§ 4.4.169 - L.R. 16 dicembre 2011, n. 16.
Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/12/2011
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Autorità competente)
Art. 2.  (Misure semplificatrici a favore delle tecnologie pulite ed efficienti)
Art. 3.  (Ambito di applicazione della procedura semplificata per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile)
Art. 3.1  (Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola)
Art. 3 bis.  (Registro regionale degli impianti a biomassa)
Art. 4.  (Abrogazioni e disposizioni transitorie)


§ 4.4.169 - L.R. 16 dicembre 2011, n. 16.

Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili

(B.U. 28 dicembre 2011, n. 48)

 

Art. 1. (Autorità competente)

1. Per i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.

2. L’autorità regionale competente in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale è individuata nell’apposita struttura dell’assessorato competente in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

3. La competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale è delegata alle province, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Nell'esercizio di tale funzione le province possono avvalersi del supporto tecnico-analitico fornito dall'Agenzia regionale per la protezione ambientate del Lazio (ARPA) e di quello del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche.

4. La competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 è riservata alla Regione.

 

     Art. 2. (Misure semplificatrici a favore delle tecnologie pulite ed efficienti)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonte rinnovabile e la realizzazione di infrastrutture elettriche lineari necessarie all’immissione nel sistema elettrico dell’energia prodotta dagli impianti di energia da fonte rinnovabile, nonché al fine di ridurre le emissioni in atmosfera mediante la riduzione delle perdite di rete e la crescita del settore delle fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, sono incrementate del 30 per cento le soglie di cui all’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, relative ai progetti di cui al punto 2, lettera c) ed al punto 7, lettera z) del medesimo allegato.

2. L’incremento della soglia di cui al comma 1 non si applica ai progetti di cui al punto 2, lettera c) dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006 localizzati nei siti appartenenti alla rete Natura 2000.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione della procedura semplificata per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile)

1. La procedura abilitativa semplificata disciplinata all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) si applica, in attuazione del comma 9 del medesimo articolo, agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione fino a 1 MW elettrico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).

2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, sentita la competente commissione consiliare, delibera, con cadenza triennale, l’ammontare degli oneri istruttori relativi ai procedimenti di cui al comma 1. In via transitoria gli oneri istruttori da corrispondere ai comuni per lo svolgimento della procedura abilitativa semplificata sono pari allo 0,03 per cento del costo dell’investimento.

3. I comuni trasmettono all’Assessorato regionale competente copia dei titoli abilitativi rilasciati.

4. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del d.lgs. 387/2003, si applica ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici ed agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, precedentemente autorizzate, fatta salva la disciplina in materia di tutela delle risorse idriche e di valutazione di impatto ambientale come previsto al comma 11 dell'articolo 6 del d.lgs. 28/2011.

 

     Art. 3.1 (Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola) [1]

1. La programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura per le zone omogenee “E” di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è prevista dal piano energetico regionale (PER) ed è effettuata in coordinamento con il piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

2. Nella predetta pianificazione sono individuate, tra l’altro, le aree idonee all’installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i limiti del relativo dimensionamento.

3. I comuni, nelle more dell’entrata in vigore del PER, che comunque deve essere operativo entro centottanta giorni dall’approvazione della presente disposizione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell’ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed eurounitari, individuano, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra per una superficie complessiva non superiore al 3 per cento delle zone omogene “E” di cui al d.m. 1444/1968, identificate dagli strumenti urbanistici comunali.

4. Ai fini dell’individuazione delle aree idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3, i comuni devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale.

5. Nelle more delle previsioni di cui al comma 1, resta sempre consentita la produzione di energia da fonti rinnovabili con le modalità previste dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche per la quale non trovano applicazione le limitazioni di cui al comma 3.

 

     Art. 3 bis. (Registro regionale degli impianti a biomassa) [2]

1. Al fine di provvedere al controllo e ad un costante monitoraggio della diffusione degli impianti alimentati a biomasse forestali sul territorio regionale, è istituita, presso la struttura regionale competente in materia, una banca dati degli impianti a biomassa con potenza termica uguale o superiore a 50 kW termici, denominata “Registro regionale degli impianti a biomassa” (RIB).

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina le modalità di funzionamento del registro e i compiti in capo ai proprietari degli impianti.

 

     Art. 4. (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) all’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, i commi da 19 a 22 relativi ai procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale;

b) il comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 6 giugno 1999, n. 6 relativo all’autorità competente in materia di VIA;

c) l’articolo 103 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) relativo alle autorità competenti al rilascio dell’AIA;

d) il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 novembre 2006, n. 17 relativo a modifiche alla l.r. 14/1999.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[2] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.