ENTI DI GESTIONE

 

     Art. 49. (Personale).

     1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali gli Enti si avvalgono di personale proprio cui è applicato lo stato giuridico ed economico previsto per il personale regionale.

     2. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, il personale degli Enti è iscritto alla Cassa Pensioni Enti Locali, all'Istituto Nazionale Assistenza Enti Locali e al Servizio Sanitario Nazionale.

     3. La pianta organica degli enti è stabilita in sede di prima attuazione della presente legge come previsto nella tabella A allegata.

     Eventuali modifiche alla pianta organica sono approvate dal Consiglio dell'Ente previa intesa con la Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità ai principi di cui all'articolo 2 della legge n. 421/1992, come attuati dall'articolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo n. 29/1993.

     4. L'organizzazione della struttura e l'individuazione dei profili professionali sono demandate al Consiglio dell'Ente, che dovrà comunque prevedere nell'organico le professionalità di tecnici per la gestione del territorio e dell'ambiente, per lo sviluppo e la gestione della fruizione, per le materie giuridico-amministrative, per le materie economico- finanziarie e ogni altra professionalità necessaria per garantire adeguata rispondenza tecnica ai compiti dell'Ente.

     5. La copertura dei posti in organico, oltre a quanto previsto dalla presente legge in sede di prima attuazione, avviene con le modalità previste per il personale regionale ricorrendo, di norma e comunque prioritariamente, a procedure selettive nei confronti di personale del pubblico impiego in mobilità o disponibile a trasferimenti, sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio in relazione ai requisiti culturali, di servizio e professionali richiesti.

     Per la copertura dei posti di carattere giuridico-amministrativo e finanziario, l'Ente si avvale prioritariamente di personale regionale all'uopo trasferito.

 

     Art. 50. (Direttore).

     1. Il Direttore ha qualifica di dirigente ed è assunto nell'organico dell'Ente con le modalità di accesso e con lo stato giuridico ed economico previsti per tale qualifica dalla legge regionale 20 giugno 1994, n. 26, e dalle altre norme vigenti per i dipendenti regionali ovvero con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale rinnovabile e con trattamento economico non superiore a quello previsto per la predetta qualifica di dirigente.

     2. Per l'accesso al concorso, o per l'affidamento del contratto, è richiesta una comprovata qualificazione nei settori delle aree protette e delle scienze naturali ed ambientali e costituisce titolo preferenziale l'appartenenza all'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     3. Al Direttore del Parco è attribuita la responsabilità gestionale dell'Ente di gestione. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività dell'ente, di curare l'esecuzione delle deliberazioni nonché di svolgere ogni altro compito inerente l'attività del personale e la gestione dei parchi di competenza rispondendone agli organi dell'ente stesso. In particolare il Direttore:

     a) propone al Presidente gli argomenti e le deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio;

     b) assume i provvedimenti esecutivi relativi all'attuazione del programma di attività e interventi disponendo sulle relative spese, sui contratti, sugli incarichi, sulle convenzioni e sulle eventuali consulenze professionali.

     4. Il Direttore esprime il proprio parere in ordine agli atti del Consiglio.

 

     Art. 51. (Personale di vigilanza).

     1. Al personale di vigilanza degli Enti inquadrato nella V qualifica funzionale, profilo professionale guardaparco, è specificatamente attribuita la funzione di controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti anche per mezzo di attività informative e divulgative sulle finalità dell'Ente di appartenenza e sulle iniziative gestionali di attuazione del programma nei confronti dei residenti e dei visitatori.

     2. Ai guardaparco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio assegnato dall'Ente in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree protette di competenza e dei percorsi esterni strettamente indispensabili al raggiungimento di ogni zona delle aree stesse.

     3. Il personale di vigilanza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente dell'Ente di appartenenza.

 

TABELLA A

PIANTA ORGANICA DEGLI ENTI DI GESTIONE (ARTICOLO 49)

 

     1. Pianta organica dell'Ente Parco di Montemarcello-Magra, dell'Ente Parco delle Cinque Terre, dell'Ente Parco di Portofino, dell'Ente Parco dell'Aveto, dell'Ente Parco dell'Antola, dell'Ente Parco del Beigua:

 

     Qualifica: 1ª qualifica dirigenziale - direttore

     Dotazione organica: 1

 

     Qualifica: VIII qualifica funzionale

     Dotazione organica: 2

 

     Qualifica: VI qualifica funzionale

     Dotazione organica: 2

 

     Qualifica: V qualifica funzionale

     Dotazione organica: 8

 

     Qualifica: IV qualifica funzionale

     Dotazione organica: 1

 

 


[1] Rubrica così sostituita dall’art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 13.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 13.

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 13.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 26 ottobre 2011, n. 29.

[5] Vedi anche l'art. 1, comma 2, della L.R. 11 agosto 1999, n. 23.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16.

[10] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16.

[11] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[13] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16.

[16] Vedi anche l'art. 2, della L.R. 11 agosto 1999, n. 23.

[17] Vedi anche l'art. 3, della L.R. 11 agosto 1999, n. 23.

[18] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 26 ottobre 2011, n. 29.

[19] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R.19 marzo 2002, n. 13.

[20] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R.19 marzo 2002, n. 13.

[21] Comma così sostituito dall’art. 1 della L. R. 19 marzo 2002, n. 13.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 1995, n. 32.

[23] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[25] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[26] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[27] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[28] Comma aggiunto dall'art. 3 quater della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27.

[29] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 65.

[30] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 65.

[31] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 65.

[32] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 65.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1995, n. 32.

[34] La L.R. 24 marzo 1980, n. 20, istitutiva del Comitato Tecnico per l'Ambiente è stata abrogata dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11.

[35] La L.R. 24 marzo 1980, n. 20, istitutiva del Comitato Tecnico per l'Ambiente è stata abrogata dall'art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11.

[36] Modifica la L.R. 24 marzo 1980, n. 20, oggi abrogata.

[37] Modifica la L.R. 24 marzo 1980, n. 20, oggi abrogata.

[38] Modifica la L.R. 24 marzo 1980, n. 20, oggi abrogata.

[39] Modifica la L.R. 24 agosto 1988, n. 43, oggi abrogata.

[40] Modifica la L.R. 24 agosto 1988, n. 43, oggi abrogata.

[41] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 26 ottobre 2011, n. 29.

[42] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[43] Modifica l'art. 1 della L.R. 7 settembre 1988, n. 51.

[44] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 aprile 1995, n. 32.

[46] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 12.

[47] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 12 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 13.

[48] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 12 e dall’art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 13.