§ 6.2.86 - L.R. 20 maggio 2009, n. 17.
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:20/05/2009
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Variazioni alla Tabella “A” – Entrata)
Art. 2.  (Variazioni alla Tabella “B” – Spesa)
Art. 3.  (Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009)
Art. 4.  (Aumento del livello massimo di ricorso al mercato finanziario e degli importi destinati a mutui e prestiti)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 1, commi 66, lettera b), 67, 68, lettera c), 70, 73, 74, 75 e 82 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della [...]
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 63 della l.r. 31/2008)
Art. 7.  (Interventi in materia di in house providing)
Art. 8.  (Centrale acquisti regionale per il contenimento della spesa sanitaria)
Art. 9.  (Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici per lo sviluppo economico e la trasparenza amministrativa. Modifiche all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a [...]
Art. 10.  (Fondo per il soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del 2009)
Art. 11.  (Disposizioni transitorie in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario)
Art. 12.  (Disposizioni transitorie in materia di sanatoria degli abusi edilizi)
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.86 - L.R. 20 maggio 2009, n. 17.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009

(B.U. 28 maggio 2009, n. 20 - S.O. n. 84)

 

Art. 1. (Variazioni alla Tabella “A” – Entrata)

1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009 – 2011 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata Tabella “A” – Entrata.

 

     Art. 2. (Variazioni alla Tabella “B” – Spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009 – 2011 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata Tabella “B” – Spesa.

 

     Art. 3. (Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009)

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

 

     Art. 4. (Aumento del livello massimo di ricorso al mercato finanziario e degli importi destinati a mutui e prestiti)

1. L’autorizzazione prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009), relativa a mutui e prestiti per interventi finalizzati a nuovi investimenti, è aumentata dell’importo di 175.628.356,70 euro.

2. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009) è diminuito dell’importo di 362.260.248,03 euro, risultante dalla differenza tra la riduzione del disavanzo relativo alle spese di investimento pari a 537.888.604,73 euro e l’incremento dei mutui o dei prestiti obbligazionari concessi di cui al comma 1.

3. E’ autorizzata la contrazione di un mutuo o di un prestito non superiore a 2,5 miliardi di euro, finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del saldo finanziario negativo riferito a spese di investimento connesso alle gestione dei pregressi esercizi.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 1, commi 66, lettera b), 67, 68, lettera c), 70, 73, 74, 75 e 82 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio” e successive modifiche)

1. All’articolo 1 della l.r. 14/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 66 e al comma 82 le parole: “la Giunta regionale” nonché alla lettera a) del comma 70 le parole: “la Regione” sono sostituite dalle seguenti: “il Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario”;

b) al comma 67 le parole: “della Giunta regionale”, alla lettera b) del comma 70 le parole: “della Regione” nonché alla lettera c) del comma 68 e ai commi 73 e 74 le parole: “del Presidente della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario”;

c) al comma 75 le parole: “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario”.

 

2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano per tutta la durata del commissariamento ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 63 della l.r. 31/2008)

1. L’articolo 63 della l.r. 31/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 63

(Disposizioni in ordine ai rapporti con Cassa depositi e prestiti società per azioni e agli interventi di cui alle leggi regionali 26 giugno1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici”, 22 novembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici”, 9 marzo 1990, n. 27 “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica”, all’articolo 34 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alle sedi comunali, e successive modifiche, e all’articolo 77 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo ad edifici scolastici intercomunali)

1. Al fine di dare continuità agli interventi di cui alle l.r. 88/1980, 51/1982 e 27/1990, all’articolo 34 della l.r. 9/2005 e all’articolo 77 della l.r. 4/2006 deliberati nelle annualità 2006, 2007 e 2008 e non attivati attraverso la procedura di ricorso a mutuo presso la Cassa depositi e prestiti società per azioni, la Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo all’iscrizione in bilancio del debito derivante dai mutui, stanzia l’importo complessivo pari a 78 milioni di euro, di cui 46,8 milioni di euro per l’anno 2009 e 31,2 milioni di euro per l’anno 2010.

2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo di spesa C22543 che assume la seguente denominazione: “Oneri per interventi in materia di opere pubbliche ed ambientali”.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli assessori competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, definisce i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.”.

 

     Art. 7. (Interventi in materia di in house providing)

1. La Regione, nelle more del completamento del processo di trasformazione della società Unionfidi Lazio S.p.A. in soggetto in house, incrementa lo stanziamento del capitolo di spesa C21504 per un importo pari a 2,5 milioni di euro finalizzati alla copertura delle spese sostenute nell’esercizio 2008.

2. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è subordinato al completamento del processo di trasformazione di Unionfidi Lazio S.p.A. in società in house providing, entro il 31 luglio 2009.

 

     Art. 8. (Centrale acquisti regionale per il contenimento della spesa sanitaria)

1. La Regione, nell’ambito del piano di rientro dal debito sanitario, al fine di garantire il contenimento della spesa sanitaria, sostiene un piano di attività per la razionalizzazione della spesa di beni e servizi delle aziende sanitarie ed ospedaliere del sistema sanitario regionale attraverso la centrale acquisti regionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 49 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alla razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale, e successive modifiche.

 

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H21, del capitolo denominato “Oneri connessi alle attività della centrale acquisti regionale – parte corrente”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2009 pari a 500 mila euro e, nell’ambito dell’UPB H22, del capitolo denominato “Oneri connessi alle attività della centrale acquisti regionale – parte capitale”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2009 pari a 1 milione di euro.

 

     Art. 9. (Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici per lo sviluppo economico e la trasparenza amministrativa. Modifiche all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e termini per benefici e provvidenze di legge, all’articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 “Comitato regionale per i lavori pubblici” e all’articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche, e successive modifiche)

1. All’articolo 93 della l.r. 6/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: “attuabilità dell’intervento” sono inserite le seguenti: “che deve essere inserito nel piano triennale dei lavori pubblici” e dopo le parole: “dell’adozione dei provvedimenti di finanziamento.” sono inserite le seguenti: “Nel caso di mancato inserimento dell’intervento nel piano triennale dei lavori pubblici, il suddetto inserimento deve avvenire ed essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta di integrazione di documentazione da parte della Regione, pena la decadenza dal finanziamento.”;

b) il comma 3 ter è sostituito dal seguente:

“3 ter. Gli enti interessati possono presentare un massimo di due ovvero quattro, nel caso di comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, domande di finanziamento di opere e lavori pubblici per ogni legge regionale che ne dispone il relativo finanziamento, indicando l’ordine di priorità delle domande stesse.”.

 

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 5/2002, come modificato dall’articolo 1, comma 35 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, le parole: “e superiore a 200 mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “e superiore a 500 mila euro”.

 

3. All’articolo 30 della l.r. 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole “di cui ai commi precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente articolo”;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Per le opere ed i lavori pubblici il cui importo a base di gara non è superiore a 500 mila euro, il responsabile unico del procedimento della stazione appaltante presenta apposita dichiarazione attestante:

a) la rispondenza del progetto alle finalità del finanziamento concesso dalla Regione;

b) la rispondenza del quadro economico a quanto riportato in sede di finanziamento regionale;

c) la completezza degli elaborati progettuali rispetto a quanto previsto dalle vigenti normative;

d) il possesso di tutte le autorizzazioni e i pareri necessari per la realizzazione dell’opera;

e) l’avvenuta approvazione del progetto da parte della stazione appaltante con relativa copertura finanziaria;

f) la conformità dei prezzi di elenco al prezziario regionale o, nei casi di nuovi prezzi, la validità delle relative analisi dei prezzi.”.

 

     Art. 10. (Fondo per il soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del 2009)

1. La Regione partecipa alle azioni di sostegno e soccorso nei confronti delle popolazioni delle Regioni Abruzzo e Lazio colpite dal terremoto dell’aprile 2009, mediante l’istituzione di un apposito fondo di seguito denominato “Fondo per il soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto dell’aprile 2009”.

 

2. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, con propria deliberazione da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di gestione del fondo di cui al presente articolo.

 

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB E46, di un apposito capitolo denominato “Fondo per il soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto dell’aprile 2009” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 5 milioni di euro.

 

     Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario) [1]

1. Nelle more della revisione della disciplina in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario e in deroga a quanto previsto dall’articolo 27, comma 4, della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1996), per gli anni accademici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in 118,00 euro.

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie in materia di sanatoria degli abusi edilizi)

1. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche, ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri di autotutela, i comuni provvedono alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal medesimo articolo 6, comma 3, relativamente alle domande di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per abusi edilizi realizzati su immobili soggetti a vincolo paesaggistico ovvero a vincoli ambientali.

2. L’efficacia dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria tacitamente formatisi ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l.r. 12/2004 rimane sospesa fino alla scadenza del termine di cui al comma 1.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio
finanziario 2009

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 27 luglio 2018, n. 6.