§ 2.7.17 – L.R. 13 settembre 1999, n. 26.
Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia-Slovenia e Italia-Austria. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 rapporti esterni - partecipazione
Data:13/09/1999
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (PIC KONVER).
Art. 2.  (PIC Pesca. Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 11/1998).
Art. 3.  (PIC Pesca. Riapertura di termini ed integrazione alla legge regionale 11/1998).
Art. 4.  (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996).
Art. 5.  (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1997-1999).
Art. 6.  (Applicazione dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 17/1998. Assestamento contabile del DOCUP obiettivo 2).
Art. 7.  (DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Attuazione dell'azione 3.2).
Art. 8.  (DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Modifica all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge regionale 17/1998).
Art. 9.  (Attuazione dei Programmi operativi regionali nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia e INTERREG II Italia-Austria).
Art. 10.  (Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999).
Art. 11.  (Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97).
Art. 12.  (Limiti di applicabilità della legge regionale 7/1988).
Art. 13.  (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 7/1988).
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 7/1988).
Art. 15.  (Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Modifiche alla legge regionale 7/1988).
Art. 16.  (Modifica alla rubrica del capo IV della legge regionale 7/1988).
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 7/1988).
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 7/1988).
Art. 19.  (Abrogazione dell'articolo 68 della legge regionale 7/1988).
Art. 20.  (Modifica all'articolo 68 bis della legge regionale 7/1988).
Art. 21.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31/1997).
Art. 22.  (Entrata in vigore).


§ 2.7.17 – L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia-Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione.

(B.U. 15 settembre 1999, n. 37).

CAPO I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI KONVER, PESCA, OBIETTIVO 2, INTERREG ITALIA-SLOVENIA E ITALIA-AUSTRIA.

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 4/1999. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2064/97 IN MATERIA DI CONTROLLI

 

     Art. 1. (PIC KONVER).

     1. Al fine di assicurare il massimo e tempestivo utilizzo delle risorse recate dal Programma di iniziativa comunitaria (PIC) KONVER, di cui alla decisione della Commissione europea n. C[96] 3024 del 12 novembre 1996, per la misura 4 - azione 1 relativa alla concessione di aiuti "soft" alle piccole e medie imprese per la promozione di attività economiche alternative nelle aree ammesse, come previsto dal capo I della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, le somme stanziate per gli interventi nel settore del turismo con l'articolo 17, comma 4, della medesima legge come rideterminate in base all'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, e risultate disponibili dopo l'approvazione della graduatoria delle domande di contributo presentate dalle imprese turistiche in attuazione della predetta legge, sono assegnate, nell'ambito della medesima misura, al settore industriale.

     2. Tali somme sono destinate, fino ad esaurimento delle risorse, secondo l'ordine di graduatoria, all'assegnazione di contributi alle imprese utilmente collocate nella graduatoria formata dalla Direzione regionale dell'industria relativa agli interventi del capo I della legge regionale 35/1997, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 9 dicembre 1998.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 401.817.000 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 8231 - lire 60.822.550;

     b) capitolo 8232 - lire 140.585.950;

     c) capitolo 8233 - lire 200.408.500.

     4. All'onere complessivo di lire 401.817.000 per l'anno 1999 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 10 febbraio 1999, n. 15:

     a) capitolo 9330 - lire 60.822.550 per l'anno 1999;

     b) capitolo 9331 - lire 140.585.950 per l'anno 1999;

     c) capitolo 9332 - lire 200.408.500 per l'anno 1999.

 

          Art. 2. (PIC Pesca. Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 11/1998).

     1. L'articolo 5 della legge regionale 11/1998, è abrogato.

     2. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11/1998, al fine del potenziamento del progetto pilota sulla gestione delle zone da pesca, è autorizzata la spesa complessiva di lire 499.635.000 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 8254 - lire 299.781.000 per l'anno 1999;

     b) capitolo 8255 - lire 199.854.000 per l'anno 1999.

     3. La domanda di contribuzione per il potenziamento del progetto pilota di cui al comma 2 dovrà essere presentata dal beneficiario, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11/1998, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. All'onere complessivo di lire 499.635.000 per l'anno 1999 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2, si fa fronte, in relazione al disposto di cui al comma 1, mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:

     a) capitolo 8257 - lire 299.781.000 per l'anno 1999; detto importo corrisponde per lire 230.831.000 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 1999;

     b) capitolo 8258 - lire 199.854.000 per l'anno 1999; detto importo corrisponde per lire 153.888.000 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 1999.

 

          Art. 3. (PIC Pesca. Riapertura di termini ed integrazione alla legge regionale 11/1998).

     1. Al fine del massimo utilizzo degli stanziamenti eventualmente residuati dopo le assegnazioni contributive riferite alle domande già presentate, i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 2, della legge regionale 11/1998, come modificato dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 17/1998, e agli articoli 3 e 6 della legge regionale 11/1998, sono riaperti fino al 15 ottobre 1999.

     2. [1].

 

     Art. 4. (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996). [2]

 

     Art. 5. (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1997-1999).

     1. Al fine di accelerare l'attuazione del programma concernente l'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 1997-1999 e assicurare il massimo utilizzo delle risorse previste dal relativo DOCUP, di cui alla decisione di approvazione della Commissione europea n. C[97] 3744, del 18 dicembre 1998, in conformità alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 189/97, del 16 ottobre 1997, concernente indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a finanziamento nell'ambito del DOCUP, nei limiti fissati dal piano finanziario per la corrispondente azione, in deroga alle procedure attuative previste dall'articolo 14 dalla legge regionale 3/1998 e dai regolamenti di esecuzione, iniziative realizzate con fondi regionali o di altri enti pubblici o di soggetti privati purché le stesse non risultino inserite in altro programma cofinanziato e siano coerenti con il DOCUP in termini di rispetto degli obiettivi del programma e della specifica azione cui fanno riferimento, di ammissibilità degli impegni e delle spese, di rispetto della normativa comunitaria.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta della direzione regionale competente per l'attuazione della relativa azione.

     3. I soggetti realizzatori delle iniziative ammesse sono informati, a cura della direzione soggetto attuatore, che la loro iniziativa è stata inclusa tra gli interventi finanziati dal DOCUP e che a tali iniziative si applicano le disposizioni attuative del DOCUP e quelle in materia di pubblicità e di controlli.

     4. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi conseguentemente all'applicazione del comma 1, con apposito provvedimento legislativo si provvede all'assestamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.

 

     Art. 6. (Applicazione dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 17/1998. Assestamento contabile del DOCUP obiettivo 2).

     1. Al fine dell'assestamento contabile previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, è definito in complessive lire 12.660.305.117 l'ammontare delle iniziative ammesse alla rendicontazione a titolo di finanziamento alternativo del DOCUP obiettivo 2 in conformità alla deliberazione del CIPE n. 189/97, del 16 ottobre 1997, quali individuate dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni n. 3823 nella seduta del 29 dicembre 1998, n. 1211 nella seduta del 23 aprile 1999 e n. 1295 nella seduta del 30 aprile 1999, nelle seguenti misure avuto riguardo ai Fondi comunitari cofinanziatori, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 17/1998:

     a) lire 2.494.990.898, a titolo di cofinanziamento regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), lire 5.821.645.430, a titolo di cofinanziamento statale del FESR e lire 2.772.212.109, a titolo di cofinanziamento del FESR;

     b) lire 235.718.502, a titolo di cofinanziamento regionale del Fondo sociale europeo (FSE), lire 942.874.008, a titolo di cofinanziamento statale del FSE e lire 392.864.170, a titolo di cofinanziamento del FSE.

     2. In relazione all'attuazione del finanziamento alternativo del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 17/1998 per l'ammontare ammesso alla rendicontazione di cui al comma 1, è corrispondentemente ridotto il DOCUP stesso nelle misure indicate al comma 1, lettere a) e b).

     3. In relazione alla riduzione del DOCUP obiettivo 2 la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia Spa" è tenuta a restituire la maggiore assegnazione già all'uopo erogata per l'attuazione del DOCUP stesso nella misura di lire 12.660.305.117, delle quali lire 8.593.857.539 saranno accertate in corrispondenza al minore accertamento dei residui attivi iscritti per lire 5.821.645.430 sul capitolo 175 (Fondi statali FESR) e per lire 2.772.212.109 sul capitolo 177 (Fondi FESR) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.

     4. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, sono istituiti, al titolo III - categoria 3.6, i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati ovvero, per memoria, relativamente alle lettere d) ed e):

     a) capitolo 1111 [3.6.2.] con la denominazione: "Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia Spa" delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento regionale del FESR e del FSE" e con lo stanziamento di lire 2.730.709.400 per l'anno 1999;

     b) capitolo 1112 [3.6.2.] con la denominazione: "Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia Spa" delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento statale del FSE" e con lo stanziamento di lire 942.874.008 per l'anno 1999;

     c) capitolo 1113 [3.6.2.] con la denominazione: "Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento del FSE" e con lo stanziamento di lire 392.864.170 per l'anno 1999;

     d) capitolo 1114 [3.6.2.] con la denominazione: "Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento statale del FESR" e con lo stanziamento per memoria;

     e) capitolo 1115 [3.6.2.] con la denominazione: "Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento del FESR" e con lo stanziamento per memoria.

     5. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 17/1998 e al disposto del comma 1, relativamente agli interventi rendicontati al FESR è previsto il rimborso di lire 8.593.857.539, di cui lire 5.821.645.430 da parte dello Stato e lire 2.772.212.109 da parte della Unione europea; è inoltre mantenuto, a titolo di rimborso, l'accertamento dei fondi già versati dallo Stato e dalla Unione europea a fronte del DOCUP stesso e iscritti nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti nella misura di lire 942.874.008 sul capitolo 176 e di lire 392.864.170 sul capitolo 178.

     6. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono a tal fine istituiti, al titolo IV - categoria 4.3, i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

     a) capitolo 1416 [4.3.6.] con la denominazione: "Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 2 1994-1996, cofinanziati in conformità alla delibera del CIPE n. 189/97 del 16 ottobre 1997 - cofinanziamento FESR" e con lo stanziamento di lire 5.821.645.430 per l'anno 1999;

     b) capitolo 1417 [4.3.6.] con la denominazione: "Rimborsi da parte della Unione europea per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 2 1994-1996, cofinanziati in conformità alla delibera del CIPE n. 189/97 del 16 ottobre 1997 - cofinanziamento FESR" e con lo stanziamento di lire 2.772.212.109 per l'anno 1999.

     7. In attuazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 17/1998, per le finalità e con le modalità ivi previste, nonché previste dall'articolo 14, commi da 1 a 15, della legge regionale 3/1998, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 11/1998, è autorizzata la spesa di lire 12.660.305.117 per l'anno 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito alla rubrica n. 26 - programma 0.28.1 - spese di investimento - categoria 2.4 - sezione X - il capitolo 8099 [2.1.243.5.10.32] con la denominazione: "Conferimento a favore della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." per l'attuazione di interventi a valere sul "Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999" in conformità al DOCUP obiettivo 2 1997-1999" e con lo stanziamento di lire 12.660.305.117 per l'anno 1999.

     8. All'onere di lire 12.660.305.117 per l'anno 1999 derivante dal comma 7, si provvede come segue:

     a) per lire 8.593.857.539 con l'entrata di cui al comma 5;

     b) per lire 4.066.447.578 con l'entrata di cui al comma 4, lettere a), b) e c), corrispondenti per lire 1.335.738.178 al mantenimento di quote di entrata a titolo di rimborsi ai sensi del comma 5, nonché per lire 2.730.709.400 della riduzione delle quote di cofinanziamento regionale del DOCUP originario ai sensi del comma 2.

     9. Il pagamento dell'importo di lire 12.660.305.117 sul citato capitolo 8099 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti è disposto con vincolo di commutazione sui seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo di entrata 1111 lire 2.730.709.400;

     b) capitolo di entrata 1112 lire 942.874.008;

     c) capitolo di entrata 1113 lire 392.864.170;

     d) capitolo di entrata 1114 lire 5.821.645.430;

     e) capitolo di entrata 1115 lire 2.772.212.109.

 

     Art. 7. (DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Attuazione dell'azione 3.2).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 per gli anni 1997-1999, alla misura denominata "Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette" - asse 3 - azione 3.2, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 560 del 26 febbraio 1999, finanziata per l'80 per cento della spesa ammissibile a valere sul "Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999" e per il 20 per cento della stessa a carico dell'Amministrazione regionale.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 3.560 milioni per l'anno 1999.

     3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla rubrica n. 15 - programma 0.7.2. - titolo II - categoria 2.1 - sezione VIII è istituito il capitolo 3147 [2.1.210.3.8.29] con la denominazione: "Spese per l'attuazione della misura "Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette" nell'ambito dell'obiettivo comunitario 2 per il periodo 1997-1999 - asse 3

- azione 3.2 a valere sul Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999" e con

lo stanziamento di lire 2.848 milioni per l'anno 1999.

     4. Corrispondentemente, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito, al titolo III - categoria 3.4, il capitolo 885 [3.4.5.] con la denominazione: "Acquisizione di assegnazioni dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." a valere sul Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 per l'attuazione della misura "Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette" - asse 3 - azione 3.2" e con lo stanziamento di lire 2.848 milioni per l'anno 1999.

     5. L'ulteriore onere di lire 712 milioni, relativo alla quota di cofinanziamento regionale, derivante dal comma 2, fa carico al capitolo 3139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 8. (DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Modifica all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge regionale 17/1998).

     1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 17/1998, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 medesimo, è disposto l'impinguamento per l'anno 1999 degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dell'importo a fianco di ciascuno indicato, cui si provvede mediamente storno di lire 80 milioni dal capitolo 550 del medesimo stato di previsione:

     a) capitolo 551 lire 18 milioni;

     b) capitolo 552 lire 40 milioni;

     c) capitolo 553 lire 7 milioni;

     d) capitolo 561 lire 15 milioni.

 

     Art. 9. (Attuazione dei Programmi operativi regionali nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia e INTERREG II Italia-Austria).

     1. Al fine di assicurare l'utilizzo complessivo delle assegnazioni comunitarie e statali, nonché della quota regionale, relative al finanziamento del Programma operativo regionale per il periodo dal 24 novembre 1994 al 31 dicembre 1999, per la parte relativa al FESR, approvato con decisione della Commissione della Comunità europea n. C[97] 2207, del 24 luglio 1997, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia- Slovenia, sono autorizzate variazioni compensative di spesa per complessive lire 48.787.200 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, i cui stanziamenti sono variati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 790 - variazione in diminuzione - lire 7.318.080;

     b) capitolo 800 - variazioni in aumento - lire 7.318.080;

     c) capitolo 791 - variazioni in diminuzione - lire 17.075.520;

     d) capitolo 801 - variazioni in aumento - lire 17.075.520;

     e) capitolo 792 - variazione in diminuzione - lire 24.393.600;

     f) capitolo 802 - variazione in aumento - lire 24.393.600.

     2. Al fine di assicurare l'utilizzo complessivo delle assegnazioni comunitarie e statali, nonché della quota regionale, relative al finanziamento del Programma operativo regionale per il periodo 1997-1999, per la parte relativa al FESR, approvato con decisione della Commissione della Comunità europea n. C[97] 111, del 15 aprile 1997, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Austria, sono autorizzate variazioni compensative di spesa per complessive lire 175.779.840 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, i cui stanziamenti sono variati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 793 - variazione in diminuzione - lire 5.760.000;

     b) capitolo 2695 - variazione in aumento - lire 5.760.000;

     c) capitolo 794 - variazione in diminuzione - lire 4.032.000;

     d) capitolo 2696 - variazione in aumento - lire 4.032.000;

     e) capitolo 795 - variazione in diminuzione - lire 1.728.000;

     f) capitolo 2697 - variazione in aumento - lire 1.728.000;

     g) capitolo 5640 - variazione in diminuzione - lire 24.638.976;

     h) capitolo 796 variazione in aumento - lire 24.638.976;

     i) capitolo 5641 - variazione in diminuzione - lire 57.490.944;

     l) capitolo 797 - variazione in aumento - lire 57.490.944;

     m) capitolo 5642 - variazione in diminuzione - lire 82.129.920;

     n) capitolo 798 - variazione in aumento - lire 82.129.920.

     3. Gli importi di cui ai commi 1, lettere a), c), ed e) e 2, lettere a), c) ed e) corrispondono a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1998 e trasferite, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 1999.

 

     Art. 10. (Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999). [3]

 

     Art. 11. (Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97).

     1. Ai fini della prima attuazione nella regione Friuli-Venezia Giulia del regolamento (CE) n. 2064/97, della Commissione europea, del 15 ottobre 1997, concernente i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dal fondi strutturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad una società specializzata, selezionata mediante gara pubblica europea, per un periodo non superiore a tre anni, l'espletamento delle attività di controllo, il rilascio delle attestazioni per la liquidazione delle forme di intervento previsti dal regolamento predetto, la formazione del personale regionale interessato per gli aspetti inerenti all'applicazione del citato regolamento.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.080 milioni, suddivisa in ragione di lire 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 748 [1.1.141.2.01.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 5 - programma 0.3.1. - spese correnti - categoria 1.4

- sezione I, con la denominazione: "Spese per l'espletamento di attività

inerenti al controllo previsto dal regolamento (CE) n. 2064/97" e con lo

stanziamento complessivo di lire 1.080 milioni, suddiviso in ragione di

lire 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001.

     3. All'onere complessivo di lire 1.080 milioni, suddiviso in ragione di lire 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario".

 

     Art. 12. (Limiti di applicabilità della legge regionale 7/1988).

     1. Alle procedure connesse alla programmazione e attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la riforma dei fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006 non si applica l'articolo 39 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/1988 IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E ALLA LEGGE REGIONALE 31/1997 IN MATERIA DI PERSONALE DELLA REGIONE

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 7/1988). [4]

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 7/1988).

     1. [5].

     2. [6].

 

     Art. 15. (Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Modifiche alla legge regionale 7/1988). [7]

     1. [8].

     2. Al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi transfrontalieri e transnazionali, il coordinamento dei programmi INTERREG II Italia/Slovenia, INTERREG II Italia/Austria, INTERREG II C "CADSES" ed articolo 10 FESR "Spazio Alpino", di cui all'articolo 99 septies, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/1988, come aggiunto dal comma 1, e l'attuazione degli interventi già attribuiti alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni sono posti in capo al Servizio per la promozione dell'integrazione europea della Direzione regionale degli affari europei sino al 30 giugno 2002 e comunque sino al completamento delle procedure di rendicontazione agli organismi comunitari [9].

 

     Art. 16. (Modifica alla rubrica del capo IV della legge regionale 7/1988). [10]

 

     Art. 17. (Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 7/1988). [11]

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 7/1988). [12]

 

     Art. 19. (Abrogazione dell'articolo 68 della legge regionale 7/1988).

     1. L'articolo 68 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17/1998, è abrogato.

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 68 bis della legge regionale 7/1988).

     1. All'articolo 68 bis, comma 1, della legge regionale 7/1988, come aggiunto dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 35/1995, le lettere d) ed e) sono abrogate.

 

     Art. 21. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31/1997). [13]

CAPO III

DISPOSIZIONE FINALE

 

     Art. 22. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 14 della L.R. 6 luglio 1998, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[3] Aggiunge il comma 7 bis all'art. 3 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. Sostituisce il comma 1, art. 44 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[5] Sostituisce la lettera d), comma 1, art. 47 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[6] Aggiunge la lettera m quater) al comma 1, art. 47 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[7] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[8] Aggiunge il capo X quater al titolo IV, parte III della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[9] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[10] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. Modifica la rubrica del capo IV, titolo IV, parte III della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[11] Modifica il comma 1, art. 65 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[12] Modifica il comma 1, art. 66 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[13] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. Modifica il comma 1, art. 2 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.