Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 29/04/2022 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale. |
Art. 2. Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa. |
Art. 3. Disposizioni in materia di tassa automobilistica. |
Art. 4. Autorizzazione all'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti. |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23. |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14. |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16. |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6. |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33. |
Art. 10. Dichiarazione di urgenza. |
§ 6.1.320 - L.R. 29 aprile 2022, n. 5.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022).
(B.U. 28 aprile 2022, n. 17 - S.O. 29 aprile 2022, n. 2)
Art. 1. Finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale.
1. Al fine di garantire una efficiente programmazione dei servizi ferroviari, la Regione autorizza l'Agenzia della mobilità piemontese a stipulare, ai sensi dell'articolo 11 della
1-bis. Per il triennio 2022-2024, la spesa per l'esercizio dei servizi ferroviari delegati è pari ad euro 241.000.000,00 per ciascuna delle annualità, mentre quella riferita al rinnovo e al potenziamento del materiale rotabile è pari ad euro 15.400.000,00 per l'anno 2022, euro 75.800.000,00 per l'anno 2023 ed euro 34.500.000,00 per l'anno 2024 [1].
2. Alla copertura della spesa prevista per finanziare l'esercizio dei servizi ferroviari di cui al comma 1 per gli anni 2022-2024 si fa fronte con le risorse stanziate nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.01 (Trasporto ferroviario), titolo I (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
3. Alla copertura della spesa prevista per finanziare il rinnovo e il potenziamento del materiale rotabile di cui al comma 1, per gli anni 2022-2024 si fa fronte con euro 125.696.788,92 di provenienza statale già assegnati alla Regione con il Piano operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture FSC 2014-2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della
4. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del
Art. 2. Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa.
1. Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2, del
2. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, si fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
3. Le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono contestualmente revocate.
Art. 3. Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1. Con decorrenza dall'anno 2023, il regime tariffario della tassa automobilistica di cui all'articolo 4, comma 2, della
Art. 4. Autorizzazione all'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti.
1. Per le finalità di cui alla
2. A garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a rilasciare, nell'interesse dell'Edisu Piemonte ed in favore dell'istituto finanziatore, una garanzia fideiussoria d'importo pari a quello complessivo delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale e interessi.
Art. 5. Modifiche alla
1. L'articolo 9 della
"Art. 9. (Interruzione dell'obbligo di pagamento).
1. Gli elenchi previsti dall'articolo 5, commi 44 e 45, del
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono compilati con periodicità da definirsi con la deliberazione di cui al comma 5 e trasmessi in via telematica alle imprese interessate per il dovuto riscontro. Il riscontro, che deve essere restituito entro il mese successivo a quello in cui l'elenco è stato trasmesso, costituisce adempimento unico e sufficiente, salvo quanto previsto al comma 3, degli obblighi di comunicazione prescritti dall'articolo 5, commi 44 e 45 del
3. Contestualmente all'elenco, il sistema informativo regionale trasmette alle imprese interessate l'avviso per il pagamento del diritto fisso previsto dallo stesso articolo 5, comma 47, del
4. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento i soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso di noleggio senza conducente, di cui risultino proprietari, sono tenuti a variare la destinazione d'uso di tali veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del
5. Con propria deliberazione la Giunta regionale adotta le disposizioni di attuazione.".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Art. 6. Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della
"1-bis. In aggiunta a quanto stabilito al comma 1, l'Asl di Asti può provvedere alla restituzione, anche tramite i proventi derivanti dalla valorizzazione e dal recupero di beni dismessi."
Art. 7. Modifiche alla
1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 22 della
"2. Le valutazioni tecniche di cui all'articolo 3 del
3. Le sole sottoscrizioni di nuovi contratti di locazione passiva, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del
4. Con apposita deliberazione dei competenti organi regionali viene definito il procedimento per le autorizzazioni per la stipulazione di nuovi contratti di locazione passiva di immobili ad uso istituzionale regionale, di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche di congruità dei canoni, sulla base dei principi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b) del
Art. 8. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 17 della
Art. 9. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 10. Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma inserito dall'art. 9 della