Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.11 energia |
Data: | 07/10/2002 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Funzioni della Regione). |
Art. 3. (Funzioni delle province). |
Art. 4. (Funzioni dei comuni). |
Art. 5. (Piano regionale energetico-ambientale). |
Art. 6. (Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale e del suo programma di attuazione). |
Art. 7. (Forum regionale per l’energia). |
Art. 8. (Strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica). |
Art. 9. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 10. (Norma transitoria). |
Art. 11. (Parere dell’Unione Europea). |
Art. 12. (Abrogazione di norme). |
§ 4.11.6 – L.R. 7 ottobre 2002, n. 23.
Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79.
(B.U. 10 ottobre 2002, n. 41).
Art. 1. (Finalità).
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla disciplina di una corretta gestione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni, ai sensi dell’articolo 30 del
Art. 2. (Funzioni della Regione).
1. La Regione in attuazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione e nell’esercizio della propria competenza legislativa, concorre con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi nazionali di politica energetica e alla loro verifica ed esercita le attribuzioni non riservate allo Stato dalla legge nazionale emanata ai sensi del medesimo articolo 117 sui principi fondamentali.
2. In coerenza con la
a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di energia, anche in armonia con i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
b) formula gli indirizzi per l’espletamento delle funzioni affidate agli enti locali;
c) coordina, anche sotto i profili relativi alla formazione ed all’informazione, l’attuazione del
d) elabora, approva e aggiorna il piano regionale energetico-ambientale e il relativo programma di azioni e gli eventuali piani stralcio di cui agli articoli 5 e 6, secondo la procedura di cui all’articolo 6 [1];
e) promuove strumenti di programmazione negoziata, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 203, della
f) promuove, anche attraverso apposite linee guida, l’informazione e la formazione in campo energetico e ambientale, l’utilizzo delle fonti rinnovabili, l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico e il ricorso a tecnologie compatibili;
g) eroga contributi per i progetti dimostrativi di cui all’articolo 12 della
h) emana norme per la certificazione energetica degli edifici;
i) emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell’energia e per le caratteristiche costruttive degli edifici;
l) provvede al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete, non riservate alla competenza dello Stato;
m) individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso ai sensi dell’articolo 8 della
n) [esercita le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonché di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato] [2];
o) coordina, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), della
3. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), o) sono riservate alla competenza della Giunta; le funzioni di cui alla lettera d) sono normate secondo la procedura di cui all’articolo 6.
Art. 3. (Funzioni delle province).
1. Le province:
a) provvedono, attraverso l’adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, all’attuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste;
b) provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 36, comma 2 e dall’articolo 53 della
c) provvedono, ai sensi dell’articolo 44 della
d) redigono ed adottano programmi di intervento per la promozione e l’incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del
e) [esercitano le funzioni di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, secondo quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera c), del
f) esercitano, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera e), della
g) provvedono, ai sensi dell’articolo 10 della
h) [definiscono apposite linee guida per l’applicazione della
Art. 4. (Funzioni dei comuni).
1. I comuni:
a) elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore a cinquanta mila abitanti, nell'ambito dei piani regolatori generali di cui alla
b) i comuni controllano che, nelle aree ad elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge [7];
c) esercitano le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all’articolo 2, comma 2, lettera l);
d) adottano, nell’ambito del proprio regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione per il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili, coerentemente con le norme di certificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h).
Art. 5. (Piano regionale energetico-ambientale).
1. Il piano regionale energetico-ambientale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia raccordati con tutti gli altri obiettivi ambientali, in particolare mediante:
a) l’individuazione dei presupposti per un corretto sviluppo del sistema energetico regionale;
b) l’aumento di efficienza del sistema energetico regionale e riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico in coerenza con i parametri fissati dagli accordi internazionali ed europei;
c) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, ivi comprese quelle relative alle produzioni agricole;
d) la riduzione dei consumi energetici e l’aumento dell’efficienza nei settori produttivo, abitativo, terziario e agricolo;
e) la riduzione dei consumi energetici e l’aumento dell’efficienza nel settore dei trasporti attraverso un più basso impatto ambientale;
f) il miglioramento dell’efficienza dei sistemi di distribuzione e di trasporto dell’energia.
2. Il Piano regionale energetico-ambientale si articola in:
a) una valutazione preliminare dello scenario energetico contenente, oltre ad un inquadramento degli orientamenti internazionali e nazionali in materia di politica energetica, il bilancio energetico regionale, quale analisi della domanda e dell’offerta di energia in Piemonte, suddivisa per fonti energetiche e settori di utilizzo;
b) una definizione degli indirizzi generali e specifici della programmazione energetica regionale in correlazione con gli altri strumenti di programmazione di settore;
c) una individuazione delle esigenze di ricerca finalizzate all’efficienza energetica, alla produzione ecosostenibile e alla minimizzazione degli impatti ambientali;
d) una previsione degli strumenti per facilitare il conseguimento degli obiettivi posti dai predetti indirizzi di programmazione;
e) una previsione di priorità nelle principali azioni di intervento.
Art. 6. (Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale e del suo programma di attuazione).
1. Il piano regionale energetico-ambientale è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale ed ha durata coerente con quella degli strumenti di programmazione comunitaria e nazionale [8].
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’approvazione del piano regionale energetico-ambientale, individua, previa informazione alle competenti Commissioni consiliari, uno specifico programma di azioni sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del piano e ai fini della loro attuazione.
2 bis. Il Piano regionale energetico-ambientale può articolarsi in piani stralcio nei quali sono sviluppati tematismi energetici specifici. I piani stralcio sono approvati dalla Giunta regionale previo parere delle competenti commissioni consiliari [9].
3. Gli aggiornamenti al piano regionale energetico-ambientale, al programma di azioni ed agli eventuali piani stralcio sono approvati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e previa informazione alle competenti commissioni consiliari [10].
Art. 7. (Forum regionale per l’energia).
1. Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano regionale energetico-ambientale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, istituisce un tavolo di concertazione denominato Forum regionale per l'energia, al quale partecipano gli enti locali, i rappresentanti delle agenzie per l'ambiente e per l'energia, nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca e gli operatori maggiormente rappresentativi del settore [11].
2. Il Forum di cui al comma 1 è convocato dalla Giunta regionale durante la fase di predisposizione del Piano, ed almeno annualmente, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche a richiesta dei soggetti che ne fanno parte.
3. Per il funzionamento del Forum è prevista una segreteria tecnica con compiti organizzativi.
4. L’istituzione e la composizione della segreteria tecnica di cui al comma 3 sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale a seguito del Forum relaziona una volta all’anno al Consiglio regionale.
Art. 8. (Strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica).
1. La Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonché tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dall’articolo 2, comma 203, della
2. La Regione sostiene, come strumenti operativi di promozione della qualità ambientale, i sistemi di gestione ambientale, con particolare attenzione alla registrazione comunitaria di cui al
3. E’ istituito, presso l’Istituto finanziario regionale - Finpiemonte, - un fondo rotativo per il credito agevolato, quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale e rispondente ai criteri e ai requisiti fissati dal programma delle azioni di cui all’articolo 6, comma 2.
4. Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 3 sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.
5. La Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, concede, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g), contributi per interventi di carattere dimostrativo o strategico anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.
6. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 5 sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
6 bis. La Regione concede contributi in conto interesse per interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell’energia. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente [12].
6 ter. La gestione finanziaria dei contributi di cui ai commi 5 e 6 bis è affidata a Finpiemonte s.p.a. [13]
6 quater. All’onere derivante dall’applicazione del comma 6 bis si provvede con le risorse stanziate nell’UPB 22082 (Tutela ambientale gestione rifiuti Programmazione risparmio in materia energetica - Titolo - II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 [14].
Art. 9. (Disposizioni finanziarie).
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione:
a) “Spese per approfondimenti tecnico-scientifici e istituzione di borse di studio”, da collocare nell’unità previsionale di base 22081 e da destinare ad approfondimenti finalizzati all’ottimizzazione del sistema energetico regionale da utilizzare, in deroga all’articolo 11 della
b) “Spese per la diffusione dell’informazione in campo energetico e per attività volte agli operatori”, da collocare nell’UPB 22081 e con dotazione per memoria per l’anno 2002 e con dotazione di 20 mila euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 da determinarsi mediante corrispondente riduzione di pari importo dell’UPB 22011 (capitolo 15250), iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;
c) “Fondo rotativo per il sostegno di interventi di uso razionale dell’energia nell’industria e nel settore civile pubblico e privato” gestito da Finpiemonte, da collocare nell’UPB 22082, con dotazione per memoria per l’anno 2002 e con dotazione di un milione di euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 previa riduzione di pari importo dell’UPB 22082 (capitolo 26770) iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;
d) “Contributi per interventi dimostrativi e strategici”, da collocare nell’UPB 22082, con dotazione per memoria per l’anno 2002 e con dotazione di 4 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 previa riduzione di pari importo dell’UPB 22082 (capitolo 26770) iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari.
Art. 10. (Norma transitoria).
1. Gli interventi di risparmio energetico utilmente inseriti nelle graduatorie relative ai bandi pregressi emanati ai sensi dell’articolo 9 della
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto delle disposizioni dei bandi di riferimento.
Art. 11. (Parere dell’Unione Europea).
1. La concessione degli aiuti previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera g) e dall’articolo 8 è disposta dopo il parere favorevole dell’Unione Europea.
Art. 12. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a)
[1] Lettera così modificata dall'art. 6 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 23 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 25 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 23 della 29 ottobre 2015, n. 23.
[5] Lettera abrogata dall'art. 23 della
[6] Lettera così sostituita dall'art. 7 della
[7] Lettera così sostituita dall'art. 7 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 30 della
[9] Comma inserito dall'art. 8 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[12] Comma aggiunto dall’art. 43 della
[13] Comma aggiunto dall’art. 43 della
[14] Comma aggiunto dall’art. 43 della