Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 03/08/2010 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni) |
Art. 2. (Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009) |
Art. 3. (Incremento dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui) |
Art. 4. (Spese obbligatorie) |
Art. 5. (Finanziamento degli incentivi per l'occupazione) |
Art. 6. (Sostegno al reddito) |
Art. 7. (Misure di sostegno alle situazioni di difficoltà relative al sistema della formazione professionale ) |
Art. 8. (Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012") |
Art. 9. (Integrazione copertura della spesa sanitaria) |
Art. 10. (Modifica della legge regionale 22/2009) |
Art. 11. (Modifiche della legge regionale 15/2010) |
Art. 12. (Modifiche della legge regionale 14/2006) |
Art. 13. (Modifica della legge regionale 44/2000) |
Art. 14. (Modifiche della legge regionale 23/1984) |
Art. 15. (Modifiche della legge regionale 56/1977) |
Art. 16. (Modifica della legge regionale 35/2008) |
Art. 17. (Modifica della legge regionale 32/1982) |
Art. 18. (Modifiche della legge regionale 23/1989) |
Art. 19. (Modifica della legge regionale 1/2000) |
Art. 20. (Modifica della legge regionale 63/1978) |
Art. 21. (Modifica della legge regionale 11/2001) |
Art. 22. (Modifica della legge regionale 14/2006) |
Art. 23. (Modifiche della legge regionale 38/2006) |
Art. 24. (Modifiche della legge regionale 14/1995) |
Art. 25. (Modifica della legge regionale 19/2007) |
Art. 26. (Norma transitoria in materia urbanistica) |
Art. 27. (Moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati) |
Art. 28. (Abrogazioni) |
Art. 29. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.1.242 - L.R. 3 agosto 2010, n. 18.
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 5 agosto 2010, n. 31)
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1. (Variazioni)
1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della
Art. 2. (Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009)
1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, pari a euro 7.814.308,91 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3. (Incremento dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui)
1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall'articolo 3 della
2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle UPB DB09041 e DB09043 del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012.
Art. 4. (Spese obbligatorie)
1. I capitoli 148669, 200830, 215590, 225696 e 276102 sono inseriti all'interno dell'elenco 1 (Spese obbligatorie e d'ordine) allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2010 di cui alla
Art. 5. (Finanziamento degli incentivi per l'occupazione)
1. Lo stanziamento di 10 milioni di euro derivante dal fondo rotativo istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della
Art. 6. (Sostegno al reddito)
1. Per i contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà economiche per i quali saranno stabiliti i criteri di accesso, è autorizzata per il biennio 2011-2012 la spesa complessiva prevista in euro 10.000.000,00 iscritta nell'ambito dell'UPB DB15041, alla cui copertura si fa fronte con le risorse della UPB DB0902.
Art. 7. (Misure di sostegno alle situazioni di difficoltà relative al sistema della formazione professionale )
1. La Regione utilizza la somma trasferita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a seguito di apposita convenzione, pari a 5.000.000,00 di euro per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
2. Al fine di sostenere il sistema della formazione professionale regionale nell'attuale fase di crisi economico-produttiva, e dopo la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a corrispondere contributi per la ristrutturazione e la riorganizzazione del sistema medesimo.
3. Possono accedere ai contributi le agenzie formative che concorrono ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui alla
4. L'utilizzabilità dei contributi di cui al comma 2 è subordinata all'approvazione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione e riorganizzazione nonché l'indicazione di interventi volti a migliorare la qualità e l'efficacia delle attività formative erogate. La Giunta regionale predispone i criteri per disciplinare le modalità di erogazione dei contributi anche mediante il coinvolgimento dell'ente bilaterale regionale della formazione professionale piemontese, tenendo conto dei volumi di attività formative erogate e compatibilmente con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato, anche finalizzati a salvaguardare l'occupazione presente nel settore.
5. Per la corresponsione dei contributi a sostegno delle situazioni di difficoltà del sistema di formazione professionale piemontese di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno finanziario 2010 la spesa di 3.000.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DB15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, alla cui copertura si provvede, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione, con le risorse finanziarie dell'UPB SB01001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
6. I contributi di cui al comma 5 sono aggiuntivi rispetto a quelli erogati utilizzando l'erogazione statale di cui al comma 1.
Art. 8. (Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012")
1. È adottato il piano finanziario indicativo di spesa 2010-2019 del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006, come da tabella allegata (Allegato B).
2. Per il finanziamento del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012" è autorizzata sul bilancio pluriennale 2010-2012 la spesa complessiva di 78 milioni di euro sul 2011 e 99 milioni di euro sul 2012.
3. È autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite alla Regione Piemonte ai sensi degli accordi di programma in materia di edilizia residenziale pubblica sottoscritti in data 26 ottobre 2000 e 19 aprile 2001.
4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con i trasferimenti annui dell'accordo di programma di edilizia agevolata del 26 ottobre 2000 iscritti sulla UPB DB08032 e, per la restante parte, con la dotazione finanziaria del fondo di cui alla UPB DB09012).
Art. 9. (Integrazione copertura della spesa sanitaria) [1]
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale ed il finanziamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 173, lettera f) e 174 della
2. La Regione prosegue, per gli anni 2013 e 2014, le manovre strutturali di riduzione delle spese correnti destinate al servizio sanitario regionale e stabilisce per lo stesso periodo un finanziamento aggiuntivo non superiore rispettivamente a 150 milioni e 100 milioni di euro.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede come segue: per l'anno 2010 con lo stanziamento approvato con la
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della
Capo II.
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 10. (Modifica della
1. Il comma 2 dell'articolo 31 della
"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB DB10101 del bilancio di previsione per l'anno 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria."
Art. 11. (Modifiche della
1. All'articolo 3 della
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della
"3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinziamento dei singoli programmi comunitari. "
3. All'articolo 8 della
4. L'articolo 9 della
"Art. 9. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009 )
1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009, determinato in euro 4.479.851,72 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09011"
Art. 12. (Modifiche della
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della
"2. Dal 1° gennaio 2010 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: a ) 35 per cento ai comuni, b ) 35 per cento alle comunità montane c ) 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.
3. La quota del canone di cui al comma 2 lettera c ), dovuta alla Regione, qualora sul comune sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra i comuni e le imprese concessionarie o sub-concessionarie."
Art. 13. (Modifica della
1. Dopo l'articolo 28 della
"Art. 28 bis (Canoni minerari - deroghe)
1. Le aree soggette a concessione a concessione mineraria nelle quali l'attività estrattiva avente finalità economica-commerciale cessa per dar luogo ad attività estrattiva con esclusiva finalità sia di studio, ricerca sia museale, sono totalmente esentate dalla corresponsione di qualunque canone minerario"
Art. 14. (Modifiche della
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 3 della
"10 bis. Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 6, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della complessità dell'istruttoria.".
Art. 15. (Modifiche della
1. Dopo l'articolo 16 della
"Art. 16 bis. (Piano comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare)
1. Nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 58 del
2. Se entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione la Regione non esprime il proprio dissenso, le modificazioni allo strumento urbanistico generale vigente, ivi contenute, si intendono approvate. Successivamente il comune dispone sull'efficacia della variante, tenendo anche conto delle osservazioni di cui al comma 1.
3. Nel caso di modificazioni relative a terreni non edificati, comunque destinati dallo strumento urbanistico generale vigente, la deliberazione comunale di adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è depositata in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Successivamente la deliberazione e la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione ed alla provincia interessata per l'approvazione tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
4. La prima riunione della conferenza di servizi, finalizzata all'approvazione della variante urbanistica adottata, è convocata ai sensi del comma 01 dell'articolo 14 ter della
Art. 16. (Modifica della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 17. (Modifica della
1. Il comma 4 dell'articolo 11 della
"4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:
a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;
b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della
c) nei giorni consentiti al prelievo venatorio i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati all'attività venatoria che espongono copia del tesserino regionale in corso di validità."
Art. 18. (Modifiche della
1. Il comma 2, dell'articolo 1, della
"2. Gli Enti interessati devono presentare alla Regione domanda di contributo entro il 31 luglio di ogni anno.".
Art. 19. (Modifica della
1. L'articolo 8 bis della
"Art. 8 bis. (Gestione delle reti e erogazione dei servizi di trasporto pubblico)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, promuove la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società, definite ai sensi della normativa vigente in materia, a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto pubblico. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa vigente in materia, promuove, altresì, la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società pubbliche a cui affidare la gestione del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale."
Art. 20. (Modifica della
1. L'articolo 16 della
"Art. 16. (Associazioni allevatori)
1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame, la Regione può concedere contributi alle associazioni provinciali e regionale degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori. Gli aiuti, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di selezione e miglioramento genetico, possono essere concessi anche quali anticipazioni di somme assegnate dallo Stato alle Regioni per le attività ad esse trasferite."
Art. 21. (Modifica della
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 della
"8 bis. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua stimata di 5.000.000,00 euro iscritta nell'ambito dell'UPB DB11041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012.
8 ter. La spesa di cui al comma 8bis costituisce integrazione dell'elenco 1 della
Art. 22. (Modifica della
1. La rubrica dell'articolo 28 della
2. Il comma 2 dell'articolo 28 della
"2. L'anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal
3. Il comma 4 dell'articolo 28 della
"4. Per il funzionamento del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua di 1.000.000,00 di euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l'effettuazione dei controlli sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). Per lo sviluppo del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua 300.000,00 euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.".
Art. 23. (Modifiche della
1. All'articolo 8, comma 4, della
Art. 24. (Modifiche della
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 25. (Modifica della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della
"3 bis. La Giunta regionale trasferisce a SCR spa le risorse occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti da SCR spa e preventivamente autorizzati dalla Regione.".
Capo III.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 26. (Norma transitoria in materia urbanistica)
1. Le deliberazioni comunali, di cui all'articolo 15 della presente legge, approvate successivamente al 7 gennaio 2010 e fino all'entrata in vigore del presente provvedimento, devono essere riadottate dal consiglio comunale e trasmesse alla Regione e alla provincia secondo quanto stabilito dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 15.
Art. 27. (Moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati) [2]
1. Le procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all'entrate in vigore della presente legge relative ad impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221 sono sospese fino all'entrata in vigore del provvedimento regionale di recepimento delle linee guida nazionali da emanarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del
Art. 28. (Abrogazioni)
1. L'articolo 4 della
2. Il comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 29. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato A.
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 (articolo 1)
(Omissis)
Allegato B.
Piano finanziario Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 (articolo 8)
Piano finanziario Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 |
|
Anno |
Previsione di spesa |
2010 |
56.307.056,15 |
2011 |
78.000.000,00 |
2012 |
99.000.000,00 |
2013 |
80.000.000,00 |
2014 |
80.000.000,00 |
2015 |
70.000.000,00 |
2016 |
60.000.000,00 |
2017 |
40.000.000,00 |
2018 |
15.767.943,85 |
2019 |
3.488.097,38 |
[1] Articolo così sostituito dall'art. 22 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2011, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.