§ 3.8.31 - L.R. 27 aprile 1991, n. 9.
Interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:27/04/1991
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Incentivi alle assunzioni di soggetti appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro.
Art. 4.  Progetti territoriali di inserimento al lavoro.
Art. 5.  Concessione dei contributi.
Art. 6.  Azioni positive ed interventi per le pari opportunità.
Art. 7.  Avvio di attività imprenditoriali da parte di lavoratori in difficoltà occupazionale.
Art. 8.  Sostegni alle nuove imprese.
Art. 9.  Fondo regionale per l'utilizzo degli strumenti comunitari a sostegno dell'occupazione.
Art. 10.  Attuazione degli interventi.
Art. 11.  Deliberazione annuale del consiglio regionale.
Art. 12.  Controlli e valutazione degli interventi.
Art. 13.  Norma transitoria.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Clausola d'urgenza.


§ 3.8.31 - L.R. 27 aprile 1991, n. 9.

Interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale.

(B.U. 2 maggio 1991, n. 18, 1° suppl. ord.).

 

 

TITOLO 1

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione Lombardia nell'esercizio delle proprie competenze ed al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all'elevazione professionale dei cittadini ai sensi degli artt. 1, 4 e 15 della Costituzione attua interventi di politica del lavoro per favorire l'occupazione di soggetti che presentano notevoli difficoltà nell'accesso al lavoro.

     2. Tali interventi sono coordinati con quelli realizzati da organi pubblici, centrali e periferici, competenti in materia come previsto dall'art. 24 della l. 28 febbraio 1987, n. 56 concernente «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e si integrano con le misure predisposte in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti.

     3. Nell'attuazione delle finalità indicate la regione, ricerca la collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro e valorizza la partecipazione delle forze sociali.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro dei cittadini ed in particolare dei soggetti più deboli, la regione Lombardia attua i seguenti interventi di politica del lavoro e di sostegno all'occupazione:

     a) concede contributi per spese di addestramento, reinserimento o riqualificazione professionale di specifiche categorie di lavoratori;

     b) predispone servizi di orientamento professionale ed attività di formazione professionale volti a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed a sostenere l'occupazione;

     c) promuove la progettazione di azioni positive tendenti allo sviluppo della occupazione femminile;

     d) favorisce nuove iniziative imprenditoriali, anche mediante la concessione di contributi e l'erogazione di servizi alle imprese ed ai lavoratori;

     e) promuove la elaborazione di progetti per la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione e ne favorisce l'accesso ai contributi previsti dai regolamenti comunitari.

 

TITOLO 2

Tipologia degli interventi

 

CAPO I

Ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale

 

     Art. 3. Incentivi alle assunzioni di soggetti appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro.

     1. La regione concede ad enti pubblici economici ed imprese, costituite anche in forma cooperativa, contributi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età ed appartenenti alle seguenti categorie:

     a) lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni da più di dodici mesi o lavoratori ammessi a rotazione all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni da più di ventiquattro mesi, conteggiati a partire dal primo provvedimento di ammissione;

     b) lavoratori iscritti da più di dodici mesi nella prima classe delle liste di collocamento;

     c) lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della l. 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modifiche, concernente «Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della cassa integrazione guadagni della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati».

     2. Il contributo, concesso a titolo di compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla professionalizzazione o riprofessionalizzazione dei soggetti indicati al comma precedente, è pari a lire 5.000.000 per ogni lavoratore assunto, ed è elevato a lire 7.500.000 nel caso di assunzioni di lavoratrici.

     3. La regione concede inoltre a enti pubblici economici ed imprese un contributo, non cumulabile con quelli previsti nei commi precedenti, pari al 50% del costo complessivo del lavoro, per un periodo di due anni, per l'assunzione di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

     a) portatori di handicaps fisici con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 72%, a portatori di handicaps di natura psichica con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 33%, collocati su richiesta del datore di lavoro;

     b) tossicodipendenti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle unità sanitarie locali;

     c) detenuti ammessi al lavoro esterno e soggetti sottoposti a provvedimenti amministrativi dell'autorità giudiziaria minorile.

     4. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

 

     Art. 4. Progetti territoriali di inserimento al lavoro.

     1. Nelle circoscrizioni che registrano un numero di iscritti alla prima classe delle liste di collocamento superiore alla media regionale e nelle aree territoriali individuate da leggi regionali per la realizzazione di interventi integrati che favoriscano la ripresa occupazionale, la regione, sentite le commissioni circoscrizionali per l'impiego, predispone progetti di inserimento al lavoro per i soggetti individuati al precedente articolo.

     2. Tali progetti assicurano servizi di informazione previsionale a favore degli operatori economici e sindacali e indicano gli interventi di formazione professionale necessari, ivi compresi tirocini formativi in azienda, per la qualificazione, riqualificazione o aggiornamento dei lavoratori coinvolti.

     3. I progetti tendono inoltre a favorire il riequilibrio occupazionale fra i due sessi o comunque una rappresentanza proporzionale alla composizione dell'offerta di lavoro interessata.

     4. Nelle aree interessate da progetti di inserimento al lavoro l'importo dei contributi previsti ai primi due commi del precedente art. 3 è aumentato del 20%.

     5. La giunta regionale può affidare l'elaborazione dei progetti di inserimento al lavoro, mediante convenzione, alla società Lombardia Lavoro S.p.A., alle altre società a partecipazione regionale e all'agenzia per l'impiego di cui all'art. 24 della l. n. 56/87.

 

     Art. 5. Concessione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi viene effettuata nei termini e secondo le procedure previste dalla deliberazione di cui al successivo art. 11.

     2. Nel caso di assunzione a tempo parziale, l'importo del contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario di lavoro.

     3. La giunta regionale dispone la revoca del contributo concesso qualora il rapporto di lavoro venga risolto dal datore di lavoro, prima dello scadere del terzo anno, senza giusta causa a giustificato motivo soggettivo.

     4. Nella concessione dei contributi viene data priorità alle richieste relative a soggetti che hanno frequentato corsi di formazione professionale promossi o attuati dalla regione ai sensi della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 concernente «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modifiche.

 

CAPO II

Pari opportunità tra uomini e donne

 

     Art. 6. Azioni positive ed interventi per le pari opportunità.

     1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro», la regione promuove, anche in rapporto con le amministrazioni provinciali, la progettazione di azioni positive dirette, anche mediante ricorso agli interventi previsti dalla presente legge, a:

     a) eliminare le disparità di cui le donne sono oggetto nella formazione professionale e nella vita di lavoro;

     b) incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie attività della vita lavorativa nelle quali sono sottorappresentate.

     2. A tal fine la giunta regionale, sentita la consulta regionale femminile, le parti sociali e la commissione regionale per l'impiego, predispone specifici progetti a sostegno delle azioni positive.

     3. La giunta regionale può affidare l'elaborazione di tali progetti, mediante convenzione, alla società Lombardia Lavoro S.p.A., alle altre società a partecipazione regionale e all'agenzia per l'impiego di cui all'art. 24 della l. n. 56/87.

 

CAPO III

Promozione di attività imprenditoriali

 

     Art. 7. Avvio di attività imprenditoriali da parte di lavoratori in difficoltà occupazionale.

     1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'imprenditorialità nei settori di competenza regionale, la regione, anche in collaborazione con gli enti locali, favorisce la costituzione di piccole imprese, anche in forma cooperativa, di società semplici ed in nome collettivo, formate da lavoratori che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età ed appartenenti alle seguenti categorie:

     a) lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni;

     b) lavoratori iscritti da più di dodici mesi nella prima classe delle liste di collocamento;

     c) lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della l. n. 1115/68 e successive modifiche.

     2. La composizione societaria di cui sopra deve permanere anche nei tre anni successivi alla data di concessione dei contributi.

     3. I beneficiari delle provvidenze previste dal presente articolo e dall'articolo seguente devono risiedere e, nel caso di società, avere sede legale, amministrativa e produttiva, nella regione Lombardia.

 

     Art. 8. Sostegni alle nuove imprese.

     1. La giunta regionale, al fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei soggetti indicati al precedente articolo, attua, per ciascuna impresa, i seguenti interventi:

     a) concessione di finanziamenti agevolati, tramite convenzione con Finlombarda S.p.A. per la loro gestione, fino ad un massimo di lire 150.000.000;

     b) concessione di un contributo una tantum per l'avvio delle attività imprenditoriali, ivi comprese le spese di costituzione di società, per un importo massimo di lire 10.000.000;

     c) erogazione di servizi a sostegno della attività imprenditoriale per un periodo massimo di due anni, tramite apposite convenzioni con le società a partecipazione regionale ed, eventualmente, con altri operatori pubblici e privati interessati.

     2. I finanziamenti di cui alla precedente lett. a) vengono concessi nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi ed altri beni strumentali necessari all'avvio dell'attività fino all'80%

dell'investimento previsto.

     3. La deliberazione di cui al successivo art. 11 stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti e dei contributi e le condizioni di accesso ai servizi di sostegno, nonché le modalità ed i criteri per la presentazione e l'esame delle domande.

     4. La concessione dei finanziamenti e dei contributi è disposta dalla giunta regionale previo giudizio tecnico di ammissibilità delle richieste presentate, espresso dal gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 5 della l.r. 11 dicembre 1986, n. 68 concernente «Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali giovanili», secondo le procedure previste dalla deliberazione di cui al successivo art. 11.

     5. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare periodica documentazione sull'utilizzo dei contributi e finanziamenti assegnati, nonché sullo stato delle attività imprenditoriali avviate, secondo le modalità ed i tempi fissati dalla deliberazione di cui al successivo art. 11, pena la revoca dei benefici concessi.

 

CAPO IV

Fondo regionale integrativo dei contributi CEE

 

     Art. 9. Fondo regionale per l'utilizzo degli strumenti comunitari a sostegno dell'occupazione.

     1. E' istituito un fondo regionale per favorire l'accesso ai contributi previsti dai regolamenti comunitari per la rivitalizzazione delle zone colpite da processi di ristrutturazione produttiva o da fenomeni di declino occupazionale.

     2. Nelle aree indicate al comma precedente e nei limiti di finanziamento ivi previsti, la regione può concorrere alla realizzazione degli interventi previsti da appositi piani predisposti dagli enti locali e dalle comunità montane.

 

CAPO V

Attuazione e valutazione degli interventi

 

     Art. 10. Attuazione degli interventi.

     1. La regione attua direttamente gli interventi di politica del lavoro e di sostegno alla occupazione di cui alla presente legge oppure ne affida la realizzazione, tramite convenzione, a Lombardia Lavoro S.p.A., alle altre società a partecipazione regionale, agli enti locali interessati.

 

     Art. 11. Deliberazione annuale del consiglio regionale.

     1. La giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 5 della l. n. 56/87, sottopone annualmente alla approvazione del consiglio regionale una deliberazione in cui sono specificate le aree territoriali interessate da particolari problemi occupazionali, verso le quali indirizzare prioritariamente gli interventi. Tale deliberazione dovrà inoltre stabilire le priorità ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le diverse aree territoriali e tra i diversi interventi previsti dalla presente legge, nonché le procedure, le modalità ed i termini per l'attivazione dei diversi interventi e per la erogazione dei contributi.

     2. La giunta regionale, entra 60 giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al precedente comma, approva i progetti territoriali di inserimento al lavoro ed i progetti a sostegno delle azioni positive previste dai precedenti artt. 4 e 6.

 

     Art. 12. Controlli e valutazione degli interventi.

     1. La giunta regionale può disporre ispezioni dirette ad accertare lo stato degli interventi previsti dalla presente legge e la loro regolare attuazione.

     2. La giunta regionale presenta al consiglio, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sulla stato dell'occupazione in regione in cui vengano illustrati, tra l'altro, i risultati conseguiti attraverso l'attuazione della presente legge e vengono formulate eventuali proposte di modifica.

     3. A tal fine la giunta si avvale dell'osservatorio del mercato del lavoro di cui all'art. 8 della l.r. n. 95/80, nonché dell'IRER e di istituti specializzati con i quali stipula apposite convenzioni.

 

TITOLO 3

Norme transitorie e finanziarie

 

     Art. 13. Norma transitoria.

     1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio la deliberazione di cui al precedente art. 11.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1991, la spesa in conto capitale di:

     a) lire 800.000.000 per i finanziamenti agevolati di cui alla lett. a), primo comma del precedente art. 8;

     b) lire 200.000.000 per i contributi di cui alla lett. b), primo comma del precedente art. 8.

     2. Gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie accreditate dalla regione a Finlombarda S.p.A. per la gestione dei finanziamenti agevolati previsti dalla lett. a), primo comma del precedente art. 8, e le quote restituite dai beneficiari di finanziamenti stessi vengono acquisiti al bilancio regionale dell'esercizio successivo entro il 31 marzo di ciascun anno.

     3. Alla determinazione delle spese di gestione dei finanziamenti agevolati di cui alla lett. a), primo comma del precedente art. 8 da parte di Finlombarda S.p.A., si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1991 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi del primo comma dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti artt. 3, 4, 6, 9, 10 e dalla lett. c), primo comma e del precedente art. 8 si provvederà con successivo provvedimento di legge.

     5. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente primo comma, pari a lire 1.000.000.000 si provvede mediante impiego, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/78, della quota residua non utilizzata del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio 1990.

     6. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

 

A) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

 

     al titolo 3, categoria 4, sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:

     a1) 3.4.2840 «Restituzione da parte di Finlombarda S.p.A. delle quote annuali pagate dalle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati per l'avvio di attività imprenditoriali da parte di lavoratori in difficoltà occupazionale»;

     a2) 3.4.3039 «Interessi maturati in conseguenza delle disponibilità finanziarie accreditate dalla regione a Finlombarda S.p.A. per i finanziamenti agevolati concessi a nuove imprese promosse da lavoratori in difficoltà occupazionale».

 

B) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE DI PARTE II:

 

     all'ambito 3, settore 1, obiettivo 2, sono istituiti i seguenti capitoli:

     b1) 3.1.2.2.2841 «Concessione di finanziamenti agevolati ai lavoratori in difficoltà occupazionale per l'avvio di attività imprenditoriali tramite Finlombarda S.p.A.» con la dotazione finanziaria di competenza di lire 800.000.000;

     b2) 3.1.2.2.2842 «Contributi in capitale "una tantum" ai lavoratori in difficoltà occupazionale per l'avvio di attività imprenditoriali» con la dotazione finanziaria di competenza di lire 200.000.000;

     b3) 3.1.2.2.3243 «Compenso a favore di Finlombarda S.p.A. per le operazioni di gestione dei finanziamenti agevolati concessi per l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei lavoratori in difficoltà occupazionale» per memoria.

 

     Art. 15. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.