§ 6.1.320 - L.R. 29 aprile 2022, n. 5.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:29/04/2022
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale.
Art. 2.  Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa.
Art. 3.  Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
Art. 4.  Autorizzazione all'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti.
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23.
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16.
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6.
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33.
Art. 10.  Dichiarazione di urgenza.


§ 6.1.320 - L.R. 29 aprile 2022, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022).

(B.U. 28 aprile 2022, n. 17 - S.O. 29 aprile 2022, n. 2)

 

Art. 1. Finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale.

1. Al fine di garantire una efficiente programmazione dei servizi ferroviari, la Regione autorizza l'Agenzia della mobilità piemontese a stipulare, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), un contratto di servizio di durata decennale, per il periodo 2022-2031, che determina, per l'esercizio di tutti i servizi ferroviari delegati, una previsione di spesa di euro 2.506.000.000,00 e di euro 196.900.000,00 per il rinnovo e il potenziamento del materiale rotabile.

1-bis. Per il triennio 2022-2024, la spesa per l'esercizio dei servizi ferroviari delegati è pari ad euro 241.000.000,00 per ciascuna delle annualità, mentre quella riferita al rinnovo e al potenziamento del materiale rotabile è pari ad euro 15.400.000,00 per l'anno 2022, euro 75.800.000,00 per l'anno 2023 ed euro 34.500.000,00 per l'anno 2024 [1].

2. Alla copertura della spesa prevista per finanziare l'esercizio dei servizi ferroviari di cui al comma 1 per gli anni 2022-2024 si fa fronte con le risorse stanziate nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.01 (Trasporto ferroviario), titolo I (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

3. Alla copertura della spesa prevista per finanziare il rinnovo e il potenziamento del materiale rotabile di cui al comma 1, per gli anni 2022-2024 si fa fronte con euro 125.696.788,92 di provenienza statale già assegnati alla Regione con il Piano operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture FSC 2014-2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) e delle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 e n. 54 del 1° dicembre 2016, Asse tematico C "Interventi per il trasporto urbano e metropolitano" e Asse tematico F "Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale - Piano Sicurezza Ferroviaria", con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2017, n. 408, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 21 aprile 2021, n. 164 e con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 9 agosto 2021, n. 319, da iscriversi nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.01 (Trasporto ferroviario), titolo II (spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

4. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 2. Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa.

1. Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'allegato n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) del medesimo decreto, è autorizzato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, si fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

3. Le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono contestualmente revocate.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

1. Con decorrenza dall'anno 2023, il regime tariffario della tassa automobilistica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria) è esteso ai veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente.

 

     Art. 4. Autorizzazione all'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti.

1. Per le finalità di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte (Edisu Piemonte) è autorizzato a richiedere l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti per contrarre un prestito di scopo ordinario di importo non superiore a quindici milioni di euro, per una durata massima di 30 anni.

2. A garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a rilasciare, nell'interesse dell'Edisu Piemonte ed in favore dell'istituto finanziatore, una garanzia fideiussoria d'importo pari a quello complessivo delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale e interessi.

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23.

1. L'articolo 9 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Interruzione dell'obbligo di pagamento).

1. Gli elenchi previsti dall'articolo 5, commi 44 e 45, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono compilati dal sistema informativo regionale sulla base della trascrizione, nei pubblici registri, del titolo di proprietà a favore delle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli. La trascrizione nei pubblici registri, ai fini di cui al presente comma, deve essere richiesta e deve perfezionarsi entro il mese successivo a quello di scadenza della tassa automobilistica come definito dall'articolo 2, comma 2.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono compilati con periodicità da definirsi con la deliberazione di cui al comma 5 e trasmessi in via telematica alle imprese interessate per il dovuto riscontro. Il riscontro, che deve essere restituito entro il mese successivo a quello in cui l'elenco è stato trasmesso, costituisce adempimento unico e sufficiente, salvo quanto previsto al comma 3, degli obblighi di comunicazione prescritti dall'articolo 5, commi 44 e 45 del decreto-legge 953/1982. Il mancato riscontro nei termini prescritti comporta la decadenza dal regime di interruzione, con conseguente ripristino dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica a carico dell'impresa intestataria del veicolo con effetto dalla prima scadenza naturale successiva alla trascrizione del titolo di proprietà.

3. Contestualmente all'elenco, il sistema informativo regionale trasmette alle imprese interessate l'avviso per il pagamento del diritto fisso previsto dallo stesso articolo 5, comma 47, del decreto-legge 953/1982 e dovuto per ciascun veicolo preso in carico. L'impresa è tenuta al pagamento del diritto fisso nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso. Il mancato pagamento del diritto fisso nei termini prescritti comporta la decadenza dal regime di interruzione, con conseguente ripristino dell'obbligo di pagamento della tassa a carico dell'impresa intestataria del veicolo con effetto dalla prima scadenza naturale successiva alla trascrizione del titolo di proprietà.

4. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento i soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso di noleggio senza conducente, di cui risultino proprietari, sono tenuti a variare la destinazione d'uso di tali veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da uso di terzi a uso proprio.

5. Con propria deliberazione la Giunta regionale adotta le disposizioni di attuazione.".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) è inserito il seguente:

"1-bis. In aggiunta a quanto stabilito al comma 1, l'Asl di Asti può provvedere alla restituzione, anche tramite i proventi derivanti dalla valorizzazione e dal recupero di beni dismessi."

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi) sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le valutazioni tecniche di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, attribuite all'Agenzia del demanio, sono svolte dai competenti uffici tecnici regionali, ferme restando le verifiche di competenza dell'Agenzia del demanio previste dalla disciplina di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) e relative disposizioni attuative, in materia di contratti di locazione passiva di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

3. Le sole sottoscrizioni di nuovi contratti di locazione passiva, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 95/2012, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale regionale di proprietà di terzi, sono autorizzate con deliberazioni dei competenti organi regionali. Per effetto dell'entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2022 viene meno ogni diversa disposizione in materia incompatibile con le previsioni del presente articolo.

4. Con apposita deliberazione dei competenti organi regionali viene definito il procedimento per le autorizzazioni per la stipulazione di nuovi contratti di locazione passiva di immobili ad uso istituzionale regionale, di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche di congruità dei canoni, sulla base dei principi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 95/2012, dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e delle previsioni finalizzate al contenimento della spesa di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 147/2013, in conformità alle regole dell'evidenza pubblica nel rispetto dei principi di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).".

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018"), le parole "euro 200.000,00" sono sostituite dalle seguenti "euro 180.000,00" e le parole "bilancio di previsione 2020-2022" sono sostituite dalle seguenti "bilancio di previsione 2022-2024".

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023) le parole "in accordo con le rappresentanze sindacali dei propri dirigenti che devolvono allo scopo parte dei fondi contrattuali loro destinati a carattere sociale, socioassistenziale e sociosanitario," sono soppresse.

 

     Art. 10. Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2022, n. 13.