§ 45.1.99 – L. 28 dicembre 1982, n. 948.
Norme per l'erogazione di contributi statati agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:28/12/1982
Numero:948


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 45.1.99 – L. 28 dicembre 1982, n. 948. [1]

Norme per l'erogazione di contributi statati agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

(G.U. 30 dicembre 1982, n. 358).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalità indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa.

     La tabella di cui al precedente comma è soggetta ad una prima revisione, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano e termini dei rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applicherà preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65% delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.

     (Omissis) [2].

     Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.

     Tali attività devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti settori:

     1) formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;

     2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;

     3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

     Con l'entrata in vigore della presente legge, le previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono abrogate.

     Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate agli enti stessi a titolo di contributi ordinari previsti da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario.

     Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri.

 

          Art. 2.

     Il Ministero degli affari esteri può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari agli enti compresi nella tabella allegata nonchè ad enti non compresi nella stessa tabella purchè rispondano ai requisiti di cui all'art. 1 della presente legge.

     La relazione prevista dal successivo art. 3, ultimo comma, deve contenere espressa menzione di tali iniziative e programmi e delle ragioni che hanno giustificato la concessione dei contributi straordinari.

 

          Art. 3.

     Gli enti pubblici inclusi nella tabella emanata ai sensi dell'art. 1 della presente legge sono sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     Nei confronti degli enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonchè le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza [3].

     Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.

     Il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dagli enti inclusi nella tabella.

 

          Art. 4.

     Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi ai fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

     Ove nel termine fissato nel decreto di cui al precedente comma le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento. In tale caso le misure dei contributi fissate nella tabella sono modificate, secondo le procedure di cui all'art. 1, nei limiti del contributo soppresso.

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, concernenti gli enti di cui alla tabella allegata, sono unificati in un solo capitolo.

     Lo stanziamento del detto capitolo, così come determinato dal primo comma del presente articolo, è incrementato ulteriormente di lire 1.615 milioni per l'anno 1982 e di lire 1.965 milioni a decorrere dall'anno 1983.

     Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 2 della presente legge è autorizzata per il 1982 una ulteriore spesa di lire 150 milioni.

     All'onere complessivo di lire 1.765 milioni, derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     All'onere di lire 1.965 milioni relativo all'anno 1983 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per anno medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Le eventuali modifiche dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma, in conseguenza della modifica triennale della tabella, hanno luogo con la legge annuale di bilancio.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Tabella [4]

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 23 bis del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, inserito dall'art. 1, comma 588, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 dela L. 30 ottobre 1989, n. 354.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 30 ottobre 1989, n. 354.

[4] Tabella revisionata dall'art. unico del D.M. 21 marzo 2001.