§ 3.1.49 - L.R. 30 novembre 1991, n. 29. [*]
Sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura ai sensi della l.r. 7 marzo 1991, n. 6.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:30/11/1991
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Piano di ricapitalizzazione e sviluppo.
Art. 3.  Soggetti beneficiari.
Art. 4.  Forma degli incentivi.
Art. 5.  Nucleo di valutazione.
Art. 6.  Rendicontazione.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Disposizioni generali.
Art. 9.  Domande.
Art. 10.  Termini.
Art. 11.  Consorzio regionale.
Art. 12.  Norma finanziaria.


§ 3.1.49 - L.R. 30 novembre 1991, n. 29. [*]

Sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura ai sensi della l.r. 7 marzo 1991, n. 6.

(B.U. 5 dicembre 1991, n. 49, 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

STRUTTURE COOPERATIVISTICHE DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI E DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA [1]

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. Gli incentivi per le destinazioni di cui alla lett. e), primo comma, art. 2, della l.r. 7 marzo 1991, n. 6 «Miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale. Riordino delle procedure amministrative», sono concessi nei limiti delle disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Piano di ricapitalizzazione e sviluppo. [2]

     1. Gli incentivi di cui all'art. 1 possono essere concessi per specifiche iniziative, su presentazione di un piano di ricapitalizzazione e sviluppo, che giustifichi gli investimenti per i fini di cui al comma 2 dell'art. 6 della l.r. n. 6/91.

     2. Il piano di ricapitalizzazione e sviluppo deve dimostrare sotto il profilo tecnico-economico e finanziario l'idoneità a conseguire, in un periodo massimo di tre anni, una maggiore valorizzazione commerciale delle produzioni conferite dai soci, ed in particolare:

     a) il razionale ed economico utilizzo delle strutture associate, con interventi di specializzazione ed integrazione dei prodotti trasformati e della rete commerciale;

     b) il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione e/o di fusione e comunque di aggregazione;

     c) l'impiego di management qualificato e specializzato;

     d) l'acquisizione di strutture, impianti, marchi e reti commerciali, nonché partecipazioni societarie, che permettano il controllo delle società acquisite.

     3. Il piano di ricapitalizzazione e sviluppo deve prevedere, inoltre, la partecipazione finanziaria dei soci alla sua realizzazione.

     4. Al piano, per i cui investimenti di sviluppo il soggetto beneficiario dovrà farsi carico di almeno il 30% delle risorse necessarie, devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre anni, di cui quello immediatamente precedente alla domanda certificato da società di revisione abilitate secondo le norme della legge 31 gennaio 1992, n. 59 «Nuove norme in materia di società cooperative». Devono essere allegati inoltre:

     a) l'elenco delle agevolazioni pubbliche ricevute nell'ultimo triennio;

     b) ogni altra documentazione che verrà richiesta nelle istruzioni applicative della presente legge.

     5. Le società con volume d'affari inferiore a lire 10 miliardi possono sostituire la certificazione del bilancio di cui al comma 4 con dichiarazione autentica sottoscritta dal presidente del collegio dei sindaci e dal presidente della cooperativa.

     6. Il piano deve essere presentato previa approvazione dell'assemblea dei soci.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari. [3]

     1. possono essere ammessi a beneficiare degli incentivi di cui alla presente legge i piani di ricapitalizzazione e sviluppo per attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché di servizio all'agricoltura, presentati da:

     a) le cooperative agricole iscritte al registro prefettizio, sezione agricola, e i loro consorzi;

     b) gli organismi societari di cui al comma 2 dell'art. 4 della l.r. n. 6/91;

     c) le società per azioni il cui capitale sia sottoscritto per almeno il 51% da cooperative agricole e/o associazioni di produttori, di cui alla l.r. 20 novembre 1980, n. 97 "Norme per il riconoscimento delle associazioni di produttori agricoli nella regione Lombardia";

     d) le associazioni di produttori di cui alla citata l.r. n. 97/80.

 

     Art. 4. Forma degli incentivi.

     1. Gli incentivi per gli interventi di ricapitalizzazione consistono in contributi in conto capitale, fino alla misura dell'aumento del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci; la capitalizzazione effettuata dai soci costituisce un requisito ai fini dell'ammissibilità al finanziamento e può essere destinata a diversi scopi sociali o legali purché non coincidenti con altre provvidenze relative alla capitalizzazione stessa e deve avere un vincolo di durata non inferiore alla durata del piano [4].

     2. Gli incentivi per gli interventi di sviluppo consistono in contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per l'attuazione del progetto.

     3. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 3 della succitata l.r. n. 6/91.

     4. I prestiti e i mutui agrari conseguenti all'applicazione dell'art. 3, quarto comma, della l.r. 6/91, sono assistiti dalle garanzie sussidiarie del fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 «Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura» e alla legge 27 ottobre 1966, n. 910 «Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966/1970» e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Possono essere concessi, inoltre, contributi fino al 4Q% della spesa sostenuta, da parte dei titolari dei piani presentati per assistenza progettuale, gestionale e amministrativa.

 

     Art. 5. Nucleo di valutazione. [5]

     1. Ai procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 7 della l.r. n. 6/91 così come modificato con l.r. n. 31/91. Di norma, per l'istruttoria delle pratiche di cui alla presente legge, la giunta si avvale del nucleo di valutazione di cui al comma 2 del citato art. 7; su motivata richiesta dello stesso nucleo può altresì avvalersi della consulenza di esperti.

     2. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'assessorato all'agricoltura determina e rende noti, con la circolare di cui all'art. 7, i parametri indice di valutazione ed i criteri di priorità per la valutazione delle domande anche con riferimento ai documenti programmatori della regione relativamente ai comparti da sostenere.

 

     Art. 6. Rendicontazione. [6]

     1. Successivamente alla concessione ed accettazione del finanziamento regionale, i titolari del piano, pena la revoca del finanziamento, sono tenuti a presentare alla scadenza di ogni esercizio, per il triennio di competenza del piano, i bilanci consuntivi revisionati da società di revisione, abilitate secondo le norme della legge n. 59/ 92, nonché lo stato di attuazione del progetto stesso, allegando la documentazione comprovante le fasi attuate.

     2. Le società cooperative con fatturato inferiore a 10 miliardi possono presentare, in luogo dei consuntivi revisionati di cui a] precedente comma, dichiarazione autentica sottoscritta dal presidente del collegio dei sindaci e dal presidente della cooperativa.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. Le domande per beneficiare degli incentivi di cui alla presente legge, previsti per il 1991, devono essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione della circolare di applicazione del presente titolo.

     2. I termini per la presentazione della domanda negli anni successivi sono stabiliti con circolare dell'assessore regionale all'agricoltura.

 

Titolo II

CONSORZI FIDI, SOCIETA' CONSORTILI, COOPERATIVE DI GARANZIA

 

     Art. 8. Disposizioni generali.

     1. Gli incentivi di cui al comma 9, dell'art. 4 della l.r. n. 6/91 consistono in contributi per l'incremento del fondo rischi pari all'aumento del fondo effettivamente sottoscritto e versato dai soci a favore di consorzi fidi società consortili e cooperative di garanzia, costituiti da imprenditori agricoli, singoli e associati, che abbiano tra gli scopi statutari la presentazione di garanzie collettive, per agevolare il credito agrario e le operazioni di locazioni finanziaria dei soci [7].

     2. Gli organismi di cui al precedente comma devono avere uno statuto conforme alla normativa vigente in materia e il numero complessivo dei soci non deve essere inferiore a 100.

 

     Art. 9. Domande.

     1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

     - la copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento;

     - l'elenco degli associati, persone fisiche e persone giuridiche, con l'indicazione della quota sociale sottoscritta;

     - il resoconto tecnico-finanziario sui finanziamenti garantiti nell'anno precedente;

     - il programma annuale della tipologia degli interventi, da eseguirsi a favore dei soci con l'indicazione dei risultati che si intendono raggiungere.

 

     Art. 10. Termini.

     1. Le domande per beneficiare degli incentivi di cui al precedente art. 8 previsti per il 1991, devono essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione della circolare dell'assessore applicativa del presente titolo.

     2. I termini per la presentazione delle domande per gli anni successivi sono stabiliti con circolare dell'assessore all'agricoltura e foreste.

 

     Art. 11. Consorzio regionale. [8]

     1. A decorrere dal 1995, per poter beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo, i soggetti richiedenti devono essere associati in un unico consorzio regionale che abbia come scopo la promozione e il coordinamento delle procedure e dei criteri per l'assistenza tecnico- finanziaria, nonché la rappresentanza dei soci, su loro richiesta, nei rapporti con gli istituti di credito.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per gli esercizi finanziari 1991 e 1992 la spesa complessiva di L. 39 miliardi di cui L. 24 miliardi nel 1991 e L. 15 miliardi nel 1992 così ripartita:

     a) L. 17.500.000.000 di cui L. 10.500.000.000 per l'anno in corso per gli interventi di ricapitalizzazione finanziaria di cui al precedente art. 4, primo comma;

     b) L. 17.500.000.000 di cui L. 11.500.000.000 per l'anno in corso per gli interventi di sviluppo riguardanti strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per l'attuazione del progetto di cui al precedente art. 4, secondo comma;

     c) L. 500.000.000 di cui L. 250.000.000 per l'anno in corso come contributo per l'assistenza progettuale, gestionale ed amministrativa relativa al piano di ricapitalizzazione e sviluppo di cui al precedente art. 4, quinto comma;

     d) L. 500.000.000 di cui L. 250.000.000 per l'anno in corso per i compensi degli esperti e dei tecnici specialistici del nucleo di valutazione di cui al precedente art. 5;

     e) L. 3.000.000.000 di cui L. 1.500.000.000 per l'anno in corso per l'incremento del fondo rischi a favore di consorzi fidi, società consortili e cooperative di garanzia di cui al precedente art. 9.

     2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al precedente comma di L. 39.000 milioni per il biennio 1991/1992 di cui L. 24.000 milioni per il 1991, si provvede mediante impiego delle quote spettanti alla regione delle assegnazioni previste dalla legge 10 luglio 1991, n. 201 «Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura)» relativa alle attuazioni del piano agricolo nazionale.

     3. Al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

 

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2380 «Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del piano agricolo nazionale 1986/1992» è incrementata di L. 24.000.000.000;

 

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE DI PARTE II

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3308 «Contributi per assistenza progettuale, gestionale ed amministrativa, relativa ai piani di ricapitalizzazione e sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3309 «Compensi per gli esperti del nucleo di valutazione dei piani di ricapitalizzazione e sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3310 «Contributi in capitale per interventi di ricapitalizzazione finanziaria delle strutture cooperativistiche in agricoltura» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.500.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3311 «Contributi in capitale per strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie relative agli interventi dei piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 11.500.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 2, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3312 «Contributi in capitale per l'incremento del fondo rischi dei consorzi fidi, società consortili e cooperative di garanzia in agricoltura» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;

     4. Al bilancio pluriennale 1991/1993, sono apportate le seguenti variazioni:

 

     Quadro di previsione delle entrate.

     - al titolo 2, categoria 2 «Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato» le previsioni di entrata sono incrementate di L. 24.000.000.000 per il 1991 e di L. 15.000.000.000 per il 1992;

 

     Quadro di previsione delle spese.

     - all'obiettivo 3.2.1. «Sostegno alle aziende» le previsioni delle spese correnti operative riferite a leggi operanti sono incrementate di L. 500.000.000 per il 1991 e L. 500.000.000 per il 1992;

     - all'obiettivo 3.2.1. «Sostegno alle aziende» le previsioni delle spese in capitale riferite a leggi operanti sono incrementate di L. 23.500.000.000 per il 1991 e L. 14.500.000.000 per il 1992.

     5. Le variazioni compensative di fondi fra i capitoli di competenza della presente legge sono disposte con delibera della giunta regionale ai sensi dell'art. 36, comma 7-quinquies della l.r. n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni [9].

 

 


[*] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 gennaio 1995, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 gennaio 1995, n. 4.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 1995, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 gennaio 1995, n. 4.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 gennaio 1995, n. 4.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 gennaio 1995, n. 4.

[7] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 14 gennaio 1995, n. 4.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 14 gennaio 1995, n. 4.

[9] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 14 gennaio 1995, n. 4.