§ 98.1.26717 - Legge 29 novembre 1991, n. 377.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonchè alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti.
(G.U. 29 novembre 1991, n. 280)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonchè alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Il comma 3 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è sostituito dal seguente:
3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno".
3. Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, sono tenute ad effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i versamenti di acconto di cui all'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.
4. A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonchè di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è elevata al 98 per cento. Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dall'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risultava dovuta a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e la somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.
5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è stabilita nella misura del 40 per cento, a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ``Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle società stesse.";
b) nell'art. 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2.Per l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.";
c) nell'art. 110, comma 1, primo periodo, le parole: , nonchè l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta" sono sostituite dalle seguenti: ``. Per l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi".
7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
All'art. 2, al comma 1, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre".
All'art. 3:
al comma 1, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 1992";
al comma 2, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 1992".