§ 5.6.55 - L.R. 20 novembre 2002, n. 28.
Ampliamento delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:20/11/2002
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Modifiche dell’ articolo 64 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44).
Art. 3.  (Modifiche dell’articolo 2 della l.r. 60/1995).
Art. 4.  (Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 60/1995).
Art. 5.  (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 60/1995).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 60/1995).
Art. 7.  (Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 60/1995).
Art. 8.  (Modifica dell’articolo 10 della l.r. 60/1995).
Art. 9.  (Modifica dell’articolo 18 della l.r. 60/1995).
Art. 10.  (Modifica dell’articolo 24 della l.r. 60/1995).
Art. 11.  (Norme transitorie e finali).
Art. 12.  (Abrogazioni).
Art. 13.  (Disposizione finanziaria).
Art. 14.  (Disposizioni finali).


§ 5.6.55 - L.R. 20 novembre 2002, n. 28. [1]

Ampliamento delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60.

(B.U. 28 novembre 2002, n. 48).

 

     Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al riordino dell’organizzazione e delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, per effetto di quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     2. Sono trasferite all’ ARPA le funzioni e le competenze tecniche già attribuite alla Direzione regionale dei Servizi tecnici di prevenzione, istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).

     3. Sono comprese nel trasferimento di cui al comma 2:

     a) le attività tecnico scientifiche degli uffici periferici del Servizio idrografico e mareografico nazionale trasferite ai sensi dell’articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in tema di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali);

     b) la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito ai sensi dell’articolo 111 del d.lgs. 112/1998;

     c) la progettazione, la realizzazione e la gestione a livello regionale delle reti di monitoraggio e relativi sistemi di allarme e preallarme di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

 

     Art. 2. (Modifiche dell’ articolo 64 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44). [2]

     [1. Ferme restando le competenze regionali in materia sismica, dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), è aggiunta la seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 3. (Modifiche dell’articolo 2 della l.r. 60/1995).

     1. Al comma 2, dell’articolo 2 della l.r. 60/1995, le parole “Unità Sanitarie Locali (USL)” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 60/1995, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 60/1995). [3]

     [1. La lettera a), del comma 1, dell’articolo 3 della l.r. 60/1995 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 3 della l.r. 60/1995 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 5. (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 60/1995).

     1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 7 dell’articolo 5 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Il comma 8 dell’articolo 5 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 60/1995). [4]

     1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 60/1995).

     1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 8 dell’articolo 9 della l.r. 60/1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 della l.r. 60/1995, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     4. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 della l.r. 60/1995, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Modifica dell’articolo 10 della l.r. 60/1995).

     1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 60/1995, dopo le parole: “un direttore nominato” sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Modifica dell’articolo 18 della l.r. 60/1995).

     1. L’articolo 18 della l.r. 60/1995, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Modifica dell’articolo 24 della l.r. 60/1995).

     1. All’articolo 24, comma 1 della l.r. 60/1995, sono soppresse le parole “ivi comprese quelle della legge 15 marzo 1978, n. 13 e successive modificazioni.”.

 

     Art. 11. (Norme transitorie e finali).

     1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e del personale assegnato alla Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione; provvede inoltre a fissare la data di effettiva decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite nonché la data dell’effettivo trasferimento della dotazione strumentale e finanziaria della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale provvede a formulare specifiche linee guida per lo svolgimento delle attività. Nei medesimi tempi si provvede, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 della l.r. 51/1997, alla soppressione della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione.

     2. Con decorrenza dalla data di esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale assegna funzionalmente all’ARPA il personale della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione. Per tutta la durata dell’assegnazione funzionale gli oneri diretti e riflessi relativi a tale personale sono a carico della Regione. Entro il 31 dicembre 2010, il personale stesso, qualora non abbia già in precedenza espresso opzione per il trasferimento definitivo all’ARPA, ha facoltà di richiedere la permanenza nei ruoli regionali. Al personale trasferito definitivamente in ARPA si applicano i principi di garanzia sulla conservazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, stabiliti dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Nei dodici mesi successivi alla data di esercizio delle funzioni trasferite, il personale degli enti strumentali regionali e dei consorzi a partecipazione regionale, impiegato nell’esercizio delle funzioni tecniche oggetto del presente trasferimento, può richiedere di essere assegnato all’ARPA in posizione di pari profilo professionale tenuto conto delle disposizioni contenute, in materia, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità vigenti. La data di decorrenza dell’effettivo trasferimento all’ARPA di tale ultimo personale è stabilita con successivo provvedimento della Giunta regionale [5].

     3. Alla data individuata al comma 1, sono resi disponibili all’ARPA, in conformità con i principi individuati all’articolo 12, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 34/1998, i beni mobili e immobili nonché le attrezzature della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione strumentali all’esercizio delle funzioni trasferite.

     4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all’articolo 14 della l.r. 60/1995, apporta le necessarie modifiche allo statuto dell’ARPA.

     5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore generale scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1 della l.r. 60/1995. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data individuata nel provvedimento regionale di nomina, con contestuale cessazione dall’incarico del Direttore generale in carica.

     6. Entro centottanta giorni dalla data di effettiva decorrenza della nomina di cui al comma 5, il direttore generale adegua il regolamento dell’ARPA.

     7. L’ARPA subentra alla Regione Piemonte in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle competenze della direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione, ivi compresi i rapporti contrattuali e i rapporti di lavoro a tempo determinato.

     8. Sino all’adeguamento di cui al comma 6, permangono le strutture organizzative nonché le relative funzioni dirigenziali così come individuate dalle ll.rr. 60/1995 e 51/1997.

 

     Art. 12. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la lettera f), del comma 1, dell’articolo 63 della l.r. 44/2000;

     b) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 9 della l.r. 60/1995.

     2. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 60/1995, le parole: “sugli impegni di spesa pluriennali” sono soppresse.

     3. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 60/1995, le parole “le eventuali convenzioni stipulate” sono soppresse.

 

     Art. 13. (Disposizione finanziaria).

     1. La dotazione finanziaria assegnata alla Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione ai sensi della l.r. 51/1997 necessaria all’esercizio delle funzioni trasferite e comprensiva delle spese di personale, fatto salvo, per quest’ultime, quanto previsto nel comma 3, è trasferita all’ARPA alla data indicata nell’articolo 11, comma 1.

     2. Sono istituiti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 nello stato di previsione della spesa nelle Unità Previsionali di Base (UPB) 22991 (Tutela ambientale Gestione rifiuti Direzione Titolo I – spese correnti) e 22992 (Tutela ambientale Gestione rifiuti Direzione Titolo II - spese di investimento), appositi capitoli di spesa per il trasferimento di risorse all’ARPA i cui stanziamenti sono determinati in misura corrispondente alla somma delle risorse impiegate dalla Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione nell’anno 2002 per l’esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento e alle spese di funzionamento, ivi compresi gli oneri diretti e riflessi nonché i trattamenti accessori relativi al personale. Per gli anni 2003, 2004 e successivi si provvede con le dotazioni dei rispettivi bilanci nella misura pari agli stanziamenti previsti per l’anno 2002.

     3. Per tutta la durata dell’assegnazione funzionale di cui all’articolo 11, comma 2, gli stanziamenti dei suddetti capitoli sono ridotti in misura pari agli oneri sostenuti dalla Regione per il personale regionale assegnato funzionalmente all’ARPA.

 

     Art. 14. (Disposizioni finali).

     1. Le aree funzionali di cui all’articolo 7, comma 1, non possono essere previste in numero superiore a quattro.

     2. I compensi del direttore generale dell’ARPA sono parametrati a quelli dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) e dei direttori regionali.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 26 settembre 2016, n. 18.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 marzo 2012, n. 2

[5] Comma già modificato dall’art. 51 della L.R. 21 aprile 2006, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.