Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/06/1998 |
Numero: | 181 |
Sommario |
Art. 1. 1. I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998 in base alle dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 19 giugno [...] |
Art. 1 bis. [2] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.29349 - D.L. 12 giugno 1998, n. 181 [1] .
Proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997.
(G.U. 13 giugno 1998, n. 136)
1. I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998 in base alle dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 19 giugno 1998.
2. Per il mese di giugno 1998, il termine per il versamento unificato di cui all'articolo 18, comma 1, del
3. I riversamenti delle somme di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuati nei termini ordinari e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998.
L'articolo 5 della
"Art. 5 (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. Nell'articolo 74, quarto comma, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla legge di conversione.