§ 3.1.45 - L.R. 8 luglio 1989, n. 24.
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della Legge 16 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:08/07/1989
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Misure generali di tutela.
Art. 3.  Deleghe.
Art. 4.  Modalità generali di raccolta dei tartufi.
Art. 5.  Calendari di raccolta.
Art. 6.  Carte delle vocazioni tartufigene.
Art. 7.  Collegio di esperti.
Art. 8.  Tesserino.
Art. 9.  Commissioni d'esame e corsi di preparazione.
Art. 10.  Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali.
Art. 11.  Aree di particolare tutela.
Art. 12.  Raccolta riservata dei tartufi.
Art. 13.  Commercializzazione dei tartufi.
Art. 14.  Raccolta a fini scientifici e didattici.
Art. 15.  Interventi di recupero e miglioramento ambientale.
Art. 16.  Vigilanza.
Art. 17.  Competenza per l'irrogazione delle sanzioni.
Art. 18.  Sanzioni.
Art. 19.  Procedure di spesa.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Disposizioni transitorie.


§ 3.1.45 - L.R. 8 luglio 1989, n. 24. [1]

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della Legge 16 dicembre 1985, n. 752.

(B.U. 12 luglio 1989 n. 28, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente Legge detta norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della Legge 16 dicembre 1985, n. 752.

 

     Art. 2. Misure generali di tutela.

     1. Sono considerate protette, ai fini della presente Legge, tutte le specie di tartufi.

     2. Ai fini della presente Legge, per raccolta controllata si intende l'insieme di operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, ivi compreso il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

     3. Sono vietati l'estirpazione ed il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al precedente comma.

 

     Art. 3. Deleghe.

     1. Le funzioni amministrative nella materia disciplinata dalla presente Legge:

     a) limitatamente al rilascio e alla vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi di cui al successivo art. 8, secondo e terzo comma, e alle prove d'esame di cui al successivo art. 9 sono delegate:

     a1) alle Province;

     a2) ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi;

     b) limitatamente all'elaborazione delle proposte per i calendari regionali e delle carte delle vocazioni di cui ai successivi articoli 5, terzo comma, e 6, secondo comma, sono delegate:

     b1) alle Province;

     b2) ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi;

     b3) agli enti gestori dei parchi regionali;

     c) limitatamente all'organizzazione dei corsi di cui al successivo art. 9, ottavo comma, all'istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate di cui al successivo art. 12, primo e secondo comma, e alla redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale di cui al successivo art. 15, primo comma, sono delegate, per i territori di rispettiva competenza:

     c1) alle Province:

     c2) ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi;

     c3) agli enti gestori dei parchi regionali;

     c4) alle Comunità montane.

 

     Art. 4. Modalità generali di raccolta dei tartufi.

     1. Su tutto il territorio regionale, la raccolta dei tartufi è consentita nel rispetto della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, e secondo le modalità e nei limiti seguenti:

     a) è consentita la sola raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752;

     b) la raccolta è consentita nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta di cui al successivo art. 5, in relazione alle usanze locali;

     c) la ricerca deve essere sempre effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato;

     d) lo scavo con attrezzo (vanghetto o zappetta) deve avvenire solo dopo l'azione di rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato;

     e) è fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi;

     f) è vietata la raccolta dei tartufi immaturi;

     g) nel periodo di raccolta dei tartufi è vietata la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nella carta delle vocazioni tartufigene di cui al successivo art. 6, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

 

     Art. 5. Calendari di raccolta.

     1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta stabiliti ai sensi dei successivi artt. 10 e 11 e nel rispetto delle disposizioni generali stabilite dal precedente art. 4, i calendari per la raccolta dei tartufi specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantità e periodi di raccolta per le diverse specie e per le diverse località del territorio regionale, nonché qualsiasi altra limitazione ritenuta necessaria sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di tutela ambientale.

     2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 7, predispone e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui devono essere allegate cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali vengono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria [2].

     3. A tal fine le Province, i consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le Comunità montane, elaborano le proposte per il territorio di loro competenza, corredate da adeguata documentazione contenente le relative motivazioni tecniche e socio-economiche e le trasmettono alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

     4. I calendari sono pubblicati sul B.U.R. ed esposti negli albi pretori dei Comuni.

 

     Art. 6. Carte delle vocazioni tartufigene.

     1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente Legge la Giunta Regionale approva, sentita la competente commissione consiliare ed il collegio di esperti di cui al successivo art. 7, le carte delle vocazioni tartufigene relative all'intero territorio regionale.

     2. A tal fine le Province, i consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi e gli enti gestori dei parchi regionali sentite le Comunità montane, elaborano e trasmettono alla Giunta Regionale le proposte per il territorio di competenza.

     3. Le carte delle vocazioni, redatte in scala adeguata:

     a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, quinto comma, della Legge 16 dicembre 1985, n. 752;

     b) individuano i territori vocati alla produzione dei tartufi, anche con riferimento alle diverse specie o gruppi di specie di particolare interesse scientifico ed economico;

     c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate alle attività di controllo e di ricerca, nelle quali può essere precluso ogni tipo di raccolta ai sensi del successivo art. 11;

     d) identificano le altre aree di elevata vocazione, ove realizzare prioritariamente gli interventi di recupero e di miglioramento ambientale di cui al successivo art. 15;

     4. Alle carte delle vocazioni tartufigene sono allegati:

     a) l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e di valorizzazione delle potenzialità tartufigene;

     b) i criteri per l'elaborazione dei calendari annuali di raccolta di cui al precedente art. 5.

     5. Per le modifiche delle carte delle vocazioni tartufigene si applica la procedura di cui ai precedenti primo e secondo comma.

 

     Art. 7. Collegio di esperti.

     1. Per gli adempimenti di cui al precedente art. 5 nonché per le valutazioni di cui al precedente art. 6, primo comma, e ai successivi artt. 12, secondo comma, e 15, quinto comma, la Regione si avvale della consulenza di un collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore regionale preposto al Settore Agricoltura e Foreste, se delegato.

     2. Il collegio è composto da:

     a) un membro scelto tra gli esperti delle facoltà di scienze agrarie e forestali o di scienze naturali delle Università della Lombardia;

     b) due membri scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

     c) tre membri, ciascuno dei quali designato, rispettivamente, dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     d) un membro designato dall'associazione regionale dei ricercatori di tartufi;

     e) un funzionario designato dall'assessore regionale preposto al settore agricoltura e foreste.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale o l'assessore delegato nomina il responsabile del collegio.

     4. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un impiegato del Settore Agricoltura e Foreste.

     5. Ai componenti il collegio, non appartenenti all'amministrazione regionale, spetta la corresponsione, per ogni seduta, di un gettone di presenza nella misura stabilita dall'art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63, nonché delle eventuali indennità di missione e dei rimborsi spese, nei casi stabiliti dallo stesso articolo.

 

     Art. 8. Tesserino.

     1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita a coloro che siano in possesso del tesserino di idoneità rilasciato, ai sensi dell'art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 valido su tutto il territorio nazionale.

     2. Il tesserino, le cui caratteristiche sono stabilite dalla Giunta Regionale, è rilasciato dalle amministrazioni provinciali e dai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi, a seguito del superamento dell'esame di idoneità di cui al successivo art. 9 e previo pagamento alla tesoreria regionale della tassa di concessione di lire diciottomila.

     3. Il tesserino dev'essere vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso lo stesso ente che l'ha emesso, previo pagamento alla tesoreria regionale della tassa annuale di concessione di lire diciottomila.

     4. Le domande per il rilascio e la vidimazione del tesserino possono essere inoltrate anche tramite le associazioni professionali, sociali e sindacali o loro patronati.

     5. Sono esentati dalla sola prova d'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge 16 dicembre 1985, n. 752. sono già muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568.

     6. I tesserini sono personali, non cedibili e devono essere esibiti dai raccoglitori al personale addetto alla vigilanza.

     7. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione di cui ai precedenti secondo e terzo comma i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

     8. Alla tassa di concessione regionale prevista dai precedenti secondo e terzo comma si applicano le disposizioni della L.R. 10 marzo 1980, n. 25 e successive modificazioni.

 

     Art. 9. Commissioni d'esame e corsi di preparazione.

     1. L'idoneità di cui al precedente art. 8 è conseguita mediante superamento di specifiche prove d'esame da tenersi presso le Province e i consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi nel cui territorio risiedono i candidati; i non residenti nella Regione Lombardia possono sostenere l'esame presso ognuna delle Province e dei consorzi comprensoriali.

     2. La preparazione dei candidati è valutata sulla base della capacità di riconoscimento delle specie di tartufi nonché sulla conoscenza delle disposizioni contenute nella presente Legge e delle norme generali di comportamento nell'ambiente naturale.

     3. La valutazione finale è espressa con giudizio di idoneità o di inidoneità.

     4. Le commissioni d'esame sono composte da:

     a) il presidente della Provincia o del consorzio o suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) un impiegato del servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione (SPAFA) designato dal presidente della Giunta Regionale o dall'assessore preposto al settore agricoltura e foreste, se delegato;

     c) tre esperti in micologia, scienze naturali e forestali e agrarie nominati dall'organo esecutivo dell'ente delegato.

     5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato specificamente incaricato.

     6. Le Province ed i consorzi comprensoriali stabiliscono i calendari degli esami prevedendo almeno una sessione d'esami annuale.

     7. Per l'ammissione alle prove d'esame i candidati devono presentare la ricevuta di versamento alla tesoreria dell'ente delegato di lire ventimila, a titolo di rimborso spese.

     8. Gli enti delegati di cui al precedente art. 3, lettera c), organizzano anche d'intesa tra loro, corsi di preparazione per i raccoglitori, propedeutici all'esame di idoneità.

     9. La Giunta Regionale predispone i programmi didattici per i corsi di preparazione ed il materiale divulgativo atto a facilitare il riconoscimento delle specie ed il più corretto comportamento nell'ambiente naturale.

 

     Art. 10. Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali.

     1. Gli enti gestori dei parchi naturali possono disciplinare la raccolta dei tartufi, nell'ambito delle disposizioni generali di cui al precedente art. 4, mediante regolamenti d'uso di cui all'art. 20 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

     2. Nelle riserve naturali, la raccolta dei tartufi, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva è regolamentata dal piano di cui all'art. 14 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

     3. Nelle deliberazioni istitutive delle riserve e dei monumenti naturali approvate anteriormente all'entrata in vigore della presente Legge, il divieto di raccolta di flora spontanea si intende esteso anche a tutte le specie di tartufi.

     4. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, lett. c), della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, la Regione può istituire riserve naturali parziali aventi specifica finalità micologica, anche per gli effetti di cui al precedente art. 6, quarto comma, lettera c).

     5. Le disposizioni dei regolamenti e dei piani di cui ai precedenti commi sono recepiti di diritto nei calendari di raccolta previsti dal precedente art. 5.

 

     Art. 11. Aree di particolare tutela.

     1. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:

     a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, fatte salve regolamentazioni specifiche ai sensi del precedente art. 10, primo comma;

     b) nelle aree di nuovo rimboschimento, prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;

     c) nelle aree di particolare valore scientifico, indicate nelle carte delle vocazioni tartufigene di cui al precedente art. 6, terzo comma, lettera c).

     2. Le aree di cui al precedente comma vengono individuate nei calendari di raccolta.

     3. Nel territorio delle aziende faunistiche di cui all'art. 18 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47, la raccolta dei tartufi è consentita nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio venatorio.

 

     Art. 12. Raccolta riservata dei tartufi.

     1. I titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati ai sensi dell'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, di terreni a vocazione tartufigena possono richiedere agli enti di cui al precedente art. 3, lettera c), il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate esistenti su fondi in loro possesso.

     2. Previa istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1 trasmettono le richieste al direttore generale competente che, sentito il collegio di esperti di cui all'articolo 7, provvede al riconoscimento [3].

     3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene.

     4. Per tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate ex novo in territori a vocazione tartufigena.

     5. La concessione della tartufaia controllata ha una durata di anni 5.

     6. La concessione della tartufaia coltivata ha una durata commisurata al periodo necessario alle specie vegetazionali messe a dimora di accrescersi; la concessione non può superare i 15 anni.

     7. Il riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate è rilasciato previa verifica dei requisiti di idoneità di cui ai precedenti commi terzo e quarto e sulla base dell'impegno dei titolari e dei conduttori ad effettuare interventi di miglioramento e incremento da identificarsi tra:

     - decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree, da eseguirsi almeno ogni tre anni;

     - trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio di matricine delle specie simbionti con i tartufi;

     - potatura delle piante simbionti;

     - messa in opera di graticciate trasversali sulle superfici delle cave, per evitare erosioni superficiali;

     - drenaggio e governo delle acque superficiali;

     - irrigazioni di soccorso;

     - ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

     8. Per le tartufaie coltivate la posa a dimora di idonee piante tartufigene dovrà essere effettuata secondo un corretto rapporto tra superfici coltivate e piante utilizzate.

     9. La perdita dei requisiti di idoneità determina la decadenza dal riconoscimento.

     10. Nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate la raccolta dei tartufi è riservata ai titolari e ai conduttori dei fondi.

     11. Il diritto di raccolta si estende a tutti i tartufi di qualunque specie, purché le zone riservate siano delimitate con tabelle.

     12. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta in stampatello ben visibile da terra «Raccolta di tartufi riservata».

     13. Nelle zone riservate sono ammesse recinzioni conformi alle prescrizioni impartite dalla Giunta Regionale.

     14. I titolari e i conduttori dei fondi di cui al presente articolo non sono soggetti agli obblighi di cui al precedente art. 8, per la raccolta dei tartufi nei fondi stessi.

     15. Sono fatti salvi gli usi civici vigenti secondo quanto disposto dagli artt. 4 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 9 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

 

     Art. 13. Commercializzazione dei tartufi.

     1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. dal 7 al 14 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752.

 

     Art. 14. Raccolta a fini scientifici e didattici.

     1. Per la raccolta a fini scientifici e didattici di tartufi si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33.

 

     Art. 15. Interventi di recupero e miglioramento ambientale.

     1. Gli enti delegati di cui al precedente art. 3, lettera c), sulla base delle indicazioni delle carte delle vocazioni tartufigene di cui al precedente art. 6, predispongono programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale ivi compresa la messa a dimora delle piante tartufigene nei territori a vocazione tartufigena, tenuto conto anche delle iniziative di cui al precedente art. 12.

     2. A tal fine gli enti delegati si avvalgono, sulla base di rapporti convenzionali, della collaborazione tecnica dell'azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest'ultima.

     3. Annualmente la Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, sulla base di programmi di cui al precedente primo comma e con l'osservanza delle procedure di cui al successivo art. 19, un piano di riparto dei contributi.

     4. Nelle aree individuate dalle carte delle vocazioni tartufigene, i contributi di cui all'art. 15, primo comma, della L.R. 5 aprile 1976. n. 8, nell'ambito dello stanziamento di bilancio, sono estesi agli interventi di miglioramento forestale finalizzati all'incremento della produzione tartufigena, ivi compreso l'impianto ex novo di tartufaie coltivate.

     5. Nelle more di approvazione delle carte delle vocazioni tartufigene, la Giunta Regionale si avvale del collegio di esperti di cui al precedente art. 7 per la valutazione dei programmi e degli interventi proposti al fine della loro ommissibilità ai contributi di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 16. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Legge e alla relativa normativa d'attuazione è affidata:

     a) agli enti gestori dei parchi, delle riserve naturali e dei monumenti naturali per i territori di rispettiva competenza;

     b) alle Province ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi per il restante territorio della Regione.

     2. I soggetti di cui al comma precedente si avvalgono di proprio personale dipendente a ciò preposto, del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, nonché, previe le necessarie intese degli agenti del corpo forestale dello Stato, delle guardie ittico-venatorie provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale e del personale di vigilanza delle Comunità montane.

     3. Ai soggetti di cui al comma precedente compete l'accertamento delle violazioni di cui al successivo art. 18.

     4. Collaborano alla vigilanza sull'osservanza della presente normativa, senza potere di accertamento, le guardie giurate volontarie designate da consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

 

     Art. 17. Competenza per l'irrogazione delle sanzioni.

     1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 18 spetta agli enti cui è affidata la vigilanza ai sensi del precedente art. 16.

     2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono acquisiti al bilancio degli enti competenti per l'irrogazione delle medesime.

     3. ll sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle violazioni sono disciplinati dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90.

 

     Art. 18. Sanzioni.

     1. Per le violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2, terzo comma e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni, raddoppiabile per la raccolta nelle aree di cui al precedente art. 11.

     2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al primo comma del precedente art. 8 si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

     3. Per le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 8 si applicano le sanzioni amministrative nella misura prevista dall'art. 6 della L.R. 10 marzo 1980, n. 25.

     4. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa da lire diecimila a lire centomila con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

     5. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino di cui al precedente art. 8 provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso; a tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

     6. Per le violazioni alle disposizioni della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, concernenti la vendita al mercato pubblico dei tartufi freschi e conservati, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli arti. 515 e 516 del codice penale.

 

     Art. 19. Procedure di spesa.

     1. Le domande di contributo di cui al precedente art. 15 devono pervenire alla Giunta Regionale, Settore Agricoltura e Foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate di un programma dettagliato dell'attività e di un preventivo analitico delle spese previste.

     2. La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la concessione dei contributi.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dal precedente art. 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di L. 50 milioni.

     2. Alla autorizzazione della spesa per le finalità previste dal precedente art. 15, primo comma, si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

     3. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 7 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale» iscritto negli stati di previsione delle spese dei bilanci per l'esercizio finanziario 1989 e successivi.

     5. Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 16 sono a carico dei bilanci degli enti che attuano la vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti in materia di tartufi.

     6. Gli introiti derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 8, secondo e terzo comma, sono acquisiti al bilancio regionale al capitolo 1.1.203 «Tassa sulle concessioni regionali».

     7. Al finanziamento dell'onere per il 1989, pari a L. 50 milioni, previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante impiego, per pari quota, del «Fondo globale per il finanziamento del piano agricolo regionale derivante da assegnazioni statali vincolate» iscritto al capitolo 5.2.2.2.2759 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

     8. In relazione a quanto disposto dai precedenti primo e secondo comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

     Stato di previsione delle spese - Parte II

     All'ambito 3, settore 2, obiettivo 13 sono istituiti:

     a) il capitolo 3.2.13.2.2308 «Contributi alle Province, ai consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi, agli enti gestori dei parchi regionali ed alle Comunità montane per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di tartufi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni;

     b) il capitolo 3.2.13.2.2309 «Contributi alle Province, ai consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi, agli enti gestori dei parchi regionali e alle Comunità montane per la realizzazione di programmi di recupero e di miglioramento ambientale e forestale in materia di tartufi» per memoria.

 

     Art. 21. Disposizioni transitorie.

     1. I tesserini rilasciati dai servizi provinciali agricoltura foreste e alimentazione ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 21962 dell'8 luglio 1987 sono validi fino al 31 dicembre 1989.

     2. I servizi provinciali agricoltura foreste e alimentazione, nelle more dell'organizzazione delle prove d'esame, possono rilasciare, con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui al precedente comma, tesserini provvisori a coloro i quali sono già in possesso, alla data di approvazione della presente Legge, del tesserino rilasciato dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente anteriormente all'entrata in vigore della Legge 16 dicembre 1985, n. 752.

     3. I tesserini provvisori di cui al precedente comma sono validi fino al 31 dicembre 1989.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.