§ 31.1.28 - D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:20/11/1991
Numero:367


Sommario
Art. 1.  Ampliamento dei casi di connessione
Art. 2.  Contrasti tra uffici del pubblico ministero
Art. 3.  Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
Art. 4.  Legittimazione del pubblico ministero nei procedimenti di corte di assise
Art. 5.  Direzione distrettuale antimafia
Art. 6.  Procuratore nazionale antimafia
Art. 7.  Funzioni del procuratore nazionale antimafia
Art. 8.  Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello
Art. 9.  Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione
Art. 10.  Procedimento per l'avocazione
Art. 11.  Applicazioni di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
Art. 12.  Attribuzioni del giudice per le indagini preliminari
Art. 13.  Dotazione organica
Art. 14.  Copertura finanziaria
Art. 15.  Norme transitorie
Art. 16.  Entrata in vigore ed efficacia delle singole disposizioni


§ 31.1.28 - D.L. 20 novembre 1991, n. 367. [1]

Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

(G.U. 21 novembre 1991, n. 273)

 

     Art. 1. Ampliamento dei casi di connessione

     1. Nell'art. 12 del codice di procedura penale le lettere b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

     "b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

     c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità.".

     2. Nell'art. 17 del codice di procedura penale la lettera b) del comma 1 è soppressa.

     3. Nell'art. 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono soppresse le parole: "di reato continuato o" [2] .

 

          Art. 2. Contrasti tra uffici del pubblico ministero

     1. Dopo l'art. 54 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

     a) "Art. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero). 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo per il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'art. 54, comma 1 [3] .

     2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

     3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'art. 54, comma 1.

     4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

     5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.";

     b) "Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata). 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.".

 

          Art. 3. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

     1. L'art. 51 del codice di procedura penale è così modificato:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale";

     b) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.";

     c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

     3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.".

 

          Art. 4. Legittimazione del pubblico ministero nei procedimenti di corte di assise

     1. Nel comma 1 dell'art. 238 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis del codice.".

 

          Art. 5. Direzione distrettuale antimafia

     1. Dopo l'art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

     "Art. 70-bis (Direzione distrettuale antimafia). 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

     2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

     3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

     4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.".

 

          Art. 6. Procuratore nazionale antimafia

     1. Dopo l'art. 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

     "Art. 76-bis (Procuratore nazionale antimafia). 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

     2. Alla Direzione è preposto un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

     3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

     4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia.

     5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

     6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale.".

 

          Art. 7. Funzioni del procuratore nazionale antimafia

     1. Dopo l'art. 371 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "Art. 371-bis (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia). 1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

     2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

     3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

     a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

     b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

     c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

     d) [4];

     e) [5];

     f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

     g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

     h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

     1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

     2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle indagini [6] ;

     3) [7].

     4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.".

 

          Art. 8. Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello

     1. Il comma 1-bis dell'art. 372 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'art. 371, comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.".

 

          Art. 9. Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione

     1. Dopo l'art. 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

     "Art. 76-ter (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo). 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

     2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'art. 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia.".

 

          Art. 10. Procedimento per l'avocazione

     1. Il comma 6 dell'art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.".

     2. Dopo il comma 6 dell'art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

     "6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.".

 

          Art. 11. Applicazioni di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

     1. Dopo l'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

     "Art. 110-bis (Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari). 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicate temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonchè, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

     2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

     3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonchè al Ministro di grazia e giustizia.

     4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione".

 

          Art. 12. Attribuzioni del giudice per le indagini preliminari

     1. Dopo il comma 1 dell'art. 328 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.".

 

          Art. 13. Dotazione organica

     1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale antimafia è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici di procura della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

     2. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

     3. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale antimafia con funzioni di magistrato di cassazione.

     4. La dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentata di un posto di primo dirigente assegnato alla Direzione nazionale antimafia. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, da ultimo sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 263.

     5. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata complessivamente di 730 unità, di cui:

     a) 50 nella VIII qualifica funzionale - profilo professionale di funzionario di cancelleria;

     b) 200 nella VI qualifica funzionale - profilo professionale di assistente giudiziario;

     c) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di dattilografo;

     d) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di conducente di automezzi speciali;

     e) 80 nella III qualifica funzionale - profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

     6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario da assegnare all'ufficio della Direzione nazionale antimafia. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono incrementate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario degli uffici di procura della Repubblica aventi sedi nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

     7. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonchè alla Direzione nazionale antimafia, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla lotta alla criminalità organizzata, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, nei limiti dei posti di cui al comma 5, ad utilizzare gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     8. Per i posti recati in aumento nella dotazione organica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

     9. Ove residui ancora una disponibilità di posti in organico rispetto alla previsione di cui al comma 5, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere alla copertura dei relativi posti mediante concorsi accelerati, da bandire entro quindici giorni dall'espletamento delle procedure di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

     10. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con il perseguimento delle finalità e con lo svolgimento dell'attività delle direzioni antimafia, ove derivi la inderogabile necessità del prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato oltre i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1992, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 289.476 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna direzione distrettuale e dalla Direzione nazionale antimafia.

     11. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a trentasei ore mensili.

 

          Art. 14. Copertura finanziaria

     1. Per le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi anche informatici delle direzioni distrettuali e della Direzione nazionale antimafia, nonchè per quelle derivanti dalla istituzione degli organismi specializzati anticrimine, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere anche in deroga alla contabilità generale dello Stato e alla legislazione vigente in materia di contrattazione ordinaria e specifica, con divieto di ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4e6 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri, modalità e procedimenti per l'attuazione della spesa.

     1-bis. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella missione "Giustizia", programma "Giustizia civile e penale", azione "Funzionamento uffici giudiziari" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 [8].

     2. Al complessivo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991, in lire 81.400 milioni per l'anno 1992 ed in lire 86.400 milioni per l'anno 1993 e a regime, si provvede:

     a) quanto a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a lire 44.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi:

     cap. n. 1586 - lire 3.000 milioni a decorrere dal 1992;

     cap. n. 1587 - lire 500 milioni per il 1991;

     cap. n. 1602 - lire 1.000 milioni a decorrere dal 1992;

     cap. n. 7005 - lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

     cap. n. 7010 - lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

     b) quanto a lire 37.400 milioni per l'anno 1992 e a lire 42.400 milioni annui a decorrere dal 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 1587 del detto stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi [9] .

     2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ...), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicità) non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica [10] .

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15. Norme transitorie

     1. Le disposizioni previste dagli articoli 1, 2, comma 1, lettera b), 3, 4, 7, 8 e 12 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro quindi giorni dalla nomina del procuratore nazionale antimafia e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale antimafia, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dall'emanazione del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia.

 

          Art. 16. Entrata in vigore ed efficacia delle singole disposizioni

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     2. Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b),3, comma 1, lettera b),7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'art. 15, comma 2.

 

 

     Tabella B [11]

 

Primo presidente

1

Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

3

Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati

112

Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati

642

Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati

8.821

Uditori giudiziari

330

Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie

200

Totale

10.109

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 20 gennaio 1992, n. 8.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Lettera abrogata dalla legge di conversione.

[5]  Lettera abrogata dalla legge di conversione.

[6]  Numero così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Numero soppresso dalla legge di conversione.

[8] Comma inserito dall'art. 1, comma 854, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[11]  Tabella così sostituita, da ultimo, dalla L. 13 febbraio 2001, n. 48.