Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 zootecnia |
Data: | 15/12/1993 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e regolamento). |
Art. 2. (Principi generali). |
Art. 3. (Definizione dei reflui zootecnici). |
Art. 4. (Impianti di trattamento, maturazione, stoccaggio e riutilizzo dei reflui zootecnici). |
Art. 5. (Piani di utilizzazione agronomica). |
Art. 6. (Autorizzazioni). |
Art. 7. (Modifica e revoca dell'autorizzazione). |
Art. 8. (Controllo e sanzioni). |
Art. 9. (Incentivi regionali). |
Art. 10. (Norma finanziaria). |
§ 3.2.10 - L.R. 15 dicembre 1993, n. 37. [1]
Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici.
(B.U. 20 dicembre 1993, n. 51 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità e regolamento).
1. La presente legge disciplina il trattamento, la maturazione e l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica e vegetale conseguenti all'esercizio della attività di allevamento, definiti in seguito reflui zootecnici al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni la salvaguardia delle acque superficiali e di falda e limitare le esalazioni maleodoranti.
2. A tal fine la giunta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento attuativo e predispone la modulistica per la compilazione dei piani di cui all'art. 5; nel regolamento attuativo sono individuate le aree del territorio regionale al carico zootecnico nonché alle caratteristiche geopedologiche dei suoli.
Art. 2. (Principi generali).
1. Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per produrre alimenti da destinare al consumo umano, alimenti per gli animali ovvero prodotti per la trasformazione industriale, nonché qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola e di silvicoltura.
2. Il riutilizzo dei reflui zootecnici sul suolo agricolo è ammesso, unicamente a fini agronomici, solo quando sia assicurato un idoneo assorbimento delle sostanze distribuite in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno; il riutilizzo dei reflui zootecnici non deve provocare rischi per la salute pubblica, e deve essere attuato in modo da determinare una riduzione della emissione di persistenti odori sgradevoli.
3. L'utilizzo dei reflui zootecnici sul suolo agricolo costituisce normale pratica agronomica e può quindi avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, nei modi previsti dal regolamento di cui all'art. 1.
Art. 3. (Definizione dei reflui zootecnici).
1. Ai fini della presente legge i reflui zootecnici sono il materiale non palabile derivato dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed eventuali acque di lavaggio provenienti dalle sale di mungitura e dagli allevamenti e le acque di lavaggio delle sale latte dei caseifici aziendali annessi all'azienda zootecnica.
2. Sono inoltre considerati reflui zootecnici ai fini della presente legge i fanghi zootecnici derivati da processi di sedimentazione dei liquami, nonché prodotti biologicamente da processi di trattamento aerobico o anaerobico degli stessi, tal quali o ispessiti e disidratati.
Art. 4. (Impianti di trattamento, maturazione, stoccaggio e riutilizzo dei reflui zootecnici).
1. Gli impianti di trattamento, maturazione, stoccaggio e riutilizzo dei reflui zootecnici sono costituiti dal complesso delle strutture immobili, degli apparati meccanici e tecnici atti a maturare e stabilizzare i reflui zootecnici al fine di renderli idonei al riutilizzo agronomico, compresi:
a) gli impianti di maturazione e stoccaggio aerobici e anaerobici con o senza recupero energetico;
b) gli impianti di separazione liquidi/solidi;
c) gli impianti di disidratazione e compattazione;
d) gli impianti di depurazione dei reflui zootecnici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. (Piani di utilizzazione agronomica).
1. Nelle aree individuate e a tal fine differenziate dal regolamento di cui al secondo comma dell'art. 1 i produttori singoli o associati che intendono utilizzare reflui zootecnici su terreni di proprietà, in affitto o in concessione, sono tenuti a predisporre e presentare al sindaco del comune competente, unitamente alla richiesta di autorizzazione, il piano di utilizzazione agronomica, redatto da tecnici competenti iscritti nei rispettivi albi professionali. Comunque non è richiesta la presentazione del piano per gli allevamenti di consistenza inferiore a 8.000 kg per bovini, suini, ovini ed a 3.000 kg per gli avicunicoli.
2. Il regolamento di cui al secondo comma dell'art. 1, definisce i criteri in base ai quali devono essere redatti i piani prevedendo la possibilità e le modalità per la presentazione di piani di utilizzazione agronomica redatti in forma semplificata per le aree di cui al primo comma, a minor carico zootecnico.
3. I piani individuano quantità e qualità dei reflui zootecnici spargibili nelle aree ritenute idonee tenuto conto:
a) della composizione fisica del suolo;
b) della profondità del terreno e della sua pendenza;
c) della presenza di ristagni e del rischio di inondazioni;
d) della velocità di percolazione delle acque e del loro scorrimento superficiale;
e) delle colture e relativi fabbisogni nutritivi;
f) delle tecniche agronomiche utilizzate;
g) delle tipologie di allevamento.
4. Le modifiche della tipologia e dimensione degli allevamenti, nonché dei terreni interessati allo spandimento, devono essere immediatamente comunicati al sindaco del comune competente unitamente a nuovo piano di utilizzazione agronomica.
5. Ai fini dell'applicazione della presente legge l'accesso agli elaborati ed ai supporti tecnico-cartografici predisposti dai competenti servizi della regione e dagli enti e dalle aziende dipendenti dalla regione è libero e gratuito.
Art. 6. (Autorizzazioni).
1. I piani di utilizzazione agronomica dei reflui sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente. Non è soggetto ad autorizzazione l'impiego di letame.
2. Il sindaco, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, richiede il preventivo parere della USSL e dello S.P.A.F.A. competenti per territorio; la USSL e lo S.P.A.F.A. devono esprimere il proprio parere entro venticinque giorni dalla richiesta.
3. Il sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione o al diniego della medesima entro quaranta giorni dalla ricezione del piano.
4. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti consente anche il trasporto e lo spandimento dei reflui zootecnici nell'ambito delle superfici comprese nel piano, fatto salvo il rispetto delle norme del regolamento di igiene e di eventuali particolari prescrizioni dello S.P.A.F.A. o della USSL competenti.
5. La giunta regionale provvederà ad integrare gli organici del personale delle USSL e dei PMIP, nel cui territorio si registra un'alta concentrazione zootecnica, con un dottore agronomo.
Art. 7. (Modifica e revoca dell'autorizzazione).
1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi possono essere modificate per la sopravvenienza di nuove normative tecniche o per annullare danni e rischi accertati in sede di controllo sull'attuazione del sistema di valorizzazione dei reflui zootecnici.
2. Le autorizzazioni possono essere revocate ove risulti una pericolosità dell'impianto non ovviabile con l'imposizione di nuove prescrizioni ovvero nei casi in cui siano accertate gravi violazioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni dell'autorità amministrativa.
Art. 8. (Controllo e sanzioni).
1. La vigilanza e il controllo sull'attuazione dell'intero sistema di trattamento, maturazione, stoccaggio e utilizzo dei reflui zootecnici competono al comune e sono effettuati dalla USSL e dagli SPAFA nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 500 mila nei casi di:
a) utilizzo agronomico dei reflui zootecnici in assenza dell'autorizzazione prevista dal primo comma del precedente articolo 6;
b) utilizzo agronomico dei reflui zootecnici in difformità alle prescrizioni contenute nei piani di cui al precedente articolo 5.
Art. 9. (Incentivi regionali).
1. La regione concede contributi alle imprese agricole singole e associate che presentino piani destinati:
a) alla valorizzazione agronomica, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, dei reflui zootecnici;
b) al recupero energetico;
c) all'introduzione di nuovi sistemi di allevamento tendenti a ridurre la produzione di liquami o ad incentivare la produzione di letame.
2. Sono esclusi dai contributi di cui al primo comma i nuovi impianti depurativi dei reflui zootecnici.
Art. 10. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità di cui al precedente art. 9 è autorizzata per il 1993 la concessione di contributi in capitale di L. 500.000.000.
2. Al finanziamento dell'onere previsto per il 1993 al precedente comma si fa fronte mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1993.
3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è apportata la seguente variazione:
- all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3690 «Contributi alle imprese agricole singole e associate per interventi volti alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici, al recupero energetico, all'introduzione di sistemi di allevamento tendenti a ridurre la produzione di liquami o ad incentivare la produzione di letame» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000.
[1] Abrogata dall'art. 15 della