Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 05/11/1968 |
Numero: | 1115 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. [5] |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. [8] |
Art. 12. [9] |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
§ 58.8.21 - Legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati
(G.U. 5 novembre 1968, n. 282)
Titolo I
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE
SUI PROBLEMI DELL'OCCUPAZIONE
Presso il Comitato dei Ministri per la programmazione economica si darà luogo ad esami periodici annuali, o a richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli imprenditori, dell'andamento della occupazione con riferimento sia a situazioni congiunturali che al progresso tecnico ed alle conseguenti ristrutturazioni delle attività produttive.
Per l'esame della situazione, sia nella fase degli accertamenti preventivi che in quella dei provvedimenti amministrativi, da adottare in relazione agli obiettivi del programma quinquennale per lo sviluppo economico del Paese, saranno consultate le predette organizzazioni sindacali.
Titolo II
INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA PER L'INTEGRAZIONE
GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA
[A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, è corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del
La durata di detto trattamento può essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalità indicate nell'articolo 3.]
[Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, è dichiarata la sussistenza delle cause di intervento previste dal precedente articolo, nonché la decorrenza dei relativi provvedimenti.]
[Alla corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2, si provvede, per un quinquennio, con un contributo a carico dello Stato ai sensi del successivo articolo 13 da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilità della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.]
[Il primo comma dell'art. 8 del
«La concessione dell'integrazione è data dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'istituto stesso e composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali».]
Titolo III
ASSEGNI FAMILIARI AI DISOCCUPATI E
AGLI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE
A decorrere dal 1° gennaio 1969 ai lavoratori non agricoli aventi diritto all'indennità o al sussidio straordinario di disoccupazione, competono, per la durata della relativa corresponsione, ed in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della
Il trattamento di cui al presente comma spetta, altresì, per le annate successive a quelle indicate dall'articolo 1, secondo comma, del
A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al
Gli assegni familiari corrisposti ai sensi dei precedenti commi sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con
Titolo IV
DISPOSIZIONI SULL'ASSISTENZA AI DISOCCUPATI
Il trattamento di cui all'articolo precedente è erogato dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale è istituita una separata contabilità.
(Omissis) [6].
(Omissis) [7]
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno giornaliero di lire 600 per la frequenza dei corsi di cui al capo II del titolo IV della
A coloro i quali non percepiscono assegni familiari spetta altresì l'integrazione di lire 120 al giorno prevista dal primo comma dell'articolo 4 della
Titolo V
ASSEGNO AI LAVORATORI ANZIANI LICENZIATI
Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al
L'assegno non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di età inferiore a 65 anni.
L'assegno, salvo il diritto di opzione, è sostitutivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non è cumulabile nè con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, nè con altri trattamenti di pensione, nè con la indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'età del pensionamento.
Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
L'opzione di cui al precedente terzo comma è irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.
I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla
Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
I contributi a carico dello Stato di cui ai precedenti articoli 4 e 12 sono stabiliti in lire 2 miliardi per l'anno 1968 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1973 .
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro sarà determinato, annualmente, l'ammontare del contributo da destinare a ciascuna delle due gestioni nei limiti degli importi indicati nel comma precedente.
All'onere derivante dalla presente legge in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede quanto a lire 1.500 milioni e lire 500 milioni con corrispondente riduzione dei fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; a quello di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1969 con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 46 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 46 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 46 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 46 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[6] Comma abrogato dall'art. 16 della
[7] Comma abrogato dall'art. 16 della
[8] Articolo sostituito dall'art. 47 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 7 della