§ 6.1.156 – L.R. 23 aprile 2001, n. 9.
Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dei carburanti per autotrazione in territori regionali di confine. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:23/04/2001
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Disposizioni per la concessione dello sconto e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo).
Art. 4.  (Disposizioni attuative della Giunta regionale).
Art. 4 bis.  (Deleghe di funzioni ai comuni e alla Provincia del Verbano Cusio Ossola).
Art. 5.  (Monitoraggio e coordinamento).
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  (Efficacia delle disposizioni).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.1.156 – L.R. 23 aprile 2001, n. 9. [1]

Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dei carburanti per autotrazione in territori regionali di confine. [2]

(B.U. 2 maggio 2001, n. 18).

 

Art. 1. (Finalità). [3]

     1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e statale, nelle more della piena attuazione dell’articolo 8, comma 3, dello Statuto, concede la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei soggetti residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola [4].

     2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 4, comma 1, individua i contenuti tecnici ed i comuni di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si intende:

     a) con il termine "beneficiari":

     1) le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, intestatarie di uno o più veicoli;

     2) le organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, che abbiano sede sul territorio dei medesimi comuni e siano intestatarie di uno o più veicoli;

     b) con il termine "veicoli", gli autoveicoli o motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri;

     c) con il termine "intestatario", il proprietario come risulta dal certificato di proprietà del veicolo.

     c bis) con il termine ‘identificativo’, la tessera rilasciata ai beneficiari di cui alla lettera a) [5].

 

     Art. 3. (Disposizioni per la concessione dello sconto e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo). [6]

     1. La Regione destina ai beneficiari di cui all’articolo 2 una quota di compartecipazione dell’accisa sui carburanti per autotrazione mediante la riduzione del loro prezzo alla pompa, nel rispetto del principio comunitario del ‘de minimis’ di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore.

     2. L’acquisto dei carburanti, ai fini dello sconto, avviene esclusivamente presso gli impianti di distribuzione siti nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale.

     [3. La Regione riconosce al sistema distributivo dei carburanti le somme relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa.] [7]

 

     Art. 4. (Disposizioni attuative della Giunta regionale). [8]

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:

     a) i comuni del territorio regionale interessati alle disposizioni di cui all’articolo 1;

     b) le modalità di fruizione delle agevolazioni, differenziate in ragione inversamente proporzionale alla distanza dei comuni dai confini nazionali con la Svizzera;

     c) i limiti e i criteri per la concessione dell’agevolazione;

     d) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti di concessione delle agevolazioni;

     e) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti relativi ai rimborsi attinenti alle riduzioni dei prezzi di cui all’articolo 3;

     f) le modalità organizzative delle strutture regionali di gestione della legge.

     2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, o con atto separato, definisce il procedimento per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti, con l’utilizzo di identificativi collegati a banche dati.

     [3. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla distribuzione degli identificativi sono delegate ai comuni; gli adempimenti relativi all’aggiornamento della banca dati e ai controlli sui consumi, sono delegati alle province in cui sono ubicati i comuni individuati ai sensi del comma 1, lettera a).] [9]

 

     Art. 4 bis. (Deleghe di funzioni ai comuni e alla Provincia del Verbano Cusio Ossola). [10]

     1. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla distribuzione degli identificativi sono delegate ai comuni.

     2. Sono delegate alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, a decorrere dal 1° luglio 2006, le funzioni riguardanti:

     a) gli adempimenti relativi alla banca dati;

     b) l’attuazione delle modalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), nei limiti e con criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c).

     3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, svolte dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, si provvede mediante le risorse di cui all’UPB S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo - I - spese correnti). Le relative disponibilità finanziarie, per l’anno 2006, sono incrementate di euro 3.000.000,00.

     4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede con riduzione di pari importo dell’UPB 09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

 

     Art. 5. (Monitoraggio e coordinamento).

     1. Per le finalità della presente legge, la Giunta regionale, tramite l’Osservatorio regionale della rete carburanti, di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), provvede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa nello Stato confinante e dei consumi dei carburanti nei territori interessati [11].

     2. L’applicazione della presente legge è sottoposta a monitoraggio da parte della Giunta regionale che presenta annualmente una relazione alla competente commissione consiliare [12].

     3. In ogni caso la Regione Piemonte assicura il necessario raccordo con i soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti di concessione del beneficio.

 

     Art. 6. (Sanzioni). [13]

     1. Il rilascio di dichiarazioni mendaci al solo fine di ottenere l’agevolazione prevista comporta, oltre alla denuncia presso gli organi giudiziari competenti, la revoca del vantaggio fiscale e, ove già utilizzato, il pagamento di una sanzione amministrativa pari a quattro volte il valore dello sconto illecitamente ottenuto.

     2. Ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti, che falsificano in tutto o in parte i dati relativi all’erogazione dei carburanti nei modelli a tal fine predisposti, si applica una sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.000,00, in base alla continuazione o al ripetersi dell’azione illecita.

     3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate ed introitate dalle province competenti per territorio.

 

     Art. 7. (Efficacia delle disposizioni). [14]

     1. Le disposizioni attuative di cui all’articolo 4, assicurano ai beneficiari residenti nei comuni che, all’entrata in vigore della presente legge, abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, previsto dall’articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), il riconoscimento dello sconto alla pompa per l’acquisto di carburante dal 1° gennaio 2005.

     2. Le medesime disposizioni non si applicano qualora il prezzo dei carburanti praticato alla pompa non sia superiore a quello praticato nello Stato confinante.

     3. A tale fine la Giunta regionale provvede all’adeguamento dell’entità dello sconto in relazione all’andamento dei prezzi praticati nella Svizzera, rilevato secondo le disposizioni dell’articolo 5, comma 1.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria). [15]

     1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno finanziario 2004 la spesa complessiva di 509.000,00 euro.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004, nell’ambito dell’Unità previsionale di base (UPB) 17031 (Commercio e artigianato, Rete carburanti, commercio aree pubbliche - Titolo I - Spese correnti) è iscritto il seguente finanziamento:

     - ‘’spese per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti’’ con uno stanziamento pari a 509.000,00 euro in termini di competenza e di cassa.

     3. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte mediante riduzione della UPB 07031 (Organizzazione risorse umane, Sistemi informativi ed informatica – Titolo I - Spese correnti) per l’importo di 100.000,00 euro e della UPB 09011 (Bilanci e finanze, Bilanci - Titolo I - Spese correnti) per l’importo di 409.000,00 euro in termini di competenza e di cassa.

     4. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno finanziario 2005 la spesa complessiva pari a 4 milioni di euro.

     5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2005 nell’ambito dell’UPB 17031, si prevedono i seguenti finanziamenti:

     a) ‘’spese per la restituzione al sistema distributivo dei carburanti delle somme relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa’’, con stanziamento pari a 3 milioni di euro in termini di competenza e di cassa;

     b) ‘’spese per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti’’, con stanziamento pari a 500.000,00 euro in termini di competenza e di cassa;

     c) ‘’spese per la delega di funzioni alle province’’, con stanziamento pari a 500.000,00 euro in termini di competenza e di cassa.

     6. Alla copertura della spese di cui al comma 5 si provvede con il previsto maggior gettito della quota erariale dell’accisa sui carburanti per autotrazione conseguente all’incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Abrogata dall'art. 169 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2004, n. 36.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 29 novembre 2004, n. 36.

[4] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 29 novembre 2004, n. 36.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 29 novembre 2004, n. 36.

[7] Comma abrogato dall’art. 10 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 29 novembre 2004, n. 36. La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 10 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14.

[9] Comma abrogato dall’art. 10 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14.

[10] Articolo inserito dall’art. 10 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14.

[11] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 29 novembre 2004, n. 36.

[12] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 29 novembre 2004, n. 36.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 29 novembre 2004, n. 36.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 29 novembre 2004, n. 36.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 29 novembre 2004, n. 36.