§ 2.6.1 - L.R. 21 gennaio 1975, n. 9.
Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.6 sport e tempo libero
Data:21/01/1975
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità e piano di intervento.
Art. 2.  Contributi in annualità ed in conto capitale.
Art. 3.  Indicazioni prioritarie.
Art. 4.  Presentazione richieste contributo.
Art. 5.  Istruttoria.
Art. 6.  (Approvazione degli interventi).
Art. 7.  Progetti esecutivi.
Art. 8.  Procedura erogazione contributi.
Art. 8 bis. 
Art. 9.  Contributi per iniziative e manifestazioni.
Art. 10.  (Concessione contributi per iniziative e manifestazioni).
Art. 11.  Comitato regionale consultivo per lo sport.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Norma transitoria.
Art. 14.      1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 lettere a) e b) della presente legge sono autorizzati a carico dell'esercizio 1974 il limite di impegno di lire 400 milioni e la spesa [...]


§ 2.6.1 - L.R. 21 gennaio 1975, n. 9.

Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive. [1]

(B.U. 22 gennaio 1975, n. 4, suppl.).

 

Art. 1. Finalità e piano di intervento.

     1. La regione Lombardia al fine di promuovere e di favorire la pratica sportiva in tutto il territorio regionale, in armonia con l'art. 3 del proprio statuto, è impegnata ad attuare interventi a favore di comuni, consorzi di comuni, comunità montane, nonchè a favore di enti o associazioni praticanti attività sportive dilettantistiche senza fine di lucro:

     a) per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento degli impianti sportivi destinati ad uso pubblico;

     b) per l'acquisto delle aree occorrenti per le opere di cui al punto a) nei limiti ed al prezzo stabilito secondo le norme sulla espropriazione per la pubblica utilità di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 o in misura non superiore al 30% del costo complessivo dell'opera.

     2. La regione concede, inoltre, contributi ad enti o associazioni operanti nel settore dello sport e non aventi fini di lucro per la diffusione di attività sportive.

 

     Art. 2. Contributi in annualità ed in conto capitale.

     1. I contributi sono concessi:

     a) in annualità, per il pagamento degli interessi delle spese accessorie relative a mutui contratti per il finanziamento delle opere e per l'acquisto delle aree previste dal precedente art. 1.

     2. Il contributo è commisurato al tasso annuale di interesse del 6%, per la durata massima di venti anni.

     La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito ed in particolare con l'istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui a tasso agevolato;

     b) in conto capitale, per l'esecuzione di opere ed impianti di particolare interesse per lo sport, per un ammontare non superiore al 20% della spesa riconosciuta ammissibile.

     2 bis. I contributi di cui alla lettera b) del comma precedente possono essere elevati sino ad un massimo del 50%, nel caso in cui le opere e gli impianti ammessi a contributo possono essere ultimati con l'integrale accollo della quota di spesa residua risultante dal preventivo sommario e dal piano di finanziamento, da parte dell'ente beneficiario del contributo e quando si tratti di opere e impianti aventi un bacino di utenza sovracomunale e si riconnettano ad interventi regionali di tipo primario secondo le caratteristiche dell'area considerata [2].

     2 ter. I contributi di cui al comma precedente saranno accordati prioritariamente a comuni, comunità montane e loro forme consortili [3].

 

     Art. 3. Indicazioni prioritarie.

     1. Nella concessione dei contributi di cui alla presente legge deve essere data la preferenza, a parità di condizione:

     a) rispetto ai destinatari:

     - a comuni, consorzi di comuni e comunità montane;

     b) rispetto alle opere da realizzare:

     - a strutture polivalenti per lo sport e il tempo libero, intendendosi per strutture polivalenti quegli impianti che comprendono strutture attrezzate per diverse discipline.

     2. Gli impianti devono essere, inoltre, costruiti in base a criteri di essenzialità e funzionalità.

 

     Art. 4. Presentazione richieste contributo.

     1. Le richieste di contributo devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla giunta regionale dai rappresentanti legali dei comuni, consorzi di comuni, comunità montane, su conforme provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli enti stessi.

     2. Le richieste di contributo di enti ed associazioni di cui all'art. 1 devono essere presentate al sindaco del comune nel cui territorio è prevista la costruzione dell'opera.

     3. Le domande devono indicare il tipo di contributo richiesto e devono essere corredate da:

     1) relazione tecnica di massima dell'opera comprendente i seguenti dati: elementi tecnici e costruttivi; indicazione dell'area prescelta in caso di nuove costruzioni; preventivo sommario di spesa e piano previsionale di finanziamento; tempi previsti per la realizzazione dell'opera;

     2) planimetria dell'area servita dalla struttura sportiva contenente gli elementi per evidenziare la conformità agli strumenti urbanistici vigenti;

     3) proposta del sistema di gestione dell'impianto.

     4. L'amministrazione comunale, esaminata la richiesta, verificata la validità tecnico-funzionale dell'opera nel quadro del proprio piano di sviluppo delle infrastrutture e la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, è tenuta a trasmettere la domanda, corredata del proprio motivato parere, alla giunta regionale.

     5. Al fine di evidenziare il piano organico degli interventi previsto per lo sviluppo delle attrezzature e delle infrastrutture sportive, l'amministrazione comunale è anche tenuta a trasmettere in allegato alla domanda di contributo di cui al comma precedente la seguente documentazione:

     1) schema conoscitivo dell'assetto urbanistico dell'area con particolare riferimento agli insediamenti industriali e residenziali, ai servizi pubblici esistenti o previsti;

     2) prospetto contenente elementi conoscitivi sulla realtà impiantistica sportiva esistente e sulla situazione demografica e socio- economica sia a livello locale, sia nella fascia dei comuni limitrofi all'area nella quale sarà situato il costruendo impianto.

 

     Art. 5. Istruttoria. [4]

     La Giunta regionale delibera sulle domande pervenute, attenendosi agli indirizzi pluriennali definiti in collaborazione con il comitato regionale consultivo dello sport, di cui all'articolo 11, ed approvati dal Consiglio regionale, verificando la validità tecnico-funzionale dell'opera, valutando i criteri di costruzione degli impianti, nonché le proposte di gestione presentate che devono soddisfare i criteri di una fruizione generalizzata, cioè di agibilità da parte di tutti i cittadini, in modo che le strutture polivalenti si qualifichino come reali servizi sociali.

 

     Art. 6. (Approvazione degli interventi). [5]

     La deliberazione di cui al l'articolo 5 è adottata dalla Giunta regionale entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4.

     La deliberazione della Giunta regionale è comunicata, per conoscenza, alla competente commissione consiliare.

     Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 25 e 62 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) è autorizzata l'assunzione da parte della Regione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma stanziata sul bilancio pluriennale.

 

     Art. 7. Progetti esecutivi.

     1. Gli enti ammessi al finanziamento devono presentare, entro il termine stabilito dalla giunta regionale, i progetti esecutivi delle opere per le quali è stato richiesto il contributo.

     2. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonchè di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori.

     3. Contestualmente alla presa d'atto dell'inizio lavori si provvede, in deroga all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale), alla liquidazione dell'intera somma impegnata a favore dei beneficiari indicati nella deliberazione di cui all'articolo 6, primo comma, il cui ammontare non sia superiore a 150 milioni e non superi il cinquanta per cento della somma complessiva del progetto ammesso al finanziamento [6].

 

     Art. 8. Procedura erogazione contributi.

     1. I contributi regionali in annualità, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, sono versati direttamente ed irrevocabilmente all'istituto mutuante con le modalità previste dalle apposite convenzioni stipulate con gli istituti stessi dal presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta.

     1 bis. In tutti quei casi in cui l'istituto mutuante prescelto non sia convenzionato per le finalità della presente legge, i contributi regionali in annualità potranno essere versati direttamente ai beneficiari, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, oppure, ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui, direttamente agli istituti mutuanti a deconto delle rate di ammortamento dei mutui dovute dai mutuatari e per tutta la durata dell'ammortamento [7].

     1 ter. Qualora la durata del mutuo sia inferiore ad anni venti, le ulteriori annualità di contributo saranno corrisposte direttamente ai beneficiari [8].

 

     Art. 8 bis. [9]

     1. Ai soggetti di cui al precedente art. 1 che non intendano o non possano ricorrere all'assunzione di mutui per la realizzazione delle opere, i contributi regionali previsti dall'art. 2, lettera a), possono essere concessi, a domanda nella forma dei contributi diretti in annualità, per una durata non superiore ai venti anni. In tali casi, i contributi saranno versati direttamente ai beneficiari.

 

     Art. 9. Contributi per iniziative e manifestazioni.

     1. La regione concede ai sensi dell'art. 1 secondo comma, contributi a favore delle associazioni e degli enti di propaganda sportiva per la realizzazione di iniziative e manifestazioni, particolarmente significative, a carattere regionale, sulla base di programmi dagli stessi presentati.

 

     Art. 10. (Concessione contributi per iniziative e manifestazioni). [10]

     Al fine di ottenere i contributi previsti dal precedente articolo 9, le associazioni e gli enti di propaganda sportiva possono presentare domanda presso la direzione generale competente in materia di sport e tempo libero, secondo i criteri e le modalità di concessione stabiliti dalla Giunta regionale.

     La deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma è inviata alla competente commissione consiliare che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla sua assegnazione. La concessione dei contributi è disposta con provvedimento del direttore generale competente per materia.

 

     Art. 11. Comitato regionale consultivo per lo sport.

     1. E' costituito il comitato regionale consultivo per lo sport che svolge le funzioni previste dalla presente legge.

     2. Il comitato è così composto:

     - l'assessore regionale al turismo, sport e tempo libero o un suo delegato;

     - 4 rappresentanti delle associazioni del tempo libero;

     - 4 rappresentanti degli enti di propaganda sportiva;

     - 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

     - 1 rappresentante del CONI;

     - 1 rappresentante dell'ANCI;

     - 1 rappresentante dell'UPI;

     - 1 rappresentante dell'ENAL.

     3. Il comitato è eletto dal consiglio regionale e decade con la scadenza della legislatura.

     4. Il segretario di comitato è nominato dal presidente fra i funzionari della regione.

     5. Il comitato è presieduto dall'assessore regionale allo sport o in sua assenza da un suo delegato.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. Per il primo anno di applicazione della presente legge, la giunta regionale predispone sentita la commissione consiliare competente, entro il termine massimo di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, il piano stralcio di riparto prendendo in esame d'ufficio, le domande presentate in riferimento alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, per attrezzature ed impianti sportivi e non accolte nel relativo piano di riparto.

     2. Il piano stralcio di riparto viene approvato dal consiglio regionale.

     3. Per la quota di stanziamento per l'anno 1974 eventualmente non utilizzata con il piano stralcio di cui al precedente comma e per l'esercizio 1975 si procede con le modalità previste agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge.

 

     Art. 13. Norma transitoria.

     1. Le richieste di contributo di cui all'art. 10, per il primo anno di applicazione della presente legge, devono essere inviate alla giunta regionale entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

     2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone il piano di riparto entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma. Il piano di riparto viene approvato dal consiglio regionale.

 

     Art. 14.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 lettere a) e b) della presente legge sono autorizzati a carico dell'esercizio 1974 il limite di impegno di lire 400 milioni e la spesa di lire 200 milioni.

     2. Per la concessione dei contributi per iniziative e manifestazioni di cui al precedente articolo 9 è autorizzata a carico degli esercizi 1974 e 1975 la spesa di lire 100 milioni.

     3. Al finanziamento del complessivo onere annuo di lire 700 milioni si provvede, per l'esercizio 1974, mediante riduzione per lire 100 milioni del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali», per lire 400 milioni del «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» e per lire 200 milioni del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo» rispettivamente iscritti ai capitoli 183102, 281100 e 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974.

     4. Le spese in capitale come sopra autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1973, n. 2440 e successive modificazioni.

     5. Le spese correnti come sopra autorizzate per l'anno 1974 e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 1975.

     6. Nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate, oltre a quelle sopra indicate, le seguenti variazioni:

     a) al titolo I, sezione VI, rubrica 7ª istituito il capitolo 167120, categoria 3ª, con la denominazione «Contributi ad enti ed associazioni di propaganda sportiva, per la realizzazione di iniziative e manifestazioni particolarmente significative» e con la dotazione di lire 100 milioni;

     b) al titolo II, sezione VI, rubrica 6ª sono istituiti i capitoli:

     - 266120, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in annualità a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti e associazioni non aventi scopo di lucro sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di impianti sportivi ad uso pubblico e per l'acquisto delle relative aree - 1ª delle venti annualità del primo limite di impegno di lire 400 milioni» e con la dotazione di lire 400 milioni;

     - 266121, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in capitale a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro per la realizzazione di opere ed impianti di particolare interesse sportivo» e con la dotazione di 200 milioni.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 9 marzo 1978, n. 25.

[3] Comma aggiunto dalla L.R. 9 marzo 1978, n. 25.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 13, lett. a) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 13, lett. b) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[6] Comma, già modificato dall'art. 4, comma 1 della L.R. 1/1998, ora così sostituito dall'art. 1, comma 13, lett. c) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[7] Comma aggiunto dalla L.R. 4 agosto 1976, n. 23.

[8] Comma aggiunto dalla L.R. 4 agosto 1976, n. 23.

[9] Articolo aggiunto dalla L.R. 4 agosto 1976, n. 23.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 13, lett. d) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.