§ 90.4.3 - Legge 28 marzo 1956, n. 168.
Provvidenze per la stampa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:28/03/1956
Numero:168


Sommario
Art. unico.      Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'art. 1, lettera b) della legge 13 giugno [...]


§ 90.4.3 - Legge 28 marzo 1956, n. 168. [1]

Provvidenze per la stampa.

(G.U. 3 aprile 1956, n. 79).

 

     Art. unico.

     Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'art. 1, lettera b) della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 3 per cento.

     Il diritto di rivalsa verso i compratori viene esercitato dalle cartiere nazionali o loro consorzi e dagli importatori nella misura del 2,50 per cento dell'importo netto delle fatture emesse a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

     Il contributo dovuto allo stesso Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali è stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, in lire 2,50 al chilogrammo.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'industria e per il commercio, potranno essere modificate le misure degli anzidetti contributi, purché entro i limiti massimi stabiliti nel primo e nel terzo comma del presente articolo unico.

     Restano ferme, sia per i contributi che per il diritto di rivalsa:

     a) relativamente al periodo dal 1° marzo 1945 al 31 dicembre 1945 l'aliquota stabilita dal decreto Ministeriale 12 giugno 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 luglio 1945;

     b) relativamente al periodo dal 1° gennaio 1946 al 15 gennaio 1951, l'aliquota stabilita dal decreto Ministeriale 29 dicembre 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1946.

     Resta ugualmente ferma per le durate indicate alle lettere a) e b) del comma precedente la misura del contributo previsto dalla lettera d) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868.

     Il contributo dovuto all'Ente, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, per il periodo che va dal 16 gennaio 1951 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 2,70 per cento.

     Per il periodo sopra indicato il diritto di rivalsa verso i compratori può essere esercitato dalle cartiere nazionali o loro consorzi e dagli importatori solo sino alla concorrenza dell'uno per cento dell'importo netto delle fatture.

     Il contributo dovuto all'Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali, previsto dall'art. 1, lettera d), della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito nelle seguenti misure:

     a) dal 16 gennaio 1951 al 31 dicembre 1952 in lire 5,40 al chilogrammo;

     b) a decorrere dal 1° gennaio 1953 e fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, in lire 3,15 al chilogrammo.

     L'Ente provvederà, entro il termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, a rimborsare ai contribuenti le somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente. Nei confronti dei contribuenti che non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore, l'Ente provvederà alla riscossione dei contributi stessi coi mezzi indicati nell'art. 16 del decreto Ministeriale 3 luglio 1940, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 17 luglio 1940.

     I contributi versati per cessioni di carta destinata alla editoria scolastica e culturale, che siano effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, verranno rimborsati agli editori secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'industria e commercio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.