§ 6.1.203 – L.R. 21 aprile 2006, n. 14.
Legge finanziaria per l’anno 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:21/04/2006
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione).
Art. 2.  (Esenzione dal pagamento dell’IRAP).
Art. 3.  (Variazione degli importi della tassa automobilistica regionale).
Art. 4.  (Estinzione crediti tributari di importo minimo).
Art. 5.  (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Determinazione dei nuovi importi).
Art. 6.  Tariffe del diritto di escavazione.
Art. 7.  (Concessione acque minerali e di sorgente)
Art. 8.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 11).
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9).
Art. 11.  (Emissione di prestiti obbligazionari).
Art. 12.  Ripianamento debito sanitario strutturale.
Art. 13.  (Fondo immobiliare).
Art. 14.  (Retribuzione prestazioni straordinarie).
Art. 15.  (Trattamento economico accessorio del personale).
Art. 16.  (Interventi di razionalizzazione della spesa).
Art. 17.  (Fondo unico per collaborazioni).
Art. 18.  (Consulenza a favore degli organi di direzione politica).
Art. 19.  (Beni culturali sottoposti a tutela).
Art. 20.  (Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici).
Art. 21.  (Istituzione di un fondo di controgaranzia per i confidi del Piemonte).
Art. 22.  Società in house.
Art. 23.  (Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2006 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura).
Art. 24.  (Autorizzazione di spesa per l’attivazione di nuovi strumenti finanziari per le aziende agricole e agroindustriali).
Art. 25.  (Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013).
Art. 26.  (Annualità a carico del bilancio regionale per la realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè in provincia di Torino).
Art. 27.  (Integrazione e modifica dell’articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9).
Art. 28.  (Anagrafe agricola unica del Piemonte e sistema informativo agricolo piemontese - SIAP
Art. 29.  (Acquisizione del marchio “Enoteca del Piemonte” da parte dell’Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte).
Art. 30.  (Adesione all’AREPO e al Laboratorio informatico per la qualità alimentare di Cuneo).
Art. 31.  (Altre disposizioni in materia di agricoltura).
Art. 32.  Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
Art. 33.  (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Logistica dell’Arco Ligure e Alessandrino - S.L.A.L.A. s.r.l.).
Art. 34.  (Agevolazioni per la mobilità dei soggetti diversamente abili).
Art. 35.  (Cofinanziamento di interventi per il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale).
Art. 36.  (Ricapitalizzazione delle società di gestione degli aeroporti minori).
Art. 37.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 38 . (Bonifica dell’ex miniera di amianto di Balangero).
Art. 39.  (Installazione di strumenti di navigazione satellitare sui mezzi di soccorso).
Art. 40.  (Istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia).
Art. 41.  (Istituzione della Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico).
Art. 42.  (Piano regionale per l’incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013).
Art. 43.  (Integrazione alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23).
Art. 44.  (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche).
Art. 45.  (Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso “Genisio”).
Art. 46.  (Intese istituzionali di programma).
Art. 47.  (Fondo speciale).
Art. 48.  (Disposizioni in materia di cantieri di lavoro di enti locali per disoccupati).
Art. 49.  (Istituzione del Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti).
Art. 50.  (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28).
Art. 51.  (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 28).
Art. 52.  (Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4).
Art. 53.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 6.1.203 – L.R. 21 aprile 2006, n. 14.

Legge finanziaria per l’anno 2006.

(B.U. 27 aprile 2006, n. 17 – S.O. n. 2).

 

CAPO I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Sezione I.

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. (Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione).

     1. A decorrere dall'anno 2007, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è fissata al 5,25 per cento [1].

 

     Art. 2. (Esenzione dal pagamento dell’IRAP). [2]

     [1. Le aziende della filiera avicola sono esentate, per l’anno 2006, dal pagamento dell’IRAP.

     2. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto alla Unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci]

 

Titolo - I - spese correnti).

 

     Art. 3. (Variazione degli importi della tassa automobilistica regionale). [3]

     [1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica regionale, per i veicoli il cui pagamento è calcolato per kw, è fissata :

     a) in euro 2,33 per kw per i veicoli fino a 44 kw;

     b) in euro 2,58 per kw per i veicoli da 45 a 110 kw;

     c) in euro 2,84 per kw per i veicoli superiori a 110 kw.

     2. I proprietari di motociclette e auto storiche, iscritte ai rispettivi albi, sono esentati dal pagamento del bollo annuale.]

 

     Art. 4. (Estinzione crediti tributari di importo minimo).

     1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, maturati sino al 31 dicembre 2003, qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo fissato in euro 16,53.

 

     Art. 5. (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Determinazione dei nuovi importi). [4]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti non pericolosi è fissato in euro 0,005 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali non pericolosi conferiti, comprensivi dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e in euro 0,025 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani non sottoposti a trattamento come definito dal sopramenzionato programma regionale.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti pericolosi è fissato in euro 0,01 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali pericolosi conferiti.

 

     Art. 6. Tariffe del diritto di escavazione. [5]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

     2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT:

     a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,45 al metro cubo;

     b) pietre ornamentali: euro 0,75 al metro cubo;

     c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,50 al metro cubo;

     d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;

     e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

     3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.

     4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all’ente di gestione.

     5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.

     6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell’onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

     7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all’utilizzo di proprietà comunali.

     8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.

 

     Art. 7. (Concessione acque minerali e di sorgente) [6]

     [1. Per l'anno 2007 è prevista, a carico del titolare di concessione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, la corresponsione, a favore dell'Amministrazione regionale, di un canone annuo posticipato pari ad 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua minerale e di sorgente imbottigliata comprese le bibite confezionate con le suddette acque.

     1 bis. La Giunta regionale, con il parere della Commissione consiliare competente, definisce entro il 31 dicembre 2011, in accordo con i comuni e le comunità montane, ove esistenti, le modalità di verifica dell'applicazione del canone di concessione delle acque minerali e di sorgente [7].

     2. Dal 1° gennaio 2008 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione [8].

     3. La quota del canone dovuta alla Regione ai sensi del comma 2 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni stipulate tra i comuni sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria e le imprese concessionarie o sub-concessionarie [9].

     4. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, la Giunta regionale emana con proprio regolamento la disciplina dei canoni di imbottigliamento con la definizione:

     a) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione ai comuni e comunità montane beneficiari della quota loro spettante eventualmente compensativa rispetto a convenzioni in essere;

     b) della riduzione del 50 per cento per la quota parte di acqua imbottigliata in contenitori di vetro;

     c) della disciplina del canone di imbottigliamento in caso di esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali.]

 

Sezione II.

INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ REGIONALE

 

     Art. 8. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).

     1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003), le leggi regionali di cui all’allegato A sono rifinanziate nell’importo ivi indicato.

     2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate e citate nell’allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall’articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell’analisi d’impatto della regolamentazione).

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 11).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 (Misure straordinarie per i presidi ospedalieri Valdesi ‘CIOV’) è introdotto il seguente:

     “1 bis. In deroga al comma 1, al fine di ottimizzare il flusso delle risorse finanziarie, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, direttamente con gli Istituti di credito interessati, convenzioni aventi per oggetto l’estinzione dei debiti della CIOV, individuati ai sensi del comma 3 dell’articolo 7.”.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9).

     1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine), è sostituito dal seguente:

     “1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e statale, nelle more della piena attuazione dell’articolo 8, comma 3, dello Statuto, concede la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei soggetti residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola.”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 9/2001, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 ‘Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine’) è abrogato.

     3. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 9/2001, come sostituito dall’articolo 5 della l.r. 36/2004, è sostituita dalla seguente: “Disposizioni attuative della Giunta regionale”.

     4. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2001, come sostituito dall’articolo 5 della l.r. 36/2004, è abrogato.

     5. Dopo l’articolo 4 della l.r. 9/2001, come sostituito dall’articolo 5 della l.r. 36/2004, è inserito il seguente:

     “Art. 4 bis. (Deleghe di funzioni ai comuni e alla Provincia del Verbano Cusio Ossola)

     1. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla distribuzione degli identificativi sono delegate ai comuni.

     2. Sono delegate alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, a decorrere dal 1° luglio 2006, le funzioni riguardanti:

     a) gli adempimenti relativi alla banca dati;

     b) l’attuazione delle modalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), nei limiti e con criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c).

     3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, svolte dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, si provvede mediante le risorse di cui all’UPB S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo - I - spese correnti). Le relative disponibilità finanziarie, per l’anno 2006, sono incrementate di euro 3.000.000,00.

     4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede con riduzione di pari importo dell’UPB 09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.".

 

     Art. 11. (Emissione di prestiti obbligazionari).

     1. L’amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell’ articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui per far fronte a spese di investimento.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari fino ad un importo massimo di euro 1.300.000.000,00 per l’anno 2006, determinandone le condizioni e le modalità, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

     3. La Giunta regionale ha la possibilità di indicizzare i prestiti obbligazionari anche a parametri non monetari quale l’inflazione, deve determinare l’ammontare delle commissioni di collocamento e può individuare altre operazioni in derivati per l’ammontare del debito.

     4. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

     5. In relazione al vincolo di cui al comma 4, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse, per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

     6. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, la situazione debitoria a carico del bilancio regionale.

     7. In caso di ricorso all’estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo, inclusi gli oneri connessi all’operazione, per una durata anche superiore alla vita residua. I nuovi mutui o prestiti obbligazionari, relativi ad operazioni di rifinanziamento ai sensi del presente comma, possono essere contratti o emessi per importi anche superiori a quello indicato dal comma 2.

     8. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata al ricorso a strumenti di finanza derivata, senza limitazioni di ammontare con controparti aventi rating almeno pari a singola “A” o equivalente attribuito da una o più agenzie di rating riconosciute a livello internazionale, al fine di ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze o tassi.

     9. Per le operazioni in derivati non sono previsti limiti di ammontare per singole controparti.

 

     Art. 12. Ripianamento debito sanitario strutturale. [10]

     1. Al fine di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso, la Regione e le ASL provvedono a porre in essere transazioni commerciali con i creditori del sistema sanitario regionale.

 

     Art. 13. (Fondo immobiliare).

     1. La Regione, per favorire la creazione di nuove disponibilità finanziarie, può utilizzare lo strumento di cui all’articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi), ossia pervenire con apposita deliberazione consiliare alla costituzione di un fondo immobiliare di investimento chiuso con apporto dei propri beni immobili e di diritti reali immobiliari alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalla vigente normativa.

     2. Alla costituzione del fondo possono partecipare tutte le pubbliche amministrazioni comprese le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere regionali, nonché le società interamente possedute o controllate, anche indirettamente, dalla Regione stessa e dai soggetti citati.

     3. Le modalità costitutive ed operative del fondo immobiliare sono definite con la deliberazione consiliare di cui al comma 1.

     4. La Giunta regionale informa ogni sei mesi il Consiglio regionale in merito all’andamento del fondo immobiliare ed ai risultati economico-finanziari conseguiti dalla sua gestione.

 

CAPO II.

DISPOSIZIONI COLLEGATE

 

Sezione I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 14. (Retribuzione prestazioni straordinarie).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese, causati da eventi calamitosi naturali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché delle prestazioni straordinarie connesse all’attivazione della sala operativa di protezione civile ed alle attività ad essa conseguenti.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti nonché al personale impiegato nelle attività regionali riguardanti l’evento “Olimpiadi e paralimpiadi invernali 2006", ivi compreso, per tale evento, il personale con posizione organizzativa.

 

     Art. 15. (Trattamento economico accessorio del personale).

     1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle categorie, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

     2. Al fine di supportare i processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura operativa, nonché per valorizzare le professionalità del personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, sono stanziati per le annualità 2006 e 2007 i seguenti importi:

     a) euro 4.860.000,00 al lordo degli oneri riflessi, per l’anno 2006;

     b) euro 1.145.000,00 al lordo degli oneri riflessi, per l’anno 2007.

     3. Gli importi di cui al comma 2 vanno ad incrementare:

     a) le risorse decentrate previste dall’articolo 31, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 - Comparto regioni-autonomie locali, nel modo seguente:

     1) euro 2.257.000,00 per l’anno 2006;

     2) euro 620.000,00 per l’anno 2007; [11]

     b) le risorse decentrate previste dall’articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 - Comparto regioni- autonomie locali, nel modo seguente:

     1) euro 1.400.000,00 per l’anno 2006;

     2) euro 240.000,00 per l’anno 2007. [12]

     4. Gli oneri di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nella UPB 09071 (Bilanci e finanze Trattamento economico del personale Titolo - I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 - annualità 2006 e 2007.

 

     Art. 16. (Interventi di razionalizzazione della spesa).

     1. Fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), la Regione Piemonte concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006- 2008 adottando le misure necessarie a garantire che la spesa annua per il personale in servizio a tempo determinato e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non sia superiore, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, a quella calcolata su base annua per il personale a tempo determinato in servizio alla data del 31 dicembre 2005 e per le collaborazioni coordinate e continuative in essere alla medesima data.

     2. Il complesso della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 198, della l. 266/2005 è calcolato al netto della spesa derivante dal trasferimento alla Regione Piemonte di personale per l’esercizio di funzioni attribuite o delegate dallo Stato ed al netto della spesa finalizzata al finanziamento della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi) e successive modifiche.

     3. La spesa determinata ai sensi del comma 2, che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall’articolo 1, comma 198, della l. 266/2005, è computata ai fini del rispetto dei limiti posti al complesso della spesa corrente dall’articolo 1, comma 139, della medesima legge.

     4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali sottoscritto in data 24 novembre 2005 ai fini dell’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall’articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).

     5. Al fine di contemperare le esigenze di buon funzionamento delle strutture regionali con il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalle vigenti normative nazionali in materia, è consentita, per le procedure concorsuali già espletate o in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga ai bandi di indizione, l’assunzione graduale e differita nel tempo dei vincitori di ciascuna di tali procedure, nel rispetto dell’ordine delle relative graduatorie di merito contenute nei provvedimenti dirigenziali di approvazione dei verbali delle Commissioni giudicatrici.

     6. Le disposizioni contenute al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) e successive modifiche, si applicano al personale individuato ai sensi dell’articolo 15, comma 6, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale) e successive modifiche, qualora scelto tra i dipendenti regionali.

 

     Art. 17. (Fondo unico per collaborazioni).

     1. L’articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell’ambito dell’attività dell’amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:

     “Art. 11. (Oneri finanziari).

     1. È approvato il fondo unico di cui alla UPB 05991 (Affari istituzionali processo di delega Direzione Titolo - I - spese correnti) per il finanziamento delle spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge.

     2. È autorizzato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo unico di cui al comma 1 per istituire specifiche UPB per le singole Direzioni, su cui sono imputate le spese di collaborazione di cui alla presente legge.

     3. Le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l’attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali e comunitari recepiti, e non, in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali e comunitari vincolati, sono imputabili alle UPB di competenza.

     4. Le spese derivanti da consulenze affidate dal Consiglio regionale sono imputate all’UPB 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Titolo - I - spese correnti) del bilancio regionale.".

 

     Art. 18. (Consulenza a favore degli organi di direzione politica).

     1. Le spese relative agli incarichi di consulenza a favore degli organi di direzione politica ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera g), della l.r. 51/1997, sono imputate esclusivamente sull’apposito capitolo istituito all’interno della UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione - Titolo - I - spese correnti).

 

Sezione II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

 

     Art. 19. (Beni culturali sottoposti a tutela).

     1. In attuazione dell’articolo 1, comma 3, dell’articolo 6, commi 1 e 3, dell’articolo 9 e dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione è autorizzata ad accendere mutui finalizzati a promuovere e sostenere attività di conservazione, di restauro e per l’attuazione di progetti di investimento volti a migliorare la fruizione e la valorizzazione, a favore di soggetti proprietari, detentori o possessori di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.

     2. La Regione è autorizzata ad accendere mutui finalizzati a promuovere e sistemare attività di conservazione, di restauro e per l’attuazione di progetti di investimento volti a migliorare la fruizione e la valorizzazione di beni culturali sottoposti a tutela e adibiti a finalità di culto o d’interesse generale, purché non commerciale, industriale, artigianale, agricolo e comunque di lucro, di proprietà di enti rientranti nella disciplina concordataria di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).

     3. La norma di cui al comma 2 si applica ai beni aventi analoghe caratteristiche appartenenti alle altre Confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano mediante stipula delle apposite intese.

 

Sezione III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

 

     Art. 20. (Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici). [13]

     [1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 29, commi 2 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici, con primo atto nullo registrato entro il 31 dicembre 2006, si dispone che sia previsto un abbattimento dell’80 per cento dell’importo dovuto dai privati ai comuni a ristoro delle occupazioni pregresse senza valido titolo.]

 

Sezione IV.

DISPOSIZIONI SUGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

 

     Art. 21. (Istituzione di un fondo di controgaranzia per i confidi del Piemonte).

     1. Per consolidare ed incrementare l’operatività dei fondi rischi delle cooperative di garanzia fidi e dei consorzi fidi di primo grado (confidi) in vista dell’entrata in vigore degli Accordi interbancari, denominati Basilea II, (Accordo internazionale interbancario Basilea II redatto nel giugno 2004) aumentando le capacità di accesso al credito delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Piemonte, è istituito un fondo regionale di controgaranzia intersettoriale la cui disciplina è definita da un regolamento della Giunta regionale.

     2. Il fondo regionale di controgaranzia, di cui al comma 1, è gestito dalla società in house di cui all’articolo 22.

     3. Le risorse finanziarie necessarie all’istituzione e al primo funzionamento del fondo regionale di controgaranzia per l’anno 2006 sono disponibili all’interno della UPB 16992 (Industria Direzione - Titolo II - spese d’investimento); le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del fondo di controgaranzia, anche per gli anni 2007 e 2008, ivi comprese quelle necessarie al ripiano delle eventuali perdite, sono iscritte nelle competenti UPB.

 

     Art. 22. Società in house. [14]

     1. Al fine di disporre di un unico, qualificato organismo cui poter affidare, nel rispetto della normativa comunitaria, le attività di spettanza regionale consistenti nella gestione di un fondo di controgaranzia per il sistema dei confidi di primo grado e nella concessione ed erogazione di incentivi, agevolazioni, contributi od ogni altro tipo di beneficio alle imprese, nella preordinata attività istruttoria e in ogni altra attività strumentale e connessa, ivi compresi i controlli e la gestione finanziaria dei fondi, la Regione, all'interno del processo di riorganizzazione societaria della propria finanziaria regionale (Finpiemonte SpA), costituisce una società in house a capitale interamente posseduto da enti pubblici.

     2. La riorganizzazione societaria di cui al comma 1 prevede la costituzione, attraverso la scissione da Finpiemonte SpA, e il mantenimento della medesima composizione del suo capitale sociale, di una nuova società alla quale, ferma nei suoi confronti l'applicabilità della disciplina di cui alla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 (Costituzione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese), vengono affidati la gestione delle partecipazioni e il perseguimento degli altri scopi attualmente svolti da Finpiemonte SpA e non rientranti nelle finalità della società in house.

     3. Le regole di funzionamento della società in house, i requisiti di professionalità richiesti all'organo gestionale e le relative modalità retributive nonchè la misura della capitalizzazione, devono risultare funzionali al più agevole conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:

     a) adempimento delle prestazioni contemplate nei contratti di servizio stipulati con la Regione secondo canoni di rigorosa conformità ai principi e alla normativa pubblicistica in materia di procedimento amministrativo e secondo standard di elevata efficacia;

     b) ottimizzazione degli impieghi finanziari dei fondi assegnati in gestione;

     c) contenimento dei costi di funzionamento della struttura.

     4. La Giunta regionale può trasferire alla società in house, tramite concessione, i poteri pubblicistici relativi alle attività di cui sopra.

     5. La Regione esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture privilegiando modalità che si conformino al controllo di gestione. In particolare la Regione:

     a) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società;

     b) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;

     c) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;

     d) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

     6. I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società in house sono stipulati in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

     7. Purchè sia mantenuto il controllo analogo, la Regione può autorizzare la società in house ad aumentare il proprio capitale sociale per consentire l'assunzione di partecipazioni ad altri enti pubblici.

     8. La società in house deposita le risorse ad essa assegnate per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici di cui al comma 1 su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun strumento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione; per far fronte a temporanee esigenze di liquidità di singoli sottoconti o nelle more dell'accredito su singoli sottoconti delle somme liquidate dalle direzioni regionali, la società in house è autorizzata ad utilizzare la liquidità degli altri sottoconti da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della tesoreria della Regione.

 

Sezione V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

     Art. 23. (Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2006 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura).

     1. Per la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento nella misura massima del 10 per cento della spesa pubblica nazionale per i contratti di programma in agricoltura presentati al Ministero delle Attività Produttive (MAP) ai sensi dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività produttive) e dell’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) a carico del bilancio regionale sono autorizzati nello stato di previsione della spesa stanziamenti aggiuntivi nella misura di: euro 2.980.584,00 per l’anno 2006; euro 3.768.584,00 per l’anno 2007; euro 3.000.000,00 per l’anno 2008 a valere sulle disponibilità dell’UPB 11042 (Programmazione valorizzazione agricoltura Politiche comunitarie Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006- 2008.

 

     Art. 24. (Autorizzazione di spesa per l’attivazione di nuovi strumenti finanziari per le aziende agricole e agroindustriali).

     1. Al fine dell’attivazione di nuovi strumenti finanziari per le imprese agricole e agroindustriali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200 (Regolamento recante riordino dell’ISMEA e revisione del relativo statuto) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38) è autorizzato il cofinanziamento della convenzione che la Regione Piemonte stipula con ISMEA per un importo massimo paria a euro 3.000.000,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2006 al 2008. All’onere si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 11032 (Programmazione valorizzazione agricoltura Sviluppo agro - industriale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

     2. A seguito della stipulazione della convenzione di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il Piano di intervento e le relative modalità di attuazione.

     3. Le imprese del settore agricolo e agroindustriale possono beneficiare delle opportunità di credito agevolato offerte dal fondo rotativo di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), tramite l’istituzione di una nuova sezione del fondo medesimo, denominata Agroalimentare.

     4. Il Programma di interventi della sezione Agroalimentare viene predisposto secondo quanto previsto dall’ articolo 5 della l.r. 21/1997.

     5. La sezione Agroalimentare viene alimentata con stanziamenti della Regione Piemonte, con gli interessi eventualmente maturati su tali stanziamenti, con le disponibilità finanziarie derivanti alla Regione da trasferimenti operati dallo Stato e dalla Unione Europea.

 

     Art. 25. (Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013).

     1. Per il cofinanziamento del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all’articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è autorizzata nel bilancio pluriennale 2006-2008 la spesa complessiva di euro 25.000.000,00 per l’esercizio 2007 e di euro 25.000.000,00 per l’esercizio 2008.

     2. Nell’anno 2007 vengono approvati il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 sulla base della decisione di approvazione della Commissione Europea e le conseguenti autorizzazioni di spesa pluriennali per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all’articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

     3. È autorizzata la ridestinazione di economie di fondi statali ed europei vincolati non utilizzate nonché eventuali maggiori accertamenti in entrata per il periodo di programmazione 2000-2006 e precedenti per la costituzione di un apposito Fondo per aiuti di stato regionali aggiuntivi per il PSR 2007-2013 a valere sugli esercizi finanziari 2007 e 2008.

 

     Art. 26. (Annualità a carico del bilancio regionale per la realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè in provincia di Torino).

     1. Al fine della realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè è autorizzata la copertura finanziaria a carico del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 delle annualità residue nella misura di euro 2.500.000,00 a partire dalla quarta annualità con decorrenza dall’esercizio finanziario 2008. All’onere si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 13012 (Territorio rurale Infrastrutture rurali e territorio Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 27. (Integrazione e modifica dell’articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9).

     1. Il limite di impegno di cui all’articolo 34, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004) per l’anno 2005, di importo pari a euro 5.000.000,00, è slittato all’anno 2007.

     2. Per il limite di impegno di cui al comma 1 e per il limite di impegno di pari ammontare autorizzato per l’anno 2006 sono autorizzate a carico del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 le successive annualità a valere sui rispettivi esercizi finanziari. All’onere si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 13012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 28. (Anagrafe agricola unica del Piemonte e sistema informativo agricolo piemontese - SIAP [15]). [16]

     1. È istituita l’anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’ articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173).

     2. L'anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 796 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio). Il SIAP è una componente del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) [17].

     3. La Giunta regionale con proprio regolamento, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, provvede:

     a) alla messa a regime dell’anagrafe agricola unica del Piemonte;

     b) alla definizione dei ruoli, delle competenze e delle modalità di gestione del SIAP.

     4. Per il funzionamento del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua di 1.000.000,00 di euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l'effettuazione dei controlli sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). Per lo sviluppo del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua 300.000,00 euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria [18].

     5. È autorizzato l’affidamento ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA) dell’aggiornamento sul SIAP dell’anagrafe agricola unica. Il corrispettivo per il servizio è fissato con provvedimento della Giunta regionale.

     6. A partire dall’esercizio finanziario 2007 la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il SIAP al fine di ricondurre ad un unico sistema anagrafico di identificazione dei beneficiari e di certificazione della consistenza aziendale, come disposto dalle norme comunitarie e nazionali.

 

     Art. 29. (Acquisizione del marchio “Enoteca del Piemonte” da parte dell’Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte).

     1. L’Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte (IMA), costituito ai sensi della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte), acquisisce a titolo gratuito il marchio “Enoteca del Piemonte”, consorzio costituito ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 ‘Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino’).

     2. L’IMA Piemonte subentra nell’ammortamento del prestito quinquennale di importo massimo di euro 500.000,00 contratto dal Consorzio Enoteca del Piemonte per il quale la Regione Piemonte è autorizzata a concedere una garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l’anno 2006).

     3. La Regione trasferisce, a partire dall’esercizio finanziario 2006, all’IMA Piemonte un contributo supplementare annuale, pari a euro 112.000,00, per la copertura delle quote di ammortamento del prestito quinquennale di cui al comma 2.

     4. All’onere si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 30. (Adesione all’AREPO e al Laboratorio informatico per la qualità alimentare di Cuneo).

     1. È autorizzata l’adesione della Regione Piemonte all’Assemblea delle Regioni d’Europa per i Prodotti d’Origine (AREPO).

     2. Agli oneri per l’adesione, a partire dal 2006 pari a euro 5.000,00, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta regionale Direzione - Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

     3. Al fine della diffusione dei processi di tracciabilità della qualità alimentare presso le piccole e medie imprese (PMI) agroalimentari piemontesi, è autorizzata l’adesione della Regione Piemonte al Laboratorio informatico promosso a Cuneo dal CSI-Piemonte in collaborazione con l’Università di Torino, con la Provincia e il Comune di Cuneo ed altre istituzioni ed enti locali.

     4. Agli oneri per la compartecipazione, commisurati nella misura massima di euro 100.000,00 per ciascun anno a partire dal 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell’UPB 11011 (Programmazione Valorizzazione Agricoltura Programmazione in materia di agricoltura - Titolo - I - Spese Correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

 

     Art. 31. (Altre disposizioni in materia di agricoltura).

     1. Dopo gli articoli 3 bis e 3 ter della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli) e successive modifiche, è inserito il seguente:

     “Art. 3 quater (Sistema di controllo).

     1. La Regione Piemonte, anche su richiesta degli Enti, Organizzazioni ed Associazioni interessate, sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura, istituisce un sistema di controllo sulla commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata mediante l’uso di una fascetta di garanzia da applicare sui contenitori di capacità uguale o inferiore a litri 60, confezionati per l’immissione al consumo finale del vino.

     2. Chiunque proceda al confezionamento di vini a denominazione di origine controllata per i quali sia stato istituito il sistema di controllo di cui al comma 1, ad esclusione delle fasce produttive esonerate da individuare con le istruzioni per l’applicazione della legge, è obbligato ad apporre sui contenitori contenenti detto vino la fascetta di garanzia. L’apposizione della fascetta di garanzia è contestuale all’apposizione dell’etichettatura sui recipienti; ove le indicazioni obbligatorie e facoltative previste dalla vigente normativa siano impresse direttamente sul contenitore, l’apposizione della fascetta di garanzia è contestuale alla tappatura dei contenitori stessi. Per i contenitori di capacità superiore ai litri 5 l’apposizione della fascetta di garanzia è contestuale alla tappatura dei contenitori.

     3. L’omissione degli obblighi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di euro 500,00 per ogni ettolitro di vino; la sanzione in ogni caso non può essere inferiore a euro 1.000,00.

     4. La Giunta regionale impartisce le necessarie istruzioni per l’applicazione con particolare riferimento alle caratteristiche ed ai contenuti delle fascette di garanzia, alla stampa e all’uso delle stesse, alla loro contabilizzazione da parte dei detentori e degli utilizzatori, alla ripartizione dei costi a carico degli utilizzatori, senza oneri a carico della Regione. Le fascette di garanzia sono diversificate al fine di evidenziare che l’imbottigliamento è avvenuto ad opera dell’azienda agricola nella quale sono state raccolte e trasformate le uve da cui è stato originato il vino, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.

     5. La vigilanza sull’applicazione delle norme di cui al presente articolo spetta agli organismi individuati nell’articolo 2.".

 

Sezione VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

 

     Art. 32. Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale. [19]

     1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall'articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali, la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2007-2012, le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all' articolo 4 della L.R. n. 1/2000 (476 milioni di euro per l'anno 2007, 479 milioni di euro per l'anno 2008, 494 milioni di euro per l'anno 2009, 497 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 503 milioni di euro per l'anno 2012).

     2. Alla copertura della spesa si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

 

     Art. 33. (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Logistica dell’Arco Ligure e Alessandrino - S.L.A.L.A. s.r.l.).

     1. Al fine di favorire e razionalizzare il trasporto delle merci, nell’ambito delle competenze previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l’interscambio fra sistemi di trasporto), la Regione promuove la partecipazione alla Società Logistica dell’Arco Ligure e Alessandrino (S.L.A.L.A. s.r.l.).

     2. La Regione può partecipare alla società o direttamente o attraverso Finpiemonte S.p.A.; tale partecipazione deve garantire, unitamente alla partecipazione degli altri soci pubblici, la maggioranza pubblica del capitale sociale.

     3. La Regione, attraverso S.L.A.L.A. s.r.l., intende finanziare la realizzazione di studi e progettazioni per interventi infrastrutturali logistici.

     4. Per le finalità di cui al comma 2 è stanziata, all’interno dell’UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II - Spese di investimento) la somma di euro 150.000,00 , in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2006.

     5. Per le finalità di cui al comma 3 è stanziata, all’interno dell’UPB 26992 (Trasporti Direzione - Titolo II - spese di investimento) la somma di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2006.

     6. Alla copertura delle spese di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante riduzione di euro 450.000,00 in termini di competenza e di cassa, delle dotazioni finanziarie dell’UPB 26042 (Trasporti Navigazione interna e merci - Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

     7. La definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata a un apposito provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 34. (Agevolazioni per la mobilità dei soggetti diversamente abili).

     1. La Regione agevola l’utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario da parte dei soggetti diversamente abili, assegnando alle aziende che gestiscono le infrastrutture ferroviarie contributi in conto capitale per interventi volti a favorire l’accessibilità delle stazioni.

     2. A tal fine, è stanziata, all’interno dell’UPB 26032 (Trasporti Trasporto pubblico locale - Titolo - II - spese di investimento) la somma di euro 2 milioni, in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2006.

     3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

     4. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 per gli anni 2007 e 2008, in termini di competenza, si provvede con le risorse dell’UPB 26032 del bilancio pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 35. (Cofinanziamento di interventi per il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale).

     1. La Regione, per migliorare l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, cofinanzia interventi per il rinnovo e il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale.

     2. A tal fine è stanziata, all’interno dell’UPB 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 la somma di euro10 milioni, in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2006.

     3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, delle dotazioni finanziarie dell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

     4. Alla copertura della spesa di cui al comma 2, per gli anni 2007 e 2008, in termini di competenza, si provvede con le risorse dell’UPB 26022 del bilancio pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 36. (Ricapitalizzazione delle società di gestione degli aeroporti minori).

     1. Al fine di dotare gli aeroporti di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione dei mezzi occorrenti a garantire uno standard di operatività adeguato ad una loro effettiva fruizione trasportistica, la Giunta regionale è autorizzata a ricapitalizzare le rispettive società di gestione, ricorrendo le seguenti condizioni:

     a) le province di Cuneo e di Biella ovvero l’intero sistema delle Autonomie locali interessate anche con il concorso di enti e istituzioni private afferenti il territorio, si impegnino ad acquisire o mantenere, per un periodo di almeno cinque anni, il controllo delle rispettive società;

     b) gli aumenti di capitale risultino funzionali all’attuazione di strategie aziendali che prevedano entro il medesimo periodo, il raggiungimento dell’equilibrio gestionale;

     c) gli obiettivi di politica industriale contemplino necessariamente l’attivazione sul sito aeroportuale, in un arco temporale triennale, di collegamenti di linea o charter con frequenza continuativa o almeno stagionale;

     d) le caratteristiche dei voli da attivare soddisfino oltre che le richieste delle comunità locali, le esigenze di integrazione e complementarietà derivanti dal vincolo di sistema di cui alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte);

     e) gli amministratori esecutivi delle rispettive società siano scelti privilegiando professionalità pertinenti alla gestione aeroportuale ed abbiano il gradimento regionale;

     f) la retribuzione e la permanenza in carica degli amministratori esecutivi risulti relazionata e condizionata al conseguimento di risultati compatibili con gli obiettivi del Piano industriale quali evidenziati alle precedenti lettere b) e c).

     2. La realizzazione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa all’attuazione di accordi di programma o di patti parasociali conclusi su iniziativa della Giunta regionale.

     3. Alle medesime condizioni di cui al comma 1 è assoggettata la partecipazione regionale a nuove società aeroportuali che valgano a differenziare, in una logica di razionalizzazione e di specializzazione, le funzioni e le attività che attualmente fanno capo all’unica società di gestione.

     4. Per gli apporti di capitale di cui ai commi 1 e 3 è prevista una spesa complessiva per gli anni 2006, 2007 e 2008 di euro 9 milioni.

     5. Per l’anno 2006 si prevede, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di euro 3 milioni nell’UPB 08042 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

     6. Alla spesa di cui al comma 5 si fa fronte con riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

     7. Per gli anni 2007 e 2008 si prevede, in termini di competenza, uno stanziamento di euro 3 milioni annui nell’UPB 08042 del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

     8. Alla spesa di cui al comma 7 si fa fronte ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

     9. In considerazione della necessità di garantire l’operatività dell’Aeroporto di Cuneo Levaldigi, la Giunta regionale è autorizzata, nelle more della definizione delle intese di cui al comma 2, ad investire in conto capitale in Geac S.p.A. o in una società di nuova costituzione che da Geac S.p.A. derivi l’attività di gestione aeroportuale, un importo massimo di euro 1.500.000,00 spesa da imputarsi allo stanziamento di cui al comma 5.

     10. Non sono assoggettati ai limiti di cui al comma 1 i versamenti alle società di gestione aeroportuale dovuti per adempiere residui debiti di conferimento conseguenti alla sottoscrizione di aumenti di capitale autorizzati dall’articolo 26 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004).

     11. L’articolo 26 della l.r. 9/2004 è abrogato.

 

Sezione VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

 

     Art. 37. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per il completamento del nuovo ospedale di Asti, la Regione può anticipare all’ASL 19 il ricavato previsto dall’alienazione dell’ospedale civile di Asti e degli altri immobili dismessi dall’azienda medesima nei limiti dell’importo stimato di euro 19.967.391,00.

     1-bis. In aggiunta a quanto stabilito al comma 1, l'Asl di Asti può provvedere alla restituzione, anche tramite i proventi derivanti dalla valorizzazione e dal recupero di beni dismessi [20].

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nell’UPB 28042 (Programmazione sanitaria Edilizia ed attrezzature sanitarie Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

 

     Art. 38. (Bonifica dell’ex miniera di amianto di Balangero).

     1. Al fine di agevolare la prosecuzione dell’attività di bonifica dell’area dell’ex miniera di amianto di Balangero da parte della società allo scopo costituita, la Regione acquisisce la partecipazione attualmente detenuta da Finpiemonte S.p.A. nel capitale di RSA s.r.l..

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire la titolarità delle quote di capitale per un corrispettivo pari al loro valore nominale nonché ad esercitare sull’attività sociale un controllo di intensità pari a quello dalla stessa esercitato nei confronti dell’operato dei propri uffici.

     3. L’ingresso nella compagine sociale si accompagna ad una revisione, d’intesa con gli altri soci, delle regole di funzionamento della società tale da renderle conformi al vincolo di direzione e coordinamento di cui al comma 1.

     4. Allo scopo viene stanziata, nell’UPB 08042, la somma di euro 15.600,00 in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2006.

     5. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

 

     Art. 39. (Installazione di strumenti di navigazione satellitare sui mezzi di soccorso).

     1. Al fine di garantire la tempestività degli interventi in situazioni di emergenza medica la Regione Piemonte concede contributi per l’installazione di strumenti di navigazione satellitare sui mezzi di soccorso utilizzati sia dalle aziende sanitarie e ospedaliere, sia dalle associazioni convenzionate.

     2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

     3. Agli oneri previsti dal presente articolo in euro 400.000,00 si fa fronte con la UPB 28042 (Programmazione sanitaria Edilizia ed attrezzature sanitarie - Titolo II - spese d’investimento).

     4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

 

     Art. 40. (Istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia).

     1. E’ istituito il “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia” per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell’integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza.

     2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono erogate nella forma di contributi al Comune di residenza del soggetto che ha subito la violenza.

     3. I contributi di cui al comma 2 sono destinati a:

     a) sostegno economico e finanziario delle famiglie all’interno delle quali si è verificato l’episodio di violenza e da cui, per effetto di provvedimento giudiziario, è stato allontanato il soggetto che provvede al mantenimento;

     b) sostegno economico e finanziario delle famiglie che, al di fuori del caso di cui alla lettera a), dimostrano l’esigenza di cambiamento di residenza ai fini del recupero psico-fisico del minore.

     4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità di accesso ai contributi di cui al comma 2 e ne definisce la misura dell’erogazione.

     5. Per l’istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia viene stanziata nell’UPB 30011 (Politiche sociali Persona famiglia Personale socio-assistenziale - Titolo - I - spese correnti) la somma di euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2006.

     6. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

 

     Art. 41. (Istituzione della Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico).

     1. La Regione Piemonte istituisce la “Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico”.

     2. La sede della Fondazione è posta a Casale Monferrato (AL).

     3. Alla Fondazione possono aderire i Ministeri competenti, gli Enti locali, le Università, gli Enti pubblici e quelli privati operanti nel settore della ricerca, i cittadini benefattori, gli Istituti di credito e le Fondazioni bancarie, le Associazioni di volontariato ed ogni altro soggetto interessato.

     4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente lo Statuto della Fondazione.

     5. Per la costituzione della Fondazione è stanziata nella UPB 27021 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Titolo - I - spese correnti) la somma di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli anni finanziari 2006-2007-2008.

     6. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e per gli anni finanziari 2007-2008.

 

Sezione VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE

 

     Art. 42. (Piano regionale per l’incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013).

     1. Al fine di realizzare un piano regionale per l’incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013 è autorizzata la devoluzione delle economie realizzate dalla Regione Piemonte e non ancora utilizzate sulle precedenti assegnazioni dei limiti di impegno e delle successive annualità della legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

     2. La Giunta regionale adotta il piano regionale di cui al comma 1 in conformità agli indirizzi previsti dal Piano energetico-ambientale regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.

 

     Art. 43. (Integrazione alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23).

     1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) sono aggiunti i seguenti:

     “6 bis. La Regione concede contributi in conto interesse per interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

     6 ter. La gestione finanziaria dei contributi di cui ai commi 5 e 6 bis è affidata a Finpiemonte s.p.a..

     6 quater. All’onere derivante dall’applicazione del comma 6 bis si provvede con le risorse stanziate nell’UPB 22082 (Tutela ambientale gestione rifiuti Programmazione risparmio in materia energetica - Titolo - II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.".

 

     Art. 44. (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche).

     1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22), già modificato dall’articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l’anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale), è prorogato sino al 30 giugno 2007. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 2005.

     2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 6/2003, già modificato dall’articolo 11 della l.r. 31/2004, è prorogato sino al 30 giugno 2008.

 

Sezione IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI E INTESE DI PROGRAMMA

 

     Art. 45. (Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso “Genisio”).

     1. La Regione Piemonte, in accordo con il Comune di Pont Canavese e la Comunità Montana Valli Orco e Soana, stipula un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso dell’ex area industriale Genisio, sito in Pont Canavese, al fine di creare un Centro di Eccellenza Artigiana (CEA).

     2. All’Accordo di Programma possono aderire gli enti locali, le Università, le Associazioni di categoria, Enti pubblici o privati che abbiano interesse nello sviluppo del CEA di cui al comma 1.

     3. Per l’anno 2006 sono stanziati euro 300.000,00 all’interno della UPB 08032 (Programmazione e statistica valorizzazione progetti prop. Atti progr. Negoziata Titolo - II - spese d’investimento), lo stesso importo è stanziato per gli anni successivi.

     4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

 

     Art. 46. (Intese istituzionali di programma).

     1. La Regione Piemonte stipula intese istituzionali di programma con le Province piemontesi aventi ad oggetto opere pubbliche ed interventi di sviluppo locale da individuare e disciplinare mediante accordi di programma con le amministrazioni provinciali e locali interessate.

     2. Nell’ambito delle intese di cui al comma 1, tenuto conto delle priorità indicate dalle Province, la Giunta regionale prioritariamente autorizza il finanziamento di interventi e opere sostitutivi, modificativi e integrativi di altri interventi respinti in linea tecnica - con particolare riferimento a quelli proposti in luogo delle opere di accompagnamento delle opere olimpiche di Torino 2006 - che abbiano analoga capacità di favorire lo sviluppo locale.

 

Sezione X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA, LAVORO, COMMERCIO

 

     Art. 47. (Fondo speciale).

     1. Per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe importanti settori industriali è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo - I - spese correnti) pari a euro 10.500.000,00 per l’anno 2006.

     2. Il Fondo è destinato a favorire, in via sperimentale, anche a fine di prevenzione, interventi monetari integrativi del reddito e di prestazioni sociali rivolti a quelle persone che a causa dell’interruzione temporanea o definitiva del lavoro svolto alle dipendenze altrui o soggette ai contratti della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), vengono a trovarsi al di sotto della soglia di reddito di euro 12.000,00 ISEE annui.

     3. La Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua criteri e modalità sulla base dei quali tali contributi devono essere erogati ai soggetti aventi diritto.

     4. La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

 

     Art. 48. (Disposizioni in materia di cantieri di lavoro di enti locali per disoccupati).

     1. La Regione eroga contributi agli enti locali che realizzano cantieri di lavoro di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) e successive modificazioni autorizzati per l’anno 2005 e per l’anno 2006 impiegando soggetti di età superiore ad anni 50 già utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005).

     2. I contributi sono erogati a copertura del novanta per cento della spesa a carico dell’ente, per la corresponsione dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 8, comma 1, della l.r. 55/1984 e successive modificazioni, spettante ai soggetti impiegati nei cantieri di cui al comma 1.

     3. Alla spesa derivante dal presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 15091 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

 

     Art. 49. (Istituzione del Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti).

     1. E istituito il “Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti” per lo svolgimento delle attività commerciali degli esercizi localizzati nei comuni di minori dimensioni.

     2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono erogate nella forma di contributi ai comuni aventi le seguenti caratteristiche:

     a) popolazione non superiore ai 1000 abitanti;

     b) popolazione superiore anche ai 1000 abitanti, ma composti morfologicamente da frazioni di minori dimensioni, isolate dal concentrico del paese e limitatamente alle frazioni stesse;

     c) comuni montani o comunque disagiati dal collegamento viario e privi di collegamenti agevoli rispetto ai servizi commerciali fruibili;

     d) con un unico esercizio commerciale.

     3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce la misura e la modalità dell’intervento di cui al comma 2 e procede alla verifica delle condizioni di ammissione ai contributi.

     4. Per l’istituzione del Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti viene stanziata nell’UPB 17021 (Commercio e artigianato Tutela del consumatore Mercati - Titolo I - spese correnti) la somma di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2006.

     5. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

 

Sezione XI

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

 

     Art. 50. (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28).

     1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), le parole: “salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni tre per le grandi strutture di vendita ed anni due per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato”, sono sostituite dalle seguenti: “salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni otto per le grandi strutture di vendita ed anni tre per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

     “1 bis. Nel caso in cui l’autorizzazione sia revocata a norma dell’articolo 5, comma 1, l’istanza può essere riproposta, nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione commerciale, nell’autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire, siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il Comune competente, accertato l’avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, dichiara la decadenza della revoca, e l’autorizzazione e gli atti collegati riacquistano piena efficacia.”.

     3. Nel Capo VII, dopo l’articolo 18 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

     “Art. 18 bis. (Ulteriori disposizioni in materia di credito al commercio).

     1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all’articolo 3 e nei distretti commerciali, definiti con deliberazione del Consiglio regionale con riferimento agli ambiti della programmazione regionale della rete distributiva, di cui ai citati indirizzi, ovvero a loro articolazioni o aggregazioni.

     2. La promozione del commercio di cui al comma 1 è finalizzata alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività commerciali, con particolare riferimento alla funzione di servizio di prossimità agli insediamenti abitativi, anche al fine della creazione di migliori condizioni di sicurezza nei medesimi.

     3. La Regione promuove le produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza del Piemonte direttamente e anche attraverso le piccole, medie e grandi strutture commerciali e le altre forme di commercio al dettaglio.

     4. La Giunta regionale stabilisce con apposita deliberazione i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.".

 

     Art. 51. (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 28). [21]

     1. All’articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (Ampliamento delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60) le parole “31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2009".

 

     Art. 52. (Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4).

     1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione), le parole: “riconoscendo il ruolo delle università nel campo della ricerca e della didattica, assegna agli atenei”, sono sostituite dalle seguenti: “riconosce agli atenei”.

     2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 4/2006 è soppressa.

     3. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 4/2006 è sostituito dal seguente:

     “3. Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

     a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore regionale delegato;

     b) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;

     c) un rappresentante della Fondazione CRT;

     d) un rappresentante di Confindustria Piemonte;

     e) un rappresentante di Federapi Piemonte;

     f) un rappresentante delle Confederazioni artigiane;

     g) un rappresentante di Unioncamere Piemonte;

     h) un rappresentante dell’Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;

     i) rappresentanti di enti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento in numero non superiore a venticinque.".

     4. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 4/2006 è inserito il seguente:

     “3 bis. Possono altresì far parte del Comitato, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

     a) un rappresentante dell’Università degli Studi di Torino;

     b) un rappresentante del Politecnico di Torino;

     c) un rappresentante dell’Università del Piemonte Orientale;

     d) un rappresentante dell’Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.".

     5. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 4/2006 le parole: comma 3, “lettera n)”, sono sostituite dalle seguenti: comma 3 “lettera i)”.

     6. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 4/2006 le parole: “articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f),”.

     7. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 4/2006 è inserito il seguente:

     “2 bis. Partecipano al Comitato ristretto di cui al comma 1, qualora facciano parte anche del Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 3 bis.”.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 53. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

ALLEGATO A [22]

 

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35.

[3] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35.

[4] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 14 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35, ulteriormente sostituito dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22 e abrogato dall'art. 44 della L.R. 17 novembre 2016, n. 23.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 15 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 3 e abrogato dall'art. 25 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma inserito dall'art. 30 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10.

[8] Comma già sostituito dall'art. 12 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2010, n. 25.

[9] Comma già sostituito dall'art. 12 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2010, n. 25.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35.

[11] Per l'incremento degli importi di cui alla presente lettera, vedi l'art. 17 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35.

[12] Per l'incremento degli importi di cui alla presente lettera, vedi l'art. 17 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35.

[13] Articolo sostituito dall'art. 61 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 2 dicembre 2009, n. 29.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35. L'art. 18, L.R. 35/2006, è stato abrogato dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2007, n. 17.

[15] Rubrica così sostituita dall'art. 22 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.

[16] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[17] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.

[18] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35.

[20] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 29 aprile 2022, n. 5.

[21] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 26 settembre 2016, n. 18.

[22] Allegato modificato dall'art. 15 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35.