Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/10/1991 |
Numero: | 307 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. 1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 10 novembre1990, n. [...] |
Art. 3. 1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28225 - D.L. 1 ottobre 1991, n. 307 [1] .
Modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti.
(G.U. 2 ottobre 1991, n. 231)
1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della
3. Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla
4. A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è elevata al 98 per cento. Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del
5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del
b) nell'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del
c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: ", nonché l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta" sono sostituite dalle seguenti: ". Per l'imposta di cui all'articolo 3 del
7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del
2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentesi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Ritenuta fissata al 27 per cento dall'art. 7, commi 7 e 13,
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.