Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 20/05/1996 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1996 è approvato in lire 29.132.249.335.179, in termini di competenza ed in lire 30.936.742.163.970, in termini di cassa |
Art. 2. 1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1996 è approvato in lire 29.132.249.335.179, in termini di competenza ed in lire 30.936.742.163.970, in termini di cassa |
Art. 3. 1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1996/1998 |
Art. 4. 1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa |
Art. 5. 1. Sono confermate per l'anno 1996 e per il bilancio 1996/1998 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33, nonché le norme della legge [...] |
Art. 6. 1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1995, a carico degli esercizi 1993 e precedenti ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano [...] |
Art. 7. 1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 1994 e 1995, iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa del bilancio 1996, per le quali non sia giunta in [...] |
Art. 8. 1. Al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'andamento della spesa sanitaria ed agli effetti delle misure finalizzate al suo contenimento, i bilanci ed i consuntivi delle Aziende [...] |
Art. 9. 1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, è interpretato nel senso che le spese relative alla convenzione Regione Lazio-FI.LA.S. S.p.A. per la gestione del fondo [...] |
Art. 10. 1. In attesa dell'adozione della legge regionale organica conseguente alla delega di funzioni previste dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'adozione di interventi [...] |
Art. 11. 1. In attesa dell'adozione di apposita legge organica, per l'attuazione o il completamento di interventi localizzati, finalizzati al consolidamento ed alla riqualificazione di centri abitati o [...] |
Art. 12. 1. In applicazione dell'articolo 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, da trasferire [...] |
Art. 13. 1. Gli importi in vigore al 31 dicembre 1996 delle tasse sulle concessioni regionali relative alla tassa annuale di ispezione e al contributo annuo a favore delle farmacie rurali, previste dai [...] |
Art. 14. 1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1996, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al [...] |
§ 6.2.32 - L.R. 20 maggio 1996, n. 17. [1]
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1996.
(B.U. 30 maggio 1996, n. 15 - S.O. n. 1).
1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1996 è approvato in lire 29.132.249.335.179, in termini di competenza ed in lire 30.936.742.163.970, in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 1996, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (Tabella «A»).
1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1996 è approvato in lire 29.132.249.335.179, in termini di competenza ed in lire 30.936.742.163.970, in termini di cassa.
2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1996 in conformità dei dati di competenza e cassa di cui all'annesso stato di previsione (Tabella «B»). L'erogazione delle spese comprese nel settore «partite di giro» è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.
3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti nella predetta tabella «B», sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente anno finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio.
4. L'utilizzazione delle somme iscritte ai capitoli 32204 e 22101 dello stato di previsione della spesa è subordinata al formale accertamento della relativa entrata nei corrispondenti capitoli [2].
5. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996.
1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1996/1998.
1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dei capitoli n. 16310, n. 16313, n. 16316 e n. 16319;
b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento. Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 5 della
c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 38 della
d) l'elenco n. 4 concernente i fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi;
e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 1996 a contrarre mutui o prestiti obbligazioni per i nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di lire 787.151.988.549. In applicazione della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della
2. I predetti mutui, per il complessivo ammontare di lire 1.103.434.920.182 sono stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 14 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.
3. Il pagamento della annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per I'effettuazione dei pagamenti, tale onere è valutato in annue lire 145.000.000.000 (capitoli n. 15417 e n. 15427 della spesa) a partire dall'esercizio finanziario 1996.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
5. Nel caso in cui, in sede di contrazione di mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 4, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, agli adeguamenti relativi all'entità degli stanziamenti annui, alla diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 22 della
6. Alla stipulazione dei predetti mutui non si potrà procedere anteriormente al 1° luglio 1996.
7. E' altresì iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale il capitolo 04130 con lo stanziamento di lire 214.686.204.573 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. L'autorizzazione alla eventuale contrazione di tale mutuo potrà essere disposta con successivo provvedimento legislativo regionale a seguito dell'accertamento dell'effettiva consistenza del predetto saldo.
1. Sono confermate per l'anno 1996 e per il bilancio 1996/1998 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della
1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1995, a carico degli esercizi 1993 e precedenti ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro lo stesso termine, è consentita l'immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 1996. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvederà direttamente il settore 11 ragioneria dell'assessorato regionale all'Economia e finanza regionale.
2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo, vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.
1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 1994 e 1995, iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa del bilancio 1996, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 1995 ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 della
2. Per l'anno 1996 è sospesa l'applicazione delle disposizioni legislative regionali che dispongono deroghe alla norma di cui all'articolo 30, comma 3 della
1. Al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'andamento della spesa sanitaria ed agli effetti delle misure finalizzate al suo contenimento, i bilanci ed i consuntivi delle Aziende U.S.L. ed ospedaliere devono essere acquisiti anche dall'Assessorato Economia e Finanza.
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della
1. In attesa dell'adozione della legge regionale organica conseguente alla delega di funzioni previste dall'articolo 2 della
2. I residui passivi esistenti al 31 dicembre 1995 per i capitoli 44202, 44310, 44312, 443t4, 44318, 44320, 44322, 44324, 44325, 44327, 44328 e 44345 sono trasferiti al capitolo 44350, di nuova istituzione.
1. In attesa dell'adozione di apposita legge organica, per l'attuazione o il completamento di interventi localizzati, finalizzati al consolidamento ed alla riqualificazione di centri abitati o parte di essi, disposti da leggi regionali aventi natura di provvedimento, viene istituito nel bilancio regionale il capitolo n. 32410 con la seguente denominazione: «Spesa per l'attuazione o il completamento degli interventi per il consolidamento o la riqualificazione di centri abitati o parte di essi disposti con le leggi regionali n. 31 del 1985, n. 76 del 1988, n. 76 del 1990, n. 2 del 1993, nn. 20, 33 e 34 del 1995» e con lo stanziamento di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
2. I predetti stanziamenti potranno essere utilizzati per il pagamento delle obbligazioni effettivamente vengono in scadenza entro il termine dai medesimi esercizi e nei limiti delle autorizzazioni di spesa contenute nelle richiamate leggi provvedimento.
3. I residui esistenti al 31 dicembre 1995 per i capitoli 32415, 32418, 32419, 32421 e 32422 che vengono soppressi, sono trasferiti al predetto capitolo 32410, di nuova istituzione.
1. In applicazione dell'articolo 3, comma 27 della
2. La quota del 20 per cento del medesimo tributo, al netto della quota di cui al comma 1, è determinata, per il 1996, in lire 16.200.000.000 ed iscritta al capitolo 52152 del bilancio regionale, con la denominazione: «Fondo regionale per l'ambiente (articolo 3 comma 27 della
3. Alla iscrizione del bilancio regionale delle attribuzioni dello Stato per le medesime finalità previste dalla
4. In relazione all'accertamento del gettito per l'anno 1996 del tributo di cui al richiamato articolo 3, comma 27 della
1. Gli importi in vigore al 31 dicembre 1996 delle tasse sulle concessioni regionali relative alla tassa annuale di ispezione e al contributo annuo a favore delle farmacie rurali, previste dai commi 9 e 10 della nota al numero d'ordine 1 della tariffa allegata alla
1. Ai sensi della
a) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Velletri;
b) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Santa Marinella;
c) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Laghi e Castelli Romani;
d) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Minturno- Scauri;
e) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Formia;
f) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Viterbo;
g) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Civitavecchia;
h) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Anzio;
i) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo dell'Etruria Meridionale;
l) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Gaeta;
m) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Rieti Terminillo;
n) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cassino;
o) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Tivoli; si approvano altresì le risultanze contenute nella deliberazione n. 34 del 20 ottobre 1994 del Consiglio di amministrazione relativamente all'esercizio finanziario 1995.
2. E' altresì approvato il bilancio preventivo 1996 dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica (IRSPEL). Ad integrazione della
3. Agli effetti degli adempimenti di cui alla
4. Alla copertura del disavanzo conseguente alla eliminazione delle predette partite contabili si provvederà:
a) quanto a lire 16 miliardi attraverso la contrazione di un mutuo decennale con quote di ammortamento a carico della Regione, con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 21228 del bilancio 1996 e successivi, con la seguente denominazione: «Interventi in annualità a favore dell'ARSIAL per il concorso alla copertura del disavanzo al 31 dicembre 1995»;
b) per la restante parte attraverso le risorse derivanti dall'attuazione di un piano di dismissioni del patrimonio immobiliare della stessa ARSIAL. A tale procedura si deve far ricorso per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti da analogo titolo.
5. Nel rispetto delle predette prescrizioni, è approvato il bilancio di previsione dell'ARSIAL per l'esercizio finanziario 1996.
[1] Abrogata dall'art. 191 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 15 della