§ 4.4.57 - L.R. 13 luglio 1984, n. 35.
Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:13/07/1984
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.
Art. 2.  Composizione.
Art. 3.  Funzionamento.
Art. 4.  Coordinamento regionale dei servizi di rilevamento.
Art. 5.  (Contributi alle Province).
Art. 6.  (Realizzazione delle attività di coordinamento).
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.  Abrogazione di norme.
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.57 - L.R. 13 luglio 1984, n. 35. [1]

Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento.

(B.U. 16 luglio 1984, n. 28, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

     1. Le funzioni in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico previste dagli artt. 1, 2, 5 e 6 della L. 12 luglio 1966, n. 615 e trasferite alla regione ai sensi dell'art. 101, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla giunta regionale che si avvale del comitato tecnico consultivo regionale contro l'inquinamento atmosferico.

     2. Tale comitato, nella composizione prevista dal successivo art. 2 è istituito ai sensi dell'art. 40 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 ed ha, oltre a competenze d'ordine consultivo, anche il compito di formulare proposte alla giunta regionale di iniziative utili ad approfondire la conoscenza dei fenomeni attinenti l'inquinamento atmosferico ed acustico.

 

     Art. 2. Composizione.

     1. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, ed è composto:

     a) dall'assessore all'ambiente ed ecologia, che lo presiede;

     b) dai dirigenti dei servizi protezione aria e programmazione del settore ambiente ed ecologia, nonché dal dirigente del servizio igiene pubblica del settore igiene e sanità;

     c) dai responsabili di una unità operativa chimica, medico- micrografica e tossicologica, sicurezza del lavoro ed impiantistica, fisica e tutela dell'ambiente, prescelti dalla giunta regionale tra quelli dei presidi multizonali di igiene e prevenzione;

     d) da un esperto di comprovata esperienza per ciascuna delle materie meteorologica, chimica industriale, impiantistica, tossicologica e acustica;

     e) dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco per la Lombardia;

     f) dall'ispettore regionale della motorizzazione civile;

     g) da un esperto designato dall'unione regionale province lombarde;

     h) da un esperto designato dalla sezione lombarda dell'ANCI;

     i) da due esperti designati dal presidente della unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2. I componenti di cui alle lettere e), f), possono designare loro rappresentanti.

     3. Nel decreto di nomina sono indicati la durata degli incarichi degli esperti di cui al precedente comma, lett. d), i quali durano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi esperti.

     4. Funge da segretario del comitato un impiegato regionale di livello non inferiore al VII, assegnato dal servizio protezione aria del settore ambiente ed ecologia.

 

     Art. 3. Funzionamento.

     1. Il comitato di cui al precedente art. 2 può articolarsi in commissioni per l'istruttoria delle questioni sottoposte al suo esame.

     2. L'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia promuove, ove necessario, riunioni specifiche del comitato con funzionari della regione, nonché dello Stato e degli enti locali, previo consenso delle rispettive amministrazioni.

     3. L'assistenza tecnico-amministrativa e documentale è prestata dal servizio protezione aria del settore ambiente ed ecologia.

     4. Ai componenti il comitato e le commissioni si applicano le disposizioni della L.R. 23 novembre 1982, n. 63.

 

     Art. 4. Coordinamento regionale dei servizi di rilevamento.

     1. La regione provvede al coordinamento dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico istituiti e gestiti dalle province ai sensi dell'art. 7 della L. 13 luglio 1966, n. 615 e dell'art. 104, 2° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e stabilisce le modalità per l'integrazione dei sistemi di rilevamento a livello regionale nonché d'intesa con i competenti organi delle altre regioni e dello Stato, a livello interregionale e nazionale.

     2. A tal fine, la giunta regionale, sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione del consiglio regionale, definisce, sentite le province e il comitato di cui al precedente art. 2, con proprie deliberazioni, le metodologie, i parametri e gli standards di misurazione degli inquinamenti e le modalità di trasmissione e di elaborazione dei dati.

 

     Art. 5. (Contributi alle Province). [2]

     1. La Regione concede alle Province contributi in capitale una tantum, per programmi di sviluppo, per l'acquisto di attrezzature dei servizi di rilevamento e per la loro manutenzione.

     2. Entro due mesi dalla data di emanazione delle deliberazioni della Giunta regionale previste dall'art. 4, comma 2, le Province presentano un piano tecnico-finanziario nel quale sono specificati gli interventi necessari all'istituzione o all'adeguamento del proprio sistema di rilevamento ai criteri fissati dalla Regione.

     3. La Giunta regionale delibera il riparto dei contributi, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 2.

     4. Con l'approvazione del piano di riparto, la Regione attribuisce alle Province le apparecchiature periferiche già acquistate in attuazione del piano deliberato dal Consiglio regionale il 30 novembre 1978, n. 11/945.

 

     Art. 6. (Realizzazione delle attività di coordinamento). [3]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto, alla manutenzione, alla gestione delle apparecchiature relative a sistemi di telemisura delle attrezzature tecniche e dei relativi mezzi necessari per le attività di coordinamento e ad acquisire servizi, studi e ricerche per il coordinamento, lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi regionali di monitoraggio e controllo ambientale, nonché a provvedere alla diffusione dei dati raccolti.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dal precedente art. 5, I comma, è autorizzata a favore delle province la concessione di contributi in conto capitale per programmi di sviluppo per la spesa annua di L. 1.200 milioni per il biennio 1984/1985.

     2. Per l'acquisto da parte della regione delle attrezzature tecniche, di cui al precedente art. 6 è autorizzata la spesa annua di L. 300 milioni per il biennio 1984/1985.

     3. Per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature della regione relative alla rete di rilevamento antiinquinamento e meteorologico di cui al precedente art. 4, I comma, è autorizzata per il 1984 la spesa di L. 150 milioni.

     4. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente III comma si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, ai sensi dell'art. 22, I comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     5. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti I e II comma del presente articolo trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1984/1986, parte II «Spese per programmi di sviluppo» progetto 4.4.4.2 «Realizzazione e gestione della rete di controllo degli inquinamenti atmosferici» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     6. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 1.500 milioni per l'anno 1984 di cui ai precedenti I e II comma si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

     7. Al finanziamento dell'onere di L. 150 milioni di cui al precedente III comma si provvede mediante impiego per pari quota della somma stanziata al capitolo 1.4.4.4.2.525 «Spese per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature e della rete di rilevamento antiinquinamento e meteorologica» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

     8. In relazione a quanto disposto dai precedenti I, II e VI comma del presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 4, progetto 2, sono istituiti i seguenti capitoli:

     - il cap. 2.4.4.4.2.1815 «Contributi in capitale alle province per l'acquisto di attrezzature per il servizio di rilevamento atmosferico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.200 milioni;

     - il cap. 2.4.4.4.2.1816 «Spese per l'acquisto diretto di attrezzature tecniche per il coordinamento e l'integrazione dei servizi provinciali di rilevamento atmosferico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni.

     9. Agli oneri derivanti dai precedenti artt. 1, 2 e 3, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. Fino a quando non è insediato il comitato di cui al precedente art. 2 continua a svolgere le funzioni previste dalla legge 615/66 il comitato ivi previsto.

     2. La giunta regionale provvede alla nomina del comitato entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge; entro 45 giorni da tale data, devono essere designati gli esperti di cui alla lettera d) del precedente art. 2.

     3. Fino all'attivazione dei servizi di rilevamento delle province di Bergamo e Brescia la regione assicura la gestione delle apparecchiature installate in attuazione del piano approvato dal consiglio regionale con deliberazione 30 novembre 1978, n. II/945.

     4. Resta ferma la validità degli atti amministrativi già assunti ai sensi della L.R. 23 agosto 1974, n. 49, possono altresì essere effettuati i successivi atti esecutivi.

 

     Art. 9. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogata la L.R. 23 agosto 1974, n. 49.

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[3] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15, e così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 settembre 2000, n. 25.