Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 04/08/1978 |
Numero: | 465 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione [...] |
§ 17.3.10e - Legge 4 agosto 1978, n. 465. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'art. 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
(G.U. 22 agosto 1978, n. 233)
E' convertito in legge il
All'art. 1, al primo comma, le parole: "60%", sono sostituite con le altre: "100%";
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Per le imprese di cui sopra la sospensione di cui al precedente comma decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'art. 4 del
All'art. 2, primo comma, dopo le parole: "senza corresponsione di interessi" sono inserite le parole: "e di altri oneri"; e la parola: "quinquennio" è sostituita dall'altra: "settennio".
Dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - Il personale ausiliario non di ruolo con nomina a tempo indeterminato già in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige è inquadrato, con il mantenimento della qualifica e delle mansioni sinora svolte, in un ruolo ad esaurimento ed equiparato per la posizione economica al personale della carriera ausiliaria delle scuole statali".
"Art. 2-ter. - I beni mobili ed immobili adibiti a scuole materne, di proprietà del disciolto ente ONAIRC, vengono trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto territorialmente competenti, per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione, così come previsto dall'art. 6 della
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] Abrogata dall'art. 24 del