§ 30.4.16 – L. 30 aprile 1976, n. 198.
Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla L. 18 dicembre 1955, n. 908.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.4 credito all'artigianato
Data:30/04/1976
Numero:198


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 100 miliardi di lire a favore del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo [...]
Art. 2.      La somma conferita ai sensi dell'articolo precedente dovrà costituire, nell'ambito del fondo di rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che per i rientri dei mutui da concedere a [...]
Art. 3.      In via eccezionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia costituito con legge 18 ottobre [...]
Art. 4.      Sui finanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge è richiesto, per importi superiori a 3 miliardi di lire, il parere della regione Friuli-Venezia Giulia circa la conformità delle [...]
Art. 5. 
Art. 6.      All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976 si farà fronte con riduzione per corrispondente importo del capitolo 9001 dello stato di previsione [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 30.4.16 – L. 30 aprile 1976, n. 198.

Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla L. 18 dicembre 1955, n. 908.

(G.U. 12 maggio 1976, n. 124)

 

Art. 1.

     E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 100 miliardi di lire a favore del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, numero 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in quattro annualità di lire 25 miliardi a decorrere dall'esercizio 1976.

 

     Art. 2.

     La somma conferita ai sensi dell'articolo precedente dovrà costituire, nell'ambito del fondo di rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che per i rientri dei mutui da concedere a valere sulle disponibilità del nuovo conferimento.

     Le somme di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente destinate ad iniziative da realizzarsi da piccole e medie imprese anche a carattere artigianale.

     Le somme affluite alla gestione separata di cui al primo comma per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui, potranno essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

 

     Art. 3.

     In via eccezionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato a concedere, entro il limite complessivo di lire 10 miliardi, alle imprese che hanno realizzato iniziative industriali con il concorso di finanziamenti concessi per un importo inferiore al 60 per cento della relativa spesa ai sensi delle richiamate leggi e che siano in corso di ammortamento all'epoca dell'entrata in vigore della presente legge, ulteriori finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche ed alla natura della produzione.

     I finanziamenti di cui al precedente comma, di durata non eccedente i cinque anni, non possono superare, fermo il limite di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 462, la misura del 40 per cento della spesa necessaria per lo scorte e possono essere concessi a condizione che l'impresa richiedente risulti in attività ininterrottamente dall'avvio produttivo, non si trovi in stato di liquidazione e non abbia in corso procedimenti concorsuali.

 

     Art. 4.

     Sui finanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge è richiesto, per importi superiori a 3 miliardi di lire, il parere della regione Friuli-Venezia Giulia circa la conformità delle iniziative ai programmi di sviluppo economico della regione stessa. Tale parere costituisce condizione di ammissibilità al finanziamento.

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6.

     All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976 si farà fronte con riduzione per corrispondente importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Sostituisce l'art. 6 della L. 23 gennaio 1970, n. 8.