Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 27/05/1978 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di assicurare il completamento del piano regionale degli asili-nido di cui all'articolo 28 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43, recante norme di attuazione ed integrazione della [...] |
Art. 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, approva annualmente il piano di ripartizione dei contributi di cui al precedente articolo 1, [...] |
Art. 3. Le modalità di erogazione previste dal precedente articolo 2 possono essere applicate anche per i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1970, n. 30, [...] |
Art. 4. Con riferimento all'articolo 34 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43 ed alle norme contenute nella legge 29 novembre 1977, n. 891, l'Amministrazione regionale ha facoltà di assegnare a [...] |
Art. 5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, approva annualmente, nei limiti degli stanziamenti iscritti nell'apposito capitolo di [...] |
Art. 6. Gli oneri previsti dall'articolo 1, primo comma, e dal Capo II della presente legge fanno carico al capitolo 6941 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi [...] |
Art. 7. Restano ferme, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 14 maggio 1973, n. 43. |
Art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.4.39 - Legge Regionale 27 maggio 1978, n. 45.
Ulteriori interventi a favore di Comuni e loro Consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido. [*]
(B.U. 29 maggio 1978, n. 45).
CAPO I
Interventi per la costruzione ed il completamento degli asili-nido
Al fine di assicurare il completamento del piano regionale degli asili-nido di cui all'articolo 28 della
Per le opere ricadenti nelle zone delimitate dal
(Omissis) [1].
L'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'emigrazione riferisce entro il 31 maggio di ogni anno alla competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del piano regionale degli asili-nido [2].
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, approva annualmente il piano di ripartizione dei contributi di cui al precedente articolo 1, tenendo presenti i criteri di cui alla
In ordine all'individuazione delle priorità, si terrà conto, fra l'altro, dello stato di avanzamento dell'iniziativa e delle condizioni socio-economiche locali.
All'erogazione dei contributi di potrà provvedere:
- fino alla misura del 50% dell'ammontare del contributo concesso, dietro presentazione dei verbali di consegna dei lavori, sottoscritto, senza riserve, dall'impresa e vistato dal legale rappresentante dell'ente;
- nella misura dell'ulteriore 45% dopo l'accertamento della conformità del lavoro al progetto esecutivo e della avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60% dell'importo contrattuale;
- nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo, sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati ai sensi di legge.
Le modalità di erogazione previste dal precedente articolo 2 possono essere applicate anche per i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 2 della
CAPO II
Interventi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-
nido
Con riferimento all'articolo 34 della
Il Consiglio comunale o l'Assemblea consorziale, acquisito obbligatoriamente il parere del Comitato di gestione di cui all'articolo 18 della
Dovrà essere inoltre prevista l'assegnazione di posti gratuiti per i bambini appartenenti a famiglie che si trovino in particolari e comprovate situazioni di disagio economico [4].
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, approva annualmente, nei limiti degli stanziamenti iscritti nell'apposito capitolo di bilancio, il piano di ripartizione dei contributi di cui al precedente articolo 4, fissandone le modalità di assegnazione e tenendo conto, fra l'altro, sia della ricettività degli asili-nido, sia delle condizioni socioeconomiche locali [5].
CAPO III
Norma finanziaria
Gli oneri previsti dall'articolo 1, primo comma, e dal Capo II della presente legge fanno carico al capitolo 6941 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della
CAPO IV
Norme finali
Restano ferme, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della
[1] Comma modificativo del punto 4 del primo comma dell'art. 75 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[4] Vedi nota che precede.
[5] Articolo così integrato dall'art. 5 della