§ 4.1.34 - L.R. 20 aprile 1985, n. 32.
Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:20/04/1985
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge sono prioritariamente diretti ad integrare i finanziamenti concessi alle cooperative edilizie ed alle imprese edilizie e loro consorzi [...]
Art. 2.      1. Allo scopo di finanziare interventi di edilizia di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta della regione Lombardia, d'intesa con la commissione consiliare competente, individua [...]
Art. 3.      1. La giunta regionale, mediante convenzione, dà incarico alla Finlombarda S.p.A. di organizzare tramite apposite convenzioni con istituti di credito fondiario il finanziamento degli interventi [...]
Art. 4.      1. I criteri di selezione per il finanziamento delle cooperative edilizie e delle imprese edilizie e loro consorzi sono quelli stabiliti dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 1983, [...]
Art. 5.      1. L'ammontare massimo dei mutui agevolati per le nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio edilizio è stabilito in lire 75.000.000 per alloggio
Art. 6.      1. Il limite massimo di credito per l'accesso ai mutui agevolati di cui alla presente legge, destinati a finanziare nuovi interventi è stabilito in L. 26 milioni riferito al reddito complessivo [...]
Art. 7.      1. Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnatari di mutui agevolati di cui alla deliberazione della giunta regionale del 26 luglio 1984, n. 3/41948, sono concessi contributi in [...]
Art. 8.      1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per:
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.1.34 - L.R. 20 aprile 1985, n. 32. [1]

Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge sono prioritariamente diretti ad integrare i finanziamenti concessi alle cooperative edilizie ed alle imprese edilizie e loro consorzi che risultano finanziati con le risorse poste a disposizione della legge 25 marzo 1982, n. 94 ed a finanziare cooperative edilizie e imprese edilizie e loro consorzi che, pur avendo partecipato ai bandi regionali di concorso del programma quadriennale 1982/1985 del piano decennale dell'edilizia, di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 3/35113 del 10 gennaio 1984, non risultano ammessi al finanziamento con deliberazione della giunta regionale n. 3/41948 del 26 luglio 1984.

     2. Gli interventi finanziari riguardano sia la nuova costruzione che il recupero del patrimonio edilizio esistente.

 

     Art. 2.

     1. Allo scopo di finanziare interventi di edilizia di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta della regione Lombardia, d'intesa con la commissione consiliare competente, individua cooperative edilizie ed imprese edilizie e loro consorzi beneficiari di mutui concessi da istituti di credito fondiario da convenzionarsi, fino ad un ammontare complessivo massimo di L. 300 miliardi, la cui provvista sarà così composta:

     1) da uno stanziamento regionale di L. 20 miliardi di cui al successivo art. 8;

     2) dalla quota residua mediante:

     a) accesso ai prestiti contratti da istituti di credito in valuta;

     b) accesso al credito fondiario.

     2. A tal fine sono istituiti:

     a) un «Fondo regionale per la casa» costituito da L. 20 miliardi stanziati nel bilancio regionale ai sensi del successivo art. 8 destinato all'integrazione in capitale della provvista raccolta dagli istituti di credito fondiario per la concessione di finanziamenti agevolati.

     I rientri del «Fondo regionale per la casa», al netto del rimborso forfettario ai sensi del successivo art. 3, avverranno in trenta rate semestrali posticipate costanti, e saranno acquisite ai bilanci regionali;

     b) un «Fondo per la copertura di rischio di cambio» che viene alimentato con stanziamenti di L. 5 miliardi all'anno per dieci anni. Tale fondo sarà utilizzato per accordare la garanzia per il rischio di cambio su prestiti in valuta contratti da istituti di credito fondiario e coprirà la differenza in più sino alla concorrenza massima del tre per cento per ogni anno che si potrà verificare tra il cambio del giorno di cessione della valuta ottenuta in prestito ed il cambio del giorno di acquisto della valuta necessaria al rimborso del prestito e dei relativi interessi.

     3. Le eventuali somme residue dei contributi regionali del «Fondo per la copertura di rischio di cambio» verranno acquisite ai bilanci regionali.

 

     Art. 3.

     1. La giunta regionale, mediante convenzione, dà incarico alla Finlombarda S.p.A. di organizzare tramite apposite convenzioni con istituti di credito fondiario il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 utilizzando gli stanziamenti previsti dal precedente art. 2 al fine di assicurare la loro tempestiva ed economica approvazione.

     2. Nella convenzione tra la regione Lombardia e la Finlombarda S.p.A. sono definiti:

     a) i compiti che competono alla Finlombarda, che in particolare deve:

     - indicare alla regione la composizione ottimale della provvista da acquisire dagli istituti di credito al fine di ottenere le migliori condizioni di tasso per i beneficiari dei mutui;

     - indicare le modalità di utilizzo nonché le procedure inerenti alla gestione finanziaria dei citati stanziamenti;

     - fornire alla regione rapporti periodici sull'andamento dei cambi e dei tassi della valuta prescelta;

     b) il compenso alla Finlombarda S.p.A. a titolo del rimborso degli oneri per l'esecuzione di tutte le operazioni organizzative ed esecutive affidatele.

 

     Art. 4.

     1. I criteri di selezione per il finanziamento delle cooperative edilizie e delle imprese edilizie e loro consorzi sono quelli stabiliti dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 104.

 

     Art. 5.

     1. L'ammontare massimo dei mutui agevolati per le nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio edilizio è stabilito in lire 75.000.000 per alloggio [2].

     2. Le integrazioni a cooperative edilizie e imprese edilizie e loro consorzi che risultano finanziati con le risorse poste a disposizione della legge 25 marzo 1982, n. 94 non possono superare per alloggio la differenza tra il limite massimo di finanziamento ammissibile di cui al precedente comma ed il finanziamento concesso con deliberazione della giunta regionale n. 3/41948.

     3. (Omissis) [3].

     4. I mutui agevolati concessi ad integrazione sono garantiti da ipoteca di secondo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalle garanzie sussidiarie della regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. Dette garanzie si intendono prestate con l'emissione del provvedimento originale di concessione dell'agevolazione.

     5. I mutui agevolati concessi per finanziare i nuovi interventi sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono anch'essi assistiti dalle garanzie sussidiarie della regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori; dette garanzie si intendono prestate con l'emissione del provvedimento originale di concessione dell'agevolazione.

     6. Le garanzie prestate ai sensi del precedente comma si intendono primarie fin che non diventi efficace l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 5 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

     7. I mutui agevolati hanno durata massima di quindici anni e un tasso annuo pari alla media ponderata dei tassi gravanti sul «Fondo regionale per la casa» e sulla provvista effettuata dagli istituti di credito fondiario, che potrà essere sia in lire che in valuta, tenuto conto delle agevolazioni di cui all'art. 2 della presente legge ovvero allo «spread» riconosciuto agli istituti di credito fondiario, nel rispetto di quanto previsto in materia di agevolazioni di credito dall'art 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 6.

     1. Il limite massimo di credito per l'accesso ai mutui agevolati di cui alla presente legge, destinati a finanziare nuovi interventi è stabilito in L. 26 milioni riferito al reddito complessivo annuo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto, ovvero prima della preassegnazione o della promessa di vendita, purché in data certa dell'alloggio.

     2. Ai fini della determinazione del reddito dei nuclei familiari costituiti, il reddito complessivo di cui al comma precedente è diminuito di L. 1 milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini qualora alla formazione del reddito prodotto concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del sessanta per cento;

     - per i nubendi il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dei singoli.

     3. (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     1. Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnatari di mutui agevolati di cui alla deliberazione della giunta regionale del 26 luglio 1984, n. 3/41948, sono concessi contributi in annualità integrativi, per la durata massima di quindici anni, comprensivi del preammortamento. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi il contributo regionale è stabilito nella misura del dieci per cento del capitale mutuato.

     2. Le cooperative a proprietà indivisa, beneficiarie dei contributi regionali in annualità integrative, devono presentare copia del loro statuto. Le integrazioni alle cooperative edilizie a proprietà indivisa non possono superare per alloggio la differenza tra il limite massimo ammissibile al finanziamento secondo la normativa vigente e il finanziamento concesso con deliberazione della giunta regionale n. 3/41948.

     3. I mutui di cui al presente articolo sono garantiti da ipoteca di secondo grado e fruiscono di garanzia fidejussoria della regione, per il rimborso integrale del capitale, interesse ed oneri accessori.

     4. La garanzia si intende prestata con il provvedimento di concessione dell'agevolazione e si intende primaria finché non diventi efficace l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 5 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

 

     Art. 8.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per:

     1) le finalità di cui al precedente art. 2, primo comma, la concessione di contributi in capitale di:

     a) L. 20.000 milioni per il 1985 per la costruzione del «Fondo regionale per la casa»;

     b) L. 5.000 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1985 di durata decennale per la costituzione del «Fondo per la copertura di rischio di cambio»;

     2) le finalità di cui al precedente art. 7, la concessione di contributi in annualità di durata quindicennale di L. 1.500 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1985 quale limite di impegno da utilizzare entro l'esercizio finanziario 1987.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi futuri, nei limiti di spesa di cui al precedente primo comma, punto 1), lett. b), ai sensi dell'art. 25, quarto comma - della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente primo comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1985/1987, parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 4.1.2.1 «Interventi regionali per la casa e la cooperazione in edilizia», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     4. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 26.500 milioni previsto per l'anno 1985 dal precedente primo comma, si provvede mediante impiego per L. 1.500 milioni del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in annualità in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» e per L. 25.000 milioni del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutui» iscritti rispettivamente ai capitoli 2.5.2.1.2.669 e 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

     5. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 2, terzo comma, e dal precedente primo comma, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

     A) Stato di previsione delle entrate

     1. al titolo III, categoria 4 è istituito per memoria il capitolo 3.4.1998 «Restituzione dei contributi in capitale concessi per interventi di edilizia agevolata-convenzionata a favore di cooperative e imprese edilizie e loro consorzi»;

     B) Stato di previsione delle spese - Parte II

     1 - all'ambito 4, settore 1, obiettivo 2, progetto 1, sono istituiti:

     a) il capitolo 2.4.1.2.1.1999 «Contributi in capitale per interventi di edilizia agevolata-convenzionata a favore di cooperative ed imprese edilizie e loro consorzi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 20.000 milioni;

     b) il capitolo 2.4.1.2.1.2000 «Contributo in capitale per interventi di edilizia agevolata-convenzionata a favore di cooperative ed imprese edilizie e loro consorzi concessi per la copertura di rischio di cambi a fronte di prestiti in valuta contratti da istituti di credito fondiario» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.000 milioni;

     c) il capitolo 2.4.1.2.1.2001 «Contributi integrativi in annualità di durata quindicennale a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa per la concessione di mutui agevolati per interventi nel settore edilizio - anni 1985/1999 - limite di impegno 1985» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500 milioni.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[2] Comma sostituito dalla L.R. 24 novembre 1986, n. 56 e successivamente così sostituito dalla L.R. 20 novembre 1991, n. 21.

[3] Modifica la L.R. 27 dicembre 1983, n. 104.

[4] Modifica la L.R. 4 gennaio 1982, n. 3.