§ 5.1.95 - L.R. 21 febbraio 2008, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:21/02/2008
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 20 della l.r. 88/1998
Art. 2.  Modifiche all’articolo 27 della l.r. 88/1998


§ 5.1.95 - L.R. 21 febbraio 2008, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

(B.U. 27 febbraio 2008, n. 6)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 88/1998

1. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è inserito il seguente comma:

“2. quater. Sono attribuite alle province le funzioni di cui all’articolo 114, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come disciplinate dal decreto ministeriale 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo).” .

2. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 20 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente comma: “2. quinquies. Sono attribuite alle province le funzioni di cui all’articolo 4 del d.m. 30 giugno 2004, che le esercitano, ove necessario, in forma coordinata. La Regione si riserva la funzione di coordinamento amministrativo nel caso in cui le operazioni riguardino più regioni, previa istruttoria della provincia territorialmente competente.”.

3. Dopo il comma 2 quinquies dell’articolo 20 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente comma:

“2. sexies. La Giunta regionale approva, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.m. 30 giugno 2004, con propria deliberazione, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale, nonché criteri per le modalità del coordinamento amministrativo di cui al comma 2 quinquies.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 88/1998

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente comma:

“4. bis. Gli impianti realizzati sulle isole per la produzione di acqua ad uso potabile, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, fanno parte del servizio idrico integrato e appartengono al demanio del comune territorialmente competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri conseguenti.”.