Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 09/08/1999 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e strumenti). |
Art. 2. (Definizione, istituzione e delimitazione). |
Art. 3. (Piano di distretto: finalità). |
Art. 4. (Piano di distretto: contenuti e procedure di formazione). |
Art. 5. (Piano di distretto: programmi annuali di attuazione). |
Art. 6. (Consiglio di distretto). |
Art. 7. (Indennità e rimborsi). |
Art. 8. (Uffici e strutture tecnico-operative). |
Art. 9. (Soggetti attuatori degli interventi). |
Art. 10. (Monitoraggio e controlli). |
Art. 11. (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 37/1980). |
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 37/1980). |
Art. 13. (Disciplinare delle strade del vino). |
Art. 14. (Costituzione dell'Enoteca del Piemonte). |
Art. 15. (Misure degli interventi). |
Art. 16. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 17. (Disposizioni transitorie e finali). |
§ 4.1.55 - Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. [1]
Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico- enologici, le strade del vino".
(B.U. 11 agosto 1999, n. 32).
Capo I.
FINALITA' E STRUMENTI
Art. 1. (Finalità e strumenti).
1. Con la presente legge la Regione Piemonte si propone:
a) di favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni enoiche, dell'enogastronomia, dei centri storici e dei borghi rurali delle città del vino, del paesaggio dei territori viticoli del Piemonte, al fine di incrementare l'attrattività dei territori stessi e sviluppare il turismo culturale ed enogastronomico, l'agriturismo e la funzione ambientale delle aree vitivinicole;
b) di valorizzare la produzione dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di altri prodotti derivati dalla utilizzazione delle uve e dei vini e di altri prodotti tipici della tradizione agroalimentare ed enogastronomica locale, al fine di migliorare l'immagine dei prodotti stessi presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati interni ed internazionali;
c) di promuovere la formazione professionale e l'assistenza tecnica, nonché le iniziative di informazione tecnico-scientifica e commerciale;
d) di promuovere iniziative volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni ed alla ricostruzione dell'identità economico-culturale dei territori del vino;
e) di promuovere il turismo del vino e tutte le forme di attività ad esso collegate ivi comprese quelle esercitate dalle biblioteche comunali e dalle associazioni per la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative, ambientali;
f) di favorire l'applicazione di tecniche e indirizzi di programmazione e gestione urbanistica e di architettura del paesaggio volti a valorizzare le caratteristiche dei territori del vino del Piemonte, anche determinando proposte e indirizzi per la predisposizione dei piani regolatori comunali od intercomunali dei Comuni dei territori del vino;
g) di sviluppare la divulgazione nel campo viticolo ed enologico anche con l'individuazione e la qualificazione di centri sperimentali e la promozione di incontri scientifici a carattere periodico;
h) di migliorare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio architettonico pubblico e privato dei territori del vino ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale;
i) promuovere iniziative di informazione ed educazione alimentare e la realizzazione di iniziative di educazione alla salute per la prevenzione dell'alcolismo e per favorire un corretto rapporto con la bevanda alcolica.
2. La Regione Piemonte realizza le finalità di cui al comma 1:
a) mediante il cofinanziamento e l'attuazione dei piani di distretto;
b) ponendo in essere direttamente iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1;
c) sostenendo le iniziative di promozione dell'immagine e dei territori vitivinicoli del Piemonte attivate da soggetti pubblici e privati per la valorizzazione della produzione vitivinicola e delle attività correlate e indotte;
d) con il coordinamento, mediante gli organi di distretto, delle iniziative e manifestazioni a carattere locale collegate al settore enogastronomico.
Capo II.
DISTRETTI DEI VINI
Art. 2. (Definizione, istituzione e delimitazione).
1. I distretti dei vini, di seguito denominati "distretti", sono costituiti dall'insieme dei territori collinari e montani omogenei delle aree indicate nel comma 2, caratterizzati dalla coltivazione della vite e da una consistente presenza di attività indotte e connesse alla viticoltura, al turismo e a enogastronomia, nonché da un sistema di relazioni tra le suddette attività e i fenomeni culturali, le tradizioni, il paesaggio e le risorse umane.
2. Sono istituiti i seguenti distretti dei vini:
a) Distretto Langhe, Roero e Monferrato;
b) Distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline novaresi.
3. Sono ammessi a far parte del Distretto Langhe, Roero e Monferrato i territori delle Province di Asti, di Alessandria e di Cuneo inclusi nelle zone a DOC e a DOCG nonché i territori delle stesse Province in cui siano presenti produzioni viticole storiche ed i territori vitivinicoli della Provincia di Torino contigui all'area sopra definita.
4. Sono ammessi a far parte del Distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline novaresi i territori inclusi nelle zone a DOC delle Province di Torino, esclusi quelli aggregati al Distretto Langhe, Roero e Monferrato, di Biella, di Vercelli e di Novara nonché altri territori di dette Province e del Verbano Cusio Ossola in cui siano presenti produzioni viticole storiche.
5. I Comuni ammessi a far parte dei distretti sono individuati dalle rispettive Province con provvedimento della Giunta provinciale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. L'individuazione territoriale dei distretti è disposta con deliberazione della Giunta Regionale che ne riporta in allegato la delimitazione cartografica.
Art. 3. (Piano di distretto: finalità).
1. Per la realizzazione delle proprie finalità il distretto si dota del piano di distretto.
2. Il piano di distretto ha carattere intersettoriale e definisce le iniziative, gli strumenti, gli interventi tecnici e finanziari finalizzati a promuovere:
a) la valorizzazione delle risorse umane, la divulgazione, mediante la formazione professionale e l'informazione, delle conoscenze tecniche, scientifiche e di mercato, e la qualificazione degli operatori comunque impegnati nelle produzioni vitivinicole e nelle attività connesse ed indotte del settore turistico-enogastronomico, della gestione del territorio e della tutela ambientale;
b) il recupero e la valorizzazione delle tradizioni culturali, folcloristiche e storiche ai fini dell'animazione e dello sviluppo della identità economica e socio-culturale del distretto;
c) la definizione di indirizzi per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio, la formazione di progetti di arredo urbano e di ogni altra iniziativa volta a caratterizzare le città ed i paesaggi del vino;
d) l'integrazione socio-economica tra viticoltura, turismo, enogastronomia e connesse attività nel campo della cultura, dell'informazione e della produzione di iniziative di animazione e caratterizzazione del territorio;
e) il miglioramento delle capacità di sviluppo dell'economia del distretto tenendo conto dell'evoluzione dei territori del vino in ambito europeo;
f) la realizzazione di iniziative a carattere scientifico, tecnico, commerciale e di centri di documentazione per dotare il distretto di urla adeguata capacità informativa;
g) la realizzazione di sedi di collegamento tra produttori, commercianti e operatori di filiera a carattere permanente identificabili come "borse del vino";
h) la costituzione di uno o più musei etnografico-enologici del vino di cui all'articolo 4 della
i) il ruolo delle enoteche regionali, delle botteghe del vino e dei musei etnografico-enologici di cui alla
l) la costituzione e la realizzazione delle strade del vino come definite nell'articolo 12.
3. In particolare per le strade del vino gli interventi sono finalizzati:
a) alla progettazione, alla messa in loco e alla manutenzione di specifica segnaletica riferita alla strada del vino riconosciuta;
b) alla formazione e alla qualificazione professionale dei soggetti aderenti alla strada del vino;
c) all'adeguamento delle aziende e dei punti di informazione locale agli standard minimi previsti dal disciplinare delle strade del vino di cui all'articolo 13;
d) alla realizzazione di campagne di informazione e promozione della strada del vino, comprese le guide e il materiale illustrativo e divulgativo;
e) alla promozione di iniziative legate all'enogastronomia identificabili come percorsi o luoghi del gusto, anche come progetti finalizzati alla formazione di nuove economie integrate.
4. Il piano di distretto può prevedere la costituzione di strutture e sedi di iniziative enoiche anche fuori dal proprio territorio, in particolare nelle città e nei luoghi di maggiore frequentazione.
5. Nel piano di ciascun distretto possono essere previste iniziative comuni ad entrambi gli ambiti distrettuali o di interesse generale per la Regione.
Art. 4. (Piano di distretto: contenuti e procedure di formazione).
1. Il piano di distretto deve contenere i seguenti elementi:
a) la relazione concernente lo stato fisico, socio-economico e produttivo del distretto;
b) le iniziative da realizzare per i fini di cui all'articolo 3, i tempi delle realizzazioni, i soggetti attuatori scelti tra quelli previsti all'articolo 9, nonché, per ogni intervento, l'ammontare della spesa e del contributo a carico della Regione sulla base delle misure indicate nell'articolo 15.
2. Il primo piano di distretto deve essere approvato entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio di cui all'articolo 6 ed ha durata per i tre anni solari successivi. In seguito i piani avranno validità triennale e dovranno essere approvati entro il 30 giugno del terzo anno con le modalità di cui al comma 3.
3. Il piano di distretto è approvato dal Consiglio di distretto di cui all'articolo 6 ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale.
4. Il piano di distretto si attua mediante i programmi annuali di attuazione di cui all'articolo 5.
Art. 5. (Piano di distretto: programmi annuali di attuazione).
1. I programmi annuali di attuazione del piano di distretto sono approvati dal Consiglio di distretto entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
2. I programmi annuali di attuazione comprendono gli interventi di cui all'articolo 3, con l'indicazione dei progetti da finanziare sulla base delle domande presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al Consiglio di distretto dai soggetti attuatori di cui all'articolo 9.
3. I programmi annuali, unitamente alle domande presentate per il finanziamento, sono trasmessi alla Regione che ne dispone il cofinanziamento con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Gli uffici regionali provvedono all'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa e all'erogazione dei contributi sulla base delle istruzioni operative che devono essere adottate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. (Consiglio di distretto).
1. Il distretto è dotato di un Consiglio. Il Consiglio definisce, con apposito regolamento, la propria sede e le modalità di funzionamento dei suoi organismi.
2. Il Consiglio di distretto è composto da:
a) i Presidenti delle Province interessate o loro delegati;
b) tre Sindaci per ciascuna delle Province designati a maggioranza semplice in apposite assemblee dei Sindaci del distretto;
c) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle medesime Province o loro delegati;
d) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
e) due rappresentanti scelti tra le organizzazioni cooperativistiche agricole maggiormente rappresentative;
f) due rappresentanti delle associazioni degli industriali;
g) tre rappresentanti designati dalle associazioni del commercio, del turismo e dell'artigianato;
h) i Presidenti delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale operanti nel distretto;
i) i Presidenti delle enoteche regionali del distretto;
l) tre rappresentanti delle botteghe del vino e delle cantine comunali del distretto eletti a maggioranza semplice dai Presidenti riuniti in apposita assemblea;
m) i Presidenti dei consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG del distretto o loro delegati;
n) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei produttori agricoli del settore vitivinicolo riconosciute ai sensi della legislazione vigente;
o) un rappresentante per ognuna delle tre associazioni agrituristiche regionali;
p) cinque rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti nelle attività connesse alla tutela, valorizzazione e promozione del settore enogastromico;
q) tre esperti designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;
r) tre rappresentanti degli organismi associativi formalmente costituiti per l'attuazione e la gestione delle strade del vino.
3. Il Consiglio di distretto è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
4. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Comitato esecutivo composto da 12 membri nel quale devono essere rappresentati i territori di tutte le Province del distretto.
5. Il Comitato esecutivo di ogni distretto predispone, su indicazione del Consiglio e tenendo conto degli orientamenti espressi dalla Conferenza annuale di distretto di cui al comma 7, il piano di distretto ed i piani annuali di attuazione da sottoporre alla discussione ed alla approvazione del Consiglio medesimo.
6. Il Consiglio di distretto assicura la divulgazione delle informazioni relative alla propria attività mediante i mezzi di comunicazione ed anche promuovendo conferenze, convegni, incontri e iniziative di natura tecnica, economica, culturale.
7. Il Consiglio di distretto assicura la partecipazione alla propria attività di tutti i soggetti singoli e collettivi operanti nel settore. A tal fine indice annualmente la Conferenza di distretto come occasione di confronto per l'indirizzo generale della propria politica.
Art. 7. (Indennità e rimborsi).
1. Ai Presidenti dei distretti dei vini e al Presidente dell'Enoteca del Piemonte spettano un compenso mensile e il rimborso spese.
2. Ai componenti degli organi esecutivi dei distretti e dell'Enoteca del Piemonte spetta un rimborso spese.
3. L'ammontare e le modalità di attribuzione dei compensi e dei rimborsi di cui ai commi 1 e 2 e dell'emolumento di cui all'articolo 14, comma 8 sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. I rimborsi spese possono essere stabiliti in misura forfettaria.
Art. 8. (Uffici e strutture tecnico-operative).
1. Le Province forniscono ai Consigli di distretto le sedi e l'organico tecnico-amministrativo occorrente al loro funzionamento e provvedono alle spese, ivi comprese le prestazioni di esperti per la formazione dei piani; il cinquanta per cento di tali spese è a carico della Regione.
2. L'impegno di cui al comma 1 è definito relativamente a ciascun distretto mediante accordo di programma tra le Province interessate.
3. La previsione dell'ammontare degli oneri di funzionamento deve essere contenuta nel piano di distretto.
Art. 9. (Soggetti attuatori degli interventi).
1. I piani di distretto devono prevedere, per ogni intervento, il soggetto o i soggetti attuatori che possono essere, sulla base delle rispettive competenze:
a) le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali e i musei etnografico-enologici di cui alla
b) i consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine;
c) le associazioni dei produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della legislazione vigente;
d) le associazioni ricreativo-culturali;
e) gli enti locali: Province, Comuni, Comunità montane;
f) le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale;
g) l'Ente nazionale per le strade (ANAS), le società ferroviarie, le società autostradali e le società aeroportuali ;
h) le aziende aderenti agli interventi delle strade del vino;
i) gli organismi associativi formalmente costituiti per l'attuazione e la gestione delle strade del vino.
Art. 10. (Monitoraggio e controlli).
1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di distretto presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno uno stato di attuazione della presente legge predisposto dall'Osservatorio regionale sul sistema agroindustriale piemontese di cui all'articolo 12 della
Capo III.
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE
12 MAGGIO 1980, N. 37 E DISCIPLINARE DELLE
STRADE DEL VINO. ENOTECA DEL PIEMONTE
Art. 11. (Modifica dell'articolo 2 della
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 5 della
Art. 13. (Disciplinare delle strade del vino).
1. Il Consiglio di distretto, entro tre mesi dall'insediamento, trasmette una proposta di disciplinare delle norme tecniche per le strade del vino, di cui all'articolo 5 della
2. La proposta di disciplinare:
a) definisce un'immagine e il relativo logo distintivo delle strade del vino in Piemonte, nel rispetto dei criteri di armonizzazione individuati dall'Unione europea o concordati con altre Regioni interessate e con loro associazioni;
b) stabilisce standard minimi di qualità dell'ambiente e delle aziende delle strade del vino;
c) indica le caratteristiche generali della segnaletica informativa;
d) elenca le tipologie di siti, beni, percorsi, beni culturali ed ambientali, strutture pubbliche e private, attività e manifestazioni che possono essere oggetto di segnalazione;
e) indica linee guida per lo schema organizzativo e gestionale delle strade del vino;
f) individua gli strumenti di controllo ed il sistema sanzionatorio.
3. Il Consiglio di distretto si attiene al disciplinare di cui al comma 2 per l'individuazione degli interventi delle strade del vino, nell'ambito del piano di distretto.
4. Il disciplinare può essere modificato con la medesima procedura di cui al comma 1.
Art. 14. (Costituzione dell'Enoteca del Piemonte).
1. Le enoteche regionali si consorziano con atto pubblico per costituire l'"Enoteca del Piemonte" avente lo scopo della promozione e della valorizzazione dei vini piemontesi a livello regionale, nazionale ed internazionale.
2. Possono aderire all'Enoteca del Piemonte le associazioni dei produttori vitivinicoli piemontesi riconosciute e i consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG nonché istituzioni pubbliche o private interessate al settore vitivinicolo piemontese.
3. L'Enoteca del Piemonte si dota di un apposito statuto a norma del codice civile.
4. Le spese di costituzione e quelle relative alla sede sono finanziate dalla Regione.
5. Le spese di funzionamento sono finanziate dalla Regione e da altri enti locali per un periodo di cinque anni a partire dalla data di insediamento degli organi dell'Enoteca del Piemonte. La misura massima del contributo può essere del cento per cento per il primo anno. Per i successivi quattro anni tale misura è decrescente del venti per cento per ogni anno, secondo le seguenti percentuali: ottanta per cento nel secondo anno; sessantaquattro per cento nel terzo anno; cinquantadue per cento nel quarto anno; quarantadue per cento nel quinto anno.
6. L'Enoteca del Piemonte ha sede a Torino dove, tra l'altro, espone i vini a DOC e a DOCG del Piemonte e i prodotti enogastronomici piemontesi, con possibilità di istituire altre sedi distaccate in Italia e all'estero.
7. La Giunta regionale, sentiti i Presidenti delle enoteche, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario con l'incarico di promuovere la costituzione dell'Enoteca del Piemonte e di svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi dell'Enoteca.
8. Al Commissario viene riconosciuto un emolumento ed il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per l'attività di segreteria.
Capo V.
NORMATIVA ECONOMICA, DISPOSIZIONI
FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 15. (Misure degli interventi).
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 sono concedibili ai soggetti attuatori di cui all'articolo 9 i seguenti contributi in conto capitale:
a) per interventi di indagine e studio, promozione e informazione, nonché finalizzati al recupero del folclore e delle tradizioni storiche e rurali ed in generale all'animazione dei territori viticoli, fino all'ottanta per cento della spesa ammessa per le iniziative di enti e istituzioni pubbliche e fino al cinquanta per cento per iniziative di soggetti privati;
b) per interventi di formazione professionale e qualificazione degli operatori impegnati professionalmente nelle produzioni vitivinicole e nelle attività connesse e indotte del turismo enogastronomico e nella gestione dei territori e della tutela ambientale, fino all'ottanta per cento della spesa ammessa per le iniziative di enti e istituzioni pubbliche e fino al cinquanta per cento per iniziative di soggetti privati;
c) per iniziative di adeguamento strutturale che non riguardano attività di produzione e trasformazione possono essere concessi a favore di enti ed istituzioni pubbliche contributi fino all'ottanta per cento della spesa ammessa;
d) per gli interventi di progettazione, messa in loco e manutenzione della segnaletica delle strade del vino fino all'ottanta per cento della spesa ammessa a favore di enti e istituzioni pubbliche;
e) per gli interventi connessi alla realizzazione e allo sviluppo di sedi di collegamento tra produttori, commercianti e operatori della filiera e di qualificati centri di informazione, documentazione, fino all'ottanta per cento della spesa ammessa per le iniziative di tenti e istituzioni pubbliche e fino al cinquanta per cento per iniziative di soggetti privati.
2. Il cofinanziamento regionale non può superare il cinquanta per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative che prevedono un contributo massimo dell'ottanta per cento la partecipazione finanziaria delle Province e degli enti locali non può essere inferiore al trenta per cento.
3. Le istruzioni operative di cui all'articolo 5, comma 4 stabiliscono i contenuti dei progetti di intervento presentati dai soggetti attuatori nonché i criteri di ammissibilità, l'esatta misura e le modalità di concessione dei contributi.
4. Per gli interventi di adeguamento strutturale nell'ambito delle iniziative delle strade del vino i soggetti privati hanno, a parità di tutte le altre condizioni, priorità di finanziamento nella concessione degli aiuti amministrati dalla Regione.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono elaborati ed attuati nel rispetto delle normative e degli orientamenti comunitari e nazionali.
Art. 16. (Disposizioni finanziarie).
1. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge può basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e degli enti locali nonché su contributi dei privati.
2. Per l'attuazione dei piani di distretto sono autorizzate a carico del bilancio regionale spese per lire 3.600 milioni per l'esercizio 1999 per lire 3.700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 2000 al 2001.
3. Per gli oneri di carattere generale per l'attuazione della legge, comprese le spese eventuali per la partecipazione a progetti comunitari, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascun esercizio dal 1999 al 2001. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito un capitolo con denominazione: "Oneri di carattere generale per l'attuazione della legge regionale che disciplina i distretti dei vini e le strade del vino del Piemonte".
4. Per i contributi per le spese di funzionamento dei Consigli di distretto di cui all'articolo 6 e dell'Enoteca del Piemonte di cui all'articolo 14, per i compensi di cui all'articolo 7 e per le spese di predisposizione dei piani di distretto di cui agli articoli 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1999 e di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 2000 al 2001. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito un capitolo con denominazione: "Contributi ai Consigli di distretto, alle Province, all'Enoteca del Piemonte, alle enoteche regionali e ad altri soggetti per le spese di funzionamento per l'attuazione della legge regionale che disciplina i distretti dei vini e le strade del vino del Piemonte".
5. Per i contributi per gli interventi previsti nei piani di distretto è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1999 e di lire 3.000 milioni per ciascun esercizio dal 2000 al 2001. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito il seguente capitolo: "Contributi alle Province, ad altri enti locali, all'Enoteca del Piemonte, alle enoteche regionali e ad altri soggetti pubblici e privati per interventi connessi all'attuazione della legge regionale che disciplina i distretti dei vini e le strade del vino del Piemonte".
6. Alla spesa per l'anno 1999 si fa fronte mediante riduzione di lire 600 milioni dal capitolo n. 15910 e di lire 3.000 milioni dal capitolo n. 27170; alla spesa per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte mediante riduzione di lire 700 milioni dal capitolo n. 15910 e di lire 3.000 milioni dal capitolo n. 27170 dei rispettivi esercizi. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno definiti con le relative leggi di bilancio.
Art. 17. (Disposizioni transitorie e finali).
1. Le politiche e gli interventi di cui agli articoli precedenti sono elaborati ed attuati nel rispetto delle normative e degli indirizzi comunitari e nazionali, nonché dei principi di sussidiarietà e addizionalità delle risorse finanziarie.
2. La Regione può inoltre cofinanziare, sia sotto forma di partecipazione diretta che di contributi ad altri enti e forme associate, la partecipazione a progetti da presentarsi su programmi e iniziative dell'Unione europea in materia di valorizzazione dei territori viticoli, di sperimentazione del commercio elettronico del vino, di promozione, armonizzazione e collegamenti delle strade europee del vino e di altri temi similari.
3. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere dell'Unione europea sulla legge.
4. In fase di prima applicazione della presente legge i programmi di attuazione dei piani di distretto per l'anno 1999 sono adottati entro tre mesi dall'approvazione dei piani di distretto.
[1] Abrogata dall'art. 21 della
[2] Aggiunge dei commi all'art. 2 della
[3] Sostituisce l'art. 5 della