§ 5.1.144 - L.R. 3 luglio 2018, n. 33.
Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e all'articolo 4 della l.r. 1 agosto 2011, n. 35.
(B.U. 11 luglio 2018, n. 28)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di rendere possibile la realizzazione di interventi in materia di viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di programmazione di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), nel rispetto dei tempi dettati dalle disposizioni che regolano l'utilizzazione delle fonti di finanziamento europee e statali e delle norme di contabilità e finanza pubblica, è necessario prevedere la possibilità che l'approvazione del progetto delle opere attraverso la conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) possa costituire contestuale variante agli atti di governo del territorio;
2. Al fine di ampliare le fattispecie di semplificazione e di snellimento procedurale previste per la generalità delle opere di interesse strategico regionale, è necessario estendere l'ambito di applicazione degli accordi di programma disciplinati dalla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), che possono costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali anche alle opere strategiche che riguardano aree o immobili collocati all'esterno del territorio urbanizzato;
3. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle sue disposizioni, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
Art. 1. Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 88/1998
1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è inserito il seguente:
“1 ter. Qualora per la costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di programmazione di cui ai commi 1 e 1bis, siano necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo del territorio, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine, la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) è data notizia della indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e degli enti locali interessati. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Le varianti agli atti di governo del territorio sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento. La determinazione è comunicata agli enti interessati per l'adeguamento dei propri atti.”.
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 24 della l.r. 88/1998 sono abrogati.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private)
Art. 2. Effetti dell'accordo di programma. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 35/2011
1. Nell’alinea del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), dopo le parole “riguardanti aree ed immobili” sono aggiunte le seguenti: “di cui al comma 2 lettera a) e b)”.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.