Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 gestione dei beni |
Data: | 02/09/1991 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo la lettera c), viene aggiunta la seguente lettera: |
Art. 2. 1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato: |
Art. 3. 1. L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato: |
Art. 4. 1. L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene sì modificato: |
Art. 5. 1. L'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato: |
Art. 6. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere presentate all'ente gestore eventuali nuove domande per l'acquisto degli immobili, di cui all'articolo 1 [...] |
Art. 7. 1. All'articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, vengono aggiunti i seguenti commi: |
Art. 8. 1. All'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo il comma 1, viene inserito il seguente comma: |
Art. 9. 1. Le domande di acquisto, già presentate ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge regionale n. 21/1987, restano valide. |
Art. 10. 1. L'articolo 9 della legge regionale n. 21/1987 è abrogato. |
Art. 11. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.16 - Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 40.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - «Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all'Ente nazionale per le Tre Venezie».
(B.U. 3 settembre 1991, n. 113).
All'articolo 1, comma 2, della
(Omissis) [1].
2. All'articolo 1 della
(Omissis) [2].
1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), della
«a) da parte del locatario od affittuario o di chi abbia, comunque, in uso il bene immobile, ovvero da parte di un componente il nucleo familiare.».
1. L'articolo 3, comma 1, della
«1. L'acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo d'acquisto anche in forma rateale.».
1. L'articolo 4, comma 1, della
(Omissis) [3].
2. All'articolo 4 della
(Omissis) [4].
1. L'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, della
«3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ha in uso l'immobile richiesto in proprietà;».
2 All'articolo 5, comma 1, lettera a), della
(Omissis) [5].
3. All'articolo 5 della
(Omissis) [6].
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere presentate all'ente gestore eventuali nuove domande per l'acquisto degli immobili, di cui all'articolo 1 della
2. Le domande di cui al comma 1 vanno corredate della documentazione prevista dall'articolo 5 della
1. All'articolo 10 della
(Omissis) [7].
1. All'articolo 11 della
(Omissis) [8].
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della
(Omissis) [9].
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere presentate all'Amministrazione regionale eventuali nuove domande per l'acquisto degli immobili, di cui all'articolo 10 della
4. Le domande di cui al comma 3 vanno corredate della documentazione prevista dall'articolo 11, commi 3 e 4, della
1. Le domande di acquisto, già presentate ai sensi degli articoli 5 e 10 della
1. L'articolo 9 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norme inserite nel testo della legge originaria.
[2] Vedi nota che precede.
[3] Vedi nota [1].
[4] Vedi nota [1].
[5] Vedi nota [1].
[6] Vedi nota [1].
[6]6a Tale termine è prorogato al 30 giugno 1995, dall'art. 26 della
[7] Vedi nota [1].
[8] Vedi nota [1].
[9] Vedi nota [1].