§ 2.1.159 - L.R. 10 dicembre 1992, n. 48.
Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:10/12/1992
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Anticipazioni straordinarie per i servizi sanitari).
Art. 2.  (Anticipazioni di cassa per i servizi sanitari).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.1.159 - L.R. 10 dicembre 1992, n. 48. [1]

Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario.

(B.U. 14 dicembre 1992, n. 51, 1° suppl ord.).

 

Art. 1. (Anticipazioni straordinarie per i servizi sanitari).

     1. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento del servizio sanitario regionale, nel caso di ritardate assegnazioni per lo stesso scopo da parte dello Stato, la giunta regionale può assegnare agli enti ed ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio, anticipazioni straordinarie in misura non eccedente l'ammontare bimestrale dei finanziamenti già previsti in bilancio per le stesse tipologie di prestazione.

     2. Le anticipazioni di cui al primo comma sono recuperate con la deliberazione della giunta regionale disposta per la registrazione delle variazioni di bilancio a seguito delle assegnazioni dello Stato.

 

     Art. 2. (Anticipazioni di cassa per i servizi sanitari).

     1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa della regione relative all'erogazione dei finanziamenti sanitari la giunta regionale provvede, con propria deliberazione, comunicata entro dieci giorni al consiglio, alla contrazione di anticipazioni di cassa, in eccedenza ai limiti di cui all'art. 45 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 successive modificazioni, per un importo non superiore ad un'ammontare mensile delle entrate iscritte in bilancio per il fondo sanitario corrente.

     2. Con la stessa deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

     3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

     4. A valere sulle quote del fondo sanitario nazionale attribuite alla regione per ciascun esercizio saranno acquisite al bilancio regionale le somme corrispondenti all'importo degli oneri per interessi relativi alle anticipazioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1992 le seguenti spese:

     a) L. 285 miliardi per le anticipazioni di cui all'art. 1;

     b) L. 15 miliardi per gli oneri connessi alle anticipazioni di cassa di cui all'art. 2.

     2. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 2 la giunta regionale è altresì autorizzata per l'anno 1992 a contrarre anticipazioni di cassa per un importo non superiore a L. 300 miliardi.

     3. Alla determinazione delle spese di cui ai precedenti artt. 1 e 2 si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 300 miliardi, previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

     5. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

     - al titolo 5, categoria 2, è istituito per memoria il capitolo 5.2.3536 «Recupero delle anticipazioni regionali per la sanità e degli oneri sostenuti per le anticipazioni di cassa»;

     - al titolo 5, categoria 2, è istituito il capitolo 5.2.3537 «Anticipazioni di tesoreria per fronteggiare temporanee deficienze di cassa riguardanti il servizio sanitario» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000.000.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE DI PARTE I

     - all'ambito 2, settore 3, obiettivo 1, è istituito il capitolo 2.3.1.1.3538 «Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali correnti per la sanità dirette ad assicurare la continuità dei servizi sanitari» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 285.000.000.000;

     - all'ambito 2, settore 3, obiettivo I, è istituito il capitolo 2.3.1.1.3539 «Interessi passivi per anticipazioni di cassa nel settore sanitario» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 15.000.000.000;

     - all'ambito 5, settore I, obiettivo 2, è istituito il capitolo 5.1.2.1.3540 «Restituzione di anticipazioni di tesoreria assunte per fronteggiare temporanee deficienze di cassa nel settore sanitario» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.2.1.1.546 «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» è ridotta di L. 300.000.000.000.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.