Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.6 ambiente |
Data: | 20/11/2002 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto). |
Art. 2. (Modifiche dell’ articolo 64 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44). |
Art. 3. (Modifiche dell’articolo 2 della l.r. 60/1995). |
Art. 4. (Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 60/1995). |
Art. 5. (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 60/1995). |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 60/1995). |
Art. 7. (Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 60/1995). |
Art. 8. (Modifica dell’articolo 10 della l.r. 60/1995). |
Art. 9. (Modifica dell’articolo 18 della l.r. 60/1995). |
Art. 10. (Modifica dell’articolo 24 della l.r. 60/1995). |
Art. 11. (Norme transitorie e finali). |
Art. 12. (Abrogazioni). |
Art. 13. (Disposizione finanziaria). |
Art. 14. (Disposizioni finali). |
§ 5.6.55 - L.R. 20 novembre 2002, n. 28. [1]
Ampliamento delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60.
(B.U. 28 novembre 2002, n. 48).
Art. 1. (Finalità e oggetto).
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al riordino dell’organizzazione e delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con la
2. Sono trasferite all’ ARPA le funzioni e le competenze tecniche già attribuite alla Direzione regionale dei Servizi tecnici di prevenzione, istituita ai sensi della
3. Sono comprese nel trasferimento di cui al comma 2:
a) le attività tecnico scientifiche degli uffici periferici del Servizio idrografico e mareografico nazionale trasferite ai sensi dell’articolo 92, comma 4 del
b) la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito ai sensi dell’articolo 111 del
c) la progettazione, la realizzazione e la gestione a livello regionale delle reti di monitoraggio e relativi sistemi di allarme e preallarme di cui all’articolo 2, comma 7, del
Art. 2. (Modifiche dell’ articolo 64 della
[1. Ferme restando le competenze regionali in materia sismica, dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 64 della
(Omissis).]
Art. 3. (Modifiche dell’articolo 2 della
1. Al comma 2, dell’articolo 2 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
(Omissis).
Art. 4. (Modifiche dell’articolo 3 della
[1. La lettera a), del comma 1, dell’articolo 3 della
(Omissis).
2. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 3 della
(Omissis).]
Art. 5. (Modifiche dell’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
(Omissis).
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della
(Omissis).
3. Il comma 6 dell’articolo 5 della
(Omissis).
4. Il comma 7 dell’articolo 5 della
(Omissis).
5. Il comma 8 dell’articolo 5 della
(Omissis).
Art. 6. (Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
(Omissis).
Art. 7. (Modifiche dell’articolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
(Omissis).
2. Il comma 8 dell’articolo 9 della
(Omissis).
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 della
(Omissis).
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 della
(Omissis).
Art. 8. (Modifica dell’articolo 10 della
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della
(Omissis).
Art. 9. (Modifica dell’articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
(Omissis).
Art. 10. (Modifica dell’articolo 24 della
1. All’articolo 24, comma 1 della
Art. 11. (Norme transitorie e finali).
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e del personale assegnato alla Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione; provvede inoltre a fissare la data di effettiva decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite nonché la data dell’effettivo trasferimento della dotazione strumentale e finanziaria della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale provvede a formulare specifiche linee guida per lo svolgimento delle attività. Nei medesimi tempi si provvede, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 della
2. Con decorrenza dalla data di esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale assegna funzionalmente all’ARPA il personale della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione. Per tutta la durata dell’assegnazione funzionale gli oneri diretti e riflessi relativi a tale personale sono a carico della Regione. Entro il 31 dicembre 2010, il personale stesso, qualora non abbia già in precedenza espresso opzione per il trasferimento definitivo all’ARPA, ha facoltà di richiedere la permanenza nei ruoli regionali. Al personale trasferito definitivamente in ARPA si applicano i principi di garanzia sulla conservazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, stabiliti dalla
3. Alla data individuata al comma 1, sono resi disponibili all’ARPA, in conformità con i principi individuati all’articolo 12, commi 2, 3, 4 e 5 della
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all’articolo 14 della
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore generale scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1 della
6. Entro centottanta giorni dalla data di effettiva decorrenza della nomina di cui al comma 5, il direttore generale adegua il regolamento dell’ARPA.
7. L’ARPA subentra alla Regione Piemonte in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle competenze della direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione, ivi compresi i rapporti contrattuali e i rapporti di lavoro a tempo determinato.
8. Sino all’adeguamento di cui al comma 6, permangono le strutture organizzative nonché le relative funzioni dirigenziali così come individuate dalle ll.rr. 60/1995 e 51/1997.
Art. 12. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera f), del comma 1, dell’articolo 63 della
b) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 9 della
2. Al comma 4 dell’articolo 2 della
3. Al comma 6 dell’articolo 14 della
Art. 13. (Disposizione finanziaria).
1. La dotazione finanziaria assegnata alla Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione ai sensi della
2. Sono istituiti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 nello stato di previsione della spesa nelle Unità Previsionali di Base (UPB) 22991 (Tutela ambientale Gestione rifiuti Direzione Titolo I – spese correnti) e 22992 (Tutela ambientale Gestione rifiuti Direzione Titolo II - spese di investimento), appositi capitoli di spesa per il trasferimento di risorse all’ARPA i cui stanziamenti sono determinati in misura corrispondente alla somma delle risorse impiegate dalla Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione nell’anno 2002 per l’esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento e alle spese di funzionamento, ivi compresi gli oneri diretti e riflessi nonché i trattamenti accessori relativi al personale. Per gli anni 2003, 2004 e successivi si provvede con le dotazioni dei rispettivi bilanci nella misura pari agli stanziamenti previsti per l’anno 2002.
3. Per tutta la durata dell’assegnazione funzionale di cui all’articolo 11, comma 2, gli stanziamenti dei suddetti capitoli sono ridotti in misura pari agli oneri sostenuti dalla Regione per il personale regionale assegnato funzionalmente all’ARPA.
Art. 14. (Disposizioni finali).
1. Le aree funzionali di cui all’articolo 7, comma 1, non possono essere previste in numero superiore a quattro.
2. I compensi del direttore generale dell’ARPA sono parametrati a quelli dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) e dei direttori regionali.
[1] Abrogata dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[5] Comma già modificato dall’art. 51 della