§ 98.1.28517 - D.L. 28 dicembre 1993, n. 542 .
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/12/1993
Numero:542


Sommario
Art. 1.  (Piano regolatore generale degli acquedotti)
Art. 2.  (Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)
Art. 3.  (Impiantistica sportiva)
Art. 4.  (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali)
Art. 5.  (Programmi pluriennali)
Art. 6.  (Contributi degli enti territoriali)
Art. 7.  (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)
Art. 8.  (Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)
Art. 9.  (Reiscrizione al Registro prefettizio delle cooperative)
Art. 10.  (Consorzio per la gestione di servizi)
Art. 11.  (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)
Art. 12.  (Università degli studi di Siena)
Art. 13.  (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)
Art. 14.  (Recupero della base contributiva)
Art. 15.  (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari [...]
Art. 16.  (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie)
Art. 17.  (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)
Art. 18.  (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi)
Art. 19.  (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)
Art. 20.  (Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)
Art. 21.  (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Art. 22.  (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Art. 23.  (Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile)
Art. 24.  (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)
Art. 25.  (Cooperazione allo sviluppo)
Art. 26.  (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)
Art. 27.  (Aziende di produzione lattiera)
Art. 28.  (Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)
Art. 29.  (Catasto dei rifiuti)
Art. 30.  (Presidi sanitari)
Art. 31.  (Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici)
Art. 32.  (Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti)
Art. 33.  (Norma per l'informazione del consumatore)
Art. 34.  (Imprese autoriparatrici)
Art. 35.  (Disposizioni in materia di frantoi oleari)
Art. 36.  (Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604)
Art. 37.  (Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato)
Art. 38.  (Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari)
Art. 39.  (Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva)
Art. 40.  (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico)
Art. 41.  (Ruolo nazionale dei periti assicurativi)
Art. 42.  (Centri commerciali all'ingrosso)
Art. 43.  (Differimento di termini in materia sanitaria)
Art. 44.  (Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura)
Art. 45.  (Agecontrol S.p.a.)
Art. 46.  (Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)
Art. 47.  (Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato)
Art. 48.  (Gestioni fuori bilancio)
Art. 49.  (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)
Art. 50.  (Interventi per la torre di Pisa)
Art. 51.  (Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione)
Art. 52.  (Società per la gestione delle acque)
Art. 53.  (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale)
Art. 54.  (Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria)
Art. 55.  (Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei)
Art. 56.  (Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona)
Art. 57.  (Interventi nel campo della ricerca)
Art. 58.  (Disposizioni in materia di interventi all'estero)
Art. 59.  (Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Art. 60.  (Gruppo di supporto tecnico)
Art. 61.  (Concessione alla società Autostrade S.p.a.)
Art. 62.  (Ente "Colombo '92")
Art. 63.  (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
Art. 64.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28517 - D.L. 28 dicembre 1993, n. 542 [1].

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 29 dicembre 1993, n. 304)

 

     Art. 1. (Piano regolatore generale degli acquedotti)

     1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1994. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

     2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo negli anni 1993 e 1994.

 

          Art. 2. (Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)

     1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 3. (Impiantistica sportiva)

     1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

     2. Sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

     3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del comma settimo dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

 

          Art. 4. (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali)

     1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

     2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.

     3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

 

          Art. 5. (Programmi pluriennali)

     1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: "articolo 44" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 49, comma 12".

 

          Art. 6. (Contributi degli enti territoriali)

     1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno 1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

 

          Art. 7. (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)

     1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

 

          Art. 8. (Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)

     1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: " successivamente alla data del 1° gennaio 1993".

     2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'art. 1 del decreto legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293 e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più proponibili le domande di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.

 

          Art. 9. (Reiscrizione al Registro prefettizio delle cooperative)

     1. All'articolo 4, comma 11-ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

 

          Art. 10. (Consorzio per la gestione di servizi)

     1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.".

     2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.".

 

          Art. 11. (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)

     1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 1994".

     2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.".

 

          Art. 12. (Università degli studi di Siena)

     1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

     "7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena".

 

          Art. 13. (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)

     1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto —legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

     2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

     3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

 

          Art. 14. (Recupero della base contributiva)

     1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

 

          Art. 15. (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)

     1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: "Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo.".

 

          Art. 16. (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie)

     1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 marzo 1994.

     2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: "L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.".

     3. Il termine di cui all'articolo 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

     4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 31 dicembre 1994.

     5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994.

     6. All'articolo 6, comma 10, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quelli all'anno 1994.

 

          Art. 17. (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

     1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

 

          Art. 18. (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi)

     1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1987, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del "Progetto efficienza Milano".

     2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima in lire 2.000 milioni annui. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

     3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, e lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     4. E' prorogato di ulteriori novanta giorni il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448.

 

          Art. 19. (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)

     1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

 

          Art. 20. (Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)

     1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 

          Art. 21. (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

     1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

     3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

 

          Art. 22. (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

     1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

 

          Art. 23. (Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile)

     1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonché quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

     2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

 

          Art. 24. (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

     1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

 

          Art. 25. (Cooperazione allo sviluppo)

     1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

     2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 

          Art. 26. (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

     1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno 1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

     2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

 

          Art. 27. (Aziende di produzione lattiera)

     1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e dai decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, ovvero di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.

 

          Art. 28. (Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)

     1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo.

     2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

 

          Art. 29. (Catasto dei rifiuti)

     1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993.

     2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.

     3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

     4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

     5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

 

          Art. 30. (Presidi sanitari)

     1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e del 1° gennaio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.

 

          Art. 31. (Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici)

     1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni.

     2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa o in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

     3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

 

          Art. 32. (Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti)

     1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

     2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Il termine di cui all'articolo 5, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 33. (Norma per l'informazione del consumatore)

     1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1994 ed al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 34. (Imprese autoriparatrici)

     1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo 3, restando soggette all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della stessa legge.

 

          Art. 35. (Disposizioni in materia di frantoi oleari)

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "1. I titolari di impianti di molitura delle olive che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1994, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.".

     2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

 

          Art. 36. (Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604)

     1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 37. (Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato)

     1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 33, comma 7-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 marzo 1994.

 

          Art. 38. (Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari)

     1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi.

     2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

     3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto il seguente comma:

     "4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.".

     5. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. (Ordini di accreditamento). 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

     2. I funzionari di cui al comma 1 sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.".

 

          Art. 39. (Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva)

     1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

 

          Art. 40. (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico)

     1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

     2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:

     a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;

     b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;

     c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.

     4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di cui al comma 3 è ripartita tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino sopra menzionata e il Ministero dei lavori pubblici.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

 

          Art. 41. (Ruolo nazionale dei periti assicurativi)

     1. E' differito al 31 dicembre 1994 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

 

          Art. 42. (Centri commerciali all'ingrosso)

     1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

          Art. 43. (Differimento di termini in materia sanitaria)

     1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma, 1 le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993";

     b) al comma, 2 le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";

     c) al comma, 3 le parole: "1° ottobre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1995".

     2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";

     b) al comma 2, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".

     3. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: "nel termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di due anni".

     4. I termini di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

     5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

     6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: "hanno presentato" sono aggiunte le seguenti: "o presentino entro il 28 febbraio 1994".

     7. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, e all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono differiti al 1° gennaio 1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e 268.

 

          Art. 44. (Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura)

     1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 1° ottobre 1994.

 

          Art. 45. (Agecontrol S.p.a.)

     1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

 

          Art. 46. (Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)

     1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

 

          Art. 47. (Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato)

     1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati.

     2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

     3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

 

          Art. 48. (Gestioni fuori bilancio)

     1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1994.

     2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1993.

 

          Art. 49. (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)

     1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è prorogato al 28 febbraio 1994.

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

     3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto— legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 50. (Interventi per la torre di Pisa)

     1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

 

          Art. 51. (Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione)

     1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

 

          Art. 52. (Società per la gestione delle acque)

     1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo le parole: "è autorizzato a costituire" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 gennaio 1994,".

 

          Art. 53. (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale)

     1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 54. (Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria)

     1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 28 febbraio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

     2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 55. (Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei)

     1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

 

          Art. 56. (Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona)

     1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono esserlo negli esercizi 1994 e 1995.

 

          Art. 57. (Interventi nel campo della ricerca)

     1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

     2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

 

          Art. 58. (Disposizioni in materia di interventi all'estero)

     1. E' prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto n. 167/1993. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a lire 7.600 milioni per l'anno 1994.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 1994. A tal fine è autorizzata per l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni e 4.000 milioni.

     3. Le previsioni economiche a favore dei profughi italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della legge stessa. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno 1994.

     4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1993 possono esserlo nell'esercizio successivo.

     5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni.

     6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.".

     7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando, per lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per lire 15.200 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

     8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 1° gennaio 1994.

 

          Art. 59. (Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

     1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1994. E' comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

 

          Art. 60. (Gruppo di supporto tecnico)

     1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.

 

          Art. 61. (Concessione alla società Autostrade S.p.a.)

     1. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della societa Autostrade S.p.a., di anni quindici.

 

          Art. 62. (Ente "Colombo '92")

     1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92" di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 30 giugno 1994. Le relative esigenze finanziarie fanno carico, nel complessivo limite di lire 100 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore.

 

          Art. 63. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

     1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

     a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza e capitoli 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

     b) Ministero delle finanze: capitoli 3816 in conto competenze e capitoli, 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui [2] ;

     c) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

     d) Ministero dei trasporti: capitolo 7212 in conto residui;

     e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

     f) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113 e 2558 in conto competenza e capitoli 1113, 7543, 7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui;

     g) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto competenza;

     h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406, 3407, 4101, 4501, 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

     i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

     l) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

     m) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui.

     2. Le somme autorizzate ai sensi dellalegge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

 

          Art. 64. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 7, L. 13 luglio 1995, n. 295, e dell'art. 10, L. 5 gennaio 1996, n. 25, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base del presente decreto. Per effetto dell'art. 2, comma 2, lett. d), L. 19 maggio 1997, n. 137, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 31, commi 1 e 2, del presente decreto.

[2]  Lettera così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1994, n. 5.