§ 6.1.180 - L.R. 14 maggio 2004, n. 9.
Legge finanziaria per l'anno 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:14/05/2004
Numero:9


Sommario
Art. 1 bis.  (Deroga alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 ‘’Norme per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte’’).
Art. 4 bis.  (Efficacia temporale di agevolazioni concernenti la tassa automobilistica).
Art. 13 bis.  (Disposizioni in materia di canoni).
Art. 19 bis.  (Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 ”Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato).
Art. 21.  (Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali)
Art. 21 bis.  (Liquidazione coatta amministrativa impresa assicurativa)
Art. 23 bis.  (Disposizioni in materia di presidi socioassistenziali).
Art. 25 bis.  (Variazione della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 ‘’Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere’’ e della legge [...]
Art. 25 ter.  (Sostituzione del comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 “Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi – CIOV”).
Art. 28 bis.  (Infrastrutture).
Art. 34 bis.  (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 20 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 - Diritto allo studio universitario - modificata dalla legge regionale 7 [...]
Art. 34 ter.  (Esercizio del diritto di prelazione).
Art. 34 quater.  (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche).
Art. 34 quinquies.  (Disposizioni finanziarie per l’anno 2005).
Art. 34 sexies.  (Interventi in materia di edilizia residenziale).


§ 6.1.180 - L.R. 14 maggio 2004, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2004.

(B.U. 18 maggio 2004, n. 192 - S.O. n. 2).

 

Capo I.

Interventi in materia di tributi regionali

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive).

     1. La Regione Piemonte esercita i relativi poteri di accertamento, di riscossione e di utilizzo del gettito come previsti e disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali).

     2. I poteri di accertamento e di riscossione di cui al comma 1 sono esercitati mediante le competenti Agenzie fiscali.

     3. I proventi di tale imposta vengono iscritti nell'Unità Previsionale di Base (UPB) 0902 (Bilanci e Finanze - Titolo I - Entrate proprie della Regione).

 

Art. 1 bis. (Deroga alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 ‘’Norme per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte’’). [1]

     [1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 30, comma 1, della l.r. 7/1981, le licenze di pesca di tipo B previste dall’articolo 9 della l.r 7/1981, qualora siano rilasciate a cittadini stranieri soggiornanti in Piemonte per ragioni di turismo, ai cittadini di età inferiore agli anni 18 o superiore agli anni 65, nonché a tutti i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, previa documentazione o autocertificazione della sussistenza di detti presupposti, non sono soggette al pagamento delle tasse indicate dall’allegato A della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e dal numero d’ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) né ad alcun tributo od onere regionale comunque denominato.

     2. Il minor gettito erariale regionale derivante dall’applicazione della presente legge, stimato in euro 25.000,00, é compensato riducendo le risorse stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004 nell’Unità Previsionale di Base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).]

 

Capo II.

Interventi in materia di bilancio e di contabilità regionale

 

     Art. 2. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).

     1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'Allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

 

Art. 3. (Aumenti di capitale in società a partecipazione regionale).

     1. E' istituito nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapp. con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d'investimento) il "Fondo per la sottoscrizione di azioni o quote in società a partecipazione regionale", con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004, pari a 4.185.900,00 euro.

     2. Le società per le quali è autorizzata la ricapitalizzazione sono riportate all'Allegato B.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 2 riguarda azioni o quote inoptate da parte di altri soci.

     4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

 

Art. 4. (Modifiche alla l.r. 23/2003).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003 n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è aggiunto il seguente:

"3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.".

     2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/2003 le parole "autoveicoli speciali" sono sostituite con la parola "autocaravan".

     3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 è aggiunta la seguente:

"c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada")".

     4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 dopo la parola "incendi" sono aggiunte le parole "e di protezione civile".

     5. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

"g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas da Petrolio Liquefatti (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione" [2].

 

          Art. 4 bis. (Efficacia temporale di agevolazioni concernenti la tassa automobilistica). [3]

     1. Ai sensi dell’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), l’esenzione dalla tassa automobilistica di cui all’articolo 5, comma 2, lettera g), della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), continua ad applicarsi sino al 31 dicembre 2006. A decorrere dal 1° gennaio 2007 agli autoveicoli indicati nella predetta disposizione regionale si applica la disciplina agevolativa prevista dalla normativa statale.

 

Art. 5. (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Articolo 3 della l.r. 53/1996).

     1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 è determinato, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, in euro 110,00.

     2. Per gli anni successivi la Giunta regionale aggiorna tale importo con riferimento alla variazione annuale dell'indice generale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai.

 

Art. 6. (Abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 41/1992).

     1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1992, n. 41 (Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie) è abrogato.

 

Art. 7. (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 7/2001).

     1. L'espressione "fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria" di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è intesa nel senso che le variazioni compensative ivi precluse sono solo quelle fra capitoli che prevedano tutti spese di carattere obbligatorio.

 

Capo III.

Provvedimenti in materia di finanza locale

 

Art. 8. (Finalità).

     1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ampliando la capacità finanziaria del sistema degli enti locali della regione anche attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari o l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari, la Regione attua interventi di promozione, coordinamento e garanzia a norma degli articoli seguenti del presente capo.

 

Art. 9. (Strumenti di garanzia).

     1. Le somme iscritte nel bilancio quali economie da trasferimenti vincolati dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva della Regione costituiscono, secondo i principi del federalismo fiscale sanciti dall'articolo 119 della Costituzione, un fondo unico di garanzia utilizzabile dalla Regione stessa e dal sistema degli enti locali piemontesi secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

 

Art. 10. (Utilizzo del fondo).

     1. Le risorse di cui all'articolo 9 sono utilizzate a garanzia delle iniziative tese a migliorare la situazione finanziaria degli enti locali.

     2. Le iniziative di cui al comma 1, da concordarsi fra la Regione Piemonte e gli enti locali interessati, prevedono l'utilizzo dei seguenti strumenti:

     a) contratti di swap per la rinegoziazione del debito pregresso e per il contenimento dei relativi oneri;

     b) finanza di progetto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dettati dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 2/2003;

     c) esternalizzazione dei servizi non essenziali, al fine di contenere i relativi costi, anche mediante gestioni comuni a diversi enti;

     d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo scopo.

 

     Art. 11. (Studi di fattibilità).

     1. Lo studio di fattibilità per le opere di costo complessivo superiore a 10 milioni di euro è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.

     2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione Piemonte può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti, secondo le modalità stabilite mediante apposito provvedimento.

 

     Art. 12. (Coordinamento di emissioni obbligazionarie).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare interventi volti ad agevolare le emissioni obbligazionarie da parte degli enti locali.

     2. A tal fine, la Giunta adotta misure di coordinamento finalizzate a consentire emissioni congiunte da parte degli enti locali che, a causa delle loro limitate capacità di indebitamento, non possono accedere al mercato del credito in condizioni favorevoli.

 

     Art. 13. (Acquisizione di rating per enti di piccole o modeste dimensioni).

     1. Nell'ambito degli interventi e delle misure previste dall'articolo 10, ove le dimensioni degli enti locali interessati sia tale da non consentire l'attribuzione di un rating da parte delle società di valutazione del merito di credito, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere a tali società l'assegnazione di uno o più rating alla singola operazione finanziaria, prestando le richieste garanzie.

 

     Art. 13 bis. (Disposizioni in materia di canoni). [4]

     1. In attuazione dell’articolo 4, comma 38, della l. 350/2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 l’introito dei proventi dei canoni derivanti dall’utilizzazione delle acque pubbliche ricadenti nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è annualmente trasferito alla Provincia medesima.

     2. Il trasferimento di cui al comma 1 e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 38, della l. 350/2003 sono definite mediante specifico accordo di programma che determina altresì l’entità della riserva sull’importo da trasferire per il finanziamento delle attività regionali di monitoraggio e studio in materia di risorse idriche.

 

Capo IV.

Provvedimenti in materia di personale regionale

 

Art. 14. (Asilo nido della Regione Piemonte).

     1. La Regione finanzia la realizzazione dell'asilo nido regionale. L'asilo può essere aperto non solo ai figli dei dipendenti regionali ma anche ai figli di altri cittadini secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

     2. Per la realizzazione dell'opera di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui alla UPB di nuova istituzione denominata 07992 (Organizzazione Risorse Umane - Direzione - Titolo II - Spese d'investimento). Le relative disponibilità finanziarie, per l'anno 2004, sono incrementate di 590.000,00 euro.

     3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

 

Art. 15. (Trattamento economico accessorio del personale).

     1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonchè le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

     2. Sono, altresì, acquisite e destinate per i trattamenti accessori, dall'anno 2004, le ulteriori risorse iscritte nell'UPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento economico del personale - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e nella stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.

 

Art. 16. (Retribuzione prestazioni straordinarie).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dall'alluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui è dichiarato lo stato di emergenza.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006" nonchè al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

 

Art. 17. (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 39/1998.).

     1. All'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modifiche viene aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7.".

 

Art. 18. (Modifica dell'articolo 1, comma 8 bis, della l.r. 39/1998).

     1. Il comma 8 bis dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è sostituito dal seguente:

"8 bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".

 

Capo V.

Disposizioni in materia di sviluppo e qualificazione dell'artigianato

 

Art. 19. (Disposizioni in materia di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi).

     1. La Regione concede contributi finanziari per le spese relative sia alle fusioni sia alla costituzione di forme associative previste con provvedimento della Giunta regionale, fra i Confidi di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), nella misura massima del 50 per cento delle spese dichiarate ammissibili in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

     2. Alle spese necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti dell'UPB 17071 (Commercio e Artigianato - Promozione sviluppo credito artigianato - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

 

     Art. 19 bis. (Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 ”Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato). [5]

     1. L’articolo 22 della l.r. 21/1997, come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 é sostituito dal seguente:

“Art. 22. (Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano).

1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione concede contributi integrativi all’Ente bilaterale dell’artigianato piemontese (EBAP) e all’EBAP Formazione.

2. I contributi regionali sono determinati annualmente nel limite massimo di spesa autorizzato con legge di approvazione del bilancio e sono concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti dagli enti di cui al comma 1, per l’attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:

a) incoraggiare l’esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali;

b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;

c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dell’attività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario ed imprevisto;

d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico e professionale,

e) favorire il sostegno ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane piemontesi sospesi dal lavoro a seguito di situazioni straordinarie e prolungate di crisi settoriali.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), e d), il contributo non può superare l’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. La concessione ed erogazione dei contributi é disposta dietro richiesta dell’EBAP e dell’EBAP Formazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata da una relazione illustrativa che documenti le attività finanziate, le caratteristiche del programma e il piano economico - finanziario in esso previste.

5. Per le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) la Giunta regionale definisce i criteri di concessione dei contributi con proprio provvedimento. Per la tipologia di intervento di cui al comma 2, lettera d) i criteri e le modalità di rendicontazione sono determinati con il provvedimento di concessione del contributo.

6. Per l’anno 2004 la richiesta di contributo dell’EBAP, per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), é presentata entro il 30 novembre 2004.

7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e) sono ammissibili ai contributi regionali 2004 le somme erogate dall’EBAP a partire dal 1° gennaio 2004”.

 

Capo VI.

Provvedimenti in materia di sanità

 

     Art. 20. (Parco della Salute).

     1. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con le attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, viene realizzato il Parco della Salute nella città di Torino utilizzando apposito finanziamento statale.

     2. Alla spesa a carico della Regione e relativa all'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione dell'Ospedale Molinette 2, prevista in 60,540 milioni di euro, da erogare per 40,540 milioni di euro nell'anno 2004 e per 20 milioni di euro nell'anno 2005 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte all'UPB 28042 (Programmazione sanitaria - Edilizia ed attrezzature sanitarie - Titolo II - Spese d'investimento) per gli anni 2004 e 2005 e l'istituzione, nell'ambito della stessa UPB, di apposita spesa.

     3. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 24 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 25 (Impegno finanziario per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Bra) e l.r. 2/2003 vengono, conseguentemente, parzialmente trasferite all'anno 2006.

 

     Art. 21. (Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali) [6]

     1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali. A tal fine gestisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende sanitarie regionali cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo regionale che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.

     2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende sanitarie regionali devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore superiore alla franchigia stabilita dalla Regione. Le polizze assicurative, qualora previste ad integrazione del fondo speciale, sono destinate al finanziamento della quota eccedente l'ammontare del fondo su base annuale e degli esborsi relativi ai singoli sinistri di valore eccedente la franchigia per singolo sinistro.

     3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua:

a) l'assetto, i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e i soggetti incaricati della gestione medesima;

b) l'ammontare del fondo speciale;

c) l'ammontare della franchigia per singolo sinistro che concorre all'erosione del fondo speciale;

d) l'ammontare della franchigia frontale fissa e assoluta per sinistro a carico di ciascuna azienda sanitaria regionale che non concorre all'erosione del fondo speciale;

e) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola azienda sanitaria regionale da destinarsi al finanziamento del fondo.

     4. Per assicurare la copertura finanziaria del fondo speciale le aziende sanitarie regionali trasferiscono alla Regione, o alle aziende sanitarie regionali incaricate della gestione del programma, le quote di cui al comma 3, lettera e).

     5. Per assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze stipulate dalla Regione, direttamente o tramite una o più aziende sanitarie regionali delegate, si provvede con le somme stanziate sull’UPB DB20091.

 

     Art. 21 bis. (Liquidazione coatta amministrativa impresa assicurativa) [7]

     1. Nell'ambito del programma assicurativo per i rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 21, qualora l'impresa aggiudicataria della polizza assicurativa integrativa del fondo speciale sia assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende del servizio sanitario regionale, a titolo di anticipazione, con facoltà di rivalsa, le somme a copertura degli esborsi relativi ai sinistri rientranti per valore nei limiti della polizza per la parte di competenza dell'impresa assicurativa.

     2. Le somme percepite dalle aziende sanitarie regionali relativamente ai sinistri di cui al comma 1, a seguito dell'insinuazione nel passivo fallimentare dell'impresa assicurativa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono trasferite alla Regione con le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

     3. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2012 con le risorse finanziarie stanziate nell'UPB DB20151 e per gli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

 

Art. 22. (Attività di prevenzione per il contrasto del doping, l'abuso dei farmaci e i comportamenti a rischio nella pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale).

     1. Al fine di tutelare coloro i quali praticano lo sport a livello dilettantistico ed amatoriale nell'ambito delle competenze regionali previste dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), la Regione Piemonte, di concerto con le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva ed il Centro regionale antidoping di Orbassano, promuove iniziative di prevenzione, informazione e monitoraggio delle situazioni a rischio.

     2. Tali attività sono svolte sulla base di convenzioni annuali appositamente stipulate tra i soggetti di cui al comma 1. Le convenzioni disciplinano altresì i criteri, le metodologie antidoping e i relativi finanziamenti.

     3. La copertura della spesa per l'attuazione del presente articolo, stimabile in 500 mila euro, è così articolata:

     a) alle spese relative all'utilizzo delle attrezzature del laboratorio del Centro regionale antidoping di Orbassano si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'UPB 29992 (Controllo delle attività sanitarie - Direzione - Titolo II - Spese d'investimento);

     b) alle spese per le campagne informative e per la formazione sulla tutela della salute si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 29061 (Controllo delle attività sanitarie - Organizzazione personale Risorse umane - Titolo I - Spese correnti) e della UPB 06011 (Comunicazione istituzionale della Giunta - Relazioni esterne della Giunta - Titolo I - Spese correnti);

     c) alle spese connesse alle attività di contrasto al doping e di controllo antidoping si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 21041(Turismo Sport Parchi - Sport - Titolo I - Spese correnti).

 

Art. 23. (Interventi sociosanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti).

     1. Al fine di ottimizzare l'effetto degli interventi socio-sanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti, gli indirizzi programmatici sulla gestione delle risorse che la Regione a tal scopo destina nell'anno 2004 per il finanziamento delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR) e quale contributo agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, sono disposti dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori alla Sanità e alle Politiche Sociali.

     2. Per rendere più efficienti ed efficaci gli interventi nel settore sociale e socio-sanitario la Giunta regionale entro il 31 dicembre 2004 riferisce alla commissione competente in merito ai possibili interventi di riorganizzazione di tali settori.

 

     Art. 23 bis. (Disposizioni in materia di presidi socioassistenziali). [8]

     1. In attuazione dell’articolo 65 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), che ha disposto l’abrogazione della legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali), ed a modifica dell’Allegato A della l.r. 9/2004, lo stanziamento relativo al capitolo 20640 inserito nell’UPB 30032 (Politiche sociali - Rete delle strutture qualità servizi - Titolo II - Spese d’investimento) é ridotto di euro 171.557,09, che sono trasferiti sul capitolo 20480, appartenente alla medesima UPB.

 

Art. 24. (Rete regionale per le malattie rare).

     1. La Regione Piemonte istituisce, ad implementazione del Sistema Sanitario Regionale, la rete regionale per le malattie rare.

     2. La misura è finanziata per l'esercizio in corso per 100.000,00 euro mediante gli stanziamenti della UPB 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti) che presenta la necessaria disponibililtà.

 

Art. 25. (Interventi contro il randagismo).

     1. La Regione eroga ai comuni contributi regionali integrativi a quelli previsti dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale) in materia di prevenzione del randagismo.

     2. L'ammontare dei contributi è fissato per l'anno 2004 in 50 mila euro che vengono iscritti nel bilancio regionale nella UPB 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale Igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti)

     3. Alla copertura finanziaria si provvede con prelievo, di pari ammontare, dalla UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).

 

     Art. 25 bis. (Variazione della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 ‘’Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere’’ e della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 “Legge finanziaria per l’anno 2003”). [9]

     1. Dopo le parole ‘’il bilancio consuntivo di esercizio’’ del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 8/1995, viene inserito quanto segue:

“, corredato dal rendiconto finanziario predisposto sulla base dei principi di consolidamento del conto settoriale nazionale della sanità ed utilizzabile ai fini della definizione della configurazione del possibile ripiano finanziario, nonché dalla relazione di revisione avente per oggetto il bilancio stesso ed il relativo rendiconto finanziario,”.

     2. L’articolo 16 della l.r. 2/2003 é abrogato.

 

     Art. 25 ter. (Sostituzione del comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 “Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi – CIOV”). [10]

     1. Il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 11/2004 é sostituito dal seguente:

“1. I debiti ed i crediti del CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprietà, da parte della Regione Piemonte, dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, nonché i crediti e i debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui all’articolo 6, sollevando la CIOV e gli altri coobbligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori. Sono esclusi dal trasferimento in capo alla Regione Piemonte i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi”.

 

Capo VII.

Provvedimenti in materia di infrastrutture

 

     Art. 26. (Sviluppo del sistema aeroportuale regionale). [11]

     [1. Allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali aeroportuali minori in vista del loro possibile rilancio nell'ambito del sistema aeroportuale regionale, la Giunta regionale è autorizzata a compiere, anche in deroga all'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni), gli atti necessari a mantenere una partecipazione al capitale delle società concessionarie non superiore al 20 per cento.

     2. Per sostenere l'impegno finanziario di cui al comma 1, a tal fine necessario, proporzionalmente commisurato a quello sostenuto dai principali enti locali territoriali presenti nella compagine sociale, è stanziata nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d'investimento), la somma di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004.

     3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.]

 

Art. 27. (Piano nazionale della sicurezza stradale).

     1. La Regione si impegna a cofinanziare la realizzazione del primo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, istituito dall'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

     2. A tal fine, viene prevista nell'UPB 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - Spese d'investimento) una spesa relativa alla quota di cofinanziamento regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale con uno stanziamento per l'anno finanziario 2004 pari a 10 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa.

     3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

 

Art. 28. (Realizzazione di opere connesse al nodo ferroviario di Novara).

     1. La Regione si impegna a contribuire al finanziamento di opere di mitigazione ambientale e di un centro di interscambio passeggeri connessi alla realizzazione del nodo ferroviario di Novara, per un importo complessivo di 24,800 milioni di euro nel periodo 2004-2010.

     2. I tempi e le modalità di erogazione del finanziamento sono definiti con un apposito accordo di programma tra la Regione e gli altri soggetti interessati.

     3. Alla copertura della spesa per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, complessivamente prevista in 11,480 milioni di euro, si provvede con le risorse stanziate all'interno dell''UPB 08032 (Programmazione statistica atti programmazione negoziata - Titolo II - Spese d'investimento), per 2 milioni di euro nell'anno 2004, per 4,740 milioni di euro nell'anno 2005 e per 4,740 milioni di euro nell'anno 2006.

     4. Alla copertura della spesa per gli anni successivi fino al 2010, complessivamente prevista in 13,320 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 2/2003.

 

          Art. 28 bis. (Infrastrutture). [12]

     1. Si incrementa, per l’anno 2005, di 2 milioni di euro l’UPB 26022 (Trasporti - Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - Spese di Investimento) - capitolo 25116 - per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo al potenziamento del ponte sul fiume Ticino in località Oleggio (NO).

     2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UBP 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento).

 

Art. 29. (Agevolazioni per la mobilità dei portatori di handicap).

     1. Al fine di migliorare la mobilità dei portatori di handicap sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse è definito uno stanziamento annuale di 500 mila euro a titolo di contributo in conto capitale a favore delle aziende esercenti, entro la misura massima dell'80 per cento della spesa sostenuta (IVA esclusa), rispetto alle seguenti tipologie di intervento inerenti l'UPB 26032 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo II - Spese d'investimento):

     a) interventi sul materiale rotabile per l'accessibilità ai portatori di handicap;

     b) attrezzature mobili a terra nelle stazioni e a bordo sul materiale per l'accessibilità ai portatori di handicap.

     2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento).

 

     Art. 30. (Interventi per la sicurezza sui servizi ferroviari).

     1. Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza agli utenti del trasporto ferroviario regionale è autorizzata la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse agli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto alle aziende, che esercitano i predetti servizi ferroviari, un contributo annuale entro il limite di spesa di 370.000,00 euro, iscritti nell'UPB 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) tramite apposito protocollo di intesa fra le stesse e l'amministrazione regionale.

     2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).

 

Capo VIII.

Provvedimenti in materie diverse

 

Art. 31. (Interventi sui beni culturali).

     1. La Regione concorre alla realizzazione dell'opera di architettura contemporanea denominata "Chiesa del Sacro Volto" di Torino per un importo complessivo di 5 milioni di euro.

     2. La spesa è in aggiunta agli stanziamenti della UPB 31992 (Beni culturali Direzione - Titolo II - Spese d'investimento) nella misura di un milione di euro per l'anno 2004 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2006.

     3. Alla copertura si provvede con l'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) per l'esercizio 2004 con riduzione di 1 milione di euro, per il 2005 con riduzione di 2,5 milioni di euro e per il 2006 con riduzione di 1,5 milioni di euro.

 

Art. 32. (Contributi per scuole materne).

     1. La Regione eroga ai Comuni contributi per la realizzazione di lavori di adattamento e riadattamento nonchè di ampliamento di edifici o locali destinati ad uso delle scuole materne comunali o convenzionate con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2004 da iscriversi nell'UPB 32022 (Attività culturali Istruzione Spettacolo - Edilizia scolastica - Titolo II - Spese d'investimento).

     2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento).

 

Art. 33. (Incremento del fondo per gli accordi di programma).

     1. La previsione complessiva di spesa dell'UPB 08032 (Programmazione e statistica Val. progetti prop. Atti programmazione negoziata - Titolo II - Spese d'investimento) è incrementata di 600 mila euro finalizzati al finanziamento del fondo per gli accordi di programma.

     2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento).

 

Art. 34. (Autorizzazione di limiti di impegno per la realizzazione del programma degli interventi nel settore irriguo).

     1. In sinergia al programma nazionale degli interventi nel settore idrico definito dall'articolo 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 5 milioni di euro dall'anno 2006 per interventi regionali di accompagnamento ovvero compartecipazione alle spese di progettazione e realizzazione delle opere del programma nazionale stesso, nonchè di opere accessorie nel settore irriguo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste) e successive modificazioni e dell'articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione).

     2. Coerentemente con le procedure previste dal programma nazionale degli interventi nel settore irriguo, la Giunta regionale con propri provvedimenti definisce le procedure di presentazione e selezione dei programmi da parte degli enti interessati, le modalità di finanziamento e la predisposizione del programma regionale degli interventi previsti al comma 1.

     3. Le opere finanziate ai sensi del comma 1 sono inserite nel piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui agli articoli 2 e 54 della l.r. 21/1999.

 

     Art. 34 bis. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 20 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 - Diritto allo studio universitario - modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58”). [13]

     1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 20/2004 sono aggiunte, dopo le parole ‘’i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale’’ le seguenti: ‘’secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale’’.

     2. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 20/2004 sono aggiunte, in fine le parole: ‘’in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale’’.

     3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2004 sono aggiunte dopo le parole: ‘’Le borse di studio sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale’’ le seguenti: ‘’in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale’’.

 

     Art. 34 ter. (Esercizio del diritto di prelazione). [14]

     1. E’ autorizzata la concessione di un contributo di 500.000,00 euro al Comune di Miasino affinché possa esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto di “Villa Nigra” in Miasino ai sensi ed attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

     2. Per l’attuazione di quanto autorizzato dal comma 1 é istituito apposito capitolo con la dotazione di 500.000,00 euro all’interno dell’UPB 31992 (Beni culturali - Direzione - Titolo II - Spese di investimento).

     3. Alla copertura della maggior spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento).

 

     Art. 34 quater. (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche). [15]

     1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) é prorogato sino al 30 giugno 2005. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 12 ottobre 2004.

     2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 6/2003 é prorogato sino al 30 giugno 2006.

 

     Art. 34 quinquies. (Disposizioni finanziarie per l’anno 2005). [16]

     1. Per il completamento delle opere collegate con le Olimpiadi ‘’Torino 2006’’ é autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 54,5 milioni di euro.

     2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2005.

 

     Art. 34 sexies. (Interventi in materia di edilizia residenziale). [17]

     1. E’ prevista, per l’anno 2005, l’iscrizione della somma di 7 milioni di euro nell’UPB 18042 (Edilizia - Programmazione e localizzazione risorse - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.

     2. Tale iscrizione é finalizzata alla integrazione del programma di edilizia residenziale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione). Il programma é volto a porre rimedio alle più manifeste condizioni di disagio abitativo, anche attraverso il recupero ed il riuso di edifici pubblici da destinare, da parte dei Comuni, all’affitto ad anziani ultrasessantacinquenni, il cui reddito convenzionale ai fini dell’edilizia residenziale pubblica non superi, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo annuo di 23.315,00 euro.

     3. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo nell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.

 

Capo IX.

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 35. (Norma transitoria).

     1. Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni agli enti locali, 19 novembre 1997, n. 422, 23 dicembre 1997, n. 469, 4 giugno 1997, n. 143, 29 ottobre 1999, n. 443, relativi a conferimenti, non è possibile procedere all'assunzione di impegni ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.

 

Art. 36. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegato A.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa (Art. 2)

(Omissis)

 

Allegato B.

Aumenti di capitale in società a partecipazione regionale (Art. 3)

(Omissis)


[1] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31 e abrogato dall'art. 31 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 37.

[2] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[3] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31.

[4] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31.

[5] Articolo inserito dall’art. 4 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31.

[6] Articolo modificato dall'art. 20 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35, già sostituito dall'art. 23 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, dall'art. 15 della L.R. 27 dicembre 2010, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10.

[7] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 18.

[8] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31.

[9] Articolo inserito dall’art. 6 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31.

[10] Articolo inserito dall’art. 7 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31.

[11] Articolo abrogato dall’art. 36 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14.

[12] Articolo inserito dall’art. 8 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31.

[13] Articolo inserito dall’art. 9 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31.

[14] Articolo inserito dall’art. 10 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31.

[15] Articolo inserito dall’art. 11 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31.

[16] Articolo inserito dall’art. 12 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31.

[17] Articolo inserito dall’art. 13 della L.R. 4 novembre 2004, n. 31.