Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 21/04/2004 |
Numero: | 795 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto. |
Art. 3 bis. Ettari determinati e animali accertati. |
Art. 3 ter. Ammissibilità |
Art. 4. Riduzioni. |
Art. 5. Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari. |
Art. 6. Fissazione dei diritti all'aiuto. |
Art. 7. Applicazione dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 qualora il numero di ettari sia inferiore ai diritti all'aiuto. |
Art. 8. Diritti all'aiuto non utilizzati. |
Art. 9. Trattenute sulle vendite di diritti all'aiuto. |
Art. 10. Guadagni eccezionali. |
Art. 11. Riserve regionali. |
Art. 12. Domande. |
Art. 13. Successione o successione anticipata. |
Art. 14. Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione. |
Art. 15. Fusioni e scissioni. |
Art. 16. Circostanze eccezionali. |
Art. 17. Clausola relativa ai contratti privati di vendita. |
Art. 18. Disposizioni generali applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare. |
Art. 19. Produttori di latte. |
Art. 20. Trasferimento di terre date in affitto. |
Art. 21. Investimenti. |
Art. 22. Locazione e acquisto di terreni dati in locazione. |
Art. 23. Riconversione della produzione. |
Art. 23 bis. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie. |
Art. 24 . Dichiarazione e uso dei diritti all'aiuto. |
Art. 25. Trasferimento di diritti all'aiuto. |
Art. 26. Restrizione regionale. |
Art. 27. Clausola relativa ai contratti privati di affitto. |
Art. 28. Superficie foraggera. |
Art. 28 bis. Periodo di tre mesi previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
Art. 29. Produzione di canapa. |
Art. 30. Diritti soggetti a condizioni particolari. |
Art. 31. Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari. |
Art. 31 bis. Pagamenti nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine. |
Art. 31 ter. Determinazione e uso dei diritti nel settore dell’olio d’oliva |
Art. 32. Condizioni applicabili al ritiro dalla produzione. |
Art. 33. Scambi di superfici ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione. |
Art. 34. Produzione biologica. |
Art. 35. Disposizioni generali. |
Art. 36. Calcolo del massimale regionale. |
Art. 37. Fissazione della riserva nazionale. |
Art. 38. Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto. |
Art. 39. Assegnazione iniziale dei diritti di ritiro. |
Art. 40. Applicazione dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 qualora il numero di ettari sia inferiore ai diritti all'aiuto. |
Art. 41. Fissazione e trasferimento di diritti all'aiuto con autorizzazione. |
Art. 42. Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari. |
Art. 43. Ritiro dalla produzione. |
Art. 44. Trattenute sulle vendite di diritti all'aiuto. |
Art. 45. Guadagni eccezionali. |
Art. 46. Clausola relativa ai contratti privati. |
Art. 47. Superamento dei massimali. |
Art. 48. Applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
Art. 48 bis. Applicazione nei nuovi Stati membri. |
Art. 48 ter. Notifica delle decisioni. |
Art. 48 quater. Disposizioni generali |
Art. 48 quinquies. Disposizioni specifiche |
Art. 48 sexies. Regionalizzazione |
Art. 48 ter. Notifica delle decisioni. |
Art. 49. Regionalizzazione. |
Art. 49 bis. Inserimento del tabacco, del cotone, dell’olio di oliva, del luppolo, della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria |
Art. 50. |
Art. 50 bis. Foraggi essiccati, patate da fecola e ortofrutticoli. |
Art. 51. Entrata in vigore. |
§ 1.6.S27 - Regolamento 21 aprile 2004, n. 795. [1]
Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 141).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) È opportuno stabilire le modalità di applicazione del titolo III del
(2) Per maggiore chiarezza, è opportuno fornire una serie di definizioni e, se del caso, utilizzare definizioni già applicabili per situazioni analoghe o che sono utilizzate già da molti anni.
(3) Per agevolare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto è opportuno prevedere regole precise in materia di arrotondamento delle cifre, nonché la possibilità di ripartire i diritti all'aiuto esistenti nei casi in cui la dimensione della particella dichiarata o trasferita insieme al diritto all'aiuto corrisponda solo a una frazione di ettaro.
(4) È opportuno prevedere disposizioni specifiche per costituire una riserva nazionale e in particolare per il calcolo delle riduzioni degli importi di riferimento o dei diritti all'aiuto, nonché l'applicazione, della riduzione in caso di disaccoppiamento totale o parziale e dei premi per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari previsti dagli articoli 95 e 96 del
(5) L'articolo 42, del
(6) In determinate circostanze è possibile che gli agricoltori si ritrovino con più diritti della relativa superficie da utilizzare, ad esempio in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, in ragione della. scadenza di un contratto di affitto o della partecipazione ad un programma di imboschimento o per aver acquistato, conformemente alle disposizioni nazionali, quantitativi di riferimento di latte affittati nel periodo di riferimento insieme al terreno. Appare pertanto appropriato prevedere un dispositivo che garantisca il sostegno degli agricoltori concentrandolo sugli ettari che rimangono a disposizione. Per evitare però ogni abuso di tale dispositivo occorre subordinarne l'accesso a determinate condizioni.
(7) A norma del
(8) In caso di applicazione della trattenuta sulla vendita di diritti all'aiuto, occorre stabilire percentuali massime e criteri di applicazione, differenziandoli in funzione del tipo di trasferimento e dei diritti all'aiuto da trasferire. In presenza di rischi di speculazioni nel corso del primo anno di applicazione del regime pagamento unico, gli Stati membri possono essere autorizzati ad aumentare la percentuale di trattenuta sulle vendite di diritti all'aiuto senza la terra corrispondente. L'applicazione di tali trattenute non deve in nessun caso creare ostacoli significativi o impedire il trasferimento di diritti all'aiuto.
(9) Per agevolare la gestione della riserva nazionale, è opportuno prevederne la gestione regionale, tranne nei casi previsti all'articolo 42, paragrafo 3, ove applicabile, e all'articolo 42, paragrafo 4 del
(10) Per agevolare l'applicazione del regime di pagamento unico, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di procedere, già. nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime, all'identificazione dei suoi potenziali beneficiari, in particolare qualora l'azienda agricola abbia subito modifiche in caso di successione o per cambiamenti della forma giuridica, nonché all'attribuzione provvisoria di diritti all'aiuto.
(11) L'articolo 33 del
(12) A norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento(CE) n, 1782/2003, un agricoltore può trasferire i propri diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l'80% dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile. Per tener conto dei trasferimenti di terreni realizzati nel periodo precedente l'applicazione del regime di pagamento unico appare giustificato che il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, insieme ai futuri diritti all'aiuto, sia considerato un trasferimento valido di diritti all'aiuto insieme alla terra, ai sensi dell'articolo 46 del
(13) A norma dell'articolo 42, paragrafo 4, del
(14) Qualora in virtù del diritto nazionale o di una prassi consolidata in uno Stato membro la definizione di "affitto a lungo termine" includa anche gli affitti di durata quinquennale, è opportuno autorizzare tale Stato membro ad applicare questa durata inferiore, se del caso.
(15) Poiché i premi per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari saranno inclusi nel regime di pagamento unico basandosi su un periodo di riferimento diverso da quello previsto all'articolo 37 del
(16) In caso di passaggio dell'azienda di un agricoltore pensionato o deceduto ad un membro della famiglia o ad un erede che intenda continuare l'attività agricola nell'azienda, è opportuno agevolare il trasferimento dell'azienda o di parte di essa all'interno della famiglia, in particolare nel caso in cui il trasferimento riguardi una superficie data in affitto a terzi nel corso del periodo di riferimento, ferma restando la possibilità per il successore di continuare l'attività agricola.
(17) È opportuno attribuire diritti all'aiuto anche agli agricoltori che hanno effettuato investimenti che avrebbero comportato un incremento dell'importo dei pagamenti diretti a cui avrebbero avuto diritto se non fosse stato introdotto il regime di pagamento unico. È. opportuno prevedere norme specifiche per il calcolo dei diritti all'aiuto per gli agricoltori che già detengano diritti all'aiuto o non possiedano ettari di superficie. In tali circostanze, gli agricoltori che abbiano acquistato o affittato terreni o abbiano partecipato a programmi nazionali di riconversione della produzione in virtù dei quali nel corso del periodo di riferimento avrebbero potuto beneficiare di un pagamento diretto nell'ambito del regime di pagamento unico, si ritroverebbero senza alcun diritto all'aiuto pur avendo acquistato terreni o partecipato a programmi di questo tipo per praticare un'attività agricola che in futuro avrebbe potuto continuare a beneficiare di determinati pagamenti diretti. È quindi opportuno prevedere l'assegnazione di diritti all'aiuto anche in questo caso.
(18) Ai fini della corretta gestione del regime è opportuno stabilire regole per i trasferimenti dei diritti all'aiuto
(19) A norma dell'articolo 46 del
(20) A norma dell'articolo 43, paragrafo 2 del
(21) L'articolo 52 del
(22) Per i casi in cui la fissazione dei diritti è subordinata a condizioni particolari, occorre prevedere norme specifiche per il calcolo delle unità di bestiame adulto, riferendosi alla tabella di conversione in vigore nel settore delle carni bovine.
(23) È altresì necessario stabilire regole particolari per agevolare la fissazione di diritti all'aiuto in caso di disaccoppiamento anticipato dei pagamenti nel settore lattiero-caseario.
(24) A norma dell'articolo 54 del
(25) Qualora lo Stato membro decida di avvalersi dell'opzione della regionalizzazione del regime di pagamento unico, è opportuno prevedere disposizioni specifiche per agevolare il calcolo dell'importo regionale di riferimento per le aziende situate a cavallo tra due o più regioni, nonché per garantire l'assegnazione dell'intero importo regionale nel corso del primo anno di applicazione del regime. È opportuno adattare alcune disposizioni previste dal presente sente regolamento, in particolare quelle relative alla riserva nazionale, all'assegnazione iniziale di diritti all'aiuto e al trasferimento di diritti all'aiuto, per renderle applicabili in caso di regionalizzazione.
(26) A norma dell'articolo 69 del
(27) A norma dell'articolo 58 del
(28) Per valutare l'applicazione del regime di pagamento unico, appare appropriato fissare le modalità e i termini per scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e comunicare alla Commissione le superfici per le quali è stato versato l'aiuto, a livello nazionale e, se del caso, regionale.
(29) Le misure previste da presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capitolo 1
Campo di applicazione e disposizioni generali
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione.
Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime di pagamento unico previsto al titolo III del
Art. 2. Definizioni.
Ai fini del titolo III del
a) "superficie agricola", l'intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;
b) “seminativi”, i terreni rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2, punto 1), del
c) “colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all’allegato I, sezione G/05, della
d) “colture pluriennali”, le colture dei seguenti prodotti e i vivai di tali colture pluriennali:
Codice NC
0709 10 00 Carciofi
0709 20 00 Asparagi
0709 90 90 Rabarbaro
0810 20 Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lampone
0810 30 Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina
0810 40 Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium. [4]
e) “pascolo permanente”, i terreni investiti a pascoli permanenti ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del
f) "formazioni erbose", i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell'articolo 61 del
g) "vendita", la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli;
h) "affitto", l'affitto o analoghe transazioni temporanee;
i) "trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente", la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente.
In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata.
In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del
Il trasferimento di diritti all'aiuto senza terra di cui all'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del
j) "unità di produzione", almeno una superficie, comprese le superfici foraggere ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del
k) "agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento", ai fini degli articoli 37, paragrafo 2 e 42, paragrafo 3, del
Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.
Art. 3. Calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto.
1. L'importo dei diritti all'aiuto è calcolato con una precisione di tre decimali e arrotondato al secondo decimale superiore o inferiore più prossimo. Se il risultato del calcolo del terzo decimale si situa esattamente a metà, si arrotonda al secondo decimale.
2. Se, dopo aver dichiarato tutti i possibili diritti all'aiuto interi a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del
3. Se una particella trasferita con un diritto all’aiuto conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, del
Fatto salvo il disposto dell’articolo 46, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se l’agricoltore trasferisce una frazione di diritto senza terra, il valore di entrambe le frazioni è calcolato in proporzione. [8]
[4. I paragrafi 2 e 3 si applicano unicamente nei casi in cui l’agricoltore deve ancora dichiarare o trasferire un diritto all’aiuto o una frazione di diritto con una frazione di ettaro, dopo aver dichiarato o trasferito i diritti all’aiuto esistenti o frazioni di diritti dello stesso tipo.] [9]
Art. 3 bis. Ettari determinati e animali accertati. [10]
Fatta salva l'applicazione dell'allegato VII del
Art. 3 ter. Ammissibilità [11]
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del
a) le superfici che tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 erano investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), a Miscanthus sinensis (codice NC ex 0602 90 51) e a Phalaris arundicea (fettuccia d’acqua);
b) le superfici che prima del 30 aprile 2004 erano investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), a Miscanthus sinensis (codice NC ex 0602 90 51) e a Phalaris arundicea (fettuccia d’acqua) e che sono state affittate o acquistate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 per beneficiare del regime di pagamento unico.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 51 del
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del
4. Fatto salvo l’articolo 51 del
5. Fatto salvo l’articolo 60 del
a) ai fini dell’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del
b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del
c) ai fini dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4, del
d) ai fini dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4 del
6. Gli agricoltori interessati dall’applicazione dei paragrafi 2-5 del presente articolo nel 2005 possono modificare la loro domanda unica entro quattro settimane a partire dal 19 ottobre 2005 o entro il termine fissato dai rispettivi Stati membri.
Capitolo 2
Riserva nazionale
Sezione 1
Fissazione della riserva nazionale
Art. 4. Riduzioni.
1. La riduzione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del
2. In caso di applicazione della riduzione di cui all'articolo 42, paragrafo 7, del
3. Se gli importi presenti nella riserva nazionale risultano essere superiori a quanto necessario per coprire tutti i casi contemplati dall’articolo 42 del
Art. 5. Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari.
1. La percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del
2. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma, del
3. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma del
Sezione 2
Fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale
Art. 6. Fissazione dei diritti all'aiuto.
1. Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 42, paragrafi 3 e 5 del
2. L'agricoltore che non possiede alcun diritto all'aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.
3. L'agricoltore che possiede diritti all'aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non detiene diritti all'aiuto.
Il valore unitario di ogni diritto all'aiuto che già detiene può essere aumentato nei limiti della media regionale di cui al paragrafo 4.
Il disposto dell’articolo 42, paragrafo 8, primo comma, del
4. La media regionale è stabilita dagli Stati membri, al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Essa è stabilita entro il termine fissato dagli Stati membri e può essere riveduta ogni anno. Essa si basa sul valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori nella relativa regione e non è differenziata per settore di produzione.
5. Il valore di ciascun diritto all'aiuto ricevuto a norma dei paragrafi 2 o 3, ad eccezione del paragrafo 3, secondo comma, è calcolato dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari di cui al paragrafo 2.
Art. 7. Applicazione dell'articolo 42, paragrafo 5, del
1. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 42, paragrafo 5, del
In tal caso, l'agricoltore cede alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto che detiene o che avrebbe dovuto ricevere, tranne i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto soggetti alla deroga di cui all'articolo 49 del
Ai fini del presente articolo, per “diritti all'aiuto” si intendono esclusivamente quei diritti all'aiuto assegnati dallo Stato membro durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico [14].
2. Il numero di diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale è pari al numero di ettari dichiarati dall'agricoltore.
3. Il periodo di cinque anni di cui all'articolo 42, paragrafo 8, del
4. Il valore unitario dei diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale è calcolato dividendo l'importo di riferimento dell'agricoltore per il numero di ettari che dichiara e detraendo dal risultato ottenuto un numero di ettari equivalente al numero di diritti di ritiro che detiene. La media nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non si applica.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano agli agricoltori che dichiarano meno del 50% del numero totale di ettari, ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2 del
6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, gli ettari trasferiti mediante vendita o affitto e non sostituiti da un corrispondente numero di ettari sono compresi nel numero di ettari dichiarati dall’agricoltore [15].
7. Gli agricoltori sono tenuti a dichiarare il numero totale di ettari che detengono al momento della presentazione della domanda.
Sezione 3
Alimentazione della riserva nazionale
Art. 8. Diritti all'aiuto non utilizzati.
1. Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 3, del
Ai fini del presente articolo, per "diritto all'aiuto non utilizzato" si intende che nel corso del periodo indicato al primo comma non sono stati erogati pagamenti corrispondenti a tale diritto. I diritti all'aiuto oggetto di una domanda, accompagnati da una superficie determinata ai sensi dell'articolo 2, punto 22), del
2. I diritti di ritiro e i diritti all'aiuto, accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 60 del
Art. 9. Trattenute sulle vendite di diritti all'aiuto.
1. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 46, paragrafo 3, del
a) in caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra, fino al 30% del valore di ciascun diritto all'aiuto o importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto. Tuttavia, nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico, la percentuale del 30% può essere sostituita dal 50%,
e/o
b) in caso di vendita di diritti all'aiuto con la terra corrispondente, fino al 10% del valore di ciascun diritto all'aiuto o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto,
e/o
c) in caso di vendita di diritti di ritiro senza terra, fino al 30% del valore di ciascun diritto all'aiuto. Tuttavia, nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico, la percentuale del 30% può essere sostituita dal 50%,
e/o
d) in caso di vendita di diritti all'aiuto con un'intera azienda, fino al 5% del valore di ciascun diritto all'aiuto e/o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto,
e/o
e) in caso di vendita di diritti all'aiuto vincolati all'autorizzazione di cui all'articolo 60 del
In caso di vendita di diritti all'aiuto con o senza terra ad un agricoltore che inizia l'attività agricola e in caso di successione o di anticipo di successione non si applica alcuna trattenuta.
2. Nello stabilire le percentuali di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può differenziare la percentuale in uno solo dei casi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
Art. 10. Guadagni eccezionali.
1. Nei casi di cui all'articolo 42, paragrafo 9 del
a) in caso di vendita, fino aJ90% dell'importo di riferimento da fissare per il venditore a norma dell'articolo 37 del
b) in caso di affitto per un periodo di sei anni, fino al 50% dell'importo di riferimento da fissare per il locatore a norma dell'articolo 37 del
c) in caso di affitto per un periodo superiore a sei anni, il 5% all'anno per ogni anno successivo ai primi sei, ma corrispondente a non oltre il 20% dell'importo di riferimento da fissare per il locatore a norma dell'articolo 37 del
2. I diritti all'aiuto da stabilire per il venditore o il locatore sono calcolati a norma dell'articolo 43 del
3. Il disposto il paragrafo 1 non si applica se entro un anno dalla vendita o dall'affitto o comunque non oltre il 15 maggio 2004, il venditore o il locatore abbia acquistato o preso in affitto per un periodo di almeno sei anni un'altra azienda o parte di essa. In tal caso, il venditore o il locatore conserva un numero di diritti all'aiuto almeno equivalente al numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore può utilizzare nella nuova azienda a norma dell'articolo 44 del
4. Il disposto il paragrafo 1 non si applica se l'agricoltore dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, che il prezzo di vendita o di affitto corrisponde al valore dell'azienda o, in caso di trasferimento parziale, al valore di una parte dell'azienda senza diritti all'aiuto.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la clausola contrattuale di cui all'articolo 17 e, se del caso, all'articolo 27 sia stata introdotta in un contratto prima del 15 maggio 2004 [21].
6. Gli Stati membri possono fissare un massimale oltre il quale si applica il paragrafo 1 [22].
Sezione 4
Gestione regionale
Art. 11. Riserve regionali.
1. Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale. Prima della loro fissazione definitiva non è possibile alcun trasferimento dei diritti all'aiuto.
In tal caso, gli Stati membri possono assegnare in tutto o in parte gli importi disponibili a livello nazionale conformemente agli articoli 4, 5, 8, 9 e 10.
2. Gli importi assegnati ad ogni livello regionale possono essere distribuiti esclusivamente all'interno della regione corrispondente, tranne nei casi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del
Capitolo 3
Assegnazione di diritti all'aiuto
Sezione 1
Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto
Art. 12. Domande.
1. A partire dall'anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico gli Stati membri possono procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili, ai sensi dell'articolo 33 del
2. Ai fini della fissazione provvisoria dei diritti all'aiuto, gli Stati membri possono inviare il modulo di domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del
3. Gli Stati membri che non si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 inviano il modulo di domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del
4. La fissazione definitiva dei diritti all'aiuto da assegnare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è subordinata alla presentazione di una domanda per tale regime, a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del
Prima della loro definitiva fissazione, non è possibile alcun trasferimento definitivo dei diritti all'aiuto [23].
I diritti all'aiuto definitivi devono essere comunque fissati entro il 15 agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Ove particolari requisiti amministrativi lo richiedano, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico lo Stato membro può decidere di far coincidere la data per la fissazione definitiva con quella della notifica del versamento, ammesso che questa non sia successiva al 31 dicembre del primo anno di applicazione [24].
Con riserva della fissazione definitiva, l'agricoltore può presentare domanda a titolo del regime di pagamento unico sulla base di diritti all'aiuto provvisori fissati dallo Stato membro o acquisiti in virtù della clausola contrattuale di cui all'articolo 17 o 27 [25].
5. Alla data della presentazione della domanda di diritti all'aiuto il richiedente dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, di essere un agricoltore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del
6. Gli Stati membri possono decidere di fissare dimensioni minime in termini di superficie agricola per le aziende per le quali può essere presentata una domanda di fissazione dei diritti all'aiuto. Le dimensioni minime non possono tuttavia essere superiori a 0,3 ettari [26].
Per la fissazione dei diritti all'aiuto soggetti alle condizioni particolari previste dagli articoli 47-50 del
7. Gli Stati membri possono decidere che la domanda di fissazione definitiva dei diritti all'aiuto, di cui al paragrafo 4, può essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico.
8. Per stabilire i diritti all'aiuto non è necessario dichiarare alcuna particella, tranne che ai fini della fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale di cui agli articoli 6, 7 e da 18 a 23 bis, e fatti salvi i paragrafi 5 e 6 del presente articolo. La dichiarazione delle particelle di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del
Sezione 2
Assegnazione di diritti all'aiuto senza ricorso alla riserva nazionale
Art. 13. Successione o successione anticipata.
1. Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del
Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondente alle unità di produzione ereditate.
2. In caso di successione anticipata revocabile, il beneficio al regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico.
La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore che sia una persona fisica e che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte, che avrebbe conferito diritti all'aiuto, sono considerati come la successione in un'azienda.
3. Nei casi in cui l'agricoltore di cui al paragrafo 1 già possieda diritti all'aiuto, il numero e il valore dei suoi diritti all'aiuto è fissato sommando gli importi di riferimento e il numero di ettari relativi alla sua azienda iniziale alle unità di produzione ereditate.
4. Qualora possieda i requisiti per l'applicazione di due o più degli articoli da 19 a 23 del presente regolamento o degli articoli 37, paragrafo 2, 40, e 42, paragrafi 3 o 5, del
5. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del
Art. 14. Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione.
1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 2, del
a) il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine;
b) in caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.
2. Qualora i casi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, del
Art. 15. Fusioni e scissioni.
1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del
Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine.
2. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del
Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine.
3. Qualora i casi previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, primo o secondo comma, del
Art. 16. Circostanze eccezionali.
1. Nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 5, del
Gli importi inferiori a 10 euro per diritto all'aiuto o inferiori a un importo complessivo di 100 euro per agricoltore non si considerano doppi pagamenti.
Qualora 10 Stato membro non possa modificare gli importi da versare nell'ambito degli impegni agroambientali suddetti, l'agricoltore può:
a) ricevere un importo di riferimento ridotto e presentare domanda, nell'ambito di un programma da stabilirsi dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, del
o, in alternativa:
b) ricevere l'intero importo di riferimento purché accetti una modifica degli importi da percepire nell'ambito degli impegni agroambientali.
2. In caso di applicazione dell'articolo 40, paragrafo 5, secondo comma, del
3. L'articolo 40 del
Art. 17. Clausola relativa ai contratti privati di vendita.
1. Se un contratto di vendita, concluso o modificato entro la scadenza del termine di presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, prevede la vendita di tutta l'azienda o di una sua parte insieme a tutti i diritti all'aiuto o di parte di essi, da fissare a norma dell'articolo 43 del
2. Ai diritti all'aiuto da calcolare in funzione delle unità di produzione e del numero di ettari oggetto del contratto si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 42, paragrafo 9 e 46, paragrafo 3, del
3. Il venditore chiede la fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12, corredando la propria domanda di una copia del contratto di vendita ed indicando le unità di produzione e il numero di ettari di cui ha intenzione di trasferire i diritti all'aiuto.
Gli Stati membri possono permettere all'acquirente di presentare domanda di fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12 a nome del venditore e con l'esplicita autorizzazione di quest'ultimo. In tal caso gli Stati membri verificano che il venditore possieda i requisiti di ammissibilità previsti all’articolo 33 del
4. L'acquirente presenta una domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 12, corredandola di una copia del contratto di vendita.
5. Gli Stati membri possono esigere che le domande dell'acquirente e del venditore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima.
Sezione 3
Assegnazione di diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale
Art. 18. Disposizioni generali applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare.
1. Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 4, del
2. Qualora possieda i requisiti per l'applicazione di due o più degli articoli da I 9 a 23 bis del presente regolamento o degli articoli 37, paragrafo 2, 40, e 42, paragrafi 3 o 5, del
3. Agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare non si applica l'articolo 6, tranne il paragrafo 3, terzo comma.
4. Qualora il contratto di affitto di cui agli articoli 20 e 22 o i programmi di cui all'articolo 23 scadano dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l'agricoltore interessato può chiedere la fissazione del propri diritti all'aiuto, dopo la scadenza del contratto di affitto o del programma, entro un termine che gli Stati membri fissano e che non può essere posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico nell'anno successivo.
5. Qualora in virtù del diritto nazionale o di una prassi consolidata la definizione di affitto a lungo termine includa anche i contratti di durata quinquennale, gli Stati membri possono decidere di applicare a tali contratti di affitto gli articoli 20, 21 e 22.
Art. 19. Produttori di latte.
Ai fini della fissazione dell'importo di riferimento di un produttore di latte che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 40 del
Art. 20. Trasferimento di terre date in affitto.
1. Se un agricoltore riceve tramite trasferimento, mediante vendita o contratto di affitto di sei anni o più, a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore che ha cessato l'attività agricola causa pensionamento o decesso prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, i diritti all'aiuto che riceve sono calcolati dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato o della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari dell'azienda o della parte di azienda che ha ricevuto [31].
2. L'agricoltore di cui al paragrafo 1 è qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l'azienda o parte dell'azienda di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una successione effettiva o anticipata.
1. L'agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacità di produzione o che abbia acquistato terreno alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 entro il 15 maggio 2004, riceve diritti all'aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, fissato dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato acquistato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha comprato.
Tuttavia, per gli investimenti consistenti nell’impianto di olivi nell’ambito di programmi approvati dalla Commissione, il termine di cui al primo comma è il 31 dicembre 2006.
Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006. [33]
2. Gli investimenti rientrano in un piano o un programma la cui attuazione è iniziata al più tardi il 15 maggio 2004. L'agricoltore comunica il piano o il programma alle competenti autorità dello Stato membro.
Qualora non esistano piani o programmi scritti, gli Stati membri possono tener conto di altre prove oggettive della realizzazione dell'investimento.
Tuttavia, per gli investimenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, l’attuazione del piano o del programma termina al più tardi il 31 dicembre 2006.
Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006. [34]
3. L'aumento delle capacità di produzione riguarda esclusivamente i settori per i quali sarebbe stato concesso un pagamento diretto elencato nell'allegato VI del
L'acquisto di terreno riguarda esclusivamente l'acquisto di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 1782/2003.
In ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente articolo non viene presa in considerazione la parte di aumento della capacità di produzione e/o l'acquisto di terreno per il quale l'agricoltore già ha diritto all'assegnazione di diritti all'aiuto e/o di importi di riferimento per il periodo di riferimento.
4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, un contratto di affitto a lungo termine di sei o più anni, iniziato al più tardi il 15 maggio 2004, è considerato come un acquisto di terreno o un investimento in capacità di produzione.
Per gli investimenti nel settore dello zucchero, il termine di cui al primo comma è il 3 marzo 2006. [35]
5. Se un agricoltore già possiede diritti all'aiuto, in caso di acquisto o di affitto a lungo termine il numero di diritti all'aiuto è calcolato in base al numero di ettari acquistati o presi in affitto e, nel caso di altri investimenti, il valore totale dei diritti all'aiuto esistenti può essere maggiorato nel limiti dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 1.
6. Se un agricoltore non possiede ettari di superficie o non dispone di diritti all'aiuto, il numero di diritti all'aiuto è calcolato dividendo l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 per un valore unitario non superiore a 5.000 euro.
Il valore di ogni diritto all'aiuto è pari al valore unitario così calcolato.
I diritti all'aiuto sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 49 del
Art. 22. Locazione e acquisto di terreni dati in locazione. [36]
1. L'agricoltore che tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004 abbia preso in affitto per un periodo di sei anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, riceve diritti all'aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, da stabilirsi dagli Stati membri secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha preso in affitto.
2. Il disposto del paragrafo 1 si applica all'agricoltore che nel corso del periodo di riferimento o prima o comunque entro il 15 maggio 2004 ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per “terreno dato in affitto” si intende un terreno che, al momento dell’acquisto o successivamente ad esso, era dato in affitto in forza di un contratto a lungo termine che non è stato mai rinnovato, eccetto nel caso in cui lo esigesse la legge [37].
Art. 23. Riconversione della produzione. [38]
1. L'agricoltore che nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 abbia preso parte a pro grammi nazionali di riorientamento della produzione, che avrebbero potuto beneficiare di un pagamento diretto erogato nell'ambito del regime di pagamento unico, in particolare programmi di riconversione della produzione, riceve diritti all'aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, da stabilirsi dagli Stati membri secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che dichiara nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
2. Il disposto del paragrafo 1 si applica agli agricoltori che nel corso del periodo di riferimento o comunque entro il 15 maggio 2004 sono passati dalla produzione di latte ad un'altra produzione in uno dei settori di cui all'allegato VI del regolamento(CE) n. 1782/2003.
Art. 23 bis. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie. [39]
Nel caso in cui l'agricoltore si veda attribuire diritti all'aiuto o riconoscere l'aumento del valore di diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorità competente dello Stato membro, la data in cui il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono versati al beneficiario è fissata dallo Stato membro non oltre il termine ultimo per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico successivo alla data della decisione o del provvedimento e nel rispetto dell'articolo 44, paragrafo 3, del
Capitolo 4
Disposizioni specifiche
Sezione I
Dichiarazione e trasferimento dei diritti all'aiuto
Art. 24. Dichiarazione e uso dei diritti all'aiuto.
1. I diritti all’aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all’anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall’agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica a norma dell’articolo 11 del
Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica, a norma dell’articolo 15 del citato regolamento, l’agricoltore può dichiarare anche i diritti all’aiuto che detiene alla data della comunicazione delle modifiche alla competente autorità, purché gli stessi diritti all’aiuto non siano dichiarati da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno.
Se l’agricoltore acquisisce i diritti all’aiuto di cui trattasi mediante trasferimento da parte di un altro agricoltore o se l’altro agricoltore ha già dichiarato gli stessi diritti, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all’aiuto è ammessa solo se il cedente abbia già informato del trasferimento la competente autorità a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento e ritiri tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini stabiliti dall’articolo 15 del
2. Gli Stati membri fissano l'inizio del periodo di dieci mesi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del
Tuttavia, quando specifiche condizioni agricole lo giustifichino, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori a fissare per la loro azienda, all'interno del periodo di cui al primo comma, due date diverse di inizio del periodo di dieci mesi. Gli agricoltori che si avvalgono di tale possibilità indicano la scelta operata per ciascuna particella nella domanda di partecipazione al regime di pagamento unico, congiuntamente alle informazioni che essi sono tenuti ad inserirvi a norma dell’articolo 12 del
3. Gli agricoltori possono cedere volontariamente diritti all’aiuto alla riserva nazionale, ad eccezione dei diritti di ritiro. [42]
Art. 25. Trasferimento di diritti all'aiuto.
1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno.
2. Il cedente informa del trasferimento le autorità competenti dello Stato membro entro i termini da esse stabiliti.
3. Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento, entro i termini fissati da tale Stato membro, e comunque al più presto sei settimane prima che il trasferimento diventi effettivo e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo se le autorità competenti si oppongano al trasferimento e ne diano comunicazione al cedente entro il suddetto termine. Le autorità competenti possono opporsi ad un trasferimento soltanto se non è conforme alle disposizioni del
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del
Art. 26. Restrizione regionale.
1. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, del
2. Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 al più tardi un mese prima della data di inizio del periodo di dieci mesi di cui all'articolo 44 paragrafo 3 del
Gli agricoltori la cui azienda è situata nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all'aiuto corrispondenti al numero di ettari che dichiarano nel primo anno di applicazione della facoltà prevista all'articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, del
Gli agricoltori la cui azienda è situata in parte nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all'aiuto corrispondenti al numero di ettari situati in tale regione, che dichiarano nel corso del primo anno di applicazione della facoltà suddetta.
3. La restrizione imposta al trasferimento di diritti all'aiuto dall'articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, del
4, Gli Stati membri possono decidere di applicare la restrizione al trasferimento di diritti all'aiuto, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, del
Art. 27. Clausola relativa ai contratti privati di affitto.
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, qualsiasi clausola di un contratto di affitto che preveda il trasferimento di un numero di diritti non superiore al numero di ettari dati in affitto è considerata una locazione di diritti all'aiuto con la terra corrispondente ai sensi dell'articolo 46 del
a) un agricoltore ha ceduto in affitto ad un altro agricoltore la propria azienda o parte di essa entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico,
b) il contratto di affitto scade dopo il termine di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico
e
c) l'agricoltore decide di dare in affitto i propri diritti all'aiuto all'agricoltore che ha preso in affitto tutta la sua azienda o parte di essa.
2. Il locatore chiede la fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12, corredandola propria domanda di una copia del contratto di affitto ed indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di cedere in affitto i diritti all'aiuto. Si applica, per quanto di ragione, l'articolo 42, paragrafo 9, del
3. Il locatario presenta una domanda di pagamento nell'ambito del regime pagamento unico a norma dell'articolo 12, corredandola di una copia del contratto di affitto.
4. Gli Stati membri possono esigere che le domande del locatario e del locatore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima.
Sezione 2
Altre disposizioni specifiche
Art. 28. Superficie foraggera. [45]
1. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del
a) la superficie foraggera dichiarata dall'agricoltore nella domanda di aiuto per superficie del 2004 o nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico oppure
b) la superficie foraggera dichiarata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento.
2. Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto definitivi, l'agricoltore può dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che nel periodo di riferimento la superficie foraggera risultava inferiore oppure deve dichiarare, nel caso in cui la superficie utilizzata dagli Stati membri sia inferiore, tutta la superficie foraggera in suo possesso durante il periodo di riferimento, conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del
Art. 28 bis. Periodo di tre mesi previsto dall’articolo 51, lettera b), del
Gli Stati membri indicati nell’allegato I possono autorizzare la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi, che inizia ogni anno alla data fissata dall’allegato I per ciascuno Stato membro.
Art. 29. Produzione di canapa. [47]
Ai fini dell'articolo 52 del
Art. 30. Diritti soggetti a condizioni particolari.
1. Ai fini del calcolo dell'attività agricola espressa in unità di bestiame adulto (UBA), di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del
2. I vitelli maschi e femmine di meno di sei mesi di età sono convertiti in UBA applicando il coefficiente 0,2.
Per quanto riguarda il premio per prodotti lattierocaseari e i pagamenti supplementari, il calcolo delle UBA viene effettuato dividendo il quantitativo di riferimento, utilizzato per calcolare l'importo del premio per prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari, se inclusi nel regime di pagamento unico, per la resa lattiera media di cui all'allegato XVI del
Nel caso del premio alla macellazione, ove non siano disponibili le necessarie informazioni sull'età degli animali, lo Stato membro può convertire il numero di tori, manzi, vacche e giovenche in UBA ricorrendo al coefficiente 0,7 e quello di vitelli utilizzando il coefficiente 0,25[50].
Se uno stesso animale ha beneficiato di differenti premi, il coefficiente applicabile equivale alla media dei coefficienti dei diversi premi [51].
3. Per verificare il rispetto dell'attività agricola minima espressa in unità di bestiame adulto a norma del paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono il numero di capi secondo uno dei metodi seguenti:
a) chiedono ad ogni produttore di dichiarare il numero di UBA, in base al registro aziendale, entro un termine da stabilirsi dagli Stati membri e al più tardi entro la data del pagamento,
e/o
b) per stabilire il numero di UBA usano la banca dati informatizzata creata a norma della
3 bis. Il calcolo del numero di UBA viene effettuato in proporzione ai diritti all'aiuto per i quali, nel periodo di riferimento, l'agricoltore non è in possesso di ettari e a fronte dei quali egli richiede l'applicazione di condizioni particolari. Il numero così calcolato si applica a cominciare dai diritti all'aiuto con il valore più basso.
La domanda è presentata unicamente durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. I termini per la presentazione sono stabiliti dallo Stato membro. La domanda può essere rinnovata negli anni successivi per lo stesso numero di diritti all'aiuto sottoposti l'anno precedente a condizioni particolari o per la parte rimanente dei diritti all'aiuto, ove essi siano stati in parte trasferiti o dichiarati unitamente ad un corrispondente numero di ettari.
In tali casi, il numero di UBA viene ricalcolato in proporzione ai rimanenti diritti all'aiuto a fronte dei quali l'agricoltore richiede l'applicazione di condizioni particolari.
Fatto salvo l'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, del
4. Il requisito dell'attività agricola minima si considera rispettato se il numero di UBA raggiunge il 50% nel corso di un periodo o a certe date stabiliti dagli Stati membri. Si tiene conto di tutti i capi venduti o macellati nell'anno civile considerato.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 29 del
Art. 31. Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari.
1. Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma, del
a) nel caso in cui un produttore di latte abbia ricevuto altri pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento:
- se possedeva ettari nel corso del periodo di riferimento, i diritti all'aiuto sono calcolati, a norma dell'articolo 43 del
- se non possedeva ettari nel corso del periodo di riferimento, riceve diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari, calcolati a norma dell'articolo 48 del
b) nel caso in cui un produttore di latte non abbia ricevuto altri pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento:
- se possiede ettari, i diritti all'aiuto sono calcolati dividendo l'importo da erogare a norma degli articoli 95 e
- se non possiede ettari, riceve diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari, calcolati a norma dell'articolo 48 del
2. Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma del
Art. 31 bis. Pagamenti nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine. [53]
1. Ai fini del calcolo dell'importo di riferimento per il pagamento all'estensivizzazione e per i pagamenti supplementari nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/ 2003, lo Stato membro, in base a criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni di mercato e di concorrenza, prende in considerazione i requisiti di ammissibilità e gli importi fissati dallo Stato membro stesso ai fini della concessione di detti pagamenti durante il periodo di riferimento, a condizione che non sia superata la quota del massimale di cui all'allegato VIII del suddetto regolamento relativa ai pagamenti in questione.
2. Il calcolo dell'importo di riferimento relativo al premio alla macellazione nel settore delle carni bovine di cui all'allegato VI del
Art. 31 ter. Determinazione e uso dei diritti nel settore dell’olio d’oliva [54]
1. Gli Stati membri calcolano il numero di ettari, da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 43 e all’allegato VII, punto H, del
2. Per le particelle coltivate in parte a olivo, in parte ad altre colture rientranti nel regime di pagamento unico, compreso il terreno ritirato dalla produzione, la superficie occupata dagli olivi è calcolata secondo il metodo di cui al paragrafo 1. La superficie della particella occupata dalle altre colture coperte dal regime di pagamento unico è calcolata per mezzo del sistema integrato di cui al titolo II, capitolo 4, del
L’applicazione di questi due diversi metodi di calcolo non deve dare come risultato una superficie maggiore della superficie agricola della particella.
3. In deroga al paragrafo 1, il metodo comune di cui all’allegato XXIV del
a) la particella a oliveto corrisponde a una dimensione minima, determinata dallo Stato membro, non superiore a 0,1 ettaro;
b) la particella a oliveto è situata in un’unità amministrativa per la quale lo Stato membro ha istituito un sistema alternativo di SIG oleicolo.
In questi casi, lo Stato membro determina la superficie ammissibile all’aiuto sulla base di criteri obiettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori.
4. La superficie da prendere in considerazione per l’uso dei diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 44 del
Capitolo 5
Ritiro dalla produzione
Art. 32. Condizioni applicabili al ritiro dalla produzione.
1. Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo, nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo a partire dal 15 luglio oppure, in caso di condizioni climatiche eccezionali, a partire dal 15 giugno negli Stati membri che praticano tradizionalmente la transumanza.
2. Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, per garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e che l'ambiente sia protetto.
Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; In tal caso, esse prevedono che la copertura vegetale non possa essere destinata alla produzione di sementi e non possa essere utilizzata per fini agricoli prima del 31 agosto, ne possa dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere commercializzata.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano alle superfici messe a riposo o imboschite in applicazione degli articoli 22, 23, 24 e 31 del
4. Ai fini dell'articolo 54, paragrafo 2, e dell'articolo 61 del
a) le superfici dichiarate dall'agricoltore come investite a pascolo permanente nella sua domanda di aiuto per il 2003; e
b) le superfici non dichiarate dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto per il 2003, a meno che non possa essere dimostrato che dette superfici nel 2003 non erano investite a pascolo permanente.
Qualora determinate superfici siano assoggettate per la prima volta ad un regime di ricomposizione tra la data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per il 2003 e la data di presentazione della domanda di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, lo Stato membro interessato determina le superfici da considerare pascolo permanente ai fini dell’articolo 54, paragrafo 2, e dell’articolo 61 del
Art. 33. Scambi di superfici ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 5, del
a) nel caso delle superfici oggetto di un programma di ristrutturazione, definite come il "passaggio alla struttura e/o alla superficie ammissibile di un azienda imposto dalle autorità pubbliche",
b) nel caso di ogni intervento pubblico che obblighi l'agricoltore a mettere a riposo una superficie precedentemente considerata inammissibile per poter continuare la propria attività agricola. normale e in virtù del quale la superficie originariamente ammissibile cessa di esserlo;
c) se gli agricoltori sono in grado di giustificare con ragioni pertinenti ed obiettive lo scambio di superfici non ammissibili contro superfici ammissibili nelle loro aziende.
In questi casi gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare ogni incremento significativo della superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro. Dette misure possono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili. Le nuove superfici dichiarate ammissibili dagli Stati membri non possono superare di oltre il 5% le nuove superfici dichiarate inammissibili. Gli Stati membri possono predisporre un sistema di notificazione preventiva e di approvazione di tali scambi.
Art. 34. Produzione biologica.
1. L'esenzione dall'obbligo di ritiro dalla. produzione di cui all'articolo 55, lettera a), del regolamento (CE) n. 178212003 si applica ad un numero di ettari non superiore al numero di diritti di ritiro assegnati all'agricoltore nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
2. In caso di trasferimento di diritti di ritiro con la terra corrispondente, il disposto del paragrafo 1 non si applica purché sia rispettata la condizione di cui all'articolo 55, lettera a), del
Capitolo 6
Attuazione regionale e facoltativa
Sezione 1
Attuazione regionale
Art. 35. Disposizioni generali.
Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 58, paragrafo 1 e all'articolo 59, paragrafo 1, del
Art. 36. Calcolo del massimale regionale.
1. Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 58, paragrafo 1 e all'articolo 59, paragrafo 1, del
2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, l'importo individuale di riferimento di cui all'articolo 59, paragrafo 3, secondo comma, del
3. L'articolo 26, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.
Art. 37. Fissazione della riserva nazionale.
Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste agli articoli 58 e 59 del
Art. 38. Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto.
1. Ai fini dell'articolo 59, paragrafi 2 e 3, del
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare il numero di ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto, di cui all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, del
3. Il valore e il numero dei diritti all'aiuto assegnati in base alle dichiarazioni presentate dagli agricoltori per l'assegnazione dei diritti all'aiuto nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico si considerano provvisori. Il valore e il numero definitivi sono fissati entro il 31 dicembre del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, dopo l'esecuzione dei controlli a norma del
4. L'articolo 40 del
5. Ai fini del presente articolo, il riferimento alla «superficie agricola» di cui all'articolo 12, paragrafo 6, si intende come riferimento alla «superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del
Art. 39. Assegnazione iniziale dei diritti di ritiro.
1. Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, del
2. Il numero di ettari corrispondenti ai diritti di ritiro assegnati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico può variare entro un margine massimo del 5% rispetto al numero medio di ettari messi a riposo nel corso del periodo di riferimento.
In caso di superamento del margine di cui al primo comma, il numero di ettari è adottato entro 1° agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Tuttavia, l'obbligo di ritiro a cui sono vincolati i nuovi diritti di ritiro si applica agli agricoltori solo a partire dall'anno successivo.
Art. 40. Applicazione dell'articolo 42, paragrafo 5, del
Qualora gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 59 del
Art. 41. Fissazione e trasferimento di diritti all'aiuto con autorizzazione.
1. Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del
2. Qualora il numero di autorizzazioni sia inferiore al numero di diritti all'aiuto, l'autorizzazione è vincolata ai diritti all'aiuto iniziando da quelli dal valore unitario più elevato. In caso di trasferimento di diritti all'aiuto, l'autorizzazione accompagna il diritto all'aiuto a cui è vincolata.
3. Gli Stati membri possono autorizzare, a richiesta dell'agricoltore, che un'autorizzazione legata a un diritto di ritiro sia trasferita ad un diritto all'aiuto.
4. Ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera b), del
5. La media del numero di ettari a livello nazionale e regionale di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del
Art. 42. Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari.
1. Qualora gli Stati membri che si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del
2. Se un agricoltore non possiede ettari, riceve diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari, calcolati a norma dell'articolo 48 del
3. Qualora gli Stati membri che si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del
Art. 43. Ritiro dalla produzione.
1. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del
2. Nel caso degli agricoltori la cui azienda sia situata parzialmente nella regione a cui si applica l'articolo 59 del
Art. 44. Trattenute sulle vendite di diritti all'aiuto.
Qualora uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del
Art. 45. Guadagni eccezionali.
Qualora uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del
Art. 46. Clausola relativa ai contratti privati.
Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del
L'articolo 27 non si applica.
Sezione 2
Attuazione facoltativa
Art. 47. Superamento dei massimali. [61]
Qualora il totale degli importi da versare nell’ambito di ciascuno dei regimi previsti dagli articoli da 66 a 71 del
Art. 48. Applicazione dell'articolo 69 del
1. Il pagamento supplementare di cui all'articolo 69 del
2. Il pagamento è versato esclusivamente agli agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del
3. Con l'espressione "nel settore o nei settori interessati dalla trattenuta" si intende che il pagamento può essere richiesto, in linea di massima, da tutti gli agricoltori che, al momento della presentazione di una domanda di pagamento supplementare e alle condizioni previste dal presente articolo, producono i prodotti che rientrano nel settore o nei settori elencati nell'allegato VI del
4. Qualora il pagamento si riferisca a tipi di agricoltura o a misure relative alla qualità e alla commercializzazione per i quali non è identificata alcuna produzione specifica oppure la produzione non rientri direttamente m un settore, Il pagamento può essere concesso a condizione che la trattenuta sia applicata a tutti i settori elencati nell'allegato VI del
5. In caso di applicazione dell'articolo 69 del
Gli Stati membri definiscono la regione, al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
6. Gli Stati membri interessati comunicano, entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le informazioni relative al pagamento che intendono erogare, in particolare le condizioni di ammissibilità e i settori interessati.
La comunicazione di cui al primo comma può essere modificata entro e non oltre il 1° agosto di un dato anno e si applica all'anno successivo. Ogni modifica è immediatamente comunicata alla Commissione, indicando i criteri oggettivi che giustificano i cambiamenti. Gli Stati membri non possono tuttavia modificare i settori interessati ne la percentuale della trattenuta.
Capitolo 6 bis [62]
Nuovi Stati membri
Art. 48 bis. Applicazione nei nuovi Stati membri. [63]
1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, ai nuovi Stati membri si applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Nel presente regolamento, qualsiasi riferimento all'articolo 42 del
3. Qualsiasi riferimento alla media regionale di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento è inteso come riferimento al limite di 5 000 EUR di cui all'articolo 71 quater, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/ 2003.
4. Qualsiasi riferimento contenuto nell’articolo 3 ter e nei capitoli 6 e 7 del presente regolamento, agli articoli 58 e 59 oppure all’articolo 58, paragrafo 1, e all’articolo 59, paragrafo 1, del
5. Qualsiasi riferimento, nell'articolo 38 del presente regolamento, all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, del
6. Qualsiasi riferimento contenuto nell’articolo 3 ter, nell’articolo 8, paragrafo 2, nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), nell’articolo 41 e nell’articolo 50 bis del presente regolamento, all’articolo 60 del
7. Qualsiasi riferimento contenuto negli articoli 39, 43 e 48 ter del presente regolamento, all’articolo 63, paragrafo 2, del
8. L’articolo 3 bis, l’articolo 3 ter, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli 7, 10, da 12 a 17, 27, 28, 30, 31, 31 bis, 40, 42, 45, 46 e 49 non si applicano. [67]
9. Gli articoli 5, 19, 23, 31 e 42 non si applicano nel caso di domanda a titolo del regime di pagamento unico di cui all'articolo 143 ter del
10. Qualsiasi riferimento, nell’articolo 3 ter del presente regolamento, all’articolo 59, paragrafo 4, del
11. Malta e la Slovenia possono concedere, nel 2006, un aiuto agli oliveti per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole che questi Stati possono definire ai sensi dell’articolo 110 decies, paragrafo 2, del
12. Gli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio continuano ad applicarsi alla Slovenia, rispettivamente per il raccolto 2006 e fino al 31 dicembre 2006. [70]
Art. 48 ter. Notifica delle decisioni. [71]
Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà contemplata all'articolo 71, paragrafo 1, del
CAPITOLO 6 ter [72]
INSERIMENTO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO DEI PAGAMENTI PER IL TABACCO,
L’OLIO D’OLIVA, IL COTONE E IL LUPPOLO E DEL SOSTEGNO A FAVORE DELLA
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, DELLA CANNA DA ZUCCHERO E DELLA CICORIA [73]
Art. 48 quater. Disposizioni generali [74]
1. Se uno Stato membro si avvale dell’opzione di cui all’articolo 71 del
Tuttavia, la riduzione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del
2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del
3. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, esso assicura il rispetto del massimale nazionale fissato all’allegato VIII del
4. Se del caso, l’articolo 41, paragrafo 2, del
5. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, la percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del
6. Il periodo quinquennale di cui all’articolo 42, paragrafo 8, del
7. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto per il cotone, il tabacco, l’olio d’oliva, il luppolo, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui all’articolo 7, paragrafo 1, agli articoli da 12 a 17 e all’articolo 20 è il 2006. [79]
8. Se l’inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero, calcolati a norma del punto K dell’allegato VII del
Art. 48 quinquies. Disposizioni specifiche [81]
1. L’agricoltore che non abbia acquistato o al quale non siano stati assegnati diritti all’aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all’aiuto per il 2006 riceve diritti all’aiuto, calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del
Il primo comma si applica anche se l’agricoltore ha preso in affitto diritti al pagamento per il 2005 e/o il 2006. [82]
2. Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti al pagamento entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, il valore e il numero dei suoi diritti al pagamento sono ricalcolati nel modo seguente:
a) il numero dei diritti all’aiuto è uguale al numero dei diritti all’aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell’articolo 43 del
b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all’aiuto che detiene e dell’importo di riferimento calcolato a norma dell’articolo 37 del
I diritti di ritiro non sono ricompresi nel calcolo di cui al primo comma.
3. In deroga all’articolo 27, la clausola relativa ai contratti privati prevista da tale articolo può essere inserita o modificata nei contratti di affitto entro il termine utile per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006.
4. I diritti al pagamento ceduti in affitto prima del termine per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2. Tuttavia, i diritti al pagamento ceduti in affitto prima del 15 maggio 2004 in forza di una clausola relativa ai contratti privati di cui all’articolo 27 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2 solo se le condizioni di affitto possono essere aggiornate.
Art. 48 sexies. Regionalizzazione [85]
1. Negli Stati membri che si sono avvalsi dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafo 1, del
2. Negli Stati membri che si avvalgono dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del
Detto importo supplementare è dato dalla somma dei seguenti valori:
a) la parte corrispondente della maggiorazione del massimale regionale, divisa per il numero totale di diritti all’aiuto determinati nella regione al più tardi alla data di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento unico; [87]
b) l’importo di riferimento corrispondente, per ciascun agricoltore, alla parte residua della maggiorazione del massimale regionale divisa per il numero di diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene alla data di presentazione della domanda di pagamento unico per il 2006. [88]
Per i diritti di ritiro, tuttavia, l’agricoltore riceve unicamente l’importo supplementare calcolato secondo il disposto della lettera a) per ciascun diritto di ritiro.
Capitolo 7
Comunicazioni
Art. 48 ter. Notifica delle decisioni. [89]
Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà contemplata all'articolo 71, paragrafo 1, del
Art. 49. Regionalizzazione.
Lo Stato membro che si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del
Art. 49 bis. Inserimento del tabacco, del cotone, dell’olio di oliva, del luppolo, della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria [90]
1. Se uno Stato membro si avvale dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del
Per quanto riguarda l’inserimento del sostegno a favore della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, la comunicazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 maggio 2006.
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1° ottobre 2005, la decisione presa entro il 1° agosto in merito alle opzioni previste all’articolo 68 bis, all’articolo 69 e all’allegato VII, punti H e I, del
In deroga all’articolo 48, paragrafo 6, per quanto riguarda l’inserimento del sostegno a favore della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, la decisione sull’attuazione facoltativa prevista dall’articolo 69 del
1. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione per via elettronica:
a) entro il 15 settembre del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e, negli anni successivi, entro il 1° settembre, il numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico nell’anno in corso, insieme all’importo complessivo dei diritti all’aiuto per i quali è stato chiesto il pagamento e al numero complessivo di ettari ammissibili corrispondenti;
b) entro il 1° settembre i dati definitivi sul numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico accettate per l’anno precedente e il corrispondente importo totale dei pagamenti erogati, previa applicazione, se del caso, delle misure previste agli articoli 6, 10, 11, 24 e 25 del
2. In caso di attuazione regionale del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 58 del
Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si basano sui diritti all’aiuto provvisori. Le stesse informazioni sono comunicate in base ai diritti all’aiuto definitivi entro il 1° marzo dell’anno successivo.
3. In caso di applicazione delle misure previste dall’articolo 69 del
Entro il 1° settembre sono trasmessi i dati definitivi sul numero totale di domande presentate a norma dell’articolo 69 del suddetto regolamento che sono state accettate per l’anno precedente e l’importo complessivo corrispondente dei pagamenti erogati per ciascuno dei settori interessati dalla trattenuta prevista dal medesimo articolo.
Art. 50 bis. Foraggi essiccati, patate da fecola e ortofrutticoli. [92]
Ai fini dell'articolo 60, paragrafo 2, e dell'allegato VII, parte B e parte D, ultimo capoverso, del regolamento (CE) n. 1782/ 2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, il numero di ettari di cui alle disposizioni in questione.
Capitolo 8
Disposizioni finali
Art. 51. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005, tranne il disposto dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.
ALLEGATO I [93]
Stato membro |
Data |
Belgio |
15 luglio |
Danimarca |
15 luglio |
Germania |
15 luglio |
Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta) |
20 giugno |
Grecia centrale e settentrionale (Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale) |
10 luglio |
Spagna |
1° luglio |
Francia: Aquitania e Midi-Pirenei |
1° luglio |
Francia: Alsazia, Alvernia, Borgogna, Bretagna, Centro, Champagne-Ardenne, Corsica, Franca Contea, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limosino, Lorena, Nord-Pas-de-Calais, Bassa Normandia, Alta Normandia, Pays de Loire, Piccardia, Poitou-Charentes, Provenza-Alpi-Costa Azzurra e Rodano-Alpi |
15 luglio |
Italia |
11 giugno |
Austria |
30 giugno |
Portogallo |
1° marzo» |
ALLEGATO II [94]
Numero di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del
Stato membro e Regioni |
Numero di ettari |
DANIMARCA |
33 740 |
GERMANIA |
301 849 |
Baden-Württemberg |
18 322 |
Baviera |
50 451 |
Brandeburgo – Berlino |
12 910 |
Assia |
12 200 |
Bassa Sassonia e Brema |
76 347 |
Meclemburgo-Pomerania occidentale |
13 895 |
Renania Settentrionale-Vestfalia |
50 767 |
Renania-Palatinato |
19 733 |
Saar |
369 |
Sassonia |
12 590 |
Sassonia-Anhalt |
14 893 |
Schleswig-Holstein e Amburgo |
14 453 |
Turingia |
4 919 |
LUSSEMBURGO |
705 |
FINLANDIA |
38 006 |
Regione A |
3 425 |
Regione B-C1 |
23 152 |
Regione C2-C4 |
11 429 |
SVEZIA |
|
Regione 1 |
9 193 |
Regione 2 |
8 375 |
Regione 3 |
17 448 |
Regione 4 |
4 155 |
Regione 5 |
4 051 |
REGNO UNITO |
|
Inghilterra (altro) |
241 000 |
Inghilterra (Moorland SDA) |
10 |
Inghilterra (Upland SDA) |
190 |
Irlanda del Nord |
8 304 |
[1] Abrogato dall'art. 52 del
[2] Lettera rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 14 settembre 2004, n. L 291 e così modificata dall’art. 1 del
[3] Lettera già sostituita dall’art. 1 del
[4] Lettera già sostituita dall’art. 1 del
[5] Lettera rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 14 settembre 2004, n. L 291 e così modificata dall’art. 1 del
[6] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[8] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[9] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[10] Articolo aggiunto dall’art. 1 del
[11] Articolo inserito dall’art. 1 del
[12] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[13] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del
[14] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[15] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 del
[16] Comma così modificato dall’art. 1 del
[17] Lettera così modificata dall’art. 1 del
[18] Lettera così modificata dall’art. 1 del
[19] Lettera così modificata dall’art. 1 del
[20] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[21] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[22] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[23] Comma così modificato dall’art. 1 del
[24] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[25] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[26] Comma così modificato dall’art. 1 del
[27] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[28] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[29] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[30] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[31] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[32] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[33] Paragrafo già modificato dall’art. 2 del
[34] Paragrafo già modificato dall’art. 2 del
[35] Paragrafo sostituito dall’art. 1 del
[36] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[37] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[38] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[39] Articolo aggiunto dall’art. 1 del
[40] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[41] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[42] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del
[43] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[44] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[45] Articolo così sostituito dall’art. 1 del
[46] Articolo inserito dall’art. 1 del
[47] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[48] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[49] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[50] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[51] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[52] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[53] Articolo aggiunto dall’art. 1 del
[54] Articolo inserito dall’art. 2 del
[55] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[56] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[57] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[58] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[59] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[60] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[61] Articolo così sostituito dall’art. 1 del
[62] Capitolo aggiunto dall’art. 1 del
[63] Articolo aggiunto dall’art. 1 del
[64] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[65] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[66] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[67] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[68] Paragrafo inserito dall’art. 1 del
[69] Paragrafo inserito dall’art. 2 del
[70] Paragrafo inserito dall’art. 2 del
[71] Articolo aggiunto dall’art. 1 del
[72] Capitolo inserito dall’art. 2 del
[73] Titolo così sostituito dall’art. 1 del
[74] Articolo inserito dall’art. 2 del
[75] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[76] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[77] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[78] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[79] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[80] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[81] Articolo inserito dall’art. 2 del
[82] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[83] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[84] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[85] Articolo inserito dall’art. 2 del
[86] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[87] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[88] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[89] Articolo aggiunto dall’art. 1 del
[90] Articolo inserito dall’art. 2 del
[91] Articolo modificato dall’art. 1 del
[92] Articolo aggiunto dall’art. 1 del
[93] Allegato aggiunto dall’art. 1 del
[94] Allegato aggiunto dall’art. 1 del