Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.10 disabili |
Data: | 14/01/1987 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. La Regione in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione, dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, promuove e favorisce le cooperative integrate con soci lavoratori [...] |
Art. 2. Per cooperative integrate si intendono le imprese cooperative che abbiano fra i loro soci lavoratori una percentuale non inferiore al 30 per cento di cittadini che presentino una riduzione [...] |
Art. 3. Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo 2 la Regione: |
Art. 4. Le cooperative di cui agli articoli precedenti presentano le domande per usufruire delle relative provvidenze entro il 30 maggio di ogni anno e valgono per l’esercizio finanziario successivo |
Art. 5. |
Art. 6. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di L. 1.000 milioni. |
Art. 7. Sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11, non compatibili con la presente legge. |
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 5.10.11 - L.R. 14 gennaio 1987, n. 9.
Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11.
(B.U. 30 gennaio 1987, n. 3).
Art. 1. La Regione in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione, dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, promuove e favorisce le cooperative integrate con soci lavoratori handicappati e di loro consorzi, come efficaci strumenti per il reinserimento lavorativo economico e sociale dei cittadini portatori di handicaps [1].
In particolare la Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo limitatamente alle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, di cooperative integrate di produzione e lavoro ed agricole che abbiano tra le loro finalità l'inserimento lavorativo di soggetti handicappati.
Art. 2. Per cooperative integrate si intendono le imprese cooperative che abbiano fra i loro soci lavoratori una percentuale non inferiore al 30 per cento di cittadini che presentino una riduzione permanente delle proprie capacità lavorative causate da invalidità fisiche, psichiche o sensoriali.
Di questa percentuale almeno il 50 per cento deve essere costituito da persone con invalidità superiore od uguale ai due terzi.
Per consorzi si intendono raggruppamenti associativi di cooperative integrate finalizzati esclusivamente alla loro promozione e sviluppo [2].
Art. 3. Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo 2 la Regione:
a) concede contributi per concorrere alla formazione del capitale sociale e suoi successivi incrementi per un importo non superiore a tre volte la quota di capitale sottoscritto e versato [3];
b) concede contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti di sviluppo in misura non superiore al 50 per cento della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata dell'oggetto ed alle caratteristiche degli investimenti;
c) rimborsa le spese sostenute per l'adeguamento del posto di lavoro o per modificazioni di attrezzature e/o strumentazioni resesi necessarie per l'inserimento dei lavoratori portatori di handicaps, fino ad un massimo di 5 milioni;
d) concede contributi commisurati agli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamente sostenuti, relativi ai lavoratori handicappati;
e) concede borse di lavoro nominative fino ad un importo massimo di L. 5 milioni a soci lavoratori di cooperative integrate od a dipendenti delle stesse portatori di handicaps finalizzate in particolare all'avvio di nuove produzioni che richiedono una fase di apprendimento o tirocinio;
f) nell'ambito delle attività di formazione professionale, privilegia i corsi rivolti ai lavoratori handicappati, con specifico riguardo alle esigenze delle cooperative.
Art. 4. Le cooperative di cui agli articoli precedenti presentano le domande per usufruire delle relative provvidenze entro il 30 maggio di ogni anno e valgono per l’esercizio finanziario successivo [4].
Per l'esercizio 1986 le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a) copia dello statuto e del libro soci;
b) della diminuita capacità lavorativa dei soci portatori di handicaps;
c) certificato di iscrizione all'albo della cooperativa;
d) certificato rilasciato dal tribunale sezione società commerciali attestante il libero esercizio della attività cooperativa;
e) copia dell'ultimo bilancio delle cooperative e/o loro consorzi se costituiti [5].
1. La Regione provvede alla ripartizione dei contributi di cui all’articolo 3 nel rispetto del, regolamento comunitario relativo agli aiuti d’importanza minore “de minimis” e dell’articolo 57 della
2. I beneficiari dei contributi di cui all’articolo 3, entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’effettiva erogazione degli stessi, presentano alla Regione un resoconto dettagliato sull’impiego delle risorse [7].
Art. 6. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di L. 1.000 milioni.
Le spese conseguenti all'applicazione della presente legge graveranno sui sottoindicati capitoli di nuova istituzione nel bilancio 1987:
capitolo n. 14111 denominato «Interventi regionali a favore delle cooperative integrate», per le spese di gestione di cui all'articolo 3, lettere a), d), e) ed f) della presente legge L. 500.000.000;
capitolo n. 14112 denominato «Interventi regionali a favore delle cooperative integrate», per le spese di investimento di cui all'articolo 3, lettere b) e c), della presente legge L. 500.000.000.
Alla copertura della spesa per l'esercizio 1987 si provvederà con la legge di bilancio del medesimo anno [8].
Alla determinazione della spesa per gli anni successivi ed alla relativa copertura finanziaria si provvederà con legge di bilancio.
Art. 7. Sono abrogate le norme di cui alla
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Comma così modificato dall'articolo 1 della
[2] Comma aggiunto dall'articolo 2 della L.R. 7/89.
[3] Lettera così sostituita dall'articolo 3 della L.R. 7/89.
[4] Comma così modificato dall'art. 11 della
[5] Lettera così modificata dall'articolo 4 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[7] Comma così modificato dall'art. 1 della
[8] Comma così modificato dall'articolo 5 della