§ 2.1.92 - L.R. 31 dicembre 1984, n. 67.
Provvedimenti per la tutela socio-sanitaria dei malati di mente e per la riorganizzazione dei servizi psichiatrici.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:31/12/1984
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Organizzazione dei servizi psichiatrici.
Art. 4.  Adempimenti regionali.
Art. 5.  Adempimenti degli enti responsabili dei servizi di zona.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 2.1.92 - L.R. 31 dicembre 1984, n. 67. [1]

Provvedimenti per la tutela socio-sanitaria dei malati di mente e per la riorganizzazione dei servizi psichiatrici.

(B.U. 31 dicembre 1984, n. 52, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina, ai sensi degli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'istituzione dei servizi territoriali a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale dei cittadini, anche al fine del graduale superamento degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e della diversa utilizzazione delle loro strutture.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Gli obiettivi di salute da perseguire prioritariamente sono così individuati:

     a) la prevenzione primaria e secondaria dei disturbi mentali, da conseguirsi mediante il collegamento dipartimentale delle unità operative in materia psichiatrica con le altre unità operative socio-sanitarie cointeressate;

     b) la prevenzione delle conseguenze familiari, sociali e lavorative delle malattie mentali, fondando gli interventi di cura e di riabilitazione sull'articolazione territoriale dei servizi;

     c) il reinserimento sociale, di rilevanza terapeutica o finalizzato alla prevenzione terziaria, di tutti i malati di mente compresi quelli tuttora degenti negli ex ospedali psichiatrici e negli istituti per lungodegenti, facendo ricorso anche all'affido familiare o al sussidio sostitutivo di ricovero;

     d) per quanto attiene ai progetti terapeutici e alla prevenzione terziaria, l'inserimento e il mantenimento nell'attività lavorativa delle persone con problemi di salute mentale, attuando interventi concordati con le rappresentanze imprenditoriali, cooperativistiche e sindacali;

     e) la riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero, in particolare di quello coatto, attraverso il potenziamento dell'attività sul territorio, compresa quella al domicilio del paziente o presso istituti e case di riposo.

 

     Art. 3. Organizzazione dei servizi psichiatrici.

     1. I termini e le modalità per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono definiti nel progetto- obiettivo regionale «Tutela socio-sanitaria dei malati di mente» approvato dal consiglio regionale il 25 luglio 1984.

     2. La tutela socio-sanitaria dei malati di mente si attua mediante l'istituzione dei dipartimenti di salute mentale, con bacini di utenza costituiti da una o più delle zone previste dalle leggi di ordinamento del servizio sanitario.

     3. Il dipartimento di salute mentale, struttura di coordinamento integrata, interdisciplinare e collegiale, comprende tutte le unità operative preposte alla prevenzione, cura e riabilitazione in materia, ed opera in stretto collegamento con gli altri servizi sanitari e socio- assistenziali delle U.S.S.L. e dei comuni.

     4. Il dipartimento di salute mentale collega funzionalmente:

     a) le unità operative di psichiatria del territorio;

     b) l'unità operativa dell'ex ospedale psichiatrico, laddove esistente;

     c) altre unità operative di rilevanza sanitaria e sociale nel campo della salute mentale, da individuarsi con la legge di cui al successivo articolo 4, primo comma.

     5. Ogni unità operativa di psichiatria del territorio si articola in tanti nuclei operativi quante sono le U.S.S.L. di competenza ed è diretta da un solo primario medico psichiatra responsabile, da cui dipendono funzionalmente gli operatori psichiatrici appartenenti all'organico di ciascun ente responsabile dei servizi di zona; tali operatori possono essere chiamati a prestare la loro attività in tutti i presidi e su tutto il territorio di competenza.

     6. L'unità operativa di psichiatria del territorio dispone dei seguenti presidi:

     a) centri psico-sociali per le attività ambulatoriali terapeutiche e riabilitative, nella misura di almeno uno per ogni U.S.S.L.;

     b) un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, ubicato in un ospedale generale del territorio di competenza; l'indice dei posti letto per la degenza ospedaliera viene stabilito in 0,085 per mille abitanti, ed il numero di posti letto non può comunque essere inferiore a 7 e superiore a quanto previsto dalla normativa vigente;

     c) uno o in via eccezionale due centri residenziali di terapie psichiatriche e di risocializzazione, con caratteristiche di comunità terapeutica socio-sanitaria per un minimo di 12 ed un massimo di 20 posti;

     d) comunità protette per la lungo-assistenza socio-sanitaria, secondo necessità.

     7. L'unità operativa ex ospedale psichiatrico, a seguito della riconversione dello stesso, dispone di:

     a) comunità terapeutiche psichiatriche con finalità riabilitative, destinate ad ospitare ciascuna da un minimo di 25 ad un massimo di 35 soggetti già degenti;

     b) comunità-alloggio socio-sanitarie sperimentali, secondo necessità.

     8. Gli standards di personale per i presidi di cui ai precedenti commi sesto e settimo sono definiti nel progetto obiettivo previsto dal primo comma del presente articolo.

     9. L'attività delle unità operative di cui alle lettere a) e b) del precedente quarto comma è organizzata mediante protocolli tecnico-operativi proposti dal primario responsabile e definiti di concerto tra gli uffici di direzione delle U.S.S.L. interessate, in conformità agli indirizzi programmatici risultanti dal progetto obiettivo di cui al precedente primo comma, nonché agli ulteriori eventuali specifici indirizzi stabiliti, d'intesa tra loro, dai comitati di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona interessati.

 

     Art. 4. Adempimenti regionali.

     1. La struttura organizzativa ed il funzionamento del dipartimento di salute mentale saranno disciplinati con successiva legge regionale; a tal fine la giunta regionale presenta il relativo progetto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. In attesa dell'emanazione della legge di cui al comma precedente, la giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

     a) presenta la proposta di aggregazione funzionale delle U.S.S.L., da approvarsi con legge regionale, ai fini della costituzione delle unità operative e dell'individuazione dei relativi presidi;

     b) approva la convenzione tipo per i ricoveri assistenziali presso istituti pubblici e privati nell'ambito del territorio regionale;

     c) approva direttive per gli enti responsabili dei servizi di zona ai fini dello svolgimento coordinato delle attività delle unità operative di cui al precedente art. 3, 4° comma, lett. a), b) e c) per l'esercizio delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione previste dalla presente legge e dal piano sanitario regionale.

     3. Entro 60 giorni dalla scadenza prevista dal successivo art. 5, primo comma, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano di riparto dei contributi di cui alla stessa disposizione.

     4. Il piano di riparto dei contributi di cui al successivo art. 5, secondo comma è approvato, con la medesima procedura, entro 60 giorni dalla scadenza ivi prevista per l'emanazione dei provvedimenti di competenza degli enti responsabili dei servizi di zona.

 

     Art. 5. Adempimenti degli enti responsabili dei servizi di zona.

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti responsabili dei servizi di zona trasmettono alla giunta regionale un programma di interventi ed il preventivo di spesa, articolato come segue:

     a) relativamente ai centri psico-sociali, individuano le strutture necessarie, con l'indicazione degli interventi idonei ad adeguare le stesse alle previsioni del progetto obiettivo regionale in materia, allegando alla domanda di contributi il progetto di massima delle opere; provvedono alla ricognizione degli organici, evidenziando il personale in servizio e formulando le relative richieste integrative; propongono le iniziative di aggiornamento del personale;

     b) relativamente ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura esistenti, indicano gli interventi necessari ad adeguare le strutture alle previsioni del progetto-obiettivo regionale in materia, allegando alla domanda di contributi il progetto di massima delle opere; propongono inoltre iniziative di aggiornamento del personale;

     c) relativamente agli ex ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici, formulano programmi per la loro riconversione, corredati da una ricognizione della pianta organica del personale e dei progetti delle opere edilizie necessarie, allegando i relativi preventivi di spesa propongono le iniziative di aggiornamento del personale;

     d) per le iniziative sperimentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indicano gli interventi programmati ed i relativi oneri.

     2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente articolo 4, secondo comma, lett. a), gli enti responsabili dei servizi di zona indicati dalla presente legge:

     a) stipulano le convenzioni con gli altri enti responsabili dei servizi di zona aggregati funzionalmente per l'istituzione e la gestione unitaria dell'unità operativa di psichiatria del territorio nonché, laddove previsto dalla predetta legge regionale, con gli eventuali enti ospedalieri non trasferiti e con le università, e ne trasmettono copia alla giunta regionale;

     b) individuano le sedi e le strutture per i nuovi servizi di diagnosi e cura e per i centri residenziali di terapie psichiatriche e risocializzazione, previsti dalla sopracitata legge regionale; trasmettono alla giunta regionale i progetti di massima delle opere e le relative domande di contributo;

     c) effettuano la ricognizione delle piante organiche, evidenziando il personale esistente e formulando le richieste integrative nonchè le proposte di aggiornamento del personale.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per il 1984 la spesa complessiva di L. 26.340 milioni di cui:

     a) L. 8.000 milioni per i centri psico-sociali di cui al precedente art. 5 - I comma, lett. a);

     b) L. 5.000 milioni per la realizzazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura di cui al precedente art. 5 - I comma, lett. b) e II comma, lett. b);

     c) L. 5.000 milioni per gli ex ospedali psichiatrici e neuro- psichiatrici di cui al precedente art. 5 - I comma, lett. c);

     d) L. 2.340 milioni per la realizzazione ed il completamento dei centri residenziali di terapie psichiatriche e risocializzazione di cui al precedente art. 5 - II comma, lett. b);

     e) L. 6.000 milioni per le iniziative sperimentali di cui al precedente art. 5 - I comma, lett. d).

     2. Gli oneri per le attività gestionali attualmente svolte in materia psichiatrica, ivi incluse quelle di cui al precedente art. 5 - II comma, lett. a) -, sono posti a carico del fondo sanitario regionale.

     3. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 26.340 milioni previsto al precedente I comma si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.8.1.1.1145 «Quota del fondo sanitario regionale per l'attuazione di programmi finalizzati ad impegni innovativi» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

     4. Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, l'utilizzazione della quota dell'assegnazione statale del fondo sanitario per l'attuazione dei programmi finalizzati ad impegni innovativi o, in carenza di detta assegnazione, l'utilizzazione della quota delle spese correnti del fondo sanitario nazionale, assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.