§ 2.2.28 - L.R. 4 luglio 1988, n. 38.
Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:04/07/1988
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Iniziative.
Art. 3.  Consulta regionale.
Art. 4.  Funzionamento della consulta.
Art. 5.  Comitato tecnico-interdisciplinare.
Art. 6.  Contributi regionali straordinari.
Art. 7.  Interventi straordinari nel settore abitativo.
Art. 8.  Promozione dell'associazionismo.
Art. 9.  Convenzioni.
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Procedura d'urgenza.


§ 2.2.28 - L.R. 4 luglio 1988, n. 38. [1]

Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie.

(B.U. 4 maggio 1988, n. 27, 1° suppl. ord).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 3 dello statuto regionale ed in armonia con la normativa CEE, con le Leggi e le iniziative dello Stato, ed in particolare con la Legge 30 dicembre 1986, n. 943, concernente «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine», promuove iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti le condizioni degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie.

     2. la presente Legge opera nei confronti degli immigrati che provengono da paesi extracomunitari e dimorano nel territorio regionale.

     3. Sono esclusi dall'applicazione della presente Legge:

     a) i lavoratori frontalieri;

     b) gli artisti ed i professionisti che soggiornano in Lombardia per un breve periodo;

     c) i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.

     4. La Regione, nell'ambito ed in attuazione delle Leggi Regionali che regolano le singole materie di sua competenza, assicura agli immigrati l'effettivo godimento dei diritti relativi al lavoro e alle prestazioni sociali e sanitarie, il mantenimento dell'indennità culturale, la formazione professionale e la disponibilità dell'abitazione, promuovendo altresì forme di partecipazione, solidarietà e tutela e agevolandone l'inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive.

     5. In sede di revisione della legislazione in vigore, la Regione dispone norme per l'attuazione delle finalità di cui alla presente Legge, sentito il parere della consulta di cui al successivo art. 3.

 

     Art. 2. Iniziative.

     1. La Giunta Regionale predispone ed attua, in via diretta e sentito il parere della consulta regionale di cui al successivo art. 3, un programma annuale delle iniziative a favore degli immigrati extracomunitari, ai sensi delle direttive contenute nel piano regionale di sviluppo e in conformità ai corrispondenti interventi previsti nei piani e programmi di settore, nonché alle rispettive disponibilità dei bilanci regionali, approvati dal Consiglio regionale a norma delle Leggi vigenti.

     2. Tali iniziative riguardano:

     a) la verifica periodica dell'entità del fenomeno immigratorio nei suoi aspetti demografici, sociali e culturali;

     b) l'osservazione del mercato del lavoro, con particolare riferimento alla domanda e all'offerta di lavoratori immigrati, e la loro informazione, ai fini dell'espletamento delle competenze nelle materie proprie della Regione e, in particolare, in materia di formazione, riqualificazione e inserimento al lavoro, nonché ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito della commissione regionale per l'impiego, in conformità alle direttive del ministro del lavoro, di cui al primo comma dell'art. 5 della Legge 30 dicembre 1986, n. 943;

     c) le iniziative culturali e sociali a favore degli immigrati e delle loro famiglie e, in particolare, quelle atte all'apprendimento della lingua italiana ed all'inserimento sociale, nonché la promozione della conoscenza della cultura delle comunità di immigrati tra i cittadini lombardi;

     d) l'estensione dei servizi a favore degli immigrati e delle loro famiglie, al fine di assicurare loro l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, preservandone l'identità nazionale, etnica e linguistica e di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'uguaglianza tra gli stranieri ed i cittadini italiani, favorendo il coinvolgimento e la collaborazione degli operatori sociali stranieri;

     e) le iniziative sociali volte all'orientamento scolastico, al diritto allo studio, alla formazione professionale e alla riqualificazione degli immigrati, nonché al loro inserimento nell'ambiente di vita e lavoro, in attuazione del terzo comma dell'art. 2 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 concernente «Legge-quadro in materia di formazione professionale»;

     f) le iniziative a favore degli studenti, in attuazione delle Leggi Regionali sul diritto allo studio, con particolare riferimento all'istruzione universitaria, nonché le iniziative volte all'inserimento ed al sostegno scolastico e formativo dei figli degli immigrati nonché al riconoscimento da parte dello Stato italiano dei titoli di studio conseguiti dagli immigrati stessi all'estero;

     g) le iniziative rivolte alla diffusione di notizie e di informazioni sulla legislazione regionale e nazionale in materia di immigrazione straniera, sui servizi pubblici e sulle associazioni private che operano a favore degli immigrati stranieri;

     h) le iniziative nelle materie di propria competenza, volte al reinserimento degli immigrati nei paesi di origine, anche mediante convenzioni con altri enti locali ed organizzazioni private, ai fini del terzo comma dell'art. 9, della Legge 30 dicembre 1986, n. 943 ed in conformità all'art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49;

     i) le prestazioni di servizi agli immigrati ed alle loro famiglie, tendenti a favorire la disponibilità di abitazioni, a rendere effettivo il diritto all'assistenza sanitaria ed ai servizi sociali previsti per i cittadini lombardi;

     l) le iniziative specifiche per la promozione culturale e l'inserimento sociale delle donne immigrate, con particolare riferimento alla tutela della maternità;

     m) le iniziative a tutela dei minori;

     n) le iniziative a favore degli handicappati;

     o) le iniziative a favore degli anziani.

     3. Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte in collaborazione con i Ministeri competenti, con altre Regioni, enti locali, amministrazioni pubbliche, enti privati, associazioni e consulte locali, istituite ai sensi dell'art. 8 della Legge 30 dicembre 1986, n. 943.

     4. Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di attività all'estero, la Regione promuoverà l'intesa con il Governo nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382».

     5. Per quanto attiene alle condizioni economiche ed allo stato di bisogno richiesti per la fruizione dei servizi sociali, si applicano agli immigrati extracomunitari le disposizioni di Legge vigenti e dei rispettivi provvedimenti attuativi.

     6. Il settore Coordinamento per l'occupazione e le attività produttive della Giunta Regionale, oltre all'attuazione delle iniziative di sua competenza, provvede al coordinamento delle iniziative di cui al presente articolo, quali che siano i settori dell'amministrazione regionale competenti per i singoli campi di intervento, mediante una specifica struttura organizzativa, da istituirsi ai sensi della normativa in vigore sull'organizzazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 3. Consulta regionale.

     1. E' istituita la consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari in Lombardia, quale organo di consultazione e di partecipazione.

     2. La consulta regionale è nominata con decreto del presidente della Giunta Regionale, è presieduta dall'assessore al Coordinamento per l'occupazione e le attività produttive; la consulta designa uno o più vicepresidenti ed è composta:

     a) da n. 11 immigrati extracomunitari in rappresentanza delle rispettive collettività più rappresentative in Lombardia, già costituite in forma associativa, tra i quali almeno un rappresentante degli studenti;

     b) da n. 7 rappresentanti delle associazioni che svolgono con continuità servizi a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;

     c) da n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dai rispettivi organi;

     d) da n. 4 rappresentanti dei patronati maggiormente rappresentativi a carattere nazionale aventi una sede nella regione e che si occupano dell'assistenza ai lavoratori extracomunitari, designati dai rispettivi organi regionali;

     e) da n. 5 rappresentanti dei datori di lavoro dei diversi settori economici, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

     f) da n. 1 rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione (URLMO), designato dal dirigente dello stesso;

     g) da n. 2 rappresentanti dei Comuni della Lombardia, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), tenuto conto anche delle consulte locali, istituite ai sensi dell'art. 8 della Legge 30 dicembre 1986, n. 943;

     h) da n. 1 rappresentante delle Province della Lombardia, designato dall'Unione regionale delle Province lombarde (URPL);

     3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.

     4. Le designazioni dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, la consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le eventuali successive integrazioni.

     5. La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare e la consulta di cui al precedente primo comma, definisce specifiche modalità di individuazione delle rappresentanze di cui alle lett. a) e b) del precedente secondo comma, da attuarsi anche mediante intese tra le associazioni delle diverse collettività interessate.

     6. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel Comune della consulta stessa.

 

     Art. 4. Funzionamento della consulta.

     1. La consulta regionale per i problemi dei lavoratori stranieri extracomunitari in Lombardia è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta Regionale e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio regionale.

     2. Le modalità di funzionamento della consulta sono determinate con deliberazione della Giunta Regionale.

     3. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale designato dall'assessore al Coordinamento per l'occupazione e le attività produttive.

     4. Alle riunioni della consulta partecipano i funzionari regionali del comitato tecnico di cui al successivo art. 5, esperti nei problemi e nelle materie oggetto di esame.

     5. La consulta ha il compito di esprimere pareri per l'adozione di interventi e di iniziative di cui agli articoli precedenti; la consulta è chiamata inoltre ad esprimere il proprio parere su iniziative e provvedimenti formulati dai singoli settori della Giunta Regionale sui problemi degli immigrati extracomunitari.

     6. La consulta si avvale del comitato tecnico di cui al successivo art. 5 e può articolarsi in gruppi di lavoro in relazione alle singole materie trattate.

     7. La consulta di cui al presente articolo e la consulta regionale dell'emigrazione di cui all'art. 5 della L.R. 4 gennaio 1985 n. 1 concernente «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie» possono essere convocate in sede congiunta.

 

     Art. 5. Comitato tecnico-interdisciplinare.

     1. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito della predisposizione delle iniziative regionali di cui al precedente art. 2, è istituito il comitato tecnico-interdisciplinare per gli immigrati extracomunitari in Lombardia.

     2. Il comitato è presieduto dall'assessore al Coordinamento per l'occupazione e le attività produttive o da un suo delegato, ed è composto:

     a) da 10 funzionari regionali dei seguenti settori:

     a1) Coordinamento per l'occupazione e le attività produttive;

     a2) Coordinamento per i servizi sociali;

     a3) Assistenza;

     a4) Cultura ed informazione;

     a5) Sanità ed igiene;

     a6) Lavori pubblici ed edilizia residenziale;

     a7) Istruzione e formazione professionale;

     a8) Industria e artigianato;

     a9) Commercio e turismo, industria alberghiera e sport;

     a10) Agricoltura e foreste;

     b) da n. 3 funzionari o esperti, rappresentanti degli enti locali, maggiormente interessati al fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria, scelti dalla Giunta Regionale, previa intesa con l'ANCI;

     c) da n. 2 funzionari o esperti dell'amministrazione statale, nominati dal commissario del governo;

     d) da n. 5 esperti di diritto internazionale, economia e lavoro, assistenza sociale, sociologia e formazione professionale, scelti dalla Giunta Regionale.

     3. Le funzioni di segretario del comitato tecnico sono svolte dal segretario della consulta regionale di cui al terzo comma del precedente art. 4.

     4. Il comitato tecnico ha sede presso il settore Coordinamento per l'occupazione e le attività produttive.

 

     Art. 6. Contributi regionali straordinari.

     1. Ai sensi delle norme in vigore, le iniziative socio-assistenziali a favore degli immigrati extracomunitari sono di competenza dei Comuni e degli enti responsabili dei servizi di zona (ERZ).

     2. Allo scopo di provvedere alle necessità più urgenti che si manifestano nelle comunità in cui più rilevante si presenta il fenomeno immigratorio, la Giunta Regionale, su proposta della consulta regionale per l'immigrazione, approva annualmente il piano di riparto di contributi straordinari destinati ai Comuni, consorzi di Comuni ed ERZ che ne facciano richiesta, entro il 15 novembre di ciascun anno, sulla base di appositi progetti, per l'istituzione o il potenziamento rispettivamente dei servizi sociali e assistenziali e dei servizi sanitari secondo le finalità della presente Legge.

     3. Ai fini della concessione dei contributi, la Giunta Regionale tiene conto prioritariamente della rilevanza del fenomeno immigratorio, nonché delle disponibilità finanziarie dell'ente richiedente.

     4. Gli enti assegnatari dei contributi straordinari di cui al precedente secondo comma debbono presentare un rendiconto sull'impiego delle somme ricevute, unitamente alla relativa documentazione contabile, e, su richiesta della Giunta Regionale, debbono fornire le informazioni ed i dati statistici riguardanti l'attività svolta.

 

     Art. 7. Interventi straordinari nel settore abitativo.

     1. La Regione concede contributi straordinari ai Comuni, consorzi di Comuni, enti morali pubblici e privati per opere di risanamento igienico- sanitario di alloggi da destinare ad abitazioni degli immigrati extracomunitari.

     2. I soggetti beneficiari, di cui al comma precedente, presentano alla Giunta Regionale richiesta di contributo entro il 30 settembre di ciascun anno con apposita documentazione relativa al progetto di risanamento igienico-sanitario degli alloggi interessati all'intervento.

     3. La Giunta Regionale, sulla base delle domande presentate e tenendo conto prioritariamente delle necessità più urgenti rapportate all'entità del fenomeno immigratorio, nonché alla fattibilità del progetto, approva annualmente, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui al precedente art. 5, il piano di riparto dei contributi straordinari.

     4. L'erogazione del contributo viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato, come segue:

     a) 75% del contributo assegnato ad avvenuta esecutività della deliberazione del piano di riparto;

     b) il restante 25% verrà corrisposto all'atto di presentazione di idonea documentazione attestante l'esecuzione dei lavori di risanamento di cui al progetto ammesso al contributo.

 

     Art. 8. Promozione dell'associazionismo.

     1. La Regione riconosce la rilevanza e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle associazioni, enti ed istituzioni che operano a favore degli immigrati extracomunitari in Lombardia, nonché delle associazioni costituite dagli immigrati stessi.

     2. La Giunta Regionale concede sovvenzioni alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni aventi sede nella Regione ed alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni a carattere nazionale aventi una sede nella Regione, che operano con carattere di continuità a favore degli immigrati e delle loro famiglie, nonché alle associazioni costituite dagli immigrati stessi.

     3. Per ottenere le sovvenzioni, le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui al comma precedente debbono avanzare domanda corredata da:

     a) copia autenticata dell'atto costitutivo dello statuto;

     b) documentazione attestante lo svolgimento continuativo delle attività svolte nei confronti degli immigrati;

     4. Contestualmente alla domanda deve essere presentato il programma corredato da preventivo di spesa, delle iniziative per le quali si chiede la sovvenzione.

     5. La concessione delle sovvenzioni è disposta dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle domande presentate entro il 15 aprile di ogni anno; il riparto deve tenere conto prioritariamente dell'attività svolta a favore delle collettività straniere [2].

     6. I beneficiari delle sovvenzioni di cui al presente articolo presentano, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'attività svolta e il rendiconto delle spese sostenute unitamente alla relativa documentazione contabile.

     7. L'amministrazione regionale effettua periodici accertamenti sul corretto impiego delle somme comunque erogate a norma del presente articolo.

 

     Art. 9. Convenzioni.

     1. Per l'attuazione a favore degli immigrati extracomunitari delle iniziative di cui al precedente art. 2, la Regione può stipulare con enti pubblici e privati apposite convenzioni.

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente Legge il programma annuale delle iniziative di cui al precedente art. 2 viene attuato dalla Giunta in conformità a specifici criteri e priorità approvati dal Consiglio regionale.

     2. Sempre in sede di prima applicazione della presente Legge la Giunta Regionale costituisce la consulta regionale di cui al precedente art. 3 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge stessa sulla base di criteri diretti all'individuazione della rappresentanza di cui alle lett. a) e b) del secondo comma di suddetto articolo.

     3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai precedenti artt. 6, 7 e 8 le domande degli enti interessati devono pervenire alla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dalla presente Legge, è autorizzata:

     a) la spesa di L. 50.000.000, per le iniziative dirette della Regione previste dal precedente primo e secondo comma dell'art. 2;

     b) la concessione di contributi straordinari pari a L. 100.000.000, per le finalità di cui al precedente primo e secondo comma dell'art. 6, di cui:

     b1) L. 50.000.000, a favore dei Comuni e consorzi di Comuni per interventi di carattere socio-assistenziale;

     b2) L. 50.000.000, a favore degli ERI per gli interventi di carattere sanitario;

     c) la concessione di contributi in capitale di carattere straordinario, pari a L. 300.000.000, per le finalità previste dall'art. 7, di cui L. 150.000.000, ai Comuni, consorzi di Comuni, enti morali pubblici e L. 150.000.000, ad enti morali privati;

     d) la spesa di L. 50.000.000, per la concessione di sovvenzioni di cui al precedente secondo comma dell'art. 8, alle associazioni, enti ed istituti a carattere regionale e/o nazionale con sede nella regione.

     2. Al finanziamento degli oneri pari a L. 500.000.000, derivanti dall'applicazione della presente Legge, si provvede mediante riduzione, per pari importo, delle dotazioni finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

     3. Alla determinazione della spesa di cui alle lett. a), b) e d) del precedente primo comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni.

     4. Agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio dei componenti degli organismi previsti dagli artt. 3, 4 e 5, si provvede mediante utilizzo dei fondi stanziati al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese.».

     5. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) cap 1.3.1.3.1.2319 «Spese per gli interventi diretti della Regione a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000;

     b) cap 1.3.1.3.1.2321 «Contributi straordinari ai Comuni e consorzi di Comuni per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi socio- assistenziali a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e loro famiglie», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000;

     c) cap 1.3.1.3.1.2322 «Contributi straordinari agli enti responsabili di zona per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi sanitari a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e loro famiglie», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000;

     d) cap 1.3.1.3.1.2323 «Contributi alle associazioni, enti ed istituzioni a carattere regionale e/o nazionale con sede nella regione operanti con carattere di continuità, a favore dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie e delle associazioni costituite da lavoratori extracomunitari», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000;

     e) cap. 1.3.1.3.1.2583 «Contributi in capitale ai Comuni, consorzi di Comuni ed enti morali pubblici per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di immigrati extracomunitari», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150.000.000;

     f) cap. 1.3.1.3.1.2584 «Contributi in capitale ad enti morali privati per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di immigrati extracomunitari», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150.000.000.

 

     Art. 12. Procedura d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.