§ 5.6.103 - L.R. 26 settembre 2016, n. 18.
Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:26/09/2016
Numero:18


Sommario
Art. 2.  (Natura e finalità dell'ARPA)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 5.  (Ruolo dell'ARPA nel Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale)
Art. 6.  (Carta dei servizi e delle attività dell'ARPA)
Art. 7.  (Contenuti della Carta dei servizi e delle attività)
Art. 9.  (Statuto )
Art. 10.  (Regolamento di organizzazione)
Art. 11.  (Direttore generale)
Art. 12.  (Assenza o impedimento del direttore generale)
Art. 13.  (Revoca e cessazione dell'incarico di direttore generale)
Art. 14.  (Collegio dei revisori)
Art. 15.  (Funzioni del collegio dei revisori)
Art. 16.  (Direttore tecnico e direttore amministrativo)
Art. 17.  (Ufficio di direzione)
Art. 19.  (Rapporti con altri enti pubblici)
Art. 20.  (Comitato regionale di indirizzo)
Art. 22.  (Contabilità)
Art. 23.  (Dotazione organica)
Art. 24.  (Beni e patrimonio)
Art. 25.  (Trattamento giuridico ed economico del personale)
Art. 27.  (Norma di rinvio)
Art. 28.  (Abrogazioni)
Art. 29.  (Norma finanziaria)


§ 5.6.103 - L.R. 26 settembre 2016, n. 18.

Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).

(B.U. 29 settembre 2016, n. 39 - suppl. n. 1)

 

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

 

    Art. 1. (Oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA) già istituita con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), al fine di assicurare efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, anche in coordinamento con la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

 

Art. 2. (Natura e finalità dell'ARPA)

1. L'ARPA è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia tecnico-scientifica, amministrativa, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.

2. L'ARPA concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute.

3. L'ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività, anche in materia di protezione civile, utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale [1].

4. La vigilanza giuridica e finanziaria sull'ARPA è esercitata dal Presidente della Giunta regionale sul bilancio di previsione finanziario, sul rendiconto e sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. L'ARPA garantisce l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate.

 

     Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge e in coordinamento con l'articolo 2 della legge 132/2016 , si intende per:

a) pressioni sull'ambiente: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni in aria, acqua, suolo e sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;
b) stato dell'ambiente: la qualità delle componenti delle matrici ambientali, ossia gli elementi fisicamente individuabili che compongono l'ambiente;

c) impatti: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;

d) livello essenziale della prestazione: il livello qualitativo e quantitativo di attività da garantire in modo omogeneo sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione ;

e) controllo ambientale: il complesso delle attività pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale e prevenzione primaria, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime, con particolare riguardo agli obiettivi sanciti nei programmi europei di tutela della salute e dell'ambiente.

 

Capo II.

FUNZIONI

 

    Art. 4. (Attività istituzionali)

1. L'ARPA svolge le seguenti attività istituzionali di natura tecnico-scientifica:

a) attività di controllo ambientale aventi per oggetto il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti; attività di controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; attività di controllo dei fattori geologici, metereologici e nivologici per la tutela dell'ambiente, nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito;

b) attività di supporto e assistenza agli enti di cui all'articolo 2, comma 3 , nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile, con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche;

c) attività di raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti per fornire agli enti di cui all'articolo 2, comma 3 , un quadro conoscitivo che descrive le pressioni, le loro cause e gli impatti sull'ambiente, garantendo un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi de decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);

d) attività di promozione e sviluppo della ricerca applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi e attività di sviluppo e validazione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva ad esclusivo supporto della pubblica amministrazione;

e) attività tecniche a supporto degli enti di cui all'articolo 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni nel settore della sanità pubblica [2].

2. L'ARPA svolge le attività istituzionali di cui al comma 1 assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

3. L'ARPA può svolgere altresì ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1 , in favore di soggetti pubblici o privati, solo se non interferiscono con il pieno raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base di specifiche disposizioni normative oppure di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le attività di cui al presente comma sono svolte solo se sono compatibili con l'imparzialità dell'ARPA e se non determinano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

4. L'ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale i dati e le informazioni necessari per la stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte.

 

     Art. 5. (Ruolo dell'ARPA nel Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale)

1. Nell'ambito del Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale, l'ARPA collabora con la Regione garantendo la coerenza e l'interoperabilità delle proprie banche dati, concertando con la struttura regionale competente i processi di acquisizione e condivisione dei dati ambientali ed assicurando l'informazione al pubblico ai sensi della vigente normativa.

2. L'ARPA partecipa e collabora altresì all'attuazione dell'Infrastruttura geografica regionale quale sistema della conoscenza geografica condivisa dalle pubbliche amministrazioni piemontesi nell'ambito dei sistemi informativi di conoscenza ambientale e territoriale di competenza, in attuazione della direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

3. L'ARPA gestisce il punto focale regionale per il Piemonte della Rete informatica nazionale ambientale denominata SINANET.

 

     Art. 6. (Carta dei servizi e delle attività dell'ARPA)

1. L'ARPA predispone, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalla pianificazione ambientale, dal piano energetico ambientale, dal piano sanitario e dal piano regionale della prevenzione, la Carta dei servizi e delle attività per informare preventivamente i cittadini sugli standards dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni.

1 bis. La Carta dei servizi e delle attività è predisposta secondo modalità idonee a rappresentare, ove presenti, le correlazioni con le prestazioni del catalogo nazionale dei servizi di cui all'articolo 9 della legge 132/2016 [3].

2. L'ARPA trasmette la Carta dei servizi e delle attività alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 20 e della commissione consiliare competente, provvede alla sua approvazione.

3. La Carta dei servizi e delle attività è aggiornata e modificata secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 ed è comunque aggiornata ogni cinque anni.

 

     Art. 7. (Contenuti della Carta dei servizi e delle attività)

1. La Carta dei servizi e delle attività individua, nell'ambito delle attività istituzionali di cui all'articolo 4, comma 1 , le attività istituzionali obbligatorie e quelle istituzionali non obbligatorie.

2. Ai fini di cui al comma 1 , costituiscono attività istituzionali obbligatorie le attività svolte ai sensi della normativa statale e regionale oppure degli atti di programmazione regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1 , costituiscono attività istituzionali non obbligatorie le ulteriori attività individuate come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute svolte anche a supporto del servizio sanitario regionale e di prevenzione collettiva.

4. La Carta dei servizi e delle attività individua in particolare le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPA svolge obbligatoriamente e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

5. Nell'ambito delle attività istituzionali di cui all'articolo 4, comma 1 , la Carta dei servizi e delle attività individua le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati si avvalgono in via esclusiva dell'ARPA, sulla base della normativa vigente.

6. Allo svolgimento delle attività istituzionali obbligatorie indicate nella Carta dei servizi e delle attività sono correlate, secondo le modalità di programmazione e di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali di cui all'articolo 20 , commi 1 e 6, le risorse finanziarie ordinarie di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) .

 

Capo III.

ORGANIZZAZIONE

 

    Art. 8. (Organi dell'ARPA e articolazione territoriale)

1. Sono organi dell'ARPA:

a) il direttore generale;

b) il collegio dei revisori.

2. L'ARPA è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, in numero massimo di quattro, e nei rispettivi servizi territoriali che assicurano la copertura omogenea delle sue attività su tutto il territorio regionale.

 

     Art. 9. (Statuto )

1. L'ARPA adotta un propriostatuto e lo trasmette alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo e della commissione consiliare competente, provvede alla sua approvazione.

2. Lostatuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell'Agenzia e individua in particolare:

a) le modalità di funzionamento degli organi;

b) i criteri per l'istituzione delle strutture periferiche e per la definizione del relativo ambito territoriale;

c) le forme di collaborazione con gli enti operanti nel campo della ricerca ambientale;

d) le modalità di informazione e di partecipazione che consentono ai cittadini, alle associazioni ambientaliste e ai portatori di interesse di confrontarsi e condividere le problematiche del territorio;

e) i criteri per la redazione del bilancio sociale;

f) le forme di raccordo con i territori o ambiti per la definizione di attività legate alle esigenze territoriali.

 

     Art. 10. (Regolamento di organizzazione)

1. Per la disciplina della propria organizzazione e nel rispetto dellostatuto , l'ARPA adotta un regolamento e lo trasmette alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo, provvede alla sua approvazione.

2. Nel rispetto delle direttive espresse dal Comitato regionale di indirizzo, il regolamento di organizzazione individua in particolare:

a) le attività da espletare a livello periferico al fine di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni dell'ARPA;

b) il bacino di riferimento delle attività di cui alla lettera a) ;

c) gli strumenti per garantire:

1) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture periferiche, anche tenendo conto di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

2) l'efficacia e la qualità delle prestazioni di controllo ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) ;

d) le modalità di nomina dei responsabili della struttura centrale e delle strutture e periferiche.

 

     Art. 11. (Direttore generale)

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, nonché della corretta gestione delle risorse.

2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra persone in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente e dotate di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è in via esclusiva, salvo quanto previsto dal comma 9 , ed è disciplinato con contratto di diritto privato.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con riferimento alla retribuzione prevista per i direttori delle direzioni regionali.

5. L'incarico di direttore generale dura cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

6. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 , al direttore generale sono riservati i poteri di direzione e di gestione non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente e dallo statuto .

7. Il direttore generale provvede in particolare:

a) alla direzione, all'indirizzo e al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche;

b) alla predisposizione e all'adozione del regolamento di organizzazione;

c) alla predisposizione e all'adozione del bilancio di previsione finanziario e del rendiconto su proposta del direttore amministrativo;

d) alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'ARPA;

e) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alla struttura centrale e alle strutture periferiche, nonché alla verifica sul loro utilizzo;

f) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPA;

g) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

h) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

i) alla stipula delle convenzioni;

j) all'approvazione e modifica della dotazione organica di cui all'articolo 23, comma 2 .

8. Fermo restando quanto previsto daldecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 , commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ), l'incarico di direttore generale è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPA.

9. [Fermo restando quanto disposto dal comma 8 , il direttore generale può essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale all'assunzione di incarichi non retribuiti compatibili con lo svolgimento delle sue funzioni nel rispetto della disciplina vigente in materia ed in particolare dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)] [4].

 

     Art. 12. (Assenza o impedimento del direttore generale)

1. In caso di assenza o impedimento o cessazione dall'incarico del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico, su delega del direttore generale medesimo, o in mancanza di delega dal direttore più anziano.

 

     Art. 13. (Revoca e cessazione dell'incarico di direttore generale)

1. La revoca del direttore generale è disposta con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, nei casi di:

a) mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi;

b) grave violazione di legge;

c) grave disavanzo imputabile alla sua gestione.

2. Nei casi di revoca di cui al comma 1 ed in ogni altra ipotesi di cessazione dall'incarico, il direttore generale è sostituito ai sensi dell'articolo 12 , fino alla nomina del successore, alla quale il Presidente della Giunta regionale provvede entro il termine di tre mesi.

 

     Art. 14. (Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi nominati con deliberazione del Consiglio regionale. I suoi componenti possono essere rinominati una sola volta [5].

2. Ai fini di cui al comma 1 , i revisori devono essere iscritti nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ).

3. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta un'indennità annua la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale.

 

     Art. 15. (Funzioni del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali ai fini della predisposizione degli atti.

2. Il collegio dei revisori esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) controlla l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'ARPA;

b) esprime il parere di congruità e attendibilità contabile sul bilancio di previsione finanziario e sul rendiconto dell'ente, in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010 .

3. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

4. Il presidente del collegio dei revisori trasmette al direttore generale dell'ARPA i risultati dell'attività del collegio.

5. Il presidente del collegio dei revisori trasmette annualmente, apposita relazione sui risultati dell'attività del collegio al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Direttore tecnico e direttore amministrativo)

1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell'ARPA sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico e un direttore amministrativo.

2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 11 , anche mediante la formulazione di proposte e pareri. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell'attività tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell'ARPA, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale.

3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.

4. Gli incarichi del direttore tecnico e del direttore amministrativo hanno la stessa durata di quella del direttore generale e sono rinnovabili. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo rimangono comunque in carica sino alla nomina del loro successore.

5. I contratti di cui a lcomma 3 sono stipulati con soggetti dotati di professionalità adeguata alle rispettive funzioni da svolgere. I requisiti richiesti per tali soggetti sono:

a) possesso di diploma di laurea magistrale o equivalente;

b) esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private nonché, per quanto riguarda il direttore tecnico, il conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro.

6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non superiore al 70 per cento del trattamento del direttore generale [6].

6 bis. Gli incarichi del direttore tecnico e del direttore amministrativo possono altresì essere assegnati ad interim a dirigenti apicali dell'ARPA dotati delle professionalità di cui al comma 5 [7].

 

     Art. 17. (Ufficio di direzione)

1. L'ufficio di direzione è costituito dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore tecnico nonché dai rappresentanti di ciascuna struttura periferica.

 

Capo IV.

RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI

 

    Art. 18. (Rapporti con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali)

1. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra l'ARPA e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 4 .

2. Ai fini di cui al comma l, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 , la Giunta regionale disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali), i rapporti tra i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie 1ocali (ASL), la Città metropolitana di Torino, le province e l'ARPA al fine di garantire:

a) la prestazione, tramite appositi disciplinari di servizio, dell'attività tecnico-laboratoristica dell'ARPA in favore dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e delle altre strutture della rete regionale dei servizi della prevenzione per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria [8];

b) l'interscambio delle informazioni e delle conoscenze, nonché il pieno utilizzo delle risultanze se le attività concernenti i controlli nei luoghi di vita o di lavoro non sono svolte congiuntamente.

 

     Art. 19. (Rapporti con altri enti pubblici)

1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all'articolo 4 , l'ARPA collabora con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza dell'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.

2. L'ARPA collabora attivamente con le università, il Politecnico di Torino, gli istituti di ricerca pubblici e privati al fine di garantire un continuo interscambio di informazioni, esperienze e apporti di ricerca, oppure uno specifico supporto scientifico quando la complessità delle indagini o il grado di specializzazione necessaria per l'effettuazione delle stesse lo richiedono.

 

     Art. 20. (Comitato regionale di indirizzo)

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di indirizzo, al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dall'ARPA, nonché del loro coordinamento con le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Il Comitato regionale di indirizzo definisce altresì le forme di integrazione e di coordinamento delle attività delle strutture periferiche dell'ARPA con i servizi delle corrispondenti amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Torino e con i dipartimenti di prevenzione delle ASL.

2. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

b) gli assessori regionali all'ambiente e alla sanità;

c) gli altri assessori regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del Comitato;

d) i presidenti delle province e il sindaco della Città metropolitana di Torino o i loro delegati;

e) il presidente e quattro componenti del Consiglio delle autonomie locali, di cui due rappresentanti dei comuni montani.

3. Il Comitato regionale di indirizzo adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili delle strutture degli enti competenti in materia, dell'ARPA e dei dipartimenti di prevenzione delle ASL.

4. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.

5. Il Comitato regionale di indirizzo si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne richiede la convocazione per l'espletamento della propria attività di vigilanza, oppure quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPA.

6. Al Comitato regionale di indirizzo sono inviati il bilancio di previsione finanziario, il rendiconto, i programmi annuali e pluriennali, nonché la relazione annuale di cui all'articolo 11, comma 7, lettera h) . Ai fini del coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione sono altresì inviati al Comitato regionale di indirizzo i programmi annuali e pluriennali dei dipartimenti di prevenzione delle ASL; in ordine a detti atti il Comitato regionale di indirizzo esprime eventuali osservazioni entro venti giorni dalla loro ricezione.

7. Il Comitato regionale di indirizzo si avvale di un proprio comitato tecnico composto:

a) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;

b) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità;

c) dai responsabili delle ulteriori strutture regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del comitato tecnico;

d) da un rappresentante della Città metropolitana di Torino e di ciascuna provincia;

e) da un rappresentante dei comuni, designato dal Consiglio delle autonomie locali.

8. Al comitato tecnico sono demandate le funzioni di istruttoria e di esecuzione delle decisioni del Comitato regionale di indirizzo.

9. Il Comitato regionale di indirizzo trasmette annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio regionale una relazione sull'andamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione.

 

Capo V.

DOTAZIONI DELL'ARPA E NORME FINANZIARIE

 

    Art. 21. (Finanziamento)

1. Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:

a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA, nonché un contributo regionale ordinario annuale, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 2 ;

b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui all'articolo 2, comma 3 , da destinare alle attività istituzionali non obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3 ;

c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui all'articolo 2, comma 3 , da destinare alle ulteriori attività previste dal Comitato regionale di indirizzo;

d) proventi dovuti dai soggetti privati di cui all'articolo 7, comma 5 ;

e) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPA;

f) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;

g) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;

g bis) ulteriori risorse derivanti dall'esercizio di attività istituzionali rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) [9].

 

     Art. 22. (Contabilità)

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un proprio bilancio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e di contabilità previste dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), per quanto compatibili con le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

2. Anteriormente all'approvazione il bilancio di previsione finanziario ed il rendiconto predisposti dal direttore generale sono inviati al Comitato regionale di indirizzo per le eventuali osservazioni.

 

     Art. 23. (Dotazione organica)

1. La dotazione organica dell'ARPA e, fatto salvo quanto previsto a lcomma 2 , le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell'ARPA.

2. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale.

 

     Art. 24. (Beni e patrimonio)

1. Costituiscono patrimonio dell'ARPA i beni mobili e immobili, nonché le attrezzature trasferiti all'Agenzia anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 25. (Trattamento giuridico ed economico del personale)

1. Al personale dell'ARPA si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell'articolo 40 del d.lgs. 165/2001 .

2. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione di lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal direttore generale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed in particolare dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

2 bis. Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 14 della legge 132/2016 possono essere individuati e nominati, con provvedimento del direttore generale, i dipendenti che, nell'ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgono le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale [10].

 

Capo VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

    Art. 26. (Norme transitorie)

1. È confermata la dotazione organica dell'ARPA così come definita anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. I beni mobili e immobili nonché le attrezzature trasferiti all'Agenzia anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano a far parte del suo patrimonio.

3. L'ARPA trasmette entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge lo statuto , il regolamento di organizzazione e la Carta dei servizi e delle attività alla Giunta regionale che li approva nei successivi novanta giorni.

 

     Art. 27. (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono per l'ARPA le norme applicabili alla Regione, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 28. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) [11];

b) la legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60);

c) la legge regionale 12 marzo 2012, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale").

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni modificative delle leggi abrogate al comma 1 :

a) l'articolo 51 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

b) l'articolo 14 e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente);

c) gli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);

d) l'articolo 19 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale).

 

     Art. 29. (Norma finanziaria)

1. In una fase di prima attuazione della presente legge, al finanziamento del contributo regionale annuale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) , il cui importo è definito tenuto conto dei costi delle attività istituzionali obbligatorie previste dalla Carta dei servizi e delle attività, di cui all'articolo 7, comma 2 , si fa fronte nell'esercizio finanziario 2016 con le risorse di parte corrente dellalegge regionale 60/1995 di cui all'allegato A della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), già iscritte all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) e della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.09 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

2. Per ciascun anno del biennio 2017-2018, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 , si fa fronte con le modalità previste all'articolo 38, comma 2 del d.lgs. 118/2011.


[1] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[2] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[3] Comma inserito dall'art. 47 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[4] Comma abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[5] Comma così modificato dall'art. 75 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[6] Comma così sostituito dall'art. 153 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[7] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[8] Lettera così modificata dall'art. 50 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 51 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[10] Comma inserito dall'art. 76 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[11] Lettera così modificata dall'art. 77 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.