§ 52.4.32 - Legge 26 gennaio 1973, n. 6.
Provvidenze a favore delle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.4 vittime di guerra
Data:26/01/1973
Numero:6


Sommario
Art. unico.      Alle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine è concessa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), a decorrere [...]


§ 52.4.32 - Legge 26 gennaio 1973, n. 6.

Provvidenze a favore delle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944.

(G.U. 13 febbraio 1973, n. 40)

 

     Art. unico.

     Alle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine è concessa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), a decorrere dal 1° luglio 1970, la pensione straordinaria nella misura di lire centomila mensili.

     Le predette vedove, qualora non siano assicurate obbligatoriamente contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, possono fruire, a loro richiesta, dell'assistenza sanitaria dell'ENPALS.

     Il predetto ente si darà carico dei relativi contributi.