Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.7 rapporti esterni - partecipazione |
Data: | 13/09/1999 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (PIC KONVER). |
Art. 2. (PIC Pesca. Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 11/1998). |
Art. 3. (PIC Pesca. Riapertura di termini ed integrazione alla legge regionale 11/1998). |
Art. 4. (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996). |
Art. 5. (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1997-1999). |
Art. 6. (Applicazione dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 17/1998. Assestamento contabile del DOCUP obiettivo 2). |
Art. 7. (DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Attuazione dell'azione 3.2). |
Art. 8. (DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Modifica all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge regionale 17/1998). |
Art. 9. (Attuazione dei Programmi operativi regionali nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia e INTERREG II Italia-Austria). |
Art. 10. (Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999). |
Art. 11. (Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97). |
Art. 12. (Limiti di applicabilità della legge regionale 7/1988). |
Art. 13. (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 7/1988). |
Art. 14. (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 7/1988). |
Art. 15. (Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Modifiche alla legge regionale 7/1988). |
Art. 16. (Modifica alla rubrica del capo IV della legge regionale 7/1988). |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 7/1988). |
Art. 18. (Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 7/1988). |
Art. 19. (Abrogazione dell'articolo 68 della legge regionale 7/1988). |
Art. 20. (Modifica all'articolo 68 bis della legge regionale 7/1988). |
Art. 21. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31/1997). |
Art. 22. (Entrata in vigore). |
§ 2.7.17 – L.R. 13 settembre 1999, n. 26.
Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia-Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione.
(B.U. 15 settembre 1999, n. 37).
CAPO I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI KONVER, PESCA, OBIETTIVO 2, INTERREG ITALIA-SLOVENIA E ITALIA-AUSTRIA.
INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 4/1999. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2064/97 IN MATERIA DI CONTROLLI
Art. 1. (PIC KONVER).
1. Al fine di assicurare il massimo e tempestivo utilizzo delle risorse recate dal Programma di iniziativa comunitaria (PIC) KONVER, di cui alla decisione della Commissione europea n. C[96] 3024 del 12 novembre 1996, per la misura 4 - azione 1 relativa alla concessione di aiuti "soft" alle piccole e medie imprese per la promozione di attività economiche alternative nelle aree ammesse, come previsto dal capo I della
2. Tali somme sono destinate, fino ad esaurimento delle risorse, secondo l'ordine di graduatoria, all'assegnazione di contributi alle imprese utilmente collocate nella graduatoria formata dalla Direzione regionale dell'industria relativa agli interventi del capo I della
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 401.817.000 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 8231 - lire 60.822.550;
b) capitolo 8232 - lire 140.585.950;
c) capitolo 8233 - lire 200.408.500.
4. All'onere complessivo di lire 401.817.000 per l'anno 1999 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della
a) capitolo 9330 - lire 60.822.550 per l'anno 1999;
b) capitolo 9331 - lire 140.585.950 per l'anno 1999;
c) capitolo 9332 - lire 200.408.500 per l'anno 1999.
Art. 2. (PIC Pesca. Abrogazione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
2. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della
a) capitolo 8254 - lire 299.781.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 8255 - lire 199.854.000 per l'anno 1999.
3. La domanda di contribuzione per il potenziamento del progetto pilota di cui al comma 2 dovrà essere presentata dal beneficiario, di cui all'articolo 4, comma 1, della
4. All'onere complessivo di lire 499.635.000 per l'anno 1999 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2, si fa fronte, in relazione al disposto di cui al comma 1, mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 8257 - lire 299.781.000 per l'anno 1999; detto importo corrisponde per lire 230.831.000 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della
b) capitolo 8258 - lire 199.854.000 per l'anno 1999; detto importo corrisponde per lire 153.888.000 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della
Art. 3. (PIC Pesca. Riapertura di termini ed integrazione alla
1. Al fine del massimo utilizzo degli stanziamenti eventualmente residuati dopo le assegnazioni contributive riferite alle domande già presentate, i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 2, della
2. [1].
Art. 4. (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996). [2]
Art. 5. (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1997-1999).
1. Al fine di accelerare l'attuazione del programma concernente l'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 1997-1999 e assicurare il massimo utilizzo delle risorse previste dal relativo DOCUP, di cui alla decisione di approvazione della Commissione europea n. C[97] 3744, del 18 dicembre 1998, in conformità alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 189/97, del 16 ottobre 1997, concernente indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a finanziamento nell'ambito del DOCUP, nei limiti fissati dal piano finanziario per la corrispondente azione, in deroga alle procedure attuative previste dall'articolo 14 dalla
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta della direzione regionale competente per l'attuazione della relativa azione.
3. I soggetti realizzatori delle iniziative ammesse sono informati, a cura della direzione soggetto attuatore, che la loro iniziativa è stata inclusa tra gli interventi finanziati dal DOCUP e che a tali iniziative si applicano le disposizioni attuative del DOCUP e quelle in materia di pubblicità e di controlli.
4. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi conseguentemente all'applicazione del comma 1, con apposito provvedimento legislativo si provvede all'assestamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.
Art. 6. (Applicazione dell'articolo 9, comma 5, della
1. Al fine dell'assestamento contabile previsto dall'articolo 9, comma 5, della
a) lire 2.494.990.898, a titolo di cofinanziamento regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), lire 5.821.645.430, a titolo di cofinanziamento statale del FESR e lire 2.772.212.109, a titolo di cofinanziamento del FESR;
b) lire 235.718.502, a titolo di cofinanziamento regionale del Fondo sociale europeo (FSE), lire 942.874.008, a titolo di cofinanziamento statale del FSE e lire 392.864.170, a titolo di cofinanziamento del FSE.
2. In relazione all'attuazione del finanziamento alternativo del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della
3. In relazione alla riduzione del DOCUP obiettivo 2 la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia Spa" è tenuta a restituire la maggiore assegnazione già all'uopo erogata per l'attuazione del DOCUP stesso nella misura di lire 12.660.305.117, delle quali lire 8.593.857.539 saranno accertate in corrispondenza al minore accertamento dei residui attivi iscritti per lire 5.821.645.430 sul capitolo 175 (Fondi statali FESR) e per lire 2.772.212.109 sul capitolo 177 (Fondi FESR) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.
4. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, sono istituiti, al titolo III - categoria 3.6, i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati ovvero, per memoria, relativamente alle lettere d) ed e):
a) capitolo 1111 [3.6.2.] con la denominazione: "Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia Spa" delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento regionale del FESR e del FSE" e con lo stanziamento di lire 2.730.709.400 per l'anno 1999;
b) capitolo 1112 [3.6.2.] con la denominazione: "Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia Spa" delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento statale del FSE" e con lo stanziamento di lire 942.874.008 per l'anno 1999;
c) capitolo 1113 [3.6.2.] con la denominazione: "Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento del FSE" e con lo stanziamento di lire 392.864.170 per l'anno 1999;
d) capitolo 1114 [3.6.2.] con la denominazione: "Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento statale del FESR" e con lo stanziamento per memoria;
e) capitolo 1115 [3.6.2.] con la denominazione: "Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento del FESR" e con lo stanziamento per memoria.
5. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della
6. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono a tal fine istituiti, al titolo IV - categoria 4.3, i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:
a) capitolo 1416 [4.3.6.] con la denominazione: "Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 2 1994-1996, cofinanziati in conformità alla
b) capitolo 1417 [4.3.6.] con la denominazione: "Rimborsi da parte della Unione europea per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 2 1994-1996, cofinanziati in conformità alla
7. In attuazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 4, della
8. All'onere di lire 12.660.305.117 per l'anno 1999 derivante dal comma 7, si provvede come segue:
a) per lire 8.593.857.539 con l'entrata di cui al comma 5;
b) per lire 4.066.447.578 con l'entrata di cui al comma 4, lettere a), b) e c), corrispondenti per lire 1.335.738.178 al mantenimento di quote di entrata a titolo di rimborsi ai sensi del comma 5, nonché per lire 2.730.709.400 della riduzione delle quote di cofinanziamento regionale del DOCUP originario ai sensi del comma 2.
9. Il pagamento dell'importo di lire 12.660.305.117 sul citato capitolo 8099 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti è disposto con vincolo di commutazione sui seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo di entrata 1111 lire 2.730.709.400;
b) capitolo di entrata 1112 lire 942.874.008;
c) capitolo di entrata 1113 lire 392.864.170;
d) capitolo di entrata 1114 lire 5.821.645.430;
e) capitolo di entrata 1115 lire 2.772.212.109.
Art. 7. (DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Attuazione dell'azione 3.2).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 per gli anni 1997-1999, alla misura denominata "Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette" - asse 3 - azione 3.2, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 560 del 26 febbraio 1999, finanziata per l'80 per cento della spesa ammissibile a valere sul "Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999" e per il 20 per cento della stessa a carico dell'Amministrazione regionale.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 3.560 milioni per l'anno 1999.
3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla rubrica n. 15 - programma 0.7.2. - titolo II - categoria 2.1 - sezione VIII è istituito il capitolo 3147 [2.1.210.3.8.29] con la denominazione: "Spese per l'attuazione della misura "Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette" nell'ambito dell'obiettivo comunitario 2 per il periodo 1997-1999 - asse 3
- azione 3.2 a valere sul Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999" e con
lo stanziamento di lire 2.848 milioni per l'anno 1999.
4. Corrispondentemente, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito, al titolo III - categoria 3.4, il capitolo 885 [3.4.5.] con la denominazione: "Acquisizione di assegnazioni dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." a valere sul Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 per l'attuazione della misura "Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette" - asse 3 - azione 3.2" e con lo stanziamento di lire 2.848 milioni per l'anno 1999.
5. L'ulteriore onere di lire 712 milioni, relativo alla quota di cofinanziamento regionale, derivante dal comma 2, fa carico al capitolo 3139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 8. (DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Modifica all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della
1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, della
a) capitolo 551 lire 18 milioni;
b) capitolo 552 lire 40 milioni;
c) capitolo 553 lire 7 milioni;
d) capitolo 561 lire 15 milioni.
Art. 9. (Attuazione dei Programmi operativi regionali nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia e INTERREG II Italia-Austria).
1. Al fine di assicurare l'utilizzo complessivo delle assegnazioni comunitarie e statali, nonché della quota regionale, relative al finanziamento del Programma operativo regionale per il periodo dal 24 novembre 1994 al 31 dicembre 1999, per la parte relativa al FESR, approvato con decisione della Commissione della Comunità europea n. C[97] 2207, del 24 luglio 1997, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia- Slovenia, sono autorizzate variazioni compensative di spesa per complessive lire 48.787.200 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, i cui stanziamenti sono variati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 790 - variazione in diminuzione - lire 7.318.080;
b) capitolo 800 - variazioni in aumento - lire 7.318.080;
c) capitolo 791 - variazioni in diminuzione - lire 17.075.520;
d) capitolo 801 - variazioni in aumento - lire 17.075.520;
e) capitolo 792 - variazione in diminuzione - lire 24.393.600;
f) capitolo 802 - variazione in aumento - lire 24.393.600.
2. Al fine di assicurare l'utilizzo complessivo delle assegnazioni comunitarie e statali, nonché della quota regionale, relative al finanziamento del Programma operativo regionale per il periodo 1997-1999, per la parte relativa al FESR, approvato con decisione della Commissione della Comunità europea n. C[97] 111, del 15 aprile 1997, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Austria, sono autorizzate variazioni compensative di spesa per complessive lire 175.779.840 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, i cui stanziamenti sono variati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 793 - variazione in diminuzione - lire 5.760.000;
b) capitolo 2695 - variazione in aumento - lire 5.760.000;
c) capitolo 794 - variazione in diminuzione - lire 4.032.000;
d) capitolo 2696 - variazione in aumento - lire 4.032.000;
e) capitolo 795 - variazione in diminuzione - lire 1.728.000;
f) capitolo 2697 - variazione in aumento - lire 1.728.000;
g) capitolo 5640 - variazione in diminuzione - lire 24.638.976;
h) capitolo 796 variazione in aumento - lire 24.638.976;
i) capitolo 5641 - variazione in diminuzione - lire 57.490.944;
l) capitolo 797 - variazione in aumento - lire 57.490.944;
m) capitolo 5642 - variazione in diminuzione - lire 82.129.920;
n) capitolo 798 - variazione in aumento - lire 82.129.920.
3. Gli importi di cui ai commi 1, lettere a), c), ed e) e 2, lettere a), c) ed e) corrispondono a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1998 e trasferite, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma e 11, ottavo comma, della
Art. 10. (Integrazione dell'articolo 3 della
Art. 11. (Attuazione del
1. Ai fini della prima attuazione nella regione Friuli-Venezia Giulia del
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.080 milioni, suddivisa in ragione di lire 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 748 [1.1.141.2.01.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 5 - programma 0.3.1. - spese correnti - categoria 1.4
- sezione I, con la denominazione: "Spese per l'espletamento di attività
inerenti al controllo previsto dal
stanziamento complessivo di lire 1.080 milioni, suddiviso in ragione di
lire 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001.
3. All'onere complessivo di lire 1.080 milioni, suddiviso in ragione di lire 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario".
Art. 12. (Limiti di applicabilità della
1. Alle procedure connesse alla programmazione e attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la riforma dei fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006 non si applica l'articolo 39 della
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/1988 IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E ALLA LEGGE REGIONALE 31/1997 IN MATERIA DI PERSONALE DELLA REGIONE
Art. 13. (Modifica all'articolo 44 della
Art. 14. (Modifiche all'articolo 47 della
1. [5].
2. [6].
Art. 15. (Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Modifiche alla
1. [8].
2. Al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi transfrontalieri e transnazionali, il coordinamento dei programmi INTERREG II Italia/Slovenia, INTERREG II Italia/Austria, INTERREG II C "CADSES" ed articolo 10 FESR "Spazio Alpino", di cui all'articolo 99 septies, comma 1, lettera d), della
Art. 16. (Modifica alla rubrica del capo IV della
Art. 17. (Modifiche all'articolo 65 della
Art. 18. (Modifiche all'articolo 66 della
Art. 19. (Abrogazione dell'articolo 68 della
1. L'articolo 68 della
Art. 20. (Modifica all'articolo 68 bis della
1. All'articolo 68 bis, comma 1, della
Art. 21. (Modifica all'articolo 2 della
CAPO III
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 22. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 14 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 6 della
[3] Aggiunge il comma 7 bis all'art. 3 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[5] Sostituisce la lettera d), comma 1, art. 47 della
[6] Aggiunge la lettera m quater) al comma 1, art. 47 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[8] Aggiunge il capo X quater al titolo IV, parte III della
[9] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.
[10] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[11] Modifica il comma 1, art. 65 della
[12] Modifica il comma 1, art. 66 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 54 della