Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e occupazione giovanile |
Data: | 22/01/1986 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di provvedere alla sistemazione definitiva del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, ed in conformità [...] |
Art. 2. Il personale iscritto nella graduatoria unica regionale che dopo l'espletamento delle procedure di cui al precedente articolo 1 non sia stato ancora immesso nei ruoli per mancanza di posti [...] |
Art. 3. In relazione ad effettive esigenze funzionali dei singoli enti, possono essere effettuati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le associazioni e le organizzazioni indicate [...] |
Art. 4. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, il personale iscritto nella graduatoria unica regionale continua a prestare servizio, alle condizioni previste dalla legge regionale 17 [...] |
Art. 5. L'inquadramento ha luogo nelle qualifiche funzionali iniziali previste dall'ordinamento di ciascun ente, corrispondenti alle qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le [...] |
Art. 6. Gli adempimenti connessi alle procedure di immissione nei ruoli del personale di cui alla Presente legge, ivi compresi quelli attinenti all'espletamento dei concorsi per titoli di cui al [...] |
Art. 7. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, è sostituito dai seguenti commi: |
Art. 8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, gli enti specificati nel precedente articolo 1 sono tenuti a comunicare alla Regione, entro due mesi dalla data di entrata in [...] |
Art. 9. Limitatamente al personale assunto in base alla legge iº giugno 1977, n. 285, la Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, rimborserà, a partire dal 1º [...] |
Art. 10. Al personale considerato dalla presente legge, compreso quello già immesso nei ruoli ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, spetta il trattamento economico iniziale previsto per [...] |
Art. 11. Per quanto non previsto nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69. |
Art. 12. Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l'anno 1986. |
Art. 13. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.16.5 - Legge Regionale 22 gennaio 1986, n. 2.
Attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, concernente la sistemazione definitiva del personale giovanile di cui al decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
(B.U. 23 gennaio 1986, n. 9).
Al fine di provvedere alla sistemazione definitiva del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all'articolo 4 della
I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità sostenuti ai sensi della
Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, al personale per il quale sia stato adottato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di assegnazione temporanea ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della
Il 75% dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nel precedente primo comma, sono attribuiti a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di scadenza del periodo di quattro mesi di cui al precedente primo comma, agli idonei iscritti nella graduatoria che non abbiano trovato sistemazione in applicazione dei precedenti commi. Anche in questo caso l'attribuzione ha luogo per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità.
Il personale iscritto nella graduatoria unica regionale che dopo l'espletamento delle procedure di cui al precedente articolo 1 non sia stato ancora immesso nei ruoli per mancanza di posti disponibili, è collocato in soprannumero, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici del personale di pari qualifica iniziale, o equiparabile, degli enti presso i quali presta servizio. Nel caso in cui presso tali enti non sussistano qualifiche uguali o equiparabili, il personale medesimo è collocato in soprannumero presso altri enti che hanno ruoli di personale con le relative qualifiche.
In relazione ad effettive esigenze funzionali dei singoli enti, possono essere effettuati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le associazioni e le organizzazioni indicate al settimo comma dell'articolo 5 della
Tale limite potrà essere variato secondo le procedure previste dall'ottavo comma dell'articolo 5 della
Qualora il parere Previsto dal primo comma del presente articolo non venga reso entro 20 giorni dalla richiesta, si considera acquisito favorevolmente da parte di ciascuna associazione od organizzazione.
Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, il personale iscritto nella graduatoria unica regionale continua a prestare servizio, alle condizioni previste dalla
L'inquadramento ha luogo nelle qualifiche funzionali iniziali previste dall'ordinamento di ciascun ente, corrispondenti alle qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni.
In caso di mancata corrispondenza fra le qualifiche predette, l'equiparazione alle qualifiche funzionali iniziali viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Gli adempimenti connessi alle procedure di immissione nei ruoli del personale di cui alla Presente legge, ivi compresi quelli attinenti all'espletamento dei concorsi per titoli di cui al precedente articolo 1, sono demandati alla competenza della commissione istituita dall'articolo 8 della
Per l'immissione in ruolo del personale medesimo si provvede con le modalità indicate all'articolo 8 della richiamata
Il secondo comma dell'articolo 8 della
(Omissis) [1].
Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, gli enti specificati nel precedente articolo 1 sono tenuti a comunicare alla Regione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, alla medesima data soprarichiamata, i pubblici concorsi, nonché le riserve previste fino al 31 dicembre 1986 dall'articolo 18 della
Fino a quando non saranno espletate le procedure di immissione in ruolo del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all'articolo 4 della
Gli enti sopra richiamati non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.
Limitatamente al personale assunto in base alla legge iº giugno 1977, n. 285, la Regione, in attuazione di quanto disposto dalla
La Regione rimborserà agli enti specificati nel precedente articolo 1 le spese relative al trattamento economico dei giovani assunti in base alla
La Regione potrà corrispondere, agli enti interessati, anticipazioni trimestrali dietro presentazione di appositi modelli, approvati con deliberazione della Giunta regionale, nei quali dovranno essere indicati, in particolare, il numero dei giovani occupati e l'ammontare globale della relativa spesa annuale presunta.
Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l'80% della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio si provvederà dietro presentazione dell'elenco delle spese sostenute, con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e assistenza sociale.
Al personale considerato dalla presente legge, compreso quello già immesso nei ruoli ai sensi della
Il servizio prestato dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 5 della
Per quanto non previsto nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui alla
Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l'anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 8477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.350 milioni per l'anno 1986.
Al predetto onere si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista ai sensi dell'articolo 7, lettera c), della
Gli oneri previsti dal secondo comma del precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 8478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.
[2] Comma così sostituito dall'art. 70 della