§ 6.3.16 - Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 40.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - «Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 gestione dei beni
Data:02/09/1991
Numero:40


Sommario
Art. 1.      All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo la lettera c), viene aggiunta la seguente lettera:
Art. 2.      1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:
Art. 3.      1. L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:
Art. 4.      1. L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene sì modificato:
Art. 5.      1. L'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:
Art. 6.      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere presentate all'ente gestore eventuali nuove domande per l'acquisto degli immobili, di cui all'articolo 1 [...]
Art. 7.      1. All'articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, vengono aggiunti i seguenti commi:
Art. 8.      1. All'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo il comma 1, viene inserito il seguente comma:
Art. 9.      1. Le domande di acquisto, già presentate ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge regionale n. 21/1987, restano valide.
Art. 10.      1. L'articolo 9 della legge regionale n. 21/1987 è abrogato.
Art. 11.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.16 - Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 40.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - «Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all'Ente nazionale per le Tre Venezie».

(B.U. 3 settembre 1991, n. 113).

 

Art. 1.

     All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo la lettera c), viene aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis) [1].

     2. All'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:

     «a) da parte del locatario od affittuario o di chi abbia, comunque, in uso il bene immobile, ovvero da parte di un componente il nucleo familiare.».

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:

     «1. L'acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo d'acquisto anche in forma rateale.».

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene sì modificato:

     (Omissis) [3].

     2. All'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:

     «3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ha in uso l'immobile richiesto in proprietà;».

     2 All'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente numero:

     (Omissis) [5].

     3. All'articolo 5 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [6].

 

     Art. 6.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere presentate all'ente gestore eventuali nuove domande per l'acquisto degli immobili, di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, rimasti invenduti [6]a.

     2. Le domande di cui al comma 1 vanno corredate della documentazione prevista dall'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1987, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge presente legge.

 

     Art. 7.

     1. All'articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, vengono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis) [7].

 

     Art. 8.

     1. All'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo il comma 1, viene inserito il seguente comma:

     (Omissis) [8].

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene inserito il seguente comma:

     (Omissis) [9].

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere presentate all'Amministrazione regionale eventuali nuove domande per l'acquisto degli immobili, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 21/1987, rimasti invenduti.

     4. Le domande di cui al comma 3 vanno corredate della documentazione prevista dall'articolo 11, commi 3 e 4, della legge regionale n. 21/1987, così come modificato dal presente articolo.

 

     Art. 9.

     1. Le domande di acquisto, già presentate ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge regionale n. 21/1987, restano valide.

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 9 della legge regionale n. 21/1987 è abrogato.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[2] Vedi nota che precede.

[3] Vedi nota [1].

[4] Vedi nota [1].

[5] Vedi nota [1].

[6] Vedi nota [1].

[6]6a Tale termine è prorogato al 30 giugno 1995, dall'art. 26 della L.R. 25 ottobre 1994, n. 14.

[7] Vedi nota [1].

[8] Vedi nota [1].

[9] Vedi nota [1].