Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/03/1992 |
Numero: | 195 |
Sommario |
Art. 1. Occupazione d'urgenza |
Art. 2. Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti |
Art. 3. Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici |
Art. 4. Sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania |
Art. 5. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri |
Art. 6. Interventi per la torre di Pisa |
Art. 7. Consorzio del canale Milano-Cremona-Po |
Art. 8. Circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati |
Art. 9. Gestione e manutenzione del complesso giudiziario di Napoli |
Art. 10. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato |
Art. 11. Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari |
Art. 12. Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione |
Art. 13. Progetti FIO |
Art. 14. Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto |
Art. 15. Disponibilità residue sul fondo comune regionale |
Art. 16. Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana |
Art. 17. Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL, di Gioia Tauro |
Art. 18. Rifinanziamento della Artigiancassa |
Art. 19. Finanziamento del programma PRORA |
Art. 20. Integrazione dei presupposti dell'amministrazione straordinaria |
Art. 21. Attuazione della decisione 24 aprile 1991 della Commissione delle Comunità europee |
Art. 22. Impiantistica sportiva |
Art. 23. Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati |
Art. 24. Progetti finalizzati |
Art. 25. Trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino |
Art. 26. Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS |
Art. 27. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna |
Art. 28. Valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 |
Art. 29. Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione |
Art. 30. Teleporto del lavoro |
Art. 31. Interventi urgenti in materia di lavoro portuale |
Art. 32. Emissioni inquinanti da nichel |
Art. 33. Norme per l'informazione al consumatore |
Art. 34. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi |
Art. 35. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento |
Art. 36. Depositi da parte dei richiedenti servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 37. Costituzione delle aree metropolitane |
Art. 38. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato |
Art. 39. Gestioni fuori bilancio |
Art. 40. Limiti alla emissione di titoli pubblici e disposizioni varie |
Art. 41. Norme finali ed entrata in vigore |
§ 98.1.28252 - D.L. 1 marzo 1992, n. 195 [1].
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti
(G.U. 3 marzo 1992, n. 52)
Art. 1. Occupazione d'urgenza
1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 della
Art. 2. Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.
Art. 3. Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici
1. Il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del
Art. 4. Sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania
1. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, prorogata da ultimo al 31 dicembre 1991 dall'art. 2 della
Art. 5. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri
1. Il riferimento temporale indicato all'art. 6, quarto comma, della
Art. 6. Interventi per la torre di Pisa
1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il termine indicato nell'art. 1, comma 2, del
3. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici "Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale".
Art. 7. Consorzio del canale Milano-Cremona-Po
1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'art. 16 della
Art. 8. Circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati
1. Il comma 1 dell'art. 4 della
2 Le disposizioni di cui agliarticoli1 e 3 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
Art. 9. Gestione e manutenzione del complesso giudiziario di Napoli
1. In deroga a quanto previsto nell'art. 1 della
2. La commissione è composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici allocati nel complesso giudiziario di Napoli, da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, dal sindaco del comune di Napoli, da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli, da due funzionari di cancelleria o di segreteria giudiziarie.
3. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, con propri decreti individua le attività di amministrazione, gestione e manutenzione, stabilisce le condizioni per concedere in appalto l'esercizio e la manutenzione degli impianti e degli altri servizi, disciplina le modalità di composizione e funzionamento della commissione e determina altresì l'importo delle risorse da iscrivere all'uopo in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a decorrere dall'anno 1992, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 10. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato
1. Il termine di cui all'art. 1 della
2. Il termine di cui all'art. 1 della
3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti.
Art. 11. Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari
1. Per l'anno 1992, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della
Art. 12. Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari annuali di cui all'art. 4 della
Art. 13. Progetti FIO
1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili già valutati ai sensi della
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.
4. Gli importi relativi al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.
Art. 14. Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto
1. L'art. 7 della
"Art. 7. - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonchè i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei princìpi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.
2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 50dello statuto, approvato con
2. L'art. 8 della
3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art. 24 della
Art. 15. Disponibilità residue sul fondo comune regionale
1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi del fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'art. 17, comma 3, del
Piemonte |
L. |
70.467.474.000 |
Lombardia |
» |
125.757.417.000 |
Veneto |
» |
66.383.999.000 |
Liguria |
» |
27.716.051.000 |
Emilia-Romagna |
» |
66.312.357.000 |
Toscana |
» |
58.355.178.000 |
Umbria |
» |
21.362.257.000 |
Marche |
» |
29.577.469.000 |
Lazio |
» |
77.314.262.000 |
Abruzzo |
» |
33.621.628.000 |
Molise |
» |
15.571.739.000 |
Campania |
» |
168.536.908.000 |
Puglia |
» |
119.729.620.000 |
Basilicata |
» |
30.653.135.000 |
Calabria |
» |
88.640.506.000 |
Totale |
L. |
1.000.000.000.000 |
Art. 16. Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana
1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.
2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'art. 3 del
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:
a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;
b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia".
Art. 17. Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL, di Gioia Tauro
1. Ai lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al
2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della
3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previa individuazione degli aventi diritto.
4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1992 in lire 3.125.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione in spesa di cui all'art. 15, comma 52, della
Art. 18. Rifinanziamento della Artigiancassa
1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della
Art. 19. Finanziamento del programma PRORA
1. Le somme stanziate sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992.
Art. 20. Integrazione dei presupposti dell'amministrazione straordinaria
1. Si prescinde dalla verifica attinente al limite minimo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma dell'art. 1 del
Art. 21. Attuazione della decisione 24 aprile 1991 della Commissione delle Comunità europee
1. In adempimento della decisione della Commissione delle Comunità europee in data 24 aprile 1991, i contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo unico della
2. I contributi, già previsti dalla citata
3. In relazione alle indicazioni formulate dalla Commissione delle Comunità europee con la decisione di cui al comma 1, le attività svolte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, direttamente o tramite società partecipate, ivi comprese le attività di raccolta e di riciclaggio, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
Art. 22. Impiantistica sportiva
1. I termini previsti dagli articoli 1, e 2 della
Art. 23. Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati
1. Le agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla
2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei residui dello stanziamento triennale di cui alla
Art. 24. Progetti finalizzati
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della
2. Il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della
3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Art. 25. Trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino
1. Nel comma 3 dell'art. 13 della
Art. 26. Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS
1. Le disposizioni di cui all'art. 17 della
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 60.000.000 per l'anno 1990 e in lire 120.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 125.000.000, a lire 53.000.000, a lire 47.000.000, a lire 40.000.000 e a lire 35.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 30 giugno 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 27. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della
Art. 28. Valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 11 del
1. Il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 11, comma 6, del
Art. 29. Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione
1. Il periodo temporale di durata del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'art. 17 della
Art. 30. Teleporto del lavoro
1. E' differito al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1991 indicato dall'art. 12 della
Art. 31. Interventi urgenti in materia di lavoro portuale
1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, il commissario liquidatore, di cui all'art. 4 del
2. Per consentire il completamento degli interventi avviati, ivi comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore è autorizzato a contrarre, nel secondo semestre 1992, ulteriori mutui con le modalità ed i criteri di cui all'art. 4, comma 7, dello stesso
3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.
4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992.
Art. 32. Emissioni inquinanti da nichel
1. Il termine previsto al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissazione dei valori minimi di emissione per quanto attiene al nichel e i suoi componenti come Ni, è differito al 30 settembre 1992.
Art. 33. Norme per l'informazione al consumatore
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, della
Art. 34. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi
1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
Art. 35. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento
1. Entro il 31 dicembre 1992 il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del
2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
3. Entro la data di cui al comma 1 si provvederà altresì ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 36. Depositi da parte dei richiedenti servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal secondo comma dell'art. 4 della
Art. 37. Costituzione delle aree metropolitane
1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'art. 17 della citata
Art. 38. Modifiche alla
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della
2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevate dall'Istituto nazionale di statistica ai fini del calcolo dell'indennità di contingenza, intervenute nel triennio.
Art. 39. Gestioni fuori bilancio
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del
2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.
Art. 40. Limiti alla emissione di titoli pubblici e disposizioni varie
1. Il comma 8 dell'art. 3 della
2. Al comma 2-bis dell'art. 14 del
Art. 41. Norme finali ed entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agliarticoli 13, 14, 16, 18, 19 e 24 hanno effetto dal 31 dicembre 1991. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3,