§ 4.4.6 - Legge regionale 6 marzo 1980, n. 11.
Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:06/03/1980
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Finanziamenti per l'acquisizione dei terreni e per le opere di urbanizzazione).
Art. 3.  (Programmazione regionale: programma pluriennale di interventi; progetti annuali e pluriennali d'intervento).
Art. 4.  (Società di intervento).
Art. 5.  (Acquisizione delle aree e regime di proprietà).
Art. 6.  (Ammissione e concessione dei contributi).
Art. 7.  (Destinazione dei contributi).
Art. 8.  (Erogazione dei contributi).
Art. 9.  (Adeguamento strumenti urbanistici).
Art. 10.  (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza).
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 12.  (Disposizioni transitorie).
Art. 13.  (Prima attuazione: centro intermodale di Orbassano e struttura complementare a Susa).
Art. 14.  (Prima attuazione: procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici).


§ 4.4.6 - Legge regionale 6 marzo 1980, n. 11. [1]

Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto.

(B.U. 18 marzo 1980 n. 12).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Piemonte nell'ambito delle proprie competenze e delle finalità della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, in attuazione del piano regionale del trasporti, al fine di favorire la riorganizzazione e la razionalizzazione del trasporto delle merci, tenuto conto del programmi dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato, promuove, in accordo con gli Enti locali, le società e le aziende interessate, la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale nel settore delle infrastrutture per il trattamento delle merci, per le operazioni conseguenti e per l'interscambio tra strada, ferrovia ed altri sistemi di trasporto, articolate in centri merci intermodali plurifunzionali e, ove occorra, in strutture complementari per funzioni ad essi collegate.

 

     Art. 2. (Finanziamenti per l'acquisizione dei terreni e per le opere di urbanizzazione).

     La Regione, per le finalità di cui al precedente art. 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dal successivo art. 3 può concedere ai Comuni interessati contributi in conto capitale e in conto interessi su prestiti e mutui fino al 100 per 100 della spesa riconosciuta ammissibile per la acquisizione dei terreni.

     La Regione può altresì concedere agli Enti locali territoriali interessati e/o alle Società di intervento e/o ai Consorzi di cui al successivo art. 4 contributi in conto capitale e in conto interesse su prestiti e mutui fino al 100 per 100 della spesa riconosciuta ammissibile per la progettazione delle opere di urbanizzazione e per la realizzazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione.

     La Regione, per gli interventi di cui al comma precedente, può avvalersi dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A- mettendo a disposizione della medesima le somme necessarie risultanti dalle specificazioni di cui al 4° comma del successivo art. 3. In tal caso la Finpiemonte S.p.A. entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alla Regione il rendiconto delle somme ricevute nel corso dell'esercizio. Al rendiconto viene allegata una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun progetto.

     La Regione, anche avvalendosi della Finpiemonte S.p.A., fornisce la necessaria assistenza agli enti interessati ed assume tutte le iniziative che si rendono necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Programmazione regionale: programma pluriennale di interventi; progetti annuali e pluriennali d'intervento).

     Per le finalità di cui al precedente art. 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, con le procedure previste dal titolo III della legge regionale 19.8.1977, n. 43, il programma pluriennale di interventi per la realizzazione di centri merci intermodali plurifunzionali e strutture ad essi collegate.

     Il programma pluriennale di interventi, in coerenza con gli obiettivi del piano regionale ci sviluppo e in conformità delle indicazioni dei piani socio-economici e territoriali di comprensorio, individua:

     a) i criteri e gli indirizzi di programmazione degli interventi e delle relative priorità;

     b) la localizzazione dei centri merci intermodali plurifunzionali e le eventuali strutture complementari ad essi collegate, anche in relazione al sistema generale dei trasporti e della viabilità;

     c) la previsione degli interventi infrastrutturali e strutturali da realizzare e dei costi relativi;

     d) i soggetti pubblici e privati direttamente o indirettamente interessati alle realizzazioni;

     e) gli oneri finanziari a carico della Regione.

     Il programma pluriennale si articola in progetti annuali e pluriennali di intervento per ogni centro e strutture ad esso collegate.

     I progetti, predisposti dalla Regione sentiti i Comuni interessati, sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposte della Giunta, e sono costituite da:

     1) relazione illustrativa, corredata dai necessari allegati cartografici, indicante la dimensione dell'area o delle aree sulla base della individuazione localizzativa di cui alla lettera b) del 2° comma del presente articolo; la previsione degli interventi infrastrutturali compresi quelli di raccordo con i centri, e strutturali da realizzare; i relativi tempi e costi di realizzazione specificando gli interventi da realizzarsi direttamente o indirettamente a cura della Regione e quelli da realizzarsi a cura degli altri Enti pubblici e privati interessati; le modalità previste per la realizzazione e i criteri per la gestione dei centri e delle strutture collegate;

     2) definizione delle disponibilità dei terreni e delle modalità di acquisizione, con la previsione dei tempi e dei costi relativi;

     3) progetto di massima integrato delle opere di urbanizzazione e di predisposizione delle infrastrutture tecniche con l'indicazione del prevedibili tempi e costi;

     4) quadro generale del sistema delle comunicazioni entro il quale si inseriscono i centri e le strutture complementari collegate e ad essi funzionali;

     5) caratteristiche generali delle aree e della viabilità in rapporto alle destinazioni ed ai vincoli del Piano Territoriale e degli strumenti urbanistici generali;

     6) piano finanziario complessivo per la realizzazione degli interventi previsti e sue specificazioni annuali;

     7) ripartizione dei contributi di cui al precedente art. 2 con la specificazione dell'ammontare dei contributi in conto capitale, dell'ammontare e della durata del contributi in conto interesse.

     Per la predisposizione del programma pluriennale e dei progetti annuali e pluriennali di cui ai commi precedenti, la Regione può avvalersi della Finpiemonte S.p.A. quale ente strumentale per l'attuazione del piano regionale di sviluppo.

 

     Art. 4. (Società di intervento).

     La progettazione e la realizzazione dei centri merci intermodali plurifunzionall e delle eventuali strutture collegate può essere attuata tramite Società di intervento o Consorzi appositamente costituiti cui possono partecipare:

     - la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 72 del proprio Statuto;

     - la Finpiemonte S.p.A.;

     - l'Azienda delle Ferrovie dello Stato o altra Società da essa designata, previa autorizzazione dei competenti organi superiori;

     - le Province e gli altri Enti locali interessati;

     - Istituti di credito, Società finanziarie ed assicurative;

     - Associazioni di categorie, imprese e consorzi di imprese;

     - altri enti e consorzi pubblici e privati.

     La Regione Piemonte promuove la costituzione e può partecipare alle Società di intervento o ai Consorzi di cui al 1° comma direttamente o attraverso la Finpiemonte S.p.A. ed in questo caso mette a disposizione della Finpiemonte S.p.A. le somme ritenute necessarie al sensi dell'art. 5 della legge regionale 26.1.1976, n. 8.

     Il Consiglio regionale all'atto dell'approvazione dei progetti di intervento annuali o pluriennali, indica, su proposta della Giunta, i criteri ispiratori degli Statuti delle Società di intervento o Consorzi che si rendano necessari per la realizzazione dei progetti stessi.

 

     Art. 5. (Acquisizione delle aree e regime di proprietà).

     L'acquisizione delle aree per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge avviene mediante espropriazione da attuarsi a norma del titolo II della legge 22.10.1971, n. 865, e successive modificazioni.

     I rapporti tra i Comuni esproprianti e le Società d'intervento o i Consorzi di cui all'art. 4 della presente legge, limitatamente alle aree oggetto di esproprio e per i tempi di intervento, sono regolati dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 6. (Ammissione e concessione dei contributi).

     L'approvazione da parte del Consiglio regionale dei progetti d'intervento annuali e pluriennali costituisce autorizzazione all'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge.

     La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Destinazione dei contributi).

     Entro un anno dalla data di concessione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 2, i beneficiari devono trasmettere alla Giunta regionale il piano di gestione degli interventi nonché lo schema di convenzione da stipularsi con gli utilizzatori dell'area.

     Detto piano deve contenere indicazioni circa le modalità ed i corrispettivi di cessione dei lotti, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie risultanti dalla realizzazione degli interventi.

     Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale, sulla base del piano di gestione, stabilisce modalità, tempi e quote di restituzione dei contributi concessi.

     Le risorse derivanti saranno impegnate dalla Regione per le finalità previste dalla presente legge nell'ambito dei programmi di intervento di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 8. (Erogazione dei contributi).

     L'erogazione dei contributi è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste nei commi seguenti.

     I contributi per l'acquisizione di aree vengono erogati per l'ammontare complessivo della spesa riconosciuta ammissibile, all'atto dell'avvio del procedimento espropriativo di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge 22.10.1971, n. 865.

     Qualora si proceda all'acquisizione delle aree in base al 1° comma dell'art. 12 della legge 22.10.1971, n. 865, successive modificazioni, la spesa riconosciuta ammissibile è comprensiva della maggiorazione ivi prevista fino ad un massimo del 50%.

     I contributi per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di urbanizzazione vengono erogati per il 60% previa produzione da parte degli enti interessati dell'atto formale di consegna del lavori; per l'ulteriore 35% previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori e per il rimanente 5% all'atto dell'approvazione dei certificati di regolare esecuzione e di collaudo.

     I contributi in conto interessi di cui all'art. 2 vengono erogati al beneficiario, nella misura e con le modalità previste dal progetto di intervento di cui all'art. 3 - 4° comma, punti 6 e 7, ad avvenuto perfezionamento da parte del beneficiario del prestito e mutuo.

     La Giunta regionale accerta attraverso i propri uffici l'attuazione delle iniziative ammesse ai contributi.

 

     Art. 9. (Adeguamento strumenti urbanistici).

     Gli Enti locali territoriali interessati sono autorizzati ad adeguare gli strumenti urbanistici, vigenti o in itinere, in conformità delle indicazioni dei programmi pluriennali di intervento e dei progetti pluriennali ed annuali di cui al precedente art. 3, nonché a procedere alla formazione di relativi programmi e piani di attuazione ai sensi del titolo V della legge regionale 5.12.1977, n. 56.

     Qualora per l'adeguamento si renda necessaria una variante ai sensi dell'art. 17 della L.R. 5.12.1977, n. 56, questa viene adottata senza bisogno di autorizzazione preventiva regionale.

 

     Art. 10. (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza).

     I progetti delle opere previste nei progetti annuali é pluriennali di intervento di cui al precedente ari. 3 sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dalle vigenti leggi regionali e sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     L'approvazione del progetti di dette opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie).

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 4.000 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede, per 3.000 milioni, mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14.3.1978, n. 12, di una disponibilità di pari ammontare esistente nel fondo speciale di cui al cap. n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e, per 1.000 milioni, mediante una riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, in corrispondenza

dell'accantonamento «Assegnazione alla Finpiemonte per la realizzazione di interventi di competenza regionale».

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 saranno iscritti i seguenti capitoli: «Contributi in capitale per l'acquisizione di terreni, la progettazione e la realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione relative a centri merci intermodali plurifunzionali e strutture funzionali ad essi collegate», con lo stanziamento di 3.500 milioni in termini di competenza e di cassa; «Contributi in interesse per l'acquisizione di terreni, la progettazione, la realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione relative a centri merci intermodali plurifuzionali e strutture funzionali ad essi collegate», con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Gli stanziamenti di cassa dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 12600 e 1290O dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 saranno ridotti nella rispettiva misura di 1.000 milioni e di 3.000 milioni.

     Per gli effetti di cui ai 3° comma del precedente art. 7 negli stati di previsione dell'entrata per gli anni finanziari successivi al 1980 sarà istituito apposito capitolo con la denominazione «Introito delle somme dovute dai soggetti di cui all'art. 2, 1° e 2° comma in conseguenza della concessione di contributi per la realizzazione dei centri merci intermodali plurifunzionali e strutture funzionali ad essi collegate».

     Gli stanziamenti dei capitoli di cui al presente articolo saranno stabiliti, per gli anni finanziari 1981 e successivi, con le singole leggi d'approvazione dei relativi bilanci.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti, anche relativamente alla numerazione e codificazione del capitoli di nuova istituzione.

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie).

     Sino all'approvazione del I programma pluriennale di interventi ai sensi e con le procedure previste al titolo III della legge regionale 19.8.1977, n. 43, la Regione predispone ed approva, in attuazione del piano regionale dei trasporti e della presente legge, quei progetti annuali e pluriennali di intervento necessari ed urgenti per ragioni di interesse generale.

     In ogni caso i progetti sono predisposti e approvati ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della presente legge.

 

     Art. 13. (Prima attuazione: centro intermodale di Orbassano e struttura complementare a Susa).

     Ai sensi del precedente articolo 12 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il progetto per la realizzazione:

- di un centro merci intermodale plurifunzionale per il trattamento delle

merci, per le operazioni conseguenti e per l'interscambio tra strada,

ferrovia ed altri sistemi di trasporto, collegato allo smistamento

ferroviario di Orbassano.

- di un altro centro al primo complementare per funzioni e coordinato nella

gestione, localizzato nel Comune di Susa.

     Il progetto di cui al comma precedente si compone degli elaborati di cui al 4° comma dell'articolo 3, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

 

     Art. 14. (Prima attuazione: procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici).

     L'approvazione del progetto ai sensi del precedente art. 13, costituisce autorizzazione della Regione per la formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e congiuntamente, ove occorra, costituisce autorizzazione alle varianti del Piano regolatore generale dei Comuni interessati. In tal caso l'approvazione del piano costituisce altresì variante allo strumento urbanistico generale vigente.

     Per il procedimento di formazione del piano per insediamenti produttivi si applicano le norme di cui agli articoli 39 e 40 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

     Il piano per insediamenti produttivi potrà risultare in attuazione anche di strumenti urbanistici generali antecedenti alla L.R. 58/77 citata e ad essa non aggiornati, purché le aree in oggetto risultino con destinazioni conformi in tutto o in parte a strumenti urbanistici generali anche solo adottati ai sensi della sopraddetta legge regionale 56/77. In tale ipotesi il piano delle aree suddette, è vincolante in sede di approvazione del Piano regolatore.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 8, fatto salvo quanto ivi previsto.