§ 2.3.46 - L.R. 21 aprile 1998, n. 22.
Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:21/04/1998
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 2.  Modalità di elezione.
Art. 3.  Rinnovo e decadenza.
Art. 4.  Funzionamento.
Art. 5.  Partecipazione alle sedute.
Art. 6.  Pareri.
Art. 7.  Strutture di supporto.
Art. 8.  Norma transitoria.


§ 2.3.46 - L.R. 21 aprile 1998, n. 22. [1]

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali.

(B.U. 29 aprile 1998, n. 15).

 

Art. 1. Consiglio delle Autonomie locali.

     1. In attesa dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale è istituito il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza delle amministrazioni locali della Toscana, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione.

     2. Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte i Presidenti dell'A.N.C.I. regionale, dell'U.R.P.T. e dell'U.N.C.E.M. regionale, nonché:

     a) i Presidenti di Provincia;

     b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;

     c) 13 Componenti i Consigli comunali dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

     d) 12 Componenti i Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

     e) 2 Presidenti di Comunità montane.

     3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per la popolazione si considera quella risultante dall'ultimo censimento.

     4. Le funzioni di componente del Consiglio delle Autonomie locali non sono delegabili.

 

     Art. 2. Modalità di elezione.

     1. Le norme per la elezione dei membri di cui ai punti c), d), e), del comma 2 del precedente articolo 1 sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla nomina dei membri del Consiglio delle Autonomie locali.

     3. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale provvede alla convocazione della seduta di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali.

 

     Art. 3. Rinnovo e decadenza.

     1. Il Consiglio delle Autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale, entro 60 giorni dalla data della prima seduta del Consiglio regionale.

     2. In relazione a quanto previsto al comma precedente, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

     3. I componenti del Consiglio delle Autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Comunità montana, di componente il Consiglio comunale, ovvero di Presidente di una delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

     4. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

     5. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica di Sindaco, di Presidente di Provincia per gli enti di cui alle lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 1, ovvero il nuovo Presidente di una delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1. Per gli altri membri il regolamento di cui al precedente art. 2 stabilisce modalità e procedure per la sostituzione del membro dichiarato decaduto.

 

     Art. 4. Funzionamento.

     1. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella prima seduta, elegge, nel proprio seno, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto con criteri di rappresentanza di tutte le componenti del Consiglio stesso.

     2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali sono disciplinate dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     3. Il Consiglio delle Autonomie locali delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti che hanno partecipato al voto, salvi i casi in cui la presente legge od il regolamento interno prescrivano una maggioranza qualificata.

     4. Ciascun componente del Consiglio delle Autonomie locali esprime un voto.

 

     Art. 5. Partecipazione alle sedute.

     1. Il Presidente e i componenti la Giunta regionale, nonché i Consiglieri regionali possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, secondo i principi dello Statuto regionale e con le modalità stabilite dai regolamenti interni.

 

     Art. 6. Pareri.

     1. Sulle proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione del riparto delle competenze tra Regione ed Enti locali, ovvero tra Enti locali e alla istituzione di enti regionali, è richiesto obbligatoriamente il parere del Consiglio delle Autonomie locali.

     2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

     3. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere alla commissione consiliare competente indicata nella comunicazione di cui al comma 2, entro 30 giorni dalla data della comunicazione. Fino allo scadere di tale termine la commissione consiliare non può esprimere il parere di competenza. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso si intende che il Consiglio delle Autonomie locali non ritiene di esprimerne alcuno.

     4. Sono altresì comunicate al Consiglio delle Autonomie locali tutte le altre proposte di legge e di atti generali di programmazione depositate in Consiglio regionale. Su di esse il Consiglio delle Autonomie locali può formulare osservazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. Strutture di supporto.

     1. Per l'esercizio delle proprie competenze il Consiglio delle Autonomie locali è assistito da apposito ufficio del Consiglio regionale, istituito ai sensi della L.R. 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Al predetto ufficio possono essere comandate unità di personale da parte degli Enti locali.

     2. Gli oneri per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali fanno carico al bilancio interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. I membri del Consiglio delle Autonomie locali istituito fino al termine dell'attuale legislatura regionale, di cui alle lettere c), d), e), del comma 2 dell'art. 1, sono designati dall'A.N.C.I. regionale, dall'U.R.P.T. e dall'U.N.C.E.M. regionale, scegliendoli tra i componenti i Consigli comunali e le Comunità montane, secondo criteri di rappresentatività politica e tenendo conto della rappresentanza territoriale e istituzionale, con particolare riguardo ad una presenza equilibrata di donne e uomini.

     2. I rappresentanti del sistema delle autonomie locali, designati e di diritto, sono nominati membri del Consiglio delle Autonomie locali con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     3. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale provvede entro 15 giorni dalla comunicazione, all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali.

     4. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento interno alle disposizioni della presente legge.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 20 della L.R. 21 marzo 2000, n. 36, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 19, comma 2 della stessa L.R. 36/2000.