Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 17/06/1978 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1978, i pagamenti a favore dell'ENEL per la fornitura di energia elettrica per usi domestici, previsti dall'art. 34 ter del D.L. 18 settembre 1976, n. 648 convertito [...] |
Art. 2. Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978. |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.60 - Legge Regionale 17 giugno 1978, n. 69. [1]
Assunzione a carico della Regione di parte della spesa per la fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie terremotate trasferite negli alloggi provvisori.
(B.U. 23 giugno 1978, n. 53).
A decorrere dal 1° gennaio 1978, i pagamenti a favore dell'ENEL per la fornitura di energia elettrica per usi domestici, previsti dall'art. 34 ter del
I pagamenti di cui al precedente comma si intendono riferiti alla fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili nonchè in quelli requisiti, e per tutta la durata della permanenza delle predette famiglie negli alloggi stessi, in quanto aventi titolo all'occupazione.
Ai predetti pagamenti provvederà, secondo le modalità ed i limiti previsti dal citato art. 34 ter del
Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 1191 con la denominazione: «Spese per la fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili nonchè in quelli requisiti» e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 2 miliardi si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo di cui al comma successivo.
Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Categoria X - Rubrica n. 1 - il capitolo 583 con la denominazione: «Con
tributo speciale per le spese relative alla fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili nonchè in quelli requisiti (art. 27
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della