§ 4.5.73 - L.R. 27 novembre 1989, n. 65.
Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:27/11/1989
Numero:65


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. I nuovi strumenti urbanistici comunali o le varianti di quelli vigenti e i relativi piani di attuazione devono prevedere sedi viabili proprie dedicate al traffico ciclistico in contiguità [...]
Art. 4.      1. Nella progettazione delle nuove strade comunali e di quelle provinciali e vicinali aventi particolare valore ambientale e paesaggistico o di collegamento con la rete di pubblico trasporto, [...]
Art. 5.      1. Nell'ambito del territorio dei parchi e delle riserve naturali regionali, i consorzi di gestione dei parchi, d'intesa con gli enti locali interessati, provvedono alla progettazione e [...]
Art. 6.      1. L'amministrazione regionale, per quanto di competenza, non può formulare pareri favorevoli né procedere all'approvazione dei progetti di fattibilità di massima od esecutivi inerenti a nuove [...]
Art. 7.      1. Nel quadro delle indicazioni del piano regionale trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al 10% dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, dovrà essere [...]
Art. 8.      1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, concede ai singoli comuni e loro consorzi e alle comunità montane, alle province, ai consorzi dei parchi regionali [...]
Art. 9.      1. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, nonché in attuazione della L.R. 10 dicembre 1986, n. 68, assumono iniziative per agevolare l'attività di noleggio, riparazione e [...]
Art. 10.      1. Nella concessione dei contributi di cui all'art. 8 si terrà conto in modo prioritario dell'esigenza di integrazione col sistema dei trasporti pubblici oltre che della sicurezza e della [...]
Art. 11.      1. Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 8, della presente Legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la concessione di contributi in capitale di L. 2.000 milioni.


§ 4.5.73 - L.R. 27 novembre 1989, n. 65. [1]

Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico.

(B.U. 1 dicembre 1989 n. 48, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. [2]

     1. La presente legge detta norme per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica nonché per l'adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale, limitatamente alle strade provinciali e comunali di cui agli articoli 4 e 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico) e alla legge 28 febbraio 1967, n. 105 (Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati).

 

     Art. 2. [3]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, negli atti di pianificazione e di programmazione territoriale e in materia di viabilità e trasporti della Regione e degli enti locali, nonché nella progettazione e nella esecuzione di opere viarie devono osservarsi le disposizioni di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 3.

     1. I nuovi strumenti urbanistici comunali o le varianti di quelli vigenti e i relativi piani di attuazione devono prevedere sedi viabili proprie dedicate al traffico ciclistico in contiguità alle strutture viarie e finalizzate alla costituzione di una rete di percorsi che consentano, in condizioni di sicurezza, la più ampia mobilità degli utenti, particolarmente nell'ambito dei centri abitati.

     2. Nelle aree in cui non sia possibile individuare sedi viabili proprie, a cagione della densità del tessuto edilizio ovvero delle dimensioni o della struttura delle aree stesse, devono essere previsti appositi percorsi, adeguatamente protetti o segnalati e ugualmente preordinati a consentire la mobilità dell'utenza, ad uso ciclabile, da individuarsi graficamente negli elaborati di piano.

     2 bis. I piani territoriali di coordinamento provinciali devono prevedere sedi viabili proprie dedicate al traffico ciclistico con riguardo alla viabilità provinciale ed al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni [4].

     2 ter. 1 comuni e le province predispongono programmi pluriennali limitatamente alla viabilità comunale per i comuni e alla viabilità provinciale per le province, che individuano come priorità i collegamenti ciclabili con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete del trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche [5].

 

     Art. 4.

     1. Nella progettazione delle nuove strade comunali e di quelle provinciali e vicinali aventi particolare valore ambientale e paesaggistico o di collegamento con la rete di pubblico trasporto, devono essere previste piste ciclabili distinte dalla carreggiata conformi alla normativa tecnica vigente per le strade extraurbane.

 

     Art. 5.

     1. Nell'ambito del territorio dei parchi e delle riserve naturali regionali, i consorzi di gestione dei parchi, d'intesa con gli enti locali interessati, provvedono alla progettazione e realizzazione di piste ciclo- pedonali.

     2. La Regione, lungo le alzaie dei corsi d'acqua, di pertinenza del demanio regionale, predispone entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge il progetto per un sistema di piste ciclabili raccordate con il sistema viario esistente di concerto con le amministrazioni provinciali, i Comuni e gli enti interessati, da realizzarsi attraverso piani di attuazione annuali.

 

     Art. 6.

     1. L'amministrazione regionale, per quanto di competenza, non può formulare pareri favorevoli né procedere all'approvazione dei progetti di fattibilità di massima od esecutivi inerenti a nuove strade di cui al precedente art. 4 o a varianti di quelle esistenti, nonché per l'adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale, per opere viarie prive di piste ciclabili.

 

     Art. 7.

     1. Nel quadro delle indicazioni del piano regionale trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al 10% dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette. Dovranno inoltre essere previsti parcheggi riservati alle biciclette, adeguatamente attrezzati, in corrispondenza dei centri intermodali di trasporti pubblici.

 

     Art. 8.

     1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, concede ai singoli comuni e loro consorzi e alle comunità montane, alle province, ai consorzi dei parchi regionali contributi in capitale nella misura massima del 50% la spesa ammissibile per l'introduzione nel sistema viario di percorsi, anche misti, fruibili da parte dei ciclisti, mediante la realizzazione o identificazione dei percorsi stessi, adeguatamente segnalati e protetti, ed i parcheggi attrezzati ed i punti di noleggio riservati alle biciclette esclusi quelli situati in aree di interscambio nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica) [6].

     1 bis. La Regione approva altresì i piani regionali di riparto di cui alla legge n. 366/1998 con le modalità previste dalla presente legge [7].

     2. Gli enti interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno, presentano le domande di contributo, corredate da adeguati elaborati sull'intervento da attuarsi, alla Giunta regionale, che delibera il relativo piano di riparto entro i successivi otto mesi [8].

     3. L'erogazione dei contributi è disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato, sulla base della certificazione delle spese degli enti assegnatari per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Legge.

 

     Art. 9.

     1. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, nonché in attuazione della L.R. 10 dicembre 1986, n. 68, assumono iniziative per agevolare l'attività di noleggio, riparazione e custodia dei cicli, e assicurano, di concerto con gli altri enti locali competenti, la manutenzione delle piste ciclabili.

 

     Art. 10.

     1. Nella concessione dei contributi di cui all'art. 8 si terrà conto in modo prioritario dell'esigenza di integrazione col sistema dei trasporti pubblici oltre che della sicurezza e della valorizzazione ambientale.

 

     Art. 11.

     1. Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 8, della presente Legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la concessione di contributi in capitale di L. 2.000 milioni.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 2.000 milioni, previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

     3. In relazione a quanto disposto dai precedenti primo e secondo comma, nel bilancio per l'esercizio finanziario 1989, all'ambito 4, settore 4, obiettivo 1, parte 2 è istituito il capitolo 4.4.1.2.2839 «Contributi in capitale a Province, Comuni e loro consorzi per la realizzazione di piste ciclabili, di parcheggi attrezzati e punti di noleggio riservati alle biciclette» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000 milioni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 30 aprile 2009, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 21, lett. a) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 21, lett. b) della L.R 27 marzo 2000, n. 18.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 21, lett. c) della L.R 27 marzo 2000, n. 18.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 21, lett. c) della L.R 27 marzo 2000, n. 18.

[6] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 28 settembre 1992, n. 38 ora così sostituito dall'art. 1, comma 21, lett. d) della L.R 27 marzo 2000, n. 18.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 21, lett. e) della L.R 27 marzo 2000, n. 18.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 21, lett. f) della L.R 27 marzo 2000, n. 18.