Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.11 difesa idrogeologica |
Data: | 07/04/2003 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge). |
Art. 2. (Inapplicabilità delle sanzioni amministrative per lo scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione non recapitanti in reti fognarie). |
Art. 3. (Modulistica e criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche). |
Art. 4. (Rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico di talune tipologie di acque reflue domestiche). |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996 n. 22). |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22). |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22). |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22). |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22). |
Art. 10. (Abrogazioni). |
Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 5.11.20 - L.R. 7 aprile 2003, n. 6.
Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee).
(B.U. 10 aprile 2003, n. 15).
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità della legge).
1. La presente legge nel rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, del
a) consentire la regolarizzazione in tema di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche;
b) attuare quanto previsto dall’articolo 45, comma 7, del
c) adeguare la disciplina delle acque sotterranee di cui alla
Capo II
SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Art. 2. (Inapplicabilità delle sanzioni amministrative per lo scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione non recapitanti in reti fognarie).
1. La sanzione amministrativa prevista dall’articolo 54, comma 2, del
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione comunque presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorità competenti provvedono al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con il ricorso alla forma dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 15, comma 4, della
4. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia stata presentata nel termine ivi previsto, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all’adozione del provvedimento autorizzativo richiesto.
5. Sono fatte salve le eventuali proroghe dei termini previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia che risultino più favorevoli.
Art. 3. (Modulistica e criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche).
1. La Giunta regionale adotta con proprio atto la modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche e definisce criteri ed indirizzi per lo svolgimento dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Il provvedimento previsto al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli scarichi di cui all’articolo 2, prevedendo per gli stessi forme semplificate di istanza e di istruttoria che garantiscano il rispetto delle scadenze ivi previste.
Art. 4. (Rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico di talune tipologie di acque reflue domestiche).
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 11, e 51 del
a) insediamenti adibiti ad abitazione;
b) insediamenti adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale;
c) insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.
2. Resta salvo quanto previsto dal
Capo III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1996, N. 22
Art. 5. (Modifiche all’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2. (Tutela della Pubblica Amministrazione).
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falda freatica e falde profonde.
2. Per acque sorgive si intendono tutte le emergenze delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali.
3. Per falda freatica, superficiale o libera, si intende la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico.
4. Per falde profonde si intendono quelle poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell’acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo.
5. Ai fini dell’applicazione della presente legge per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano come definite all’articolo 2 del
6. Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica.
7. La Giunta regionale definisce i criteri tecnici per l’identificazione della base dell’acquifero superficiale, corredati da apposita cartografia, cui fare riferimento per l’applicazione delle disposizioni della presente legge.”.
Art. 6. (Modifiche all’articolo 4 della
1. La rubrica dell’articolo 4 della
2. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Le acque sotterranee da falde profonde sono riservate ad uso potabile, ad eccezione di quelle individuate dal Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 44 del
Art. 7. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della
Art. 8. (Modifiche all’articolo 8 della
1. La rubrica dell’articolo 8 della
2. Il comma 1 dell’articolo 8 della
“1. Per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque da falde profonde ad uso potabile valgono i criteri e le procedure di cui agli articoli 6 e 7.”.
Art. 9. (Modifiche all’articolo 13 della
[1. L’articolo 13 della
“Art. 13. (Sanzioni amministrative).
1. In caso di inosservanza delle norme regionali in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle sottoindicate violazioni:
a) euro 500,00 in caso di uso domestico eccedente i quantitativi previsti;
b) da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 per chiunque costruisca un’opera di captazione senza la prescritta autorizzazione o concessione;
c) da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 in caso di inosservanza dell’obbligo di chiusura definitiva del pozzo;
d) da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 qualora non si osservino le prescrizioni sancite nel disciplinare di concessione; la stessa sanzione si applica nel caso di dichiarazioni infedeli;
e) da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni altra violazione della disciplina regionale.
2. All’accertamento delle violazioni provvedono le Province, gli organi di polizia urbana e rurale dei Comuni, nonché gli altri organi previsti dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.]
Capo IV
NORME FINALI
Art. 10. (Abrogazioni).
1. Al comma 3 dell’articolo 15 della
2. L’articolo 5 della
Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 34 quater della
[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 34 quater della
[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della