Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 21/02/2008 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 88/1998 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 88/1998 |
§ 5.1.95 - L.R. 21 febbraio 2008, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
(B.U. 27 febbraio 2008, n. 6)
Art. 1. Modifiche all’articolo 20 della
1. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 20 della
“2. quater. Sono attribuite alle province le funzioni di cui all’articolo 114, comma 5 del
2. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 20 della
3. Dopo il comma 2 quinquies dell’articolo 20 della
“2. sexies. La Giunta regionale approva, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.m. 30 giugno 2004, con propria deliberazione, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al
Art. 2. Modifiche all’articolo 27 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della
“4. bis. Gli impianti realizzati sulle isole per la produzione di acqua ad uso potabile, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, fanno parte del servizio idrico integrato e appartengono al demanio del comune territorialmente competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri conseguenti.”.