Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 02/05/2017 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 2.7.268 - L.R. 2 maggio 2017, n. 4.
Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale.
(B.U. 4 maggio 2017, n. 36)
Art. 1. (Assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale)
1. Ferme restando le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione:
a) ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità) e dall’articolo 1, comma 543, della
b) esaurite le procedure concorsuali straordinarie di cui alla lettera a), al personale non rientrante nelle fattispecie ivi previste, impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell’assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, viene riconosciuto, nelle procedure concorsuali successive, un punteggio nell’ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto [1];
c) i commi 73, 74, 75 e 76 dell’articolo 1 della
2. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale comunicano alla direzione regionale competente in materia di sanità gli elenchi del personale a cui si applicano le disposizioni del comma 1.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Lettera così modificata dall'art. 17 della