§ 17.3.10e - Legge 4 agosto 1978, n. 465.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:04/08/1978
Numero:465


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione [...]


§ 17.3.10e - Legge 4 agosto 1978, n. 465. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'art. 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

(G.U. 22 agosto 1978, n. 233)

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'art. 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, al primo comma, le parole: "60%", sono sostituite con le altre: "100%";

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Per le imprese di cui sopra la sospensione di cui al precedente comma decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'art. 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500".

     All'art. 2, primo comma, dopo le parole: "senza corresponsione di interessi" sono inserite le parole: "e di altri oneri"; e la parola: "quinquennio" è sostituita dall'altra: "settennio".

     Dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 2-bis. - Il personale ausiliario non di ruolo con nomina a tempo indeterminato già in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige è inquadrato, con il mantenimento della qualifica e delle mansioni sinora svolte, in un ruolo ad esaurimento ed equiparato per la posizione economica al personale della carriera ausiliaria delle scuole statali".

     "Art. 2-ter. - I beni mobili ed immobili adibiti a scuole materne, di proprietà del disciolto ente ONAIRC, vengono trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto territorialmente competenti, per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione, così come previsto dall'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale)".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.